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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/10/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 142 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da
, con l'Avv. Stefano Raddi di Firenze Parte_1
Appellante
Nei confronti di
, con l'avv. Nicola Di Benedetto Controparte_1 di Gela (CL)
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1874\2022 del Tribunale di
Firenze, pubblicata in data 20\06\2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata: riformare integralmente la menzionata sentenza n. 1874/2022 resa tra le parti il 19.6.2022, depositata il
20.6.2022, dal Tribunale di Firenze , Giudice Monocratico, nel procedimento n. 15059/2017 R.G. e quindi accogliere le domande svolte dall'appellante - opponente accertando e stabilendo Parte_1 per l'effetto che : a) la sentenza, stante il vizio di omessa pronuncia in ordine all'annullamento delle cartelle di cui all'art. 4 D.L. automatico 119/2018, alla prescrizione degli estratti di ruolo
1 relativi a tributi previdenziali , e stante la mancanza di alcuni CP_2 codici relativi a sanzioni ed interessi prescritti ma non richiamati nella decisione, disponga per l'accoglimento delle domande e motivi di impugnazione sulle questioni suddette, disponendo altresì per il ricalcolo degli estratti ruolo anche in punto di interessi moratori;
b) in accoglimento delle domande e motivi di impugnazione, accertata la legittimità dell'opposizione promossa avverso il creditore intervenuto, oggi appellato, relativa all'opponibilità allo stesso del fondo patrimoniale e la conseguente impignorabilità e sottrazione dello stesso alla garanzia ex art. 2740 cod. civ. per i crediti portati dall'intervento opposto;
Con vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio in favore del difensore che si dichiara antistatario. per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'odierno appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. per violazione dei termini previsti per l'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 l. n. 742/1969, nonché 92 R.D. 30 gennaio n. 12/1941 e confermare la impugnata sentenza;
- ancora per l'effetto, condannare, conseguentemente, parte avversa al pagamento delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Questa vicenda ha ad oggetto la controversia nascente della procedura esecutiva immobiliare N° R.G.E. 278/2012, avviata presso il
Tribunale di Firenze da avverso Controparte_3 Parte_1
, con l'intervento spiegato in data 29 maggio 2014, da
[...]
ora , per essere Parte_2 Pt_3 soddisfatta del complessivo credito di euro 253.486,07 vantato nei riguardi di per tributi non versati. Premesso che i Pt_1 descritti tributi e crediti si riferiscono agli anni dal 2003 fino al 2012 ed attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale del
, cessata il 31.12.2009, questi ha proposto opposizione ex Pt_1
2 art. 615 comma 2° c.p.c. eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati da , essendo Parte_2 decorsi più di 5 anni dalla notifica delle cartelle di pagamento
(avvenuta prima del 29.5.2009) alla data di intervento della predetta società nel procedimento esecutivo e ciò sulla scorta di quanto sancito dalla sentenza della Corte di cassazione num. 23397 del
17.11.2016 (per la quale le pretese della PA si prescrivono nel termine breve di 5 anni, eccettuato il caso in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di D.I.). Ha poi allegato che i crediti vantati da Parte_2 nei suoi confronti si riferivano alla sua attività imprenditoriale e non derivavano da attività poste in essere per far fronte ai
“bisogni della famiglia”, per cui il bene immobiliare già pignorato non poteva essere destinato a soddisfare tali crediti erariali, perché esso era conferito in fondo patrimoniale. chiedeva Pt_1 quindi la sospensione ex articolo 624 cpc, che veniva respinta mentre il tribunale concedeva i termini di rito per la instaurazione del giudizio di merito. notificava rituale atto di citazione Pt_1 al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'intervento di
Equitalia\ADER. L'ente impositore si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato, il fatto che i crediti relativi ai tributi indicati si prescrivono in anni dieci e non cinque, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, indicando quella corretta a favore del giudice tributario e la competenza del tribunale del lavoro, almeno in relazione alle poste aventi natura previdenziale. La causa è stata istruita documentalmente, rinviata per precisazione delle conclusioni e in seguito rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva. Di nuovo trattenuta in decisione, ha dato luce alla sentenza oggi al vaglio della Corte.
