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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. CE S. IL Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di revocazione n. 973/2024 R.G, trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.10.2025, promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
LU IE e AO CE RU giusta mandato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata in Milano Corso Europa n.13, presso lo studio dei predetti avvocati;
Attrice in revocazione contro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Di Rocco e Francesca Controparte_1
MA giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Paganica n.13 presso lo studio dei predetti avvocati;
Convenuto in revocazione
Oggetto: revocazione della sentenza n. 1283/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024, della Corte
d'Appello di L'Aquila, nel procedimento civile n. 496/23 avente ad oggetto risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
in via principale: dichiarare la revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma primo n. 4, c.p.c., della sentenza n. 1283 del 18 ottobre 2024, resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, nella causa iscritta al Ruolo Generale n. 496 dell'anno 2023, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto accogliere quindi le conclusioni rassegnate nel giudizio e di seguito riportate:
in via principale: riformare la Sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, respingersi le domande tutte proposte dal Sig. nei Controparte_1 confronti di oggi CP_2 Parte_1 accogliendo così le conclusioni come formulate nel corso del primo grado di giudizio e disattese da parte del Tribunale di L'Aquila, qui di seguito pedissequamente riportate:
in via principale e riconvenzionale: accertare, per i motivi esposti, l'assenza di un inadempimento imputabile ad in relazione ai fatti di causa, condannando in via CP_2 restitutoria il Sig. alla restituzione dell'importo di Euro 28.815,00, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
in via subordinata e riconvenzionale: accertare, per i motivi esposti in atti, l'assenza di un inadempimento imputabile a in relazione ai fatti di causa, condannando il Sig. CP_2
alla restituzione, in favore di Controparte_1 Controparte_3
a seguito della cessione del ramo d'azienda bancario di dell'importo di
[...] CP_2
Euro 28.815,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
in via subordinata e riconvenzionale: accertare, per i motivi esposti, l'esistenza di una esclusiva o maggiore responsabilità del Sig. nella causazione del danno Controparte_1 imputato a in relazione ai fatti di causa, condannando in via restitutoria l'attore CP_2 alla restituzione, in favore di a seguito della Parte_1 cessione del ramo d'azienda bancario di dell'importo di Euro 28.815,00, oltre CP_2 interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, ovvero della minor somma eventualmente accertata;
in via subordinata: rigettare l'azione proposta dal Sig. , in quanto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto;
in via istruttoria: richiamate le produzioni documentali sin qui depositate, nonché rigettate le avversarie istanze, si ista perché sia assunta prova testimoniale sui seguenti capitoli, indicando come testimoni i Sigg.ri (ex Responsabile Prevenzione Frodi di e Testimone_1 CP_2
(già responsabile del Servizio Contenzioso e Reclami Area Affari Testimone_2
Legali e Societari di : (1) “vero che Lei ha potuto verificare dalle indagini CP_2 ispettive svolte in seguito al reclamo proposto dal Sig. che, in data 2 febbraio Controparte_1
2018, dall'utenza telefonica +39 345xxxxxx22 è stato contattato il customer care di CP_2 per chiedere l'autorizzazione alla emissione di nuova password bloccata a causa dei tre tentativi di accesso non andati a buon fine?”;(2) “vero che, ascoltando la registrazione telefonica relativa alla conversazione intervenuta in data 2 febbraio 2018, tra il soggetto che si era presentato come “ ” Lei ha sentito che l'operatore della Banca ha CP_1 CP_1 identificato il cliente attraverso la richiesta di tre numeri casuali del codice PIN1 e, senza esitazione alcuna, l'interlocutore ha risposto alla richiesta dell'operatore?”; (3) “vero che, in seguito, in data 5 febbraio 2020, dall'utenza mobile, +39 366xxxxxx89, abbinata al rapporto di conto corrente n. * 809 veniva chiesta la disabilitazione del token mobile e, anche in tale occasione, l'operatore della Banca ha identificato il cliente attraverso la richiesta di tre numeri casuali del codice PIN1 e, senza esitazione alcuna, l'interlocutore ha risposto alla richiesta dell'operatore?”; (4) “vero che, sempre in data 5 febbraio 2020, attraverso il portale di
