TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1637/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1637 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021;
promossa da:
• (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]1, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avv. NN AR TA ed elettivamente domiciliati in Campobasso, via Mazzini n. 180, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Terriaca;
(attori)
contro
:
• C.F.: ), già a sua volta, già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te Controparte_3 pro tempore, con sede in Campobasso, via Largo Agostino Gemelli n. 1, elettivamente domiciliata in Pescara, lungomare Papa NN XXIII n. 22, presso lo studio dell'avv. Fabio Verile, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
• (CF: Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, piazza della P.IVA_2
Vetra n. 17, elettivamente domiciliato in Milano, Largo Augusto n. 3, presso lo studio degli avv.ti
PO AR e CO OL che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(convenuti)
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9 aprile 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato, e Parte_1
, hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_2 CP_1
e la (d'ora in avanti:
[...] Controparte_4
, per sentir condannare gli stessi, in solido tra loro – previo accertamento della CP_4 responsabilità della struttura sanitaria per i problemi psico-fisici riportati dall'attrice a seguito dell'intervento chirurgico di “isterectomia addominale radicale in laparoscopia, rimozione di entrambe le ovaia e delle tube, incisione delle vulva e del perineo” – al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla stessa, oltre a quelli indirettamente subiti dal marito, in conseguenza di tale intervento.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, dopo esserle stato diagnosticato un “leiomioma parete laterale di destra sottosieroso delle dimensioni di cui n.1 x cm. 3.1” a seguito di ecografia pelvica T.V effettuata in data 05/02/2016,
l'odierna attrice effettuava ulteriori controlli, all'esito dei quali veniva ricoverata, dal 04/12/2016 al 06/12/2016, presso la (oggi: Controparte_3 CP_1
con diagnosi di “miomi e ipertrofia piccole labbra”;
[...]
- che, in sede di intervento chirurgico, veniva realizzata una “isterectomia addominale radicale e laparoscopia”, con diagnosi, al momento delle dimissioni, di “ipertrofia delle labbra, tumori benigni dell'ovaio, altra rimozione di entrambe le ovaie e delle tube nello stesso intervento, altra incisione della vulva e del perineo”;
- che, all'atto del ricovero, alla paziente era sì stato sottoposto il modulo di consenso informato, ma relativo, tuttavia, ad un diverso intervento chirurgico e, nello specifico, ad un intervento di
“laparoscopia, eventuale laparotomia, miomectomia singola, multipla, eventuale isterectomia con salpingectomia bil, eventuale asportazione di altre sedi di malattia, vulvoplastica”;
- che, quindi, in occasione della visita di controllo effettuata in data 30/12/2016, alla paziente veniva refertata la “totale mancanza delle piccole labbra di ambo i lati di più di 2/3 della loro lunghezza, il clitoride sembra deviato verso dx, molto rigonfio, con dolore al solo strofinamento, l'introito vaginale risulta ridotto con dolori all'introduzione dello speculum, è presente molto lacerazione con striature rosacee”, con prescrizione di terapia farmacologica;
- che, pertanto, una parte dei trattamenti effettuati sulla paziente, e, nello specifico, la “asportazione delle ovaie e delle piccole labbra”, non erano stati compiutamente rappresentati nel modulo di consenso informato, di talché l'odierna attrice non era stata correttamente avvisata di tutti i possibili rischi connessi all'operazione, compreso quello di impotentia generandi, concretamente verificatosi;
- che il predetto intervento chirurgico ha avuto ripercussioni di tipo psicologico e affettivo- relazionale sull'odierna attrice, la quale, oltre alle lesioni fisiche, ha, altresì, riportato postumi psico-fisici permanenti diagnosticati in termini di “disturbo da Stress post -traumatico”;
- che l'intera vicenda ha causato danni anche al coniuge della paziente e ha avuto, più in generale, pesanti ripercussioni nell'intero ambito familiare degli stessi, avendo alimentato tensioni e conflittualità all'interno della coppia (anche dal punto di vista sessuale, non riuscendo più, gli odierni attori, a vivere una intimità di coppia normale), oltre a costringere l'odierna attrice a trascurare la famiglia e le attenzioni che lo stesso nucleo richiede.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo – previo accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, odierna convenuta – la condanna degli odierni convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni attori in conseguenza dell'inesatta esecuzione del contratto di spedialità ad opera dei sanitari della struttura, qualificabile anche quale fatto illecito.
Si è costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, la mancata preventiva Controparte_1 instaurazione, da parte dei ricorrenti, del procedimento per A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c. previsto, quale condizione di procedibilità della domanda, dalla legge n. 24/2017 e contestando, in ogni caso, anche nel merito, la domanda attorea, non potendosi imputare, nel caso di specie, ai sanitari della struttura convenuta, alcuna negligenza o inadempienza nell'intervento chirurgico dagli stessi eseguito.
La struttura convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva, stante il difetto, in capo ai ricorrenti, di legittimazione ad agire, in via diretta, nei confronti della compagnia assicurativa, oltre all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017 e contestando, in ogni caso, anche nel merito, la domanda attorea, in quanto infondata.
La compagnia assicurativa ha, quindi, concluso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda o, comunque, il suo rigetto anche nel merito.
Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione e concessi termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale, nonché mediante escussione di due testi di parte attrice e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 9 aprile 2025, la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi. ***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
(rigetto) e sull'ammissibilità dell'azione, in via diretta, spiegata nei confronti della compagnia assicurativa.
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., avendo gli odierni attori fatto ricorso al procedimento alternativo di mediazione, così come previsto dall'art. 8, co. 2, della legge n. 24/2017.
Deve poi, del pari preliminarmente, essere rigettata l'eccezione della compagnia assicurativa di difetto di legittimazione passiva per difetto di legittimazione ad agire, in capo agli odierni attori, nei suoi confronti in via diretta.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, con l'iniziale formulazione dell'art. 12, co. 4, della legge n. 24/2017, il legislatore ha stabilito che l'azione diretta del danneggiato contro la compagnia assicurativa del professionista o della struttura sanitaria doveva essere subordinata alla preventiva emanazione di un decreto attuativo indicante i requisiti minimi delle polizze assicurative.
Ebbene, a tale previsione è stata data concreta attuazione con l'emanazione del decreto ministeriale n.
232/2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, il che vale ad integrare il “presupposto processuale” necessario ai fini dell'operatività dell'azione, con conseguente ammissibilità e procedibilità della domanda spiegata, in via diretta, dagli odierni attori nei confronti della compagnia assicurativa (v., in tal senso: Trib. Milano, Sez. I, ord. 26/08/2024).
Nel merito.
Tutto ciò premesso in via generale, e venendo, quindi, al merito della domanda proposta, si osserva che gli odierni attori hanno agito chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti da
[...]
, personalmente, nonché di quelli indirettamente subiti dal coniuge, Parte_1 Parte_2
, a causa della condotta colposa dei sanitari dell'azienda convenuta.
[...]