LA SENTENZA IMPUGNATA
3 Il tribunale comincia la sua disamina dando atto che le questioni relative alla giurisdizione e alla competenza, introdotte da Pt_3 con la memoria di cui all'articolo 183, sesto comma numero 1 cpc, sono ammissibili, anche perché facenti parte della cognizione e del potere ex officio del giudicante, respingendo quindi le eccezioni proposte del Preliminarmente opina sussistente la Pt_1 giurisdizione del giudice ordinario perché opponendosi Pt_1 all'intervento svolto da parte convenuta nel procedimento esecutivo immobiliare “non contesta la sussistenza della pretesa erariale, bensì chiede all'A.G. di accertare il non corretto operato del riscossore, eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto di credito erariale considerando la data di notifica delle cartelle esattoriali
e non contesta la sussistenza del credito medesimo”. Cita sul punto l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, che con l'ordinanza nr. 1394 del 18.1.2022, spiega:” Del resto, sempre
l'Organo nomofilattico (v. sentenza nr. 34447/2019) ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento non impugnata dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario: dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata.” Ha poi ritenuto inammissibile la questione sulla competenza del tribunale del lavoro, chiarendo che essendo l'azione stata individuata dal tribunale concedendo il termine per l'instaurazione del merito, essa era allo stato tardiva. Nel merito ha valutato che parte aveva ricevuto la notifica delle Pt_1 cartelle ben prima del 29 maggio 2009, data da cui si parte per il calcolo dei termini di prescrizione, interrotti alla data del 29
4 maggio 2014 quando è intervenuta nella procedura esecutiva Pt_3 immobiliare. ha eccepito la genericità dell'eccezione di Pt_3 prescrizione di parte , per non aver mai fatto riferimento Pt_1 al tipo di credito tributario portato dalle singole cartelle e che l'eccezione è infondata essendo invece necessario, in caso di pluralità di crediti azionati, che l'elemento costitutivo sia specificato. Il tribunale ha premesso poi che “---se il debito tributario nasce da una sentenza passata in giudicato, in virtù dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 2953 c.c., il termine ordinario di prescrizione dei debiti tributari è quello di dieci anni, così come previsto dall'art. 2946 c.c.; ---se, invece, il debito tributario non deriva da una sentenza passata in giudicato ma da un qualsiasi atto di riscossione, è necessario verificare la natura dell'obbligazione tributaria e, quindi, l'esistenza o meno di specifiche disposizioni che prevedono una prescrizione più breve rispetto a quella ordinaria.” Ha valutato quindi l'incidenza della prescrizione sulla scorta dell'articolo 2948 c.c., analizzando due coesistenti orientamenti giurisprudenziali. Quello minoritario, che ritiene che il credito erariale in dichiarazione annuale debba ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art. 2948, co. 4, c.c., essendo anch'esso assoggettato al termine di prescrizione del debito tributario breve di cinque anni trattandosi di prestazione periodica;
quello maggioritario, che ritiene che nel caso di tributi erariali il credito per la riscossione è soggetto non tanto al termine di prescrizione quinquennale, quanto piuttosto a quello
“ordinario” decennale di cui all'art. 2946 c.c. perché la prestazione tributaria, in virtù dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi prestazione periodica in quanto il debito, anno per anno, deriva da una nuova pretesa in ragione della sussistenza dei presupposti impositivi. Ha poi chiarito che il diritto a riscuotere le sanzioni si prescrive ordinariamente nel termine di cinque anni dalla notifica dell'atto che le irroga e le quantifica. Tale termine ordinario di prescrizione
5 viene stabilito espressamente dall' articolo 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Ha quindi deciso che, in base all'ordinanza n. 20955 del 1° ottobre 2020,della Corte di cassazione, emessa in questione analoga, “per le sanzioni tributarie il termine generale di prescrizione è di cinque anni anche qualora il tributo principale soggiaccia al termine “ordinario” di dieci anni, ma con un'importante eccezione: se l'accertamento principale è diventato definitivo – quindi è stato definito da sentenza passata in giudicato – si applica il termine di dieci anni sia per i tributi, sia per le sanzioni.”
