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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1211/2022 vertente
TRA
, C.F.: e , C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in LA (CS) alla via Temesa CodiceFiscale_2
n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesca Parisi, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato steso a margine dell'atto di citazione.
ATTORI
e
, C.F.: . CP_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTO/CONTUMACE
OGGETTO: regolamento di confini.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di accertamento del confine tra le proprietà degli attori e la proprietà confinante della parte convenuta. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Gli istanti nel costituirsi in giudizio hanno preliminarmente dedotto di essere proprietari di alcuni lotti di terreni ubicati in AR. Più nello specifico, La sig.ra è proprietaria di un lotto di terreno ubicato nel Comune di Parte_1
AR (CS) e distinto presso l'Agenzia delle Entrate in catasto terreni del comune di AR al foglio n. 43, part. lla 653 in virtù dell'atto di compravendita rep. N. 24234, racc, n. 12012 del giorno 22.01.2010, notaio , Persona_1
mentre, Il sig. , figlio della sig. ra è proprietario di un Parte_2 Parte_1 lotto di terreno ubicato nel comune di AR (CS) e distinto presso l'Agenzia delle Entrate in catasto terreni del comune di AR al foglio n. 43, part. lla 590 in virtù dell'atto di donazione rep. N. 227029, racc, n. 14062 del giorno 12.12.2011, notaio Avv. . Persona_1
Hanno evidenziato poi, più nello specifico, come i terreni di loro proprietà sono confinanti con quello di proprietà di , riportato al NCT del comune di CP_1
AR al foglio 43 particella 633. Hanno poi dedotto l'incertezza circa l'estensione nonché confini dei fondi che, si ripercuote sulla facoltà di godimento della proprietà.
Sul punto, come è noto, ai sensi dell'art. 950, comma 1 c.c. quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
L'azione di regolamento di confini non presuppone necessariamente l'esistenza di un alinea di confine tra due fondi, in quanto l'incertezza alla cui eliminazione è diretta può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (c.d. incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente (c.d. incertezza soggettiva), che non investa i titoli di acquisto della proprietà (Cass. civ. n. 3663/1994). Nell'azione di regolamento di confini non vengono in discussione i titoli di acquisto ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti;
quando invece l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino il quale contesti quanto affermato dall'attore, invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, con la conseguenza che l'attore è soggetto all'onere probatorio dell'azione di rivendicazione
(Cass. civ. n. 15013/2000; Cass. civ. n. 5114/1993).
Orbene, nel caso in esame trattasi di contestazione del confine esistente (c.d. incertezza soggettiva), che non investe i titoli di acquisto della proprietà. Non può, quindi, ritenersi che l'attore sia soggetto all'onere probatorio dell'azione di rivendicazione, posto che nel caso in esame non vengono in discussione i titoli di acquisto, ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti (gli attori desumo che il convenuto si sia sottratto a qualsiasi proposta di diversa regolamentazione extragiudiziale del confine e compimento bonario della controversia, omettendo di dar riscontro alle numerose istanze, è che senza alcun avviso ai sigg. e hanno apposto dei picchetti in Parte_1 Parte_2
calcestruzzo, una pianta di sambuco ed un chiodo posto sull'asfalto a divisione tra i terreni confinanti, sconfinando nella proprietà degli attori v. p. 2 atto di citazione e memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.).
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto la perdurante situazione di incertezza circa i confini tra i fondi di loro proprietà e quello di . Situazione che è Parte_3
stata altresì documentata dal consulente di parte geom. . Controparte_2
La circostanza ha trovato conferma dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice escussi nel corso dell'istruttoria.
Sul punto, infatti, il teste , escusso all'udienza del 27 maggio 2024, a Testimone_1 conoscenza dei luoghi di causa perché abita vicino all'attore ha riferito che Pt_2
sul posto è possibile individuare come punto di confine esistente da diversi anni un picchetto di calcestruzzo, una pianta di sambuco ed un chiodo posto sull'asfalto.
Circostanza che è stata confermata dall'ulteriore teste, escussa nella Tes_2
medesima udienza, la quale, moglie di ha riferito che senza alcun avviso ai Pt_2 sigg. e il sig. aveva apposto dei picchetti in Parte_1 Parte_2 CP_1 calcestruzzo a divisione tra i terreni confinanti. Avevano detto ad di CP_1
fermarsi di mettere picchetti. Lui in quel momento si era fermato ma non li aveva tolti. Avevano chiamato il geometra per determinare i confini. Ha poi riferito: “sul posto è possibile individuare come punto di confine esistente circa dal 2011 ma anche prima, un picchetto di calcestruzzo, una pianta di sambuco ed un chiodo posto sull'asfalto.”
L'elaborato peritale a firma del CTU, , depositato in data 30.06.2025, le Persona_2
cui risultanze vanno integralmente accolte in quanto suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate, ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, dopo aver premesso che “a seguire accertamenti tecnici viene riconosciuto in via bonaria sul posto come punti di confine un picchetto di calcestruzzo, una pinta di sambuco ed un chiodo posto sull' asfalto” (p. 3 CTU), ha concluso che ha provveduto a posizionare i picchetti “alla presenza del C. T. P. con il quale abbiamo condiviso l'indicazione del rilievo e la definizione dei punti di appoggio” (p. 7 CTU). “Il C. T.
U. ha provveduto a posizionare i picchetti sul confine sopra indicato, come da rilievo fotografico allegato” (p. 7 CTU).
Pertanto, va dichiarato il confine tra le due proprietà nei termini indicati nella perizia firma del CTU, (p. 7), nonché come rappresentanti nella Persona_2
sovrapposizione catastale con orto fotografia (allegato 4 alla CTU).
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 147/22, considerato il valore medio, diminuito del 50%, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dei giudizi ordinari, tenuto conto della natura del procedimento e della non particolare complessità -anche per numero ed importanza - delle questioni trattate, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile). Le stesse vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento delle domande attrici, dichiara il confine tra le particelle nn. 653 e 590, foglio 43 catasto terreni del Comune di AR, e la particella 663, foglio 43 catasto terreni del Comune di AR, nei termini indicati nella CTU, depositata in data 30.06.2025 alla p. 7, e precisamente secondo quanto indicato nella sovrapposizione catastale con orto fotografia (allegato 4 alla CTU);
2. condanna alla rifusione in favore di e CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Parte_2
complessivi € 2.604,12, di cui € 2.538,50 per compensi ed € 65,62 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e Cpa come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Paola, 16.12.2025
Il Giudice
(dott. Luigi Varrecchione)