Sull'azione spiegata da . Parte_1
In primo luogo, è opportuno premettere che l'azione di responsabilità spiegata dalla danneggiata nei confronti della struttura sanitaria deve essere correttamente qualificata come responsabilità contrattuale
(rectius: da inadempimento), in quanto l'attrice agisce facendo valere l'inadempimento, da parte della struttura sanitaria, del contratto cd. di spedalità con la stessa concluso. Dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che l'odierna attrice, agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c., non è onerata di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando, piuttosto, su quest'ultima, l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c., però, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta
(o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica, “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato” (v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III,
n. 10050/2022).
Ebbene, ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, la responsabilità della struttura risulta pienamente provata, sia in ordine all'inesatto adempimento, da parte della struttura sanitaria odierna convenuta, del contratto cd. di spedalità concluso con l'attrice, sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari integrante il suddetto inadempimento e i danni dalla stessa riportati.
Infatti, alla luce della C.T.U. espletata in corso di causa (i cui esiti sono pienamente da condividersi, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione, oltre che da puntuale confutazione delle osservazioni critiche mosse dai CC.TT.PP., su cui v. infra), è pacificamente emersa non solo la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento del 4 dicembre 2017 e i danni funzionali riportati dall'odierna attrice in conseguenza di tale intervento, ma anche la cd. colpa medica nell'esecuzione dell'intervento stesso.
In particolare, i consulenti tecnici di ufficio hanno evidenziato:
- che, quanto all'asportazione delle ovaie, l'esame specialistico (ecografia pelvica) effettuato prima dell'intervento “non metteva in evidenza alcuna patologia degli annessi”, così come il successivo esame isto-patologico “oltre a non identificare alterazioni ovariche, rilevava la presenza di un endometrio secretivo da seconda fase, elemento correlato ad una regolare produzione ormonale ovarica” (cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale, in atti);
- che, quanto alla procedura chirurgica di labio-plastica eseguita, la stessa “non deve essere considerata come una semplice resezione ellittica del tessuto eccedente”, trattandosi di procedura assai invasiva che, in ogni caso:
o “andrebbe adattata alle caratteristiche anatomiche di ogni individuo, anche in considerazione delle possibili complicanze cicatriziali, di riduzione della sensibilità e di dispareunia”, tanto che “l'approccio chirurgico ideale, per la correzione di eccesso di tessuto peri-clitorideo, dovrebbe prevedere un'incisione a partire dal prepuzio adiacente alle piccole labbra, riducendolo ma senza creare una vera amputazione, ricreando un aspetto quanto più fisiologico possibile” (cfr. pag. 12 dell'elaborato peritale, in atti), mentre nel caso di specie “non si è trattato di una riduzione ma di una completa asportazione delle piccole labbra, che è da considerare una procedura inadeguata” (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale, in atti);
o postula, in ogni caso, una “specifica valutazione sul grado di ipertrofia delle piccole labbra” che, però, nel caso di specie, “non è stata, negligentemente, eseguita” (cfr. pag.
13 dell'elaborato peritale, in atti).
I consulenti hanno, quindi, concluso, nel senso che i sanitari hanno eseguito un cd. “overtreatment” non giustificato, che ha portato “a impropria annessiectomia bilaterale e, quindi, a menopausa chirurgica in donna di anni 48” (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale, in atti).
Più nello specifico, nell'elaborato peritale in atti, i CC.TT.UU. hanno spiegato che, in primo luogo, “in assenza di documentato alto rischio (predisposizione genetica) per il cancro ovarico, non sarebbe da considerare l'ovariectomia profilattica in pazienti prima dei 50” e che, pertanto, la prestazione sanitaria concretamente eseguita non poteva considerarsi necessitata né altrimenti giustificata nel caso della paziente, non essendo stata riscontrata alcuna condizione patologica nelle ovaie;
nel caso di specie, peraltro, tale tecnica, per come concretamente eseguita, non trovava giustificazione neanche sotto il profilo della preventiva informazione e del consenso rilasciato dall'attrice, “dal momento che il consenso informato chirurgico, genericamente descriveva «eventuale asportazione di altre sedi di malattia», che gli annessi non presentavano” (cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale, in atti).
I CC.TT.UU. hanno, inoltre, chiarito che, come già osservato, nella condizione di “ipertrofia delle piccole labbra” diagnosticata alla paziente, “l'approccio chirurgico ideale, per la correzione di eccesso di tessuto peri-clitorideo, dovrebbe prevedere un'incisione a partire dal prepuzio adiacente alle piccole labbra, riducendolo ma senza creare una vera amputazione, ricreando un aspetto quanto più fisiologico possibile”; tuttavia, anche con riguardo a tale intervento, l'informazione fornita alla paziente è risultata generica, atteso che, secondo quanto rilevato dal perito, “altresì appare generico il consenso informato e senza menzione delle specifiche complicanze;
inoltre, non è stata descritta la tecnica chirurgica specificamente utilizzata” (cfr. pagg. 12-13 dell'elaborato peritale, in atti).
I consulenti hanno, pertanto, concluso, in definitiva, che l'errore degli operatori è consistito nel fatto che gli stessi hanno eseguito un cd. “overtreatment non giustificato che comportava una menopausa chirurgica in una donna con una funzionalità ormonale ancora in essere”, ritenendo, peraltro, che i consensi informati rilevati in cartella clinica, sebbene formalmente acquisiti, si presentavano, tuttavia,
“carenti sotto l'aspetto sostanziale”; tali aspetti, complessivamente valutati, portano a ravvisare, nella condotta tenuta dai sanitari, ad avviso dei CC.TT.UU., dei precisi profili di colpa, trattandosi, peraltro, nel caso in esame, “di prestazione sanitaria ordinaria, che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale, in atti). Ebbene, alla luce di quanto accertato tramite la consulenza tecnica d'ufficio espletata, è, dunque, possibile concludere:
- non solo che gli interventi (asportazione delle ovaie e labioplastica con asportazione delle piccole labbra) praticati dai sanitari si sono rivelati essere stati eseguiti in esecuzione di una scelta terapeutica non corretta e, comunque, sproporzionata rispetto alle condizioni della paziente (cfr. pagg. 13-16 dell'elaborato peritale, in atti, ove si legge, in merito all'asportazione delle ovaie, che
“è opinione dei CC.TT.UU. come non vi era alcuna necessità anatomo-chirurgica all'asportazione delle ovaie” e che anzi “l'asportazione elettiva delle ovaie potrebbe comportare un aumentato rischio sulle aspettative di vita della donna, soprattutto in merito all'incremento delle patologie coronariche e cardiovascolari” e, in merito all'asportazione delle piccole labbra, che “non si è trattato di una riduzione ma di una completa asportazione delle piccole labbra che
è da considerare una procedura inadeguata” oltre che “impropria”);
- ma anche che tali trattamenti non sono stati preceduti da una corretta informazione, avendo la
[...]
sottoscritto un consenso che richiamava espressamente “eventuale asportazione di altre Pt_1 sedi di malattia”, mentre, rispetto alle ovaie che le sono state asportate, non erano state evidenziate eventuali patologie ovariche in atto e, rispetto all'asportazione delle piccole labbra, non è stata effettuata alcuna “specifica valutazione sul grado di ipertrofia” delle stesse, e che, in ogni caso, i consensi, pur se formalmente acquisiti, sono stati ritenuti carenti dal punto di vista sostanziale.