(v. sullo specifico punto anche ordinanza n. 20955 del 01/10/2020;
Cass. 5577/2019, S.U. 12332 del 2017, nr. 12715/2016.) Il tribunale ha concluso sul punto statuendo che alcune delle poste tributarie indicate erano senz'altro prescritte, specificandole con il richiamo ai codici tributo. Invece, sull'impignorabilità dell'immobile eccepita da allegando la costituzione di fondo Pt_1 patrimoniale, ha ritenuto che i debiti tributari siano destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, citando a sostegno la giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo v. sezione tributaria 27.2.2020 nr. 5369 e 25.2.2020 num. 5017) che ha precisato che i debiti tributari devono ritenersi assunti per soddisfare le esigenze di crescita e sviluppo armonico della famiglia, che beneficia dell'attività imprenditoriale svolta da uno dei componenti il nucleo. Ha approfondito infine il ragionamento spiegando che solo nel caso in cui il debitore dimostri che l'attività imprenditoriale
è estranea e non supporta le esigenze familiari, il bene può essere considerato inattaccabile. Il primo giudice ha quindi deciso per la sussistenza della propria giurisdizione e competenza, per la parziale prescrizione di alcune poste di debito, per la mancata dimostrazione dell'impignorabilità del bene, condannando al Pt_1 pagamento della parte di debito rimanente e alle spese di lite in favore di . Pt_3
L'APPELLO
6 Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello, rubricato come A.),l'appellante ha lamentato la omessa pronuncia del tribunale sulla prescrizione di crediti di cui alle cartelle depositate nell'intervento dell'
[...]
(già ) e Controparte_1 Parte_2
l'omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale dei crediti CP_2
e di alcuni codici tributo per sanzioni ed interessi sussistenti nelle cartelle prodotte in giudizio e sulla circostanza non contestata di cui all'art. 4 D.L. 119/2018. Il tribunale avrebbe errato nel non valutare che a seguito dell'introduzione dell'art. 4 del D.L. 119/2018 (conv. L. 136/2018) si era disposto “l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro…”, portate dalle cartelle affidate all'agente per la riscossione dall'1.1.2000 al
31.12.2010: di conseguenza l'ammontare del credito esposto nell'intervento avrebbe dovuto essere decurtato di tutte le somme derivanti dalle cartelle ricomprese nella suddetta normativa.
Inoltre, l'appellante ha lamentato come il tribunale abbia aderito al pensiero della corrente maggioritaria della giurisprudenza in materia di prescrizione tributaria, dimenticando però di elencare sanzioni e interessi che per il codice tributo a cui appartengono, dovevano essere dichiarate prescritte, altresì omettendo di pronunciarsi in relazione ai tributi previdenziali dell' , CP_2 imputati all'appellante, che sarebbero già prescritti anch'essi.
Col secondo motivo d'appello rubricato B.), ha lamentato Pt_1
l'errato apprezzamento della sussistenza del fondo patrimoniale –
Impignorabilità del bene immobile – Erroneità della decisione per non aver valutato un elemento probatorio rilevante – Mancata valutazione della natura dei debiti tributari in rapporto alla sussistenza del fondo patrimoniale. L'errore del tribunale è indicato nell'assunto per cui, avendo il creditore veste di Pt_3 intervenuto nell'esecuzione promossa da , lo stesso CP_3 avrebbe, come unica relazione con il procedimento esecutivo, la
7 distribuzione del ricavato dell'esecuzione. ha invece Pt_1 lamentato che la sussistenza del fondo patrimoniale sottrae il bene alla tutela del credito ex art. 2740 cod. civ. e che quindi lo stesso soggetto intervenuto era onerato dell'agire in revocatoria ex art. 2901 cod. civ., per ripristinare questa tutela rimuovendo il vincolo, per cui al medesimo possono opporsi le eccezioni di impignorabilità nascenti dal fondo patrimoniale. Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. era proponibile per far valere l'eccezione di opponibilità del fondo all' Controparte_1
in ragione del suo intervento titolato. Ha poi
[...] evidenziato che i tributi che gli sono stati richiesti erano in massima parte riferibili a periodi in cui la famiglia poi composta nel 2007 non era ancora venuta ad esistenza, e quindi non sussisteva l'indicata correlazione con lo sviluppo armonico della famiglia e tanto meno i debiti potevano essere riferibili all'attività imprenditoriale, che nel frattempo era cessata. Il tribunale ha quindi ignorato che la maggioranza dei crediti portati dagli estratti conto, non sarebbero comunque riferibili alla famiglia, con la conseguenza che il fondo patrimoniale è opponibile al creditore intervenuto.