[...] veniva chiesta l'esecuzione di una operazione di bonifico di Euro 24.000,00 a fronte CP_2 di un saldo di conto corrente di Euro 24.100,00, in favore di “ ”,su conto Controparte_4 IBAN [...]xxxxx, con seguente modifica sia del recapito mobile collegato alla banca, sia dell'indirizzo di posta elettronica?”; (5) “vero che, ascoltando la registrazione telefonica relativa alla conversazione intervenuta in data 7 febbraio 2018, tra il soggetto che si era presentato come “ ” Lei ha ascoltato che quest'ultimo ha richiesto la Controparte_1 modificazione del profilo del conto corrente n. 809 e, anche in tale occasione, l'operatore della ha identificato il cliente attraverso la richiesta di tre numeri casuali del codice PIN1 e, CP_5 senza esitazione alcuna, l'interlocutore ha risposto alla richiesta dell'operatore?”; (6) “vero che, in seguito alla richiesta di smobilizzo di fondi acquistati dal Sig. , eseguita Controparte_1 sul portale della banca, veniva contattato in data 14 febbraio 2018 il customer care e il soggetto che si era presentato come “ ” chiedeva informazioni sui tempi di Controparte_1 accreditamento delle somme di danaro rinvenienti dai disinvestimenti?”; (7) “vero che, in data
14 febbraio 2020, in seguito all'accreditamento dei controvalori realizzati dai fondi di investimento, attraverso il portale di venivano richiesti due ordini di bonifico in CP_2 favore di “ ” sui seguenti conti IBAN [...]xxxxx e Controparte_4 it77s07601051382311649xxxxx?”; (8) “vero che la tavola sinottica riprodotta a pagina 8 della comparsa di costituzione in giudizio, che si rammostra al teste, è stata da Lei predisposta in seguito agli accertamenti condotti con riguardo alle contestazioni mosse dal Sig. CP_1
, al fine di ottenere la restituzione delle disposizioni di bonifico impartite dal proprio
[...] conto corrente?” ;
sempre in via principale ed in ogni caso: riformare, in tutto o in parte, la Sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, condannare il Sig. CP_1
alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme versate in suo favore, oltre interessi
[...] legali;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio, oltre a quello di revocazione, oltre accessori di legge.”
per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, ritenere e dichiarare la inammissibilità della domanda di revocazione proposta da avverso la sentenza della Corte di Appello di Controparte_3
L'Aquila n.1283/2024 e, in ogni caso, rigettare nel merito di tale domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese del presente giudizio. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila così ebbe a decidere
PQM
:
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 201/23 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo nei due precedenti gradi di giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di L'Aquila, la ( successivamente diventata CP_2 Controparte_6
) per ivi sentirne dichiarare la responsabilità in relazione al danno da esso
[...] patito a causa della frode informatica subita, pari a complessivi € 57.630,00 e, per l'effetto, detratta la somma già corrisposta all'attore di € 28.815,00,ci corrisposta dalla stessa banca in esecuzione di quanto disposto dall' ottenerne la condanna alla refusione del residuo CP_7 importo di € 28.815,00 o della somma ritenuta di giustizia con vittoria di spese e competenze.
A supporto della domanda, l'attore ha premesso di aver sottoscritto con la banca due distinti rapporti nell'anno 2016; un primo, di conto corrente ed un secondo, invece, di deposito titoli.
Ha aggiunto di essere stato vittima, nel mese di febbraio 2018, del fenomeno della sim swap e di aver quindi subito sul citato conto corrente tre prelievi (oggetto di bonifici disposti da persona che ha avuto accesso al rapporto) per un totale di € 57.630,00 a cui devono poi aggiungersi anche due ricariche telefoniche per l'ammontare complessivo di € 130,00.