Alla luce di quanto sin qui osservato, deve, quindi, affermarsi la sussistenza di una condotta colposa in capo ai sanitari, consistente nell'errata esecuzione degli interventi cui l'attrice è stata sottoposta (per errore, dunque, che ha riguardato sia il momento di scelta degli interventi, sia la fase esecutiva degli interventi stessi da parte dei sanitari, in assenza, peraltro, di una compiuta e sostanziale informazione preventiva), da cui deriva, a sua volta, l'affermazione dell'inesatto adempimento, da parte della struttura sanitaria convenuta, del contratto di spedalità concluso con l'attrice.
Quanto, poi, al nesso di causalità tra tale inadempimento e i danni riportati dalla stessa attrice, i consulenti hanno affermato che l'accertata sproporzione rispetto agli interventi correttamente da eseguire – ossia il richiamato “overtreatment” – ha portato ad una “impropria annessiectomia bilaterale e quindi a menopausa chirurgica in donna di anni 48”, con una funzionalità ormonale ancora in essere.
Alla luce di tali osservazioni, deve, quindi, essere affermata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta nella causazione delle limitazioni funzionali subite dall'odierna attrice a seguito dell'intervento del 4 dicembre 2017, con conseguente condanna, della struttura stessa, al risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti per tali limitazioni.
In merito al quantum di danno risarcibile, i consulenti hanno stimato che le limitazioni funzionali riportate dall'odierna attrice sono esclusivamente quelle legate alla menopausa chirurgica e all'asportazione delle piccole labbra. Condivisibilmente, invece, i CC.TT.UU. hanno escluso la sussistenza, nel caso di specie, di un danno psicologico che, pertanto, non è stato computato nella percentuale di danno biologico riconosciuta (del
15%; infra).
Come osservato dai consulenti, infatti, “le problematiche di benessere sessuale di coppia, lamentate dalla paziente, non possono essere attribuite alla ovariectomia, in quanto molteplici fattori, anche precedenti
l'intervento, potrebbero influire sulla vita relazionale della coppia” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale, in atti); invero, la stessa ipertrofia delle piccole labbra diagnosticata alla paziente prima del trattamento sanitario può essere indicata quale possibile “causa precedente di difficoltà nei rapporti sessuali”, rendendo, di conseguenza, maggiormente difficoltoso accertare se proprio dall'operazione chirurgica sia derivato o meno un effettivo peggioramento della vita sessuale e, in generale, del rapporto con il coniuge
(cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale, in atti).
Come ulteriormente chiarito dai CC.TT.UU., del resto, sebbene dalla condizione menopausale siano derivati i sintomi e i disturbi lamentati dalla paziente “è, comunque, da considerare anche il fatto che il reale impatto della menopausa potrebbe passare in secondo piano, per il fatto che la perdita della funzione ovarica non porta in realtà ad una carenza estrogenica assoluta”, tale, dunque, da avere una sicura e determinante incidenza sull'aspetto relazionale della coppia, in quanto “sebbene la funzione sessuale nelle donne premenopausali sottoposte ad annessiectomia comporti una riduzione della libido ed un aumentato rischio di ridotto desiderio sessuale, molteplici fattori possono coesistere nel determinare il benessere psicosessuale della coppia” e – come già osservato – anche “la stessa problematica della ipertrofia delle piccole labbra poteva essere un elemento concausale non di secondaria rilevanza” (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale in atti).
Alla luce dell'istruttoria, anche tecnica, espletata, dunque, non può ritenersi sufficientemente dimostrato che, dall'intervento oggetto di causa, sia derivato il lamentato “disturbo da stress post traumatico”, pure attestato dal “certificato A.S.P. di Cosenza del 30/04/2021”, recante la relazione psicodiagnostica in atti
(cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso introduttivo).
Si osserva, infatti, al riguardo, che i certificati medici prodotti dall'odierna attrice non sono sufficienti a dimostrare che dall'errato trattamento chirurgico posto in essere dai sanitari del Controparte_1 sia derivato il lamentato danno psicologico, trattandosi, del resto, come osservato dai CC.TT.UU., di “tre certificati isolati, di cui il primo redatto a distanza di circa 16 mesi dall'evento dannoso e l'ultimo risalente al 30/04/2021” e, pertanto, inidonei a fornire la prova rigorosa del danno patito e del nesso di causalità tra tale danno e l'intervento.
I CC.TT.UU., d'altronde, dalla visita medico-legale effettuata sulla persona dell'attrice, hanno ricavato come la stessa non presenti in alcun modo “chiari segni clinici di natura psichica riconducibili a un disturbo post traumatico da stress” (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale, in atti) e che, pertanto, il cd. danno psichico non può ritenersi provato, non risultando, lo stesso, nemmeno alla luce della documentazione in atti (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale, in atti, ove si legge che “il danno psichico non è stato provato da documentazione clinica storica, continuativa e sistematica, che provi un percorso clinico diagnostico e terapeutico in continuità con la “medical malpractice”, né risulta avvalorato da accertamenti psicodiagnostici strumentali”).
È, dunque, evidente, alla luce delle risultanze della documentazione medica suddetta – e in mancanza di altri rigorosi elementi di prova (che sarebbe stato onere della stessa attrice fornire) in merito alla derivazione causale del disturbo post traumatico da stress dagli esiti dell'intervento oggetto di causa –, che non è possibile ritenersi provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso causale tra l'intervento in questione e il pregiudizio psicologico lamentato dall'odierna attrice.
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che il danno biologico riportato dall'odierna attrice, causalmente derivante dalla non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte dei sanitari della struttura convenuta e concretamente risarcibile, è esclusivamente quello consistito nella menopausa chirurgica e nell'asportazione delle piccole labbra, danno che i CC.TT.UU. hanno valutato nella percentuale complessiva del 15%, oltre ai seguenti periodi di invalidità temporale:
• sette giorni di invalidità temporanea totale;
• dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
• quindici giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Deve, pertanto, essere liquidato, in favore dell'odierna attrice:
- a titolo di risarcimento per il periodo di invalidità temporanea, totale e parziale al 75% e al 50% sofferto dall'attrice, la somma complessiva pari ad € 2.530,00, di cui:
➢ € 805,00 per 7 giorni di invalidità temporanea totale;
➢ € 862,50 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
➢ € 862,50 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- a titolo di danno biologico, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati (danno biologico quantificato nella misura del 15% secondo i criteri sopra indicati) nonché dell'età della danneggiata al momento del fatto (48 anni) e dell'incremento del 31% per sofferenza soggettiva
(da ritenersi presuntivamente provata in ragione della natura stessa del danno subito, impattante sull'intimità dell'attrice), l'importo complessivamente pari ad € 48.276,00.