Col terzo motivo d'appello ha lamentato l'erroneità della Pt_1 liquidazione delle spese a favore di , ritenendole eccessive e Pt_3 comunque non in linea con la pronuncia che rilevava la prescrizione di alcune poste di debito tributario, rilevando che almeno in forza di questa decisione, occorreva operare una parziale compensazione.
Parte appellata si costituiva in giudizio resistendo Pt_3 all'appello e chiedendo che ne fosse preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, dato che la sentenza di primo grado non era mai stata notificata e che l'appellante non aveva rispettato il termine lungo per l'impugnazione ex articolo 327, primo comma, c.p.c.
All'udienza cartolare del 19 novembre 2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
8 Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
La sentenza n. 1874\2022 del Tribunale di Firenze, non risulta essere stata mai notificata, con conseguente operatività del termine lungo di 6 mesi per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della pronuncia, avvenuta il 20 giugno 2022. L'atto di citazione in appello è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 16 gennaio 2023, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna versata in atti. Nel caso di specie, la scadenza del termine per proporre appello deve essere individuata nel 20 dicembre 2022, posto che alle cause di opposizione al processo esecutivo non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. L'art. 3 della legge 742/1969, infatti, esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 1, che prevede la sospensione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario che così recita: “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa (…), ai procedimenti di sfratto e di opposizione all'esecuzione (…)”. La Suprema Corte di cassazione, anche di recente, ha avuto modo di chiarire che la locuzione
“opposizione all'esecuzione”, riportata nella norma sopramenzionata,
è da intendersi come riferita a tutti i giudizi oppositivi.
Segnatamente la Suprema Corte ha puntualizzato che l'art. 3 della
L. 7 ottobre 1969, n. 742 “sottrae espressamente alla sospensione feriale “le opposizioni all'esecuzione”, locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo
9 l'inizio della procedura esecutiva” (Cass. Sent. 6028\2018). È opportuno sottolineare che l'odierno appellante non ha replicato alla eccezione di inammissibilità sollevata da Controparte_4
nulla adducendo in proposito in sede di note di
[...] trattazione scritta sostitutive della udienza del 21 febbraio 2023.