I profili di inadempimento lamentati hanno riguardato: a) l'assenza di un adeguato livello di sicurezza il che ha reso particolarmente agevole per i truffatori appropriarsi dei codici identificativi (i c.d. codici statici riguardanti l'user ed il PIN1); b) la mancata adozione della diligenza richiesta (secondo le regole proprie del mandato) all'accorto banchiere avendo i bonifici ad oggetto un'operazione (quale, per l'appunto, quella riferita all'acquisto di un bene immobile) diversa rispetto a quelle (consistenti nella vendita e nell'acquisto titoli) poste in essere sul rapporto di conto corrente.
Si costituiva in giudizio la convenuta che ha concluso per il rigetto della domanda chiedendo, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'assenza di inadempimento contrattuale in capo al , la restituzione dell'importo da essa versato all'attore pari ad € 28.815,00, con CP_2 vittoria di spese di lite.
La banca (ed anche invero la cessionaria intervenuta nelle more del giudizio di primo grado) ha contestato, nel merito, la fondatezza della domanda assumendo che il comportamento della controparte ha certamente inciso sul buon esito dei prelievi in quanto le suddette operazioni sono state rese possibili dalla conoscenza dei codici statici (certamente forniti nel rispetto della normativa di riferimento) presenti sulla posta elettronica del . CP_1
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata C.t.u. tecnica finalizzata all'accertamento della comunicazione a terzi, dell'originaria trasmissione e comunicazione del codice PIN1 da parte della banca al cliente. Il Tribunale di L'Aquila accoglieva la domanda condannando l'Istituto di credito convenuto al pagamento della somma richiesta di € 28.815,00 oltre interessi e spese.
proponeva appello alla sentenza di primo grado Controparte_6 Parte_1 della quale chiedeva la riforma in quanto fondata su una errata valutazione delle risultanze processuali.
, costituitosi in giudizio, resisteva all'appello. Controparte_1
La Corte d'Appello di L'Aquila rigettava l'impugnazione, ritenendo sussistente la responsabilità in capo all'istituto di credito appellante per non aver utilizzato la diligenza qualificata ad essa richiesta, in virtù della posizione rivestita, in quanto le uniche operazioni svolte da sul CP_1 conto corrente a partire dall'inizio del rapporto (ottobre 2016) avevano riguardato unicamente l'acquisto-vendita di titoli con accredito dei relativi guadagni.
Invece, poichè i bonifici avvenuti nel febbraio 2018 avevano determinato l'azzeramento del conto e avevano come causale pagamenti finalizzati all'acquisto di un immobile, acquisto della cui intenzione da parte di la banca non aveva dimostrato di essere a conoscenza, la CP_1
Corte d'Appello confermava la responsabilità in capo al predetto istituto di credito, tenuto a osservare una diligenza qualificata che avrebbe imposto una preventiva verifica della volontà del cliente di procedere all'acquisto di una casa.
Queste le operazioni: il 5 febbraio 2018 (utilizzando il nuovo indirizzo di posta elettronica ed il numero di cellulare) è stato disposto un bonifico dell'importo di € 24.000 in favore di tale
, a distanza di qualche giorno sono state effettuate due analoghe operazioni Controparte_4 dell'importo rispettivamente di € 29.800 e di € 3.700 con la seguente causale: seconda e terza rata acquisto casa.
La Corte, concentrando l'attenzione sul tema della diligenza in concreto esigibile in capo all'operatore bancario, ha motivato come segue.
“Sul punto, la sintesi del pensiero giurisprudenziale (compendiato nelle pronunzie a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono) è nel senso dell'indispensabilità della riconducibilità dell'operazione di addebito richiesta alla persona del correntista.
Ne deriva la sussistenza in caso contrario della responsabilità dell'istituto che di conseguenza, anche in ragione della particolare connotazione della responsabilità invocata a suo carico, deve fornire la dimostrazione del fattore idoneo ad interrompere il nesso causale.
