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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 23545/2023 avente ad oggetto: Querela di falso.
TRA
- nato a [...] il [...] c.f.: ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...] ed ivi elett.te dom.to alla via E.Nicolardi,86 presso lo studio dell'avv. Francesco Maddaluno ) che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
E
- (C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Madonna
(C.F. iusta procura generale alle liti del 15 settembre 2022 C.F._3
a rogito del notar Rep. 22594 Racc. 10527, ed elettivamente Persona_1 domiciliato con la stessa in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso CP_1 gli Uffici dell'Avvocatura Comunale
NONCHE'
- , Agente della riscossione-Prov. Di Napoli - Controparte_2
i.p.l.r.p.t.Via R.Bracco 20 Napoli, con sede legale in Roma Via G. Grezar 14;
E
- PUBBLICO MINISTERO, in persona del procuratore della repubblica presso questo Tribunale;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla da ta di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18.6.09 n. 69.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che , con atto di citazione Parte_1 notificato in data 15/11/2023, al unitamente all' Controparte_1 Controparte_2
, ha proposto querela di falso ed investito questo Tribunale affinchè venga
[...]
dichiarato che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento postali nn.78741326730-8,
78741326733-2, 78741326732-1; 78741326731-9 nello spazio dedicato alla consegna del plico a domicilio indicante il portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate sono false perché non attribuibili al portiere Persona_2
dello stabile sito in alla Via Pigna 227. CP_1
Nello specifico è stata proposta querela di falso contestando che non è del sig.
[...]
la firma apposta sugli avvisi di ricevimento 78741326730/8-78741326733/2- Pt_2
78741326732/1-78741326731/9, datati 09/11/2018, di notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento con i quali il richiedeva il pagamento delle Controparte_1 somme dovute per l'Imposta Municipale Propria (IMU) anni 2013, 2014, 2015, 2017, così identificati: ATTO n. 675274/340 del 20/07/2018; ATTO n. 675275/265 del
20.7.2018; ATTO n. 675276/564 del 20.7.2018; ATTO n. 675280/479 del 20.7.2018.
A dimostrazione della denunciata falsità, ha chiesto che fossero acquisite le dichiarazioni di disconoscimento della firma del sig. datate 09/05/2023 e 18/10/2023, che Parte_2 fosse ammessa la prova testimoniale nonché disposta CTU grafologica.
Il si è costituito, deducendo l'inammissibilità e la nullità Controparte_1 dell'instaurata querela in quanto la domanda di accertamento del falso avrebbe dovuto piuttosto avere ad oggetto, o avere ad oggetto anche, la relata di notifica e la sua forza fidefaciente, con riferimento al fatto della consegna a soggetto dichiaratosi portiere dello stabile, indefettibilmente indicando gli elementi e le prove della falsità.
L'accertamento che l'attore richiede in ordine al fatto che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno non sia quella del portiere dello stabile esula dall'ambito di esperibilità della querela di falso, poiché mira a porre in discussione una attestazione della relazione di notifica della imposta tributaria, che non è munita dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c..
In punto di fatto, va osservato che dalla relazione di notifica in atti si evince che l'agente notificatore ha attestato di aver consegnato la cartella presso l'indi rizzo del contribuente
( alla Via Pigna 227) al portiere dello stabile, sicché in ordine al punto oggi CP_1 controverso si è limitato a recepire e riferire la dichiarazione resagli dalla persona alla quale ha consegnato la cartella. In punto di diritto, va ricordato che l'art. 2700 c.c. dispone che l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso: a) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
b) delle dichiarazioni delle parti;
c) degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il collegamento lessicale e logico tra la locuzione “delle dichiarazioni delle parti” e quella ad essa immediatamente dopo congiunta “e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza” ha costantemente indotto dottrina e giurisprudenza ad interpretare la prima locuzione nel senso che ciò, di cui l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso, è solo il fatto che le parti abbiano reso innanzi al pubblico ufficiale le dichiarazioni, che lo stesso ha raccolto ed ha inserito nell'atto, mentre la fede pubblica non copre la genuinità
o la veridicità di tali dichiarazioni, poiché non rientra nei compiti del pubblico ufficiale verificare che ciò che le parti gli dichiarano corrisponda al vero.
Da ciò discende, per un verso, che la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese da una parte e raccolte dal pubblico ufficiale nel suo atto pubblico (nella specie la relazione di notifica, che ha raccolto la dichiarazione del portiere dello stabile come tale qualificatosi ed alla successiva apposizione della firma) possono esser contrastate ed accertate, nell'ambito del giudizio nel quale il documento che le ha raccolte assume rilievo, con ogni mezzo di prova, senza che all'uopo sia necessario proporre querela di falso (ex plurimis: Cass.
2.10.08 n. 24530; id. 25.5.07 n. 12311; id. 25. 5.06 n. 12386; id. 28.7.04 n. 14235) e, per altro verso, che, per l'immediato e stretto collegamento che esiste tra l'art. 2700 c..c e l'art. 221 c.p.c., la querela di falso non è esperibile quando il documento sia impugnato non già al fine di contestare la (sola) attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello esercizio del suo potere di documentazione e dalla funzione di certificazione attribuitegli dall'ordinamento, ma per porre in discussione aspetti del contenuto ideologico dell'atto estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c., come l'intrinseca verità delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale (Cass.
6.7.99 n. 6959; id. 20.11.96 n. 10219).
Da quanto esposto discende che la domanda di accertamento della falsità deve essere respinta riguardo alla dedotta non veridicità della firma apposta dal soggetto qualificatosi come portiere dello stabile, dato atto del fatto che la querela di falso non è necessaria né
è esperibile in ordine tale ipotesi, sicché la questione va fatta valere direttamente nel giudizio, nel quale la relazione di notifica impugnata assume rilievo, e mediante libera deduzione di ogni mezzo di prova utile a far accertare la non veridicità di quella dichiarazione e/o sottoscrizione, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. per essere la controversia (che riguarda una pretesa tributaria) attribuita alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, che ormai costituisce giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla natura dell'atto impugnato, alla quale si sottraggono solo gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notificazione della cartella esattoriale (ex multis: Cass., ss.uu., 5.8.09 n. 17943; id.
23.5.08 n. 13357).
Circa le spese legali, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la querela di falso non è esperibile in ordine all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese all'agente notificatore dalla persona che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento postali nn.78741326730-8, 78741326733-2,
78741326732-1; 78741326731-9
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Napoli 22.03.2025
Il Giudice
Dr. Emanuele Lombardi