Si rileva poi come l'odierno appellante non abbia depositato comparse conclusionali e memoria di replica, pertanto non adducendo nulla in merito neppure nella fase conclusiva. Attesa la tardività dell'appello, questo deve essere dichiarato inammissibile. Posto che
“la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ. sent. num. 7024 \2022), le spese di lite devono essere poste a carico di Pt_1
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
13 agosto 2022, n. 147, posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000, ai minimi di legge, vista la pronuncia solo in rito, escluso il compenso per la fase istruttoria, non tenuta).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
10 DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello come in atti proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 1874\2022 del Tribunale di Firenze,
[...] pubblicata in data 20 giugno 2022 e mai notificata;
CONDANNA al rimborso, a favore della controparte Parte_1
delle spese di lite relative Controparte_5 al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compenso
(controversia rientrante nello scaglione di valore indicato in atto di citazione, da 52.000,00 a 260.000,00, escluso il compenso per la sola fase istruttoria, adozione dei valori minimi attesa la pronuncia solo in rito), oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2022 che ricorrono, a carico di i presupposti Parte_1 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 26 settembre 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da
, con l'Avv. Stefano Raddi di Firenze Parte_1
Appellante
Nei confronti di
, con l'avv. Nicola Di Benedetto Controparte_1 di Gela (CL)
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1874\2022 del Tribunale di
Firenze, pubblicata in data 20\06\2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata: riformare integralmente la menzionata sentenza n. 1874/2022 resa tra le parti il 19.6.2022, depositata il
20.6.2022, dal Tribunale di Firenze , Giudice Monocratico, nel procedimento n. 15059/2017 R.G. e quindi accogliere le domande svolte dall'appellante - opponente accertando e stabilendo Parte_1 per l'effetto che : a) la sentenza, stante il vizio di omessa pronuncia in ordine all'annullamento delle cartelle di cui all'art. 4 D.L. automatico 119/2018, alla prescrizione degli estratti di ruolo
1 relativi a tributi previdenziali , e stante la mancanza di alcuni CP_2 codici relativi a sanzioni ed interessi prescritti ma non richiamati nella decisione, disponga per l'accoglimento delle domande e motivi di impugnazione sulle questioni suddette, disponendo altresì per il ricalcolo degli estratti ruolo anche in punto di interessi moratori;
b) in accoglimento delle domande e motivi di impugnazione, accertata la legittimità dell'opposizione promossa avverso il creditore intervenuto, oggi appellato, relativa all'opponibilità allo stesso del fondo patrimoniale e la conseguente impignorabilità e sottrazione dello stesso alla garanzia ex art. 2740 cod. civ. per i crediti portati dall'intervento opposto;
Con vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio in favore del difensore che si dichiara antistatario. per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'odierno appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. per violazione dei termini previsti per l'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 l. n. 742/1969, nonché 92 R.D. 30 gennaio n. 12/1941 e confermare la impugnata sentenza;
- ancora per l'effetto, condannare, conseguentemente, parte avversa al pagamento delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Questa vicenda ha ad oggetto la controversia nascente della procedura esecutiva immobiliare N° R.G.E. 278/2012, avviata presso il
Tribunale di Firenze da avverso Controparte_3 Parte_1
, con l'intervento spiegato in data 29 maggio 2014, da
[...]
ora , per essere Parte_2 Pt_3 soddisfatta del complessivo credito di euro 253.486,07 vantato nei riguardi di per tributi non versati. Premesso che i Pt_1 descritti tributi e crediti si riferiscono agli anni dal 2003 fino al 2012 ed attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale del
, cessata il 31.12.2009, questi ha proposto opposizione ex Pt_1
2 art. 615 comma 2° c.p.c. eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati da , essendo Parte_2 decorsi più di 5 anni dalla notifica delle cartelle di pagamento
(avvenuta prima del 29.5.2009) alla data di intervento della predetta società nel procedimento esecutivo e ciò sulla scorta di quanto sancito dalla sentenza della Corte di cassazione num. 23397 del
17.11.2016 (per la quale le pretese della PA si prescrivono nel termine breve di 5 anni, eccettuato il caso in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di D.I.). Ha poi allegato che i crediti vantati da Parte_2 nei suoi confronti si riferivano alla sua attività imprenditoriale e non derivavano da attività poste in essere per far fronte ai
“bisogni della famiglia”, per cui il bene immobiliare già pignorato non poteva essere destinato a soddisfare tali crediti erariali, perché esso era conferito in fondo patrimoniale. chiedeva Pt_1 quindi la sospensione ex articolo 624 cpc, che veniva respinta mentre il tribunale concedeva i termini di rito per la instaurazione del giudizio di merito. notificava rituale atto di citazione Pt_1 al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'intervento di
Equitalia\ADER. L'ente impositore si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato, il fatto che i crediti relativi ai tributi indicati si prescrivono in anni dieci e non cinque, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, indicando quella corretta a favore del giudice tributario e la competenza del tribunale del lavoro, almeno in relazione alle poste aventi natura previdenziale. La causa è stata istruita documentalmente, rinviata per precisazione delle conclusioni e in seguito rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva. Di nuovo trattenuta in decisione, ha dato luce alla sentenza oggi al vaglio della Corte.