Non ritiene, invece, questo giudice, in assenza di specifiche allegazioni in tal senso da parte dell'attrice, di dover applicare la personalizzazione del danno, atteso che, in ossequio all'orientamento della Suprema corte, “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così: Cass. civ. n. 23778/2014; v. anche Cass. civ. n. 24471/2014).
Quanto, poi, alle spese mediche sostenute dall'attrice, le stesse non possono essere riconosciute, in quanto non documentate in atti.
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo alla struttura sanitaria convenuta, in ordine alla causazione dei danni non patrimoniali riportati dall'odierna attrice (nei limiti di cui sopra), con conseguente condanna della struttura stessa, in solido con la compagnia assicurativa, a risarcire i medesimi, per l'importo complessivamente pari ad € 50.806,00.
La somma così liquidata non deve essere rivalutata all'attualità, essendo la stessa già stata liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024).
Deve invece essere riconosciuto, sulla somma così liquidata e già valutata all'attualità, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n.
5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione delle somme al momento del fatto, ossia al 04/12/2017 (così: Cass. civ., Sez. unite,
n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tale somma decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Sull'azione spiegata da . Parte_2
Circa il danno risarcibile in favore di , da lui asseritamente subito a titolo di danno Parte_2 non patrimoniale “riflesso”, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve inquadrarsi il titolo di responsabilità astrattamente invocabile nel caso di specie come responsabilità ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2018 c.c. – non spiegando, il contratto di spedalità stipulato tra l'odierna attrice e la struttura sanitaria, alcun effettivo protettivo nei confronti dei terzi, trattandosi, infatti, quanto al contratto con efficacia protettiva dei terzi, di categoria da circoscriversi nell'ambito delle relazioni contrattuali intercorse tra la gestante e la struttura sanitaria, che si estendono anche al padre del nascituro, in quanto titolare dello stesso interesse di cui è titolare la gestante (così: Cass. civ. n. 19188/2020 e, più di recente, Cass. civ. n. 11320/2017) –, venendo, qui, in considerazione, in astratto, un fatto illecito suscettibile di arrecare un danno, in via diretta, ai familiari della vittima primaria dell'illecito medesimo.
Come chiarito di recente dalla Suprema corte, infatti, i familiari della vittima di un fatto illecito altrui possono subire – quale danno diretto, e non riflesso – sia un danno biologico, sia un danno morale, consistente nella sofferenza d'animo patita in occasione di tale fatto illecito.
La Suprema corte, in particolare, ha chiarito, al riguardo, che “si parla spesso impropriamente di danno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri. In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva, dunque, come fatto pluri-offensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette […] con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo, sia una perdita vera e propria di salute, così come una incidenza sulle abitudini di vita” (così: Cass. civ. n. 7748/2020).
La configurazione della responsabilità sanitaria nei confronti di in termini di Parte_2 responsabilità aquiliana, anziché in termini di responsabilità contrattuale, peraltro, comporta una diversa ripartizione dell'onere probatorio, dovendo il danneggiato allegare e provare – com'è noto – tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, ivi incluso l'elemento soggettivo.
Ebbene, nel caso di specie, deve, in primo luogo, ritenersi provata la responsabilità della struttura anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo emersa, per le ragioni sopra ripercorse, la colpa medica nell'esecuzione del trattamento eseguito sulla persona dell'attrice.
Circa il danno subito dal coniuge della stessa, lo stesso deve ritenersi provato, sub specie di Pt_2 danno morale (che, in quanto tale, non deve necessariamente ripercuotersi in un vero e proprio stravolgimento di vita), quale sofferenza interiore derivante dal fatto illecito subito dalla donna, da ritenersi presuntivamente provato (in assenza di qualsivoglia indice di segno contrario) in ragione della relazione altamente qualificata intercorrente con la vittima primaria dell'illecito.
Deve, quindi, essere equitativamente liquidato, in favore dell'odierno attore, , per Parte_2 il danno morale da lui patito in conseguenza del fatto, qualificabile quale fatto illecito ex art. 2043 c.c., subito dalla propria coniuge, l'importo pari ad € 5.712,00, individuato assumendo quale base di calcolo, ritenuta congrua, il valore dell'incremento del danno biologico per la sofferenza soggettiva riconosciuto in favore della vittima principale del fatto illecito, diminuito della metà (per ragioni di equità).
Tale somma non deve essere rivalutata all'attualità, essendo la stessa già stata liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024).
Deve, invece, del pari essere riconosciuto, così come in favore dell'attrice, sulla somma così liquidata e già valutata all'attualità, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi, per le ragioni già sopra richiamate.
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione delle somme al momento del fatto, ossia al 04/12/2017 (così: Cass. civ., Sez. unite,
n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tale somma decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Conclusioni.
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la condanna delle odierne convenute, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme:
- € 50.806,00 (già valutata all'attualità), oltre interessi compensativi (da calcolarsi come sopra specificato) e oltre, altresì, interessi legali, dalla data della liquidazione sino al saldo, in favore di
; Parte_1
- € 5.712,00 (già valutata all'attualità), oltre interessi compensativi (da calcolarsi come sopra specificato) e oltre, altresì, interessi legali, dalla data della liquidazione sino al saldo, in favore di
. Parte_2
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico degli odierni convenuti, in solido tra loro, con riferimento a quelle sostenute, in solido tra loro, dagli attori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per lo scaglione valoriale di riferimento
(da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato avuto riguardo al decisum) con riconoscimento di tutte le fasi, tutte concretamente espletate.
Devono, del pari, essere definitivamente poste a carico degli odierni convenuti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1637 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dei Controparte_1 danni non patrimoniali subiti da e da , Parte_1 Parte_2 così come accertati in parte motiva, in conseguenza dell'intervento subito da
[...]
in data 04/12/2017 e, per l'effetto: Parte_1
• Condanna la struttura sanitaria la compagnia assicurativa Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, già valutate all'attualità:
[...]
o € 50.806,00, oltre interessi compensativi (da calcolarsi secondo quanto specificato in parte motiva) e oltre, altresì, interessi legali, dalla data della liquidazione sino al saldo, in favore di;
Parte_1
o € 5.712,00, oltre interessi compensativi (da calcolarsi secondo quanto specificato in parte motiva) e oltre, altresì, interessi legali, dalla data della liquidazione sino al saldo, in favore di;
Parte_2
• Condanna la struttura sanitaria la compagnia assicurativa Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento, in favore di e di
[...] Parte_1
, in solido tra loro, delle spese di lite dagli stessi sostenute per il presente Parte_2 giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A.
e I.V.A., (se dovuta), come per legge e contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv.
