Ordinanza collegiale 20 agosto 2025
Sentenza breve 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 11/12/2025, n. 22409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22409 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22409/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08722/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8722 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lunni, Michele Raggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito, Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento d’inidoneità agli accertamenti psicofisici nel concorso per il reclutamento nell’Esercito Italiano di 6500 volontari in ferma iniziale CFI – 2° blocco 2025, in data 29 maggio 2025, comunicato e consegnato alla ricorrente in pari data, da parte del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – Commissione del Centro di selezione di Milano e del susseguente provvedimento in data 19 giugno 2025, notificato via PEC in pari data, con cui il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi ha respinto l’istanza di riesame, nonché di tutti gli atti a quelli indicati comunque connessi e/o coordinati, anteriori e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito e del Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. CL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato l’esito della verificazione redatta dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma depositata in data 21.10.2025 che ha dichiarato la ricorrente inidonea al reclutamento in relazione alla patologia sofferta;
Considerato, preliminarmente, che debba valutarsi la procedibilità del ricorso alla luce della approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito relativa al concorso in oggetto (2^ blocco) la quale risulta essere stata pubblicata in data 18.8.2025;
Dato avviso al procuratore di parte ricorrente oggi presente in udienza in ordine al possibile profilo di improcedibilità legato alla mancata impugnazione della graduatoria sopravvenuta;
Ritenuto, in effetti, il predetto profilo fondato e assorbente in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle procedure concorsuali, la mancata impugnazione della graduatoria sopravvenuta in corso di causa determina il consolidarsi del risultato rispetto a tutti i partecipanti, privando di interesse la stessa impugnativa del ricorrente avverso la precedente esclusione, atteso che, anche in caso di ipotetico accoglimento, la graduatoria (i cui effetti si sono ormai consolidati) non potrebbe essere più annullata neanche “in parte qua”;
Considerato l’avviso dato in data odierna circa la possibilità di decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese processuali in ragione della natura delle parti e della peculiarità della controversia;
Ritenuto, viceversa, doversi porre a carico della ricorrente le spese di verificazione come quantificate dal Verificatore, nella misura indicata nel dispositivo come richiesta dalla Commissione Interforze di II Istanza con la nota in atti (deposito documentale del 21.10.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara compensate le spese processuali.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di verificazione che liquida, come richiesto dal Verificatore, nella somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) da versare a DIFESA SERVIZI S.p.A., con sede in Roma, Via Flaminia n. 335, Roma, mediante il seguente IBAN: [...].
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
CL LL, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL LL | NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.