LA SENTENZA IMPUGNATA
3 Il tribunale comincia la sua disamina dando atto che le questioni relative alla giurisdizione e alla competenza, introdotte da Pt_3 con la memoria di cui all'articolo 183, sesto comma numero 1 cpc, sono ammissibili, anche perché facenti parte della cognizione e del potere ex officio del giudicante, respingendo quindi le eccezioni proposte del Preliminarmente opina sussistente la Pt_1 giurisdizione del giudice ordinario perché opponendosi Pt_1 all'intervento svolto da parte convenuta nel procedimento esecutivo immobiliare “non contesta la sussistenza della pretesa erariale, bensì chiede all'A.G. di accertare il non corretto operato del riscossore, eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto di credito erariale considerando la data di notifica delle cartelle esattoriali
e non contesta la sussistenza del credito medesimo”. Cita sul punto l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, che con l'ordinanza nr. 1394 del 18.1.2022, spiega:” Del resto, sempre
l'Organo nomofilattico (v. sentenza nr. 34447/2019) ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento non impugnata dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario: dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata.” Ha poi ritenuto inammissibile la questione sulla competenza del tribunale del lavoro, chiarendo che essendo l'azione stata individuata dal tribunale concedendo il termine per l'instaurazione del merito, essa era allo stato tardiva. Nel merito ha valutato che parte aveva ricevuto la notifica delle Pt_1 cartelle ben prima del 29 maggio 2009, data da cui si parte per il calcolo dei termini di prescrizione, interrotti alla data del 29
4 maggio 2014 quando è intervenuta nella procedura esecutiva Pt_3 immobiliare. ha eccepito la genericità dell'eccezione di Pt_3 prescrizione di parte , per non aver mai fatto riferimento Pt_1 al tipo di credito tributario portato dalle singole cartelle e che l'eccezione è infondata essendo invece necessario, in caso di pluralità di crediti azionati, che l'elemento costitutivo sia specificato. Il tribunale ha premesso poi che “---se il debito tributario nasce da una sentenza passata in giudicato, in virtù dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 2953 c.c., il termine ordinario di prescrizione dei debiti tributari è quello di dieci anni, così come previsto dall'art. 2946 c.c.; ---se, invece, il debito tributario non deriva da una sentenza passata in giudicato ma da un qualsiasi atto di riscossione, è necessario verificare la natura dell'obbligazione tributaria e, quindi, l'esistenza o meno di specifiche disposizioni che prevedono una prescrizione più breve rispetto a quella ordinaria.” Ha valutato quindi l'incidenza della prescrizione sulla scorta dell'articolo 2948 c.c., analizzando due coesistenti orientamenti giurisprudenziali. Quello minoritario, che ritiene che il credito erariale in dichiarazione annuale debba ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art. 2948, co. 4, c.c., essendo anch'esso assoggettato al termine di prescrizione del debito tributario breve di cinque anni trattandosi di prestazione periodica;
quello maggioritario, che ritiene che nel caso di tributi erariali il credito per la riscossione è soggetto non tanto al termine di prescrizione quinquennale, quanto piuttosto a quello
“ordinario” decennale di cui all'art. 2946 c.c. perché la prestazione tributaria, in virtù dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi prestazione periodica in quanto il debito, anno per anno, deriva da una nuova pretesa in ragione della sussistenza dei presupposti impositivi. Ha poi chiarito che il diritto a riscuotere le sanzioni si prescrive ordinariamente nel termine di cinque anni dalla notifica dell'atto che le irroga e le quantifica. Tale termine ordinario di prescrizione
5 viene stabilito espressamente dall' articolo 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Ha quindi deciso che, in base all'ordinanza n. 20955 del 1° ottobre 2020,della Corte di cassazione, emessa in questione analoga, “per le sanzioni tributarie il termine generale di prescrizione è di cinque anni anche qualora il tributo principale soggiaccia al termine “ordinario” di dieci anni, ma con un'importante eccezione: se l'accertamento principale è diventato definitivo – quindi è stato definito da sentenza passata in giudicato – si applica il termine di dieci anni sia per i tributi, sia per le sanzioni.”