NN AR TA, antistatario;
• Pone definitivamente a carico della struttura sanitaria della compagnia Controparte_1 assicurativa , in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come in corso di Controparte_4 causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 29 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1637 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021;
promossa da:
• (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]1, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avv. NN AR TA ed elettivamente domiciliati in Campobasso, via Mazzini n. 180, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Terriaca;
(attori)
contro
:
• C.F.: ), già a sua volta, già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te Controparte_3 pro tempore, con sede in Campobasso, via Largo Agostino Gemelli n. 1, elettivamente domiciliata in Pescara, lungomare Papa NN XXIII n. 22, presso lo studio dell'avv. Fabio Verile, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
• (CF: Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, piazza della P.IVA_2
Vetra n. 17, elettivamente domiciliato in Milano, Largo Augusto n. 3, presso lo studio degli avv.ti
PO AR e CO OL che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(convenuti)
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9 aprile 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato, e Parte_1
, hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_2 CP_1
e la (d'ora in avanti:
[...] Controparte_4
, per sentir condannare gli stessi, in solido tra loro – previo accertamento della CP_4 responsabilità della struttura sanitaria per i problemi psico-fisici riportati dall'attrice a seguito dell'intervento chirurgico di “isterectomia addominale radicale in laparoscopia, rimozione di entrambe le ovaia e delle tube, incisione delle vulva e del perineo” – al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla stessa, oltre a quelli indirettamente subiti dal marito, in conseguenza di tale intervento.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, dopo esserle stato diagnosticato un “leiomioma parete laterale di destra sottosieroso delle dimensioni di cui n.1 x cm. 3.1” a seguito di ecografia pelvica T.V effettuata in data 05/02/2016,
l'odierna attrice effettuava ulteriori controlli, all'esito dei quali veniva ricoverata, dal 04/12/2016 al 06/12/2016, presso la (oggi: Controparte_3 CP_1
con diagnosi di “miomi e ipertrofia piccole labbra”;
[...]
- che, in sede di intervento chirurgico, veniva realizzata una “isterectomia addominale radicale e laparoscopia”, con diagnosi, al momento delle dimissioni, di “ipertrofia delle labbra, tumori benigni dell'ovaio, altra rimozione di entrambe le ovaie e delle tube nello stesso intervento, altra incisione della vulva e del perineo”;
- che, all'atto del ricovero, alla paziente era sì stato sottoposto il modulo di consenso informato, ma relativo, tuttavia, ad un diverso intervento chirurgico e, nello specifico, ad un intervento di
“laparoscopia, eventuale laparotomia, miomectomia singola, multipla, eventuale isterectomia con salpingectomia bil, eventuale asportazione di altre sedi di malattia, vulvoplastica”;
- che, quindi, in occasione della visita di controllo effettuata in data 30/12/2016, alla paziente veniva refertata la “totale mancanza delle piccole labbra di ambo i lati di più di 2/3 della loro lunghezza, il clitoride sembra deviato verso dx, molto rigonfio, con dolore al solo strofinamento, l'introito vaginale risulta ridotto con dolori all'introduzione dello speculum, è presente molto lacerazione con striature rosacee”, con prescrizione di terapia farmacologica;
- che, pertanto, una parte dei trattamenti effettuati sulla paziente, e, nello specifico, la “asportazione delle ovaie e delle piccole labbra”, non erano stati compiutamente rappresentati nel modulo di consenso informato, di talché l'odierna attrice non era stata correttamente avvisata di tutti i possibili rischi connessi all'operazione, compreso quello di impotentia generandi, concretamente verificatosi;
- che il predetto intervento chirurgico ha avuto ripercussioni di tipo psicologico e affettivo- relazionale sull'odierna attrice, la quale, oltre alle lesioni fisiche, ha, altresì, riportato postumi psico-fisici permanenti diagnosticati in termini di “disturbo da Stress post -traumatico”;
- che l'intera vicenda ha causato danni anche al coniuge della paziente e ha avuto, più in generale, pesanti ripercussioni nell'intero ambito familiare degli stessi, avendo alimentato tensioni e conflittualità all'interno della coppia (anche dal punto di vista sessuale, non riuscendo più, gli odierni attori, a vivere una intimità di coppia normale), oltre a costringere l'odierna attrice a trascurare la famiglia e le attenzioni che lo stesso nucleo richiede.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo – previo accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, odierna convenuta – la condanna degli odierni convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni attori in conseguenza dell'inesatta esecuzione del contratto di spedialità ad opera dei sanitari della struttura, qualificabile anche quale fatto illecito.
Si è costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, la mancata preventiva Controparte_1 instaurazione, da parte dei ricorrenti, del procedimento per A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c. previsto, quale condizione di procedibilità della domanda, dalla legge n. 24/2017 e contestando, in ogni caso, anche nel merito, la domanda attorea, non potendosi imputare, nel caso di specie, ai sanitari della struttura convenuta, alcuna negligenza o inadempienza nell'intervento chirurgico dagli stessi eseguito.
La struttura convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva, stante il difetto, in capo ai ricorrenti, di legittimazione ad agire, in via diretta, nei confronti della compagnia assicurativa, oltre all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017 e contestando, in ogni caso, anche nel merito, la domanda attorea, in quanto infondata.
La compagnia assicurativa ha, quindi, concluso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda o, comunque, il suo rigetto anche nel merito.
Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione e concessi termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale, nonché mediante escussione di due testi di parte attrice e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 9 aprile 2025, la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi. ***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
(rigetto) e sull'ammissibilità dell'azione, in via diretta, spiegata nei confronti della compagnia assicurativa.
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., avendo gli odierni attori fatto ricorso al procedimento alternativo di mediazione, così come previsto dall'art. 8, co. 2, della legge n. 24/2017.
Deve poi, del pari preliminarmente, essere rigettata l'eccezione della compagnia assicurativa di difetto di legittimazione passiva per difetto di legittimazione ad agire, in capo agli odierni attori, nei suoi confronti in via diretta.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, con l'iniziale formulazione dell'art. 12, co. 4, della legge n. 24/2017, il legislatore ha stabilito che l'azione diretta del danneggiato contro la compagnia assicurativa del professionista o della struttura sanitaria doveva essere subordinata alla preventiva emanazione di un decreto attuativo indicante i requisiti minimi delle polizze assicurative.
Ebbene, a tale previsione è stata data concreta attuazione con l'emanazione del decreto ministeriale n.
232/2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, il che vale ad integrare il “presupposto processuale” necessario ai fini dell'operatività dell'azione, con conseguente ammissibilità e procedibilità della domanda spiegata, in via diretta, dagli odierni attori nei confronti della compagnia assicurativa (v., in tal senso: Trib. Milano, Sez. I, ord. 26/08/2024).
Nel merito.
Tutto ciò premesso in via generale, e venendo, quindi, al merito della domanda proposta, si osserva che gli odierni attori hanno agito chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti da
[...]
, personalmente, nonché di quelli indirettamente subiti dal coniuge, Parte_1 Parte_2
, a causa della condotta colposa dei sanitari dell'azienda convenuta.
[...]