Dalla disamina dell'intero compendio probatorio (di chiara connotazione documentale) è possibile affermare che:
- Il ha intrattenuto con rapporti di conto corrente e di deposito titoli;
CP_1 CP_2
- Gli estratti conto prodotti (non contestati e quindi pienamente utilizzabili ai fini della decisione) hanno confermato che a partire dall'inizio del rapporto (mese di ottobre 2016) le uniche operazioni svolte hanno riguardato l'acquisto- vendita di titoli con accredito dei relativi guadagni;
- Nella fattispecie, il 5 ed il 14 febbraio 2018 sono state effettuate (o meglio, richieste) operazioni di esborso (che palesemente non potevano rappresentare una modalità di investimento del risparmio) per l'acquisto di un immobile;
- La banca non ha dimostrato di essere a conoscenza della intenzione del di CP_1 procedere all'acquisto di una casa;
- I bonifici si sono pertanto rivelati del tutto incompatibili con il normale impiego del denaro da parte del;
CP_1
- Non è un caso, infatti, che la firma dei contratti sia avvenuta oltre che dal direttore della filiale anche dal promotore finanziario (che chiaramente è figura necessaria a curare l'investimento del risparmio dell'utente);
- Alla banca è chiaramente richiesto l'utilizzo di una diligenza qualificata che le avrebbe pertanto imposto certamente di operare una preventiva verifica della intenzione del cliente di effettuare quell'operazione che, volendo scendere ancor più nel dettaglio, ha, in definitiva, comportato l'azzeramento dei risparmi. Non a caso, nella denunzia sporta lo stesso odierno appellato ha specificato di essere stato avvisato il 15 febbraio 2018 dal promotore Parte_2
, la quale lo ha allertato perché in conto non presentava più liquidità.”
[...]
ha proposto azione di revocazione ex art 395 comma 1 n.4 c.p.c. assumendo essere Pt_1 incorsa la Corte d'Appello in un errore di fatto, costituito dalla falsa percezione della realtà che ne aveva determinato il convincimento sull'inadempimento della e sulla conseguente CP_5 responsabilità risarcitoria in capo ad essa, desumibile dal rilievo “per non aver dimostrato il predetto Istituto di credito di essere a conoscenza dell'intenzione del di procedere CP_1 all'acquisto di una casa”.
In particolare, l'errore di fatto commesso dal Collegio sarebbe consistito proprio nell'omesso rilievo della circostanza, pacifica, che la banca era, in realtà, a conoscenza che era CP_1 intenzionato ad effettuare un'operazione di acquisto immobiliare.
L'impugnante ha concluso, quindi, per la revocazione della sentenza con conseguente riforma della stessa e con accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e conseguente restituzione delle somme versate in favore di , con vittoria di spese e competenze. CP_1
Con ordinanza del 7.11.2024 il Presidente di sezione, ritenendo la revocazione, ad una sommaria delibazione, non manifestamente infondata, ha sospeso in via provvisoria ed urgente il termine per proporre ricorso per Cassazione, salva conferma, modifica o revoca all'esito della piena instaurazione del contraddittorio.
Si è costituito insistendo preliminarmente per l'inammissibilità del ricorso per Controparte_1 revocazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 395 comma 1 n.4 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 26.2.2025 il Collegio confermava il provvedimento presidenziale di sospensione dei termini per proporre ricorso per Cassazione e fissava l'udienza dell'8.10.2025 per la rimessione della causa in decisione. Con ordinanza dell'8.10.2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, in diritto, che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, esso si configura in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del Giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia o non abbia costituito materia di dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito ( giurisprudenza pacifica , cfr , ex plurimis Cass. 2006 /9396; Cass. 2005 / 6557; Cass. 2007/ 14267).
In particolare, con riferimento all'errore revocatorio inerente – come nella fattispecie - alla valutazione delle prove, è principio costante (cfr. Cass. 8828/2017) che “l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio”.