(v. sullo specifico punto anche ordinanza n. 20955 del 01/10/2020;
Cass. 5577/2019, S.U. 12332 del 2017, nr. 12715/2016.) Il tribunale ha concluso sul punto statuendo che alcune delle poste tributarie indicate erano senz'altro prescritte, specificandole con il richiamo ai codici tributo. Invece, sull'impignorabilità dell'immobile eccepita da allegando la costituzione di fondo Pt_1 patrimoniale, ha ritenuto che i debiti tributari siano destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, citando a sostegno la giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo v. sezione tributaria 27.2.2020 nr. 5369 e 25.2.2020 num. 5017) che ha precisato che i debiti tributari devono ritenersi assunti per soddisfare le esigenze di crescita e sviluppo armonico della famiglia, che beneficia dell'attività imprenditoriale svolta da uno dei componenti il nucleo. Ha approfondito infine il ragionamento spiegando che solo nel caso in cui il debitore dimostri che l'attività imprenditoriale
è estranea e non supporta le esigenze familiari, il bene può essere considerato inattaccabile. Il primo giudice ha quindi deciso per la sussistenza della propria giurisdizione e competenza, per la parziale prescrizione di alcune poste di debito, per la mancata dimostrazione dell'impignorabilità del bene, condannando al Pt_1 pagamento della parte di debito rimanente e alle spese di lite in favore di . Pt_3
L'APPELLO
6 Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello, rubricato come A.),l'appellante ha lamentato la omessa pronuncia del tribunale sulla prescrizione di crediti di cui alle cartelle depositate nell'intervento dell'
[...]
(già ) e Controparte_1 Parte_2
l'omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale dei crediti CP_2
e di alcuni codici tributo per sanzioni ed interessi sussistenti nelle cartelle prodotte in giudizio e sulla circostanza non contestata di cui all'art. 4 D.L. 119/2018. Il tribunale avrebbe errato nel non valutare che a seguito dell'introduzione dell'art. 4 del D.L. 119/2018 (conv. L. 136/2018) si era disposto “l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro…”, portate dalle cartelle affidate all'agente per la riscossione dall'1.1.2000 al
31.12.2010: di conseguenza l'ammontare del credito esposto nell'intervento avrebbe dovuto essere decurtato di tutte le somme derivanti dalle cartelle ricomprese nella suddetta normativa.
Inoltre, l'appellante ha lamentato come il tribunale abbia aderito al pensiero della corrente maggioritaria della giurisprudenza in materia di prescrizione tributaria, dimenticando però di elencare sanzioni e interessi che per il codice tributo a cui appartengono, dovevano essere dichiarate prescritte, altresì omettendo di pronunciarsi in relazione ai tributi previdenziali dell' , CP_2 imputati all'appellante, che sarebbero già prescritti anch'essi.
Col secondo motivo d'appello rubricato B.), ha lamentato Pt_1
l'errato apprezzamento della sussistenza del fondo patrimoniale –
Impignorabilità del bene immobile – Erroneità della decisione per non aver valutato un elemento probatorio rilevante – Mancata valutazione della natura dei debiti tributari in rapporto alla sussistenza del fondo patrimoniale. L'errore del tribunale è indicato nell'assunto per cui, avendo il creditore veste di Pt_3 intervenuto nell'esecuzione promossa da , lo stesso CP_3 avrebbe, come unica relazione con il procedimento esecutivo, la
7 distribuzione del ricavato dell'esecuzione. ha invece Pt_1 lamentato che la sussistenza del fondo patrimoniale sottrae il bene alla tutela del credito ex art. 2740 cod. civ. e che quindi lo stesso soggetto intervenuto era onerato dell'agire in revocatoria ex art. 2901 cod. civ., per ripristinare questa tutela rimuovendo il vincolo, per cui al medesimo possono opporsi le eccezioni di impignorabilità nascenti dal fondo patrimoniale. Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. era proponibile per far valere l'eccezione di opponibilità del fondo all' Controparte_1
in ragione del suo intervento titolato. Ha poi
[...] evidenziato che i tributi che gli sono stati richiesti erano in massima parte riferibili a periodi in cui la famiglia poi composta nel 2007 non era ancora venuta ad esistenza, e quindi non sussisteva l'indicata correlazione con lo sviluppo armonico della famiglia e tanto meno i debiti potevano essere riferibili all'attività imprenditoriale, che nel frattempo era cessata. Il tribunale ha quindi ignorato che la maggioranza dei crediti portati dagli estratti conto, non sarebbero comunque riferibili alla famiglia, con la conseguenza che il fondo patrimoniale è opponibile al creditore intervenuto.