Sull'azione spiegata da . Parte_1
In primo luogo, è opportuno premettere che l'azione di responsabilità spiegata dalla danneggiata nei confronti della struttura sanitaria deve essere correttamente qualificata come responsabilità contrattuale
(rectius: da inadempimento), in quanto l'attrice agisce facendo valere l'inadempimento, da parte della struttura sanitaria, del contratto cd. di spedalità con la stessa concluso. Dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che l'odierna attrice, agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c., non è onerata di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando, piuttosto, su quest'ultima, l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c., però, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta
(o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica, “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato” (v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III,
n. 10050/2022).
Ebbene, ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, la responsabilità della struttura risulta pienamente provata, sia in ordine all'inesatto adempimento, da parte della struttura sanitaria odierna convenuta, del contratto cd. di spedalità concluso con l'attrice, sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari integrante il suddetto inadempimento e i danni dalla stessa riportati.
Infatti, alla luce della C.T.U. espletata in corso di causa (i cui esiti sono pienamente da condividersi, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione, oltre che da puntuale confutazione delle osservazioni critiche mosse dai CC.TT.PP., su cui v. infra), è pacificamente emersa non solo la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento del 4 dicembre 2017 e i danni funzionali riportati dall'odierna attrice in conseguenza di tale intervento, ma anche la cd. colpa medica nell'esecuzione dell'intervento stesso.
In particolare, i consulenti tecnici di ufficio hanno evidenziato:
- che, quanto all'asportazione delle ovaie, l'esame specialistico (ecografia pelvica) effettuato prima dell'intervento “non metteva in evidenza alcuna patologia degli annessi”, così come il successivo esame isto-patologico “oltre a non identificare alterazioni ovariche, rilevava la presenza di un endometrio secretivo da seconda fase, elemento correlato ad una regolare produzione ormonale ovarica” (cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale, in atti);
- che, quanto alla procedura chirurgica di labio-plastica eseguita, la stessa “non deve essere considerata come una semplice resezione ellittica del tessuto eccedente”, trattandosi di procedura assai invasiva che, in ogni caso:
o “andrebbe adattata alle caratteristiche anatomiche di ogni individuo, anche in considerazione delle possibili complicanze cicatriziali, di riduzione della sensibilità e di dispareunia”, tanto che “l'approccio chirurgico ideale, per la correzione di eccesso di tessuto peri-clitorideo, dovrebbe prevedere un'incisione a partire dal prepuzio adiacente alle piccole labbra, riducendolo ma senza creare una vera amputazione, ricreando un aspetto quanto più fisiologico possibile” (cfr. pag. 12 dell'elaborato peritale, in atti), mentre nel caso di specie “non si è trattato di una riduzione ma di una completa asportazione delle piccole labbra, che è da considerare una procedura inadeguata” (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale, in atti);
o postula, in ogni caso, una “specifica valutazione sul grado di ipertrofia delle piccole labbra” che, però, nel caso di specie, “non è stata, negligentemente, eseguita” (cfr. pag.
13 dell'elaborato peritale, in atti).
I consulenti hanno, quindi, concluso, nel senso che i sanitari hanno eseguito un cd. “overtreatment” non giustificato, che ha portato “a impropria annessiectomia bilaterale e, quindi, a menopausa chirurgica in donna di anni 48” (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale, in atti).
Più nello specifico, nell'elaborato peritale in atti, i CC.TT.UU. hanno spiegato che, in primo luogo, “in assenza di documentato alto rischio (predisposizione genetica) per il cancro ovarico, non sarebbe da considerare l'ovariectomia profilattica in pazienti prima dei 50” e che, pertanto, la prestazione sanitaria concretamente eseguita non poteva considerarsi necessitata né altrimenti giustificata nel caso della paziente, non essendo stata riscontrata alcuna condizione patologica nelle ovaie;
nel caso di specie, peraltro, tale tecnica, per come concretamente eseguita, non trovava giustificazione neanche sotto il profilo della preventiva informazione e del consenso rilasciato dall'attrice, “dal momento che il consenso informato chirurgico, genericamente descriveva «eventuale asportazione di altre sedi di malattia», che gli annessi non presentavano” (cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale, in atti).
I CC.TT.UU. hanno, inoltre, chiarito che, come già osservato, nella condizione di “ipertrofia delle piccole labbra” diagnosticata alla paziente, “l'approccio chirurgico ideale, per la correzione di eccesso di tessuto peri-clitorideo, dovrebbe prevedere un'incisione a partire dal prepuzio adiacente alle piccole labbra, riducendolo ma senza creare una vera amputazione, ricreando un aspetto quanto più fisiologico possibile”; tuttavia, anche con riguardo a tale intervento, l'informazione fornita alla paziente è risultata generica, atteso che, secondo quanto rilevato dal perito, “altresì appare generico il consenso informato e senza menzione delle specifiche complicanze;
inoltre, non è stata descritta la tecnica chirurgica specificamente utilizzata” (cfr. pagg. 12-13 dell'elaborato peritale, in atti).
I consulenti hanno, pertanto, concluso, in definitiva, che l'errore degli operatori è consistito nel fatto che gli stessi hanno eseguito un cd. “overtreatment non giustificato che comportava una menopausa chirurgica in una donna con una funzionalità ormonale ancora in essere”, ritenendo, peraltro, che i consensi informati rilevati in cartella clinica, sebbene formalmente acquisiti, si presentavano, tuttavia,
“carenti sotto l'aspetto sostanziale”; tali aspetti, complessivamente valutati, portano a ravvisare, nella condotta tenuta dai sanitari, ad avviso dei CC.TT.UU., dei precisi profili di colpa, trattandosi, peraltro, nel caso in esame, “di prestazione sanitaria ordinaria, che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale, in atti). Ebbene, alla luce di quanto accertato tramite la consulenza tecnica d'ufficio espletata, è, dunque, possibile concludere:
- non solo che gli interventi (asportazione delle ovaie e labioplastica con asportazione delle piccole labbra) praticati dai sanitari si sono rivelati essere stati eseguiti in esecuzione di una scelta terapeutica non corretta e, comunque, sproporzionata rispetto alle condizioni della paziente (cfr. pagg. 13-16 dell'elaborato peritale, in atti, ove si legge, in merito all'asportazione delle ovaie, che
“è opinione dei CC.TT.UU. come non vi era alcuna necessità anatomo-chirurgica all'asportazione delle ovaie” e che anzi “l'asportazione elettiva delle ovaie potrebbe comportare un aumentato rischio sulle aspettative di vita della donna, soprattutto in merito all'incremento delle patologie coronariche e cardiovascolari” e, in merito all'asportazione delle piccole labbra, che “non si è trattato di una riduzione ma di una completa asportazione delle piccole labbra che
è da considerare una procedura inadeguata” oltre che “impropria”);
- ma anche che tali trattamenti non sono stati preceduti da una corretta informazione, avendo la
[...]
sottoscritto un consenso che richiamava espressamente “eventuale asportazione di altre Pt_1 sedi di malattia”, mentre, rispetto alle ovaie che le sono state asportate, non erano state evidenziate eventuali patologie ovariche in atto e, rispetto all'asportazione delle piccole labbra, non è stata effettuata alcuna “specifica valutazione sul grado di ipertrofia” delle stesse, e che, in ogni caso, i consensi, pur se formalmente acquisiti, sono stati ritenuti carenti dal punto di vista sostanziale.