L'elaborazione giurisprudenziale di tale istituto, culminata nella pronuncia delle Sezioni Unite
n.23306/16, ha chiarito che l'errore di fatto previsto dall'art 395 n.4 c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa. Esso si configura in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del Giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia o non abbia costituito materia di dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito ( giurisprudenza pacifica cfr ex plurimis Cass.9396/2006;
Cass. 6557/2005, Cass. 14267/2007. In particolare, con riferimento all'errore revocatorio inerente – come nella fattispecie in esame
- alla valutazione delle prove, è principio costante (cfr. Cass 8828/2017) che “ L'errore dall'art
395 n.4 c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga ad una errata valutazione delle risultanze processuali. In particolare, l'errore revocatorio deve concretarsi in un errore meramente percettivo, oggettivamente e immediatamente rilevabile, che in nessuno modo coinvolga l'attività valutativa del giudice, sicchè esso non è configurabile allorchè si denuncino vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, in quanto l'errore che si determina su questo terreno non costituisce un errore percettivo ma un errore di giudizio.
Esso non deve poi cadere su un punto controverso del giudizio sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi e pertanto non è configurabile se l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione tra le parti e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice”.
Nel caso di specie l'impugnante ha chiesto la revocazione della sentenza per avere la Corte
d'appello di L'Aquila respinto l'appello, avente ad oggetto la domanda di restituzione dell'importo di € 28.815,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria versato da ad CP_8
, sul presupposto erroneo della responsabilità del predetto istituto bancario Controparte_1 alla luce della diligenza qualificata ad esso esigibile, non avendo esso fornito la dimostrazione di essere a conoscenza dell'intenzione dell'appellante di procedere all'acquisto di un immobile che, invece, avrebbe dovuto preventivamente verificare per evitare di effettuare l'operazione di esborso che ne aveva determinato l'azzeramento dei risparmi.
Il ricorso per revocazione è infondato e va respinto.
Invero, si assume che nella sentenza impugnata l'errore di fatto denunciato a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. si evincerebbe dall'esame degli atti di parte specificamente richiamati dall' impugnante, atti in cui si rinvenivano, secondo l'impugnante, specifici riferimenti all'intenzione di di procedere all'acquisto di un immobile, poichè aveva informato la CP_1 banca di voler stipulare apposito contratto di mutuo in ordine al quale il proprio padre avrebbe dovuto fare da garante.
Per tale motivo, evidentemente dopo aver preso accordi in tal senso con l'istituto bancario, provvedeva all'inoltro del documento di identità del predetto genitore, i cui estremi venivano rintracciati verosimilmente nella relativa email dagli ignoti malfattori, che potevano così accedere fraudolentemente alla relativa casella di posta e perpetrare successivamente l'operazione di svuotamento del conto corrente mediante le operazioni di bonifico aventi come causale un acquisto immobiliare.
Ciò in quanto nell'atto di citazione era scritto che “Pertanto la truffa aveva avuto origine proprio dall'abusivo accesso alla casella mail dell'attore, dal quale i malfattori erano stati in grado di risalire non solo ad informazioni e dati personali del Sig. , - tra cui Controparte_1
l'esistenza del rapporto di conto corrente con IWBank - ma erano peraltro entrati in possesso dei documenti di identità (utilizzati, per quanto infra, per ottenere la sostituzione della scheda telefonica) che erano contenuti nella stessa casella mail, in quanto precedentemente trasmessi alla banca in relazione ad una richiesta di mutuo” .
A detta allegazione la banca aveva replicato:” “Ricordiamo a tal riguardo che, per ammissione dello stesso attore, egli chiese poco prima alla Banca informazioni per la stipulazione di un mutuo per l'acquisto di immobile, con la conseguenza che operazioni di disinvestimento e di bonifico con l'espressa indicazione “rogito” per l'acquisto di immobile, fanno cadere l'idea per cui potessero considerarsi anomale le disposizioni operate.”
Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., poi, il specificava che sul CP_1 mutuo richiