Sentenza 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2022, proposto da
Ambito Territoriale di Caccia Novara 1-Ticino, Ambito Territoriale di Caccia Novara 2- Sesia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bisio e Laura Pilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Piemonte, Provincia di Novara, Federcaccia Piemonte, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro-Sezione Piemonte, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente di Gestione delle Aree protette della Valle Sesia n. 26 del 18.11.2021, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente il 25.11.2021 e comunicata in pari data a mezzo pec agli ATC ricorrenti, recante “DGR n. 46-829 del 15 ottobre 2010 e smi di Approvazione delle Linee Guida per il rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 11 della Legge 394/1991, comma 3, lettera F). Determinazioni in merito”, con cui l'Ente ha individuato i tracciati nel parco naturale del Monte Fenera, nel parco Naturale Alta Valsesia e Alta Val Strona lungo i quali i soggetti privati residenti all'esterno delle suddette Aree protette possono transitare qualora portino con sé armi ed esplosivi, come infra specificato;
- di tutti gli atti presupposti consequenziali, o comunque connessi con quello impugnato, con particolare riferimento, in quanto occorra, alla nota inviata a mezzo PEC in data 17.01.2022 dall'Ente in risposta a istanza di annullamento in autotutela e contestuale richiesta di accesso agli atti dell'ATC e relativi allegati, al verbale, non noto, del Consiglio direttivo che ha adottato la deliberazione impugnata, degli atti, non noti, dell'istruttoria predisposta dai dipendenti incaricati dall'Ente, ed ogni altro atto (inclusi eventuali studi, pareri, relazioni) del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. OC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che gli ambiti territoriali quivi ricorrenti, in prossimità della odierna udienza di trattazione, hanno depositato un atto denominato “ istanza di improcedibilità per cessazione della materia del contendere ” per il tramite del quale:
- hanno rimarcato la rilevanza, ai fini del contendere, di taluni “ provvedimenti adottati dall’Ente successivamente alla proposizione del ricorso, e in particolare la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 31 del 6.09.2023 e la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 11 del 22.05.2024, con cui venivano aggiunti alcuni passaggi per il transito dei cacciatori verso le zone in cui è ammesso il prelievo venatorio ”;
- hanno, indi, rappresentato che “ è venuta meno la materia del contendere e non sussiste più interesse ad una decisione nel merito del gravame ”.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
LM LL Di AP, Presidente
OC AM, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC AM | LM LL Di AP |
IL SEGRETARIO