Alla luce di quanto sin qui osservato, deve, quindi, affermarsi la sussistenza di una condotta colposa in capo ai sanitari, consistente nell'errata esecuzione degli interventi cui l'attrice è stata sottoposta (per errore, dunque, che ha riguardato sia il momento di scelta degli interventi, sia la fase esecutiva degli interventi stessi da parte dei sanitari, in assenza, peraltro, di una compiuta e sostanziale informazione preventiva), da cui deriva, a sua volta, l'affermazione dell'inesatto adempimento, da parte della struttura sanitaria convenuta, del contratto di spedalità concluso con l'attrice.
Quanto, poi, al nesso di causalità tra tale inadempimento e i danni riportati dalla stessa attrice, i consulenti hanno affermato che l'accertata sproporzione rispetto agli interventi correttamente da eseguire – ossia il richiamato “overtreatment” – ha portato ad una “impropria annessiectomia bilaterale e quindi a menopausa chirurgica in donna di anni 48”, con una funzionalità ormonale ancora in essere.
Alla luce di tali osservazioni, deve, quindi, essere affermata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta nella causazione delle limitazioni funzionali subite dall'odierna attrice a seguito dell'intervento del 4 dicembre 2017, con conseguente condanna, della struttura stessa, al risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti per tali limitazioni.
In merito al quantum di danno risarcibile, i consulenti hanno stimato che le limitazioni funzionali riportate dall'odierna attrice sono esclusivamente quelle legate alla menopausa chirurgica e all'asportazione delle piccole labbra. Condivisibilmente, invece, i CC.TT.UU. hanno escluso la sussistenza, nel caso di specie, di un danno psicologico che, pertanto, non è stato computato nella percentuale di danno biologico riconosciuta (del
15%; infra).
Come osservato dai consulenti, infatti, “le problematiche di benessere sessuale di coppia, lamentate dalla paziente, non possono essere attribuite alla ovariectomia, in quanto molteplici fattori, anche precedenti
l'intervento, potrebbero influire sulla vita relazionale della coppia” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale, in atti); invero, la stessa ipertrofia delle piccole labbra diagnosticata alla paziente prima del trattamento sanitario può essere indicata quale possibile “causa precedente di difficoltà nei rapporti sessuali”, rendendo, di conseguenza, maggiormente difficoltoso accertare se proprio dall'operazione chirurgica sia derivato o meno un effettivo peggioramento della vita sessuale e, in generale, del rapporto con il coniuge
(cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale, in atti).
Come ulteriormente chiarito dai CC.TT.UU., del resto, sebbene dalla condizione menopausale siano derivati i sintomi e i disturbi lamentati dalla paziente “è, comunque, da considerare anche il fatto che il reale impatto della menopausa potrebbe passare in secondo piano, per il fatto che la perdita della funzione ovarica non porta in realtà ad una carenza estrogenica assoluta”, tale, dunque, da avere una sicura e determinante incidenza sull'aspetto relazionale della coppia, in quanto “sebbene la funzione sessuale nelle donne premenopausali sottoposte ad annessiectomia comporti una riduzione della libido ed un aumentato rischio di ridotto desiderio sessuale, molteplici fattori possono coesistere nel determinare il benessere psicosessuale della coppia” e – come già osservato – anche “la stessa problematica della ipertrofia delle piccole labbra poteva essere un elemento concausale non di secondaria rilevanza” (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale in atti).
Alla luce dell'istruttoria, anche tecnica, espletata, dunque, non può ritenersi sufficientemente dimostrato che, dall'intervento oggetto di causa, sia derivato il lamentato “disturbo da stress post traumatico”, pure attestato dal “certificato A.S.P. di Cosenza del 30/04/2021”, recante la relazione psicodiagnostica in atti
(cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso introduttivo).
Si osserva, infatti, al riguardo, che i certificati medici prodotti dall'odierna attrice non sono sufficienti a dimostrare che dall'errato trattamento chirurgico posto in essere dai sanitari del Controparte_1 sia derivato il lamentato danno psicologico, trattandosi, del resto, come osservato dai CC.TT.UU., di “tre certificati isolati, di cui il primo redatto a distanza di circa 16 mesi dall'evento dannoso e l'ultimo risalente al 30/04/2021” e, pertanto, inidonei a fornire la prova rigorosa del danno patito e del nesso di causalità tra tale danno e l'intervento.
I CC.TT.UU., d'altronde, dalla visita medico-legale effettuata sulla persona dell'attrice, hanno ricavato come la stessa non presenti in alcun modo “chiari segni clinici di natura psichica riconducibili a un disturbo post traumatico da stress” (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale, in atti) e che, pertanto, il cd. danno psichico non può ritenersi provato, non risultando, lo stesso, nemmeno alla luce della documentazione in atti (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale, in atti, ove si legge che “il danno psichico non è stato provato da documentazione clinica storica, continuativa e sistematica, che provi un percorso clinico diagnostico e terapeutico in continuità con la “medical malpractice”, né risulta avvalorato da accertamenti psicodiagnostici strumentali”).
È, dunque, evidente, alla luce delle risultanze della documentazione medica suddetta – e in mancanza di altri rigorosi elementi di prova (che sarebbe stato onere della stessa attrice fornire) in merito alla derivazione causale del disturbo post traumatico da stress dagli esiti dell'intervento oggetto di causa –, che non è possibile ritenersi provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso causale tra l'intervento in questione e il pregiudizio psicologico lamentato dall'odierna attrice.
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che il danno biologico riportato dall'odierna attrice, causalmente derivante dalla non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte dei sanitari della struttura convenuta e concretamente risarcibile, è esclusivamente quello consistito nella menopausa chirurgica e nell'asportazione delle piccole labbra, danno che i CC.TT.UU. hanno valutato nella percentuale complessiva del 15%, oltre ai seguenti periodi di invalidità temporale:
• sette giorni di invalidità temporanea totale;
• dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
• quindici giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Deve, pertanto, essere liquidato, in favore dell'odierna attrice:
- a titolo di risarcimento per il periodo di invalidità temporanea, totale e parziale al 75% e al 50% sofferto dall'attrice, la somma complessiva pari ad € 2.530,00, di cui:
➢ € 805,00 per 7 giorni di invalidità temporanea totale;
➢ € 862,50 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
➢ € 862,50 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- a titolo di danno biologico, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati (danno biologico quantificato nella misura del 15% secondo i criteri sopra indicati) nonché dell'età della danneggiata al momento del fatto (48 anni) e dell'incremento del 31% per sofferenza soggettiva
(da ritenersi presuntivamente provata in ragione della natura stessa del danno subito, impattante sull'intimità dell'attrice), l'importo complessivamente pari ad € 48.276,00.