Col terzo motivo d'appello ha lamentato l'erroneità della Pt_1 liquidazione delle spese a favore di , ritenendole eccessive e Pt_3 comunque non in linea con la pronuncia che rilevava la prescrizione di alcune poste di debito tributario, rilevando che almeno in forza di questa decisione, occorreva operare una parziale compensazione.
Parte appellata si costituiva in giudizio resistendo Pt_3 all'appello e chiedendo che ne fosse preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, dato che la sentenza di primo grado non era mai stata notificata e che l'appellante non aveva rispettato il termine lungo per l'impugnazione ex articolo 327, primo comma, c.p.c.
All'udienza cartolare del 19 novembre 2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
8 Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
La sentenza n. 1874\2022 del Tribunale di Firenze, non risulta essere stata mai notificata, con conseguente operatività del termine lungo di 6 mesi per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della pronuncia, avvenuta il 20 giugno 2022. L'atto di citazione in appello è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 16 gennaio 2023, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna versata in atti. Nel caso di specie, la scadenza del termine per proporre appello deve essere individuata nel 20 dicembre 2022, posto che alle cause di opposizione al processo esecutivo non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. L'art. 3 della legge 742/1969, infatti, esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 1, che prevede la sospensione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario che così recita: “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa (…), ai procedimenti di sfratto e di opposizione all'esecuzione (…)”. La Suprema Corte di cassazione, anche di recente, ha avuto modo di chiarire che la locuzione
“opposizione all'esecuzione”, riportata nella norma sopramenzionata,
è da intendersi come riferita a tutti i giudizi oppositivi.
Segnatamente la Suprema Corte ha puntualizzato che l'art. 3 della
L. 7 ottobre 1969, n. 742 “sottrae espressamente alla sospensione feriale “le opposizioni all'esecuzione”, locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo
9 l'inizio della procedura esecutiva” (Cass. Sent. 6028\2018). È opportuno sottolineare che l'odierno appellante non ha replicato alla eccezione di inammissibilità sollevata da Controparte_4
nulla adducendo in proposito in sede di note di
[...] trattazione scritta sostitutive della udienza del 21 febbraio 2023.
Si rileva poi come l'odierno appellante non abbia depositato comparse conclusionali e memoria di replica, pertanto non adducendo nulla in merito neppure nella fase conclusiva. Attesa la tardività dell'appello, questo deve essere dichiarato inammissibile. Posto che
“la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ. sent. num. 7024 \2022), le spese di lite devono essere poste a carico di Pt_1
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
13 agosto 2022, n. 147, posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000, ai minimi di legge, vista la pronuncia solo in rito, escluso il compenso per la fase istruttoria, non tenuta).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
10 DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello come in atti proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 1874\2022 del Tribunale di Firenze,
[...] pubblicata in data 20 giugno 2022 e mai notificata;
CONDANNA al rimborso, a favore della controparte Parte_1
delle spese di lite relative Controparte_5 al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compenso
(controversia rientrante nello scaglione di valore indicato in atto di citazione, da 52.000,00 a 260.000,00, escluso il compenso per la sola fase istruttoria, adozione dei valori minimi attesa la pronuncia solo in rito), oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2022 che ricorrono, a carico di i presupposti Parte_1 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 26 settembre 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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