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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3350/2024 promossa congiuntamente da: rappresentata e difesa dall'Avvocato SALERNO Parte_1 C.F._1
CLELIA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SALERNO Parte_2 C.F._2
CLELIA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato Parte_2 Parte_1 in data 02/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica della sentenza di divorzio n. 479/2018, resa da questo Tribunale in data 4/9/2018, domandando la revoca dell'assegno di mantenimento da parte del padre nei confronti dei figli e e la Per_1 Per_2 cessazione dell'obbligo di contribuzione delle spese straordinarie, prevista nella misura del 50%
pagina 1 di 3 ciascuno, da parte della madre nei confronti degli stessi. A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, tenuto conto che è stata assunta a tempo indeterminato presso CCS JV S.c.a.r.l., con una retribuzione Per_1 annua lorda pari ad € 28.000,00 e è stato assunto con contratto di lavoro a tempo Per_2 determinato presso con una retribuzione lorda mensile di € 1.804,47 ed annua di € CP_1
25.252,25.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Caselle Parte_2 Parte_1
Per_ Lurani in data 23.6.1996 e dalla loro unione sono nati tre figli, e . Per_3 Per_2
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 479/2028, pubblicata in data 04/09/2018, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti e ha disposto l'
“affidamento dei figli minori ed alla madre ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_5
collocamento prevalente presso la madre e la previsione dell'obbligo in capo al padre di corrispondere, mensilmente, alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Per_3
Per_
ed , la somma di € 1.500,00 mensile (€ 500,00 per ciascun figlio)”. Per_2
Il Tribunale di Lodi, poi, con decreto n. 9778/2022 del 2.8.2022, a modifica della sentenza di divorzio, ha disposto quanto segue:
- “la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del padre nei confronti della figlia
, divenuta economicamente indipendente e, conseguentemente, la cessazione Per_3 dell'obbligo di versamento dell'assegno mensile di € 500,00 e delle spese straordinarie”;
- “il padre continuerà a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di € 500,00, Pt_1
oltre a rivalutazione Istat, [...] quale contributo al mantenimento dei figli ed Per_1
”; Per_2
- “nel periodo di alternanza di scuola /lavoro al quale si sottoporrà , il padre Per_2 corrisponda l'assegno direttamente nelle mani del figlio”;
pagina 2 di 3 - “entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese extra assegno dei figli ed , [...] in ossequio alle Linee Guida di Per_1 Per_2 cui al noto Protocollo del Tribunale e della Corte D'Appello di Milano del 2017”.
3. La domanda congiunta delle parti merita accoglimento, risultando le condizioni concordate conformi alla legge.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 479/2018, come già modificata con decreto di questo Tribunale n. 9778/2022 del
2.8.2022:
1. revoca il contributo paterno di mantenimento dei figli e a far data dal Per_1 Per_2
mese di dicembre 2024;
2. dispone la cessazione dell'obbligo della madre di contribuire alle spese straordinarie dei figli a far data dal mese di dicembre 2024;
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi in data 5 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3350/2024 promossa congiuntamente da: rappresentata e difesa dall'Avvocato SALERNO Parte_1 C.F._1
CLELIA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SALERNO Parte_2 C.F._2
CLELIA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato Parte_2 Parte_1 in data 02/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica della sentenza di divorzio n. 479/2018, resa da questo Tribunale in data 4/9/2018, domandando la revoca dell'assegno di mantenimento da parte del padre nei confronti dei figli e e la Per_1 Per_2 cessazione dell'obbligo di contribuzione delle spese straordinarie, prevista nella misura del 50%
pagina 1 di 3 ciascuno, da parte della madre nei confronti degli stessi. A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, tenuto conto che è stata assunta a tempo indeterminato presso CCS JV S.c.a.r.l., con una retribuzione Per_1 annua lorda pari ad € 28.000,00 e è stato assunto con contratto di lavoro a tempo Per_2 determinato presso con una retribuzione lorda mensile di € 1.804,47 ed annua di € CP_1
25.252,25.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Caselle Parte_2 Parte_1
Per_ Lurani in data 23.6.1996 e dalla loro unione sono nati tre figli, e . Per_3 Per_2
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 479/2028, pubblicata in data 04/09/2018, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti e ha disposto l'
“affidamento dei figli minori ed alla madre ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_5
collocamento prevalente presso la madre e la previsione dell'obbligo in capo al padre di corrispondere, mensilmente, alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Per_3
Per_
ed , la somma di € 1.500,00 mensile (€ 500,00 per ciascun figlio)”. Per_2
Il Tribunale di Lodi, poi, con decreto n. 9778/2022 del 2.8.2022, a modifica della sentenza di divorzio, ha disposto quanto segue:
- “la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del padre nei confronti della figlia
, divenuta economicamente indipendente e, conseguentemente, la cessazione Per_3 dell'obbligo di versamento dell'assegno mensile di € 500,00 e delle spese straordinarie”;
- “il padre continuerà a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di € 500,00, Pt_1
oltre a rivalutazione Istat, [...] quale contributo al mantenimento dei figli ed Per_1
”; Per_2
- “nel periodo di alternanza di scuola /lavoro al quale si sottoporrà , il padre Per_2 corrisponda l'assegno direttamente nelle mani del figlio”;
pagina 2 di 3 - “entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese extra assegno dei figli ed , [...] in ossequio alle Linee Guida di Per_1 Per_2 cui al noto Protocollo del Tribunale e della Corte D'Appello di Milano del 2017”.
3. La domanda congiunta delle parti merita accoglimento, risultando le condizioni concordate conformi alla legge.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 479/2018, come già modificata con decreto di questo Tribunale n. 9778/2022 del
2.8.2022:
1. revoca il contributo paterno di mantenimento dei figli e a far data dal Per_1 Per_2
mese di dicembre 2024;
2. dispone la cessazione dell'obbligo della madre di contribuire alle spese straordinarie dei figli a far data dal mese di dicembre 2024;
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi in data 5 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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