Non ritiene, invece, questo giudice, in assenza di specifiche allegazioni in tal senso da parte dell'attrice, di dover applicare la personalizzazione del danno, atteso che, in ossequio all'orientamento della Suprema corte, “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così: Cass. civ. n. 23778/2014; v. anche Cass. civ. n. 24471/2014).
Quanto, poi, alle spese mediche sostenute dall'attrice, le stesse non possono essere riconosciute, in quanto non documentate in atti.
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo alla struttura sanitaria convenuta, in ordine alla causazione dei danni non patrimoniali riportati dall'odierna attrice (nei limiti di cui sopra), con conseguente condanna della struttura stessa, in solido con la compagnia assicurativa, a risarcire i medesimi, per l'importo complessivamente pari ad € 50.806,00.
La somma così liquidata non deve essere rivalutata all'attualità, essendo la stessa già stata liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024).
Deve invece essere riconosciuto, sulla somma così liquidata e già valutata all'attualità, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n.
5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione delle somme al momento del fatto, ossia al 04/12/2017 (così: Cass. civ., Sez. unite,
n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tale somma decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Sull'azione spiegata da . Parte_2
Circa il danno risarcibile in favore di , da lui asseritamente subito a titolo di danno Parte_2 non patrimoniale “riflesso”, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve inquadrarsi il titolo di responsabilità astrattamente invocabile nel caso di specie come responsabilità ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2018 c.c. – non spiegando, il contratto di spedalità stipulato tra l'odierna attrice e la struttura sanitaria, alcun effettivo protettivo nei confronti dei terzi, trattandosi, infatti, quanto al contratto con efficacia protettiva dei terzi, di categoria da circoscriversi nell'ambito delle relazioni contrattuali intercorse tra la gestante e la struttura sanitaria, che si estendono anche al padre del nascituro, in quanto titolare dello stesso interesse di cui è titolare la gestante (così: Cass. civ. n. 19188/2020 e, più di recente, Cass. civ. n. 11320/2017) –, venendo, qui, in considerazione, in astratto, un fatto illecito suscettibile di arrecare un danno, in via diretta, ai familiari della vittima primaria dell'illecito medesimo.
Come chiarito di recente dalla Suprema corte, infatti, i familiari della vittima di un fatto illecito altrui possono subire – quale danno diretto, e non riflesso – sia un danno biologico, sia un danno morale, consistente nella sofferenza d'animo patita in occasione di tale fatto illecito.
La Suprema corte, in particolare, ha chiarito, al riguardo, che “si parla spesso impropriamente di danno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri. In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva, dunque, come fatto pluri-offensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette […] con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo, sia una perdita vera e propria di salute, così come una incidenza sulle abitudini di vita” (così: Cass. civ. n. 7748/2020).
La configurazione della responsabilità sanitaria nei confronti di in termini di Parte_2 responsabilità aquiliana, anziché in termini di responsabilità contrattuale, peraltro, comporta una diversa ripartizione dell'onere probatorio, dovendo il danneggiato allegare e provare – com'è noto – tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, ivi incluso l'elemento soggettivo.
Ebbene, nel caso di specie, deve, in primo luogo, ritenersi provata la responsabilità della struttura anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo emersa, per le ragioni sopra ripercorse, la colpa medica nell'esecuzione del trattamento eseguito sulla persona dell'attrice.
Circa il danno subito dal coniuge della stessa, lo stesso deve ritenersi provato, sub specie di Pt_2 danno morale (che, in quanto tale, non deve necessariamente ripercuotersi in un vero e proprio stravolgimento di vita), quale sofferenza interiore derivante dal fatto illecito subito dalla donna, da ritenersi presuntivamente provato (in assenza di qualsivoglia indice di segno contrario) in ragione della relazione altamente qualificata intercorrente con la vittima primaria dell'illecito.
Deve, quindi, essere equitativamente liquidato, in favore dell'odierno attore, , per Parte_2 il danno morale da lui patito in conseguenza del fatto, qualificabile quale fatto illecito ex art. 2043 c.c., subito dalla propria coniuge, l'importo pari ad € 5.712,00, individuato assumendo quale base di calcolo, ritenuta congrua, il valore dell'incremento del danno biologico per la sofferenza soggettiva riconosciuto in favore della vittima principale del fatto illecito, diminuito della metà (per ragioni di equità).
Tale somma non deve essere rivalutata all'attualità, essendo la stessa già stata liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024).
Deve, invece, del pari essere riconosciuto, così come in favore dell'attrice, sulla somma così liquidata e già valutata all'attualità, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi, per le ragioni già sopra richiamate.
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione delle somme al momento del fatto, ossia al 04/12/2017 (così: Cass. civ., Sez. unite,
n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tale somma decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Conclusioni.
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la condanna delle odierne convenute, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme:
- € 50.806,00 (già valutata all'attualità), oltre interessi compensativi (da calcolarsi come sopra specificato) e oltre, altresì, interessi legali, dalla data della liquidazione sino al saldo, in favore di
; Parte_1
- € 5.712,00 (già valutata all'attualità), oltre interessi compensativi (da calcolarsi come sopra specificato) e oltre, altresì, interessi legali, dalla data della liquidazione sino al saldo, in favore di
. Parte_2
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico degli odierni convenuti, in solido tra loro, con riferimento a quelle sostenute, in solido tra loro, dagli attori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per lo scaglione valoriale di riferimento
(da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato avuto riguardo al decisum) con riconoscimento di tutte le fasi, tutte concretamente espletate.
Devono, del pari, essere definitivamente poste a carico degli odierni convenuti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1637 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dei Controparte_1 danni non patrimoniali subiti da e da , Parte_1 Parte_2 così come accertati in parte motiva, in conseguenza dell'intervento subito da
[...]
in data 04/12/2017 e, per l'effetto: Parte_1
• Condanna la struttura sanitaria la compagnia assicurativa Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, già valutate all'attualità:
[...]
o € 50.806,00, oltre interessi compensativi (da calcolarsi secondo quanto specificato in parte motiva) e oltre, altresì, interessi legali, dalla data della liquidazione sino al saldo, in favore di;
Parte_1
o € 5.712,00, oltre interessi compensativi (da calcolarsi secondo quanto specificato in parte motiva) e oltre, altresì, interessi legali, dalla data della liquidazione sino al saldo, in favore di;
Parte_2
• Condanna la struttura sanitaria la compagnia assicurativa Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento, in favore di e di
[...] Parte_1
, in solido tra loro, delle spese di lite dagli stessi sostenute per il presente Parte_2 giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A.
e I.V.A., (se dovuta), come per legge e contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv.
NN AR TA, antistatario;
• Pone definitivamente a carico della struttura sanitaria della compagnia Controparte_1 assicurativa , in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come in corso di Controparte_4 causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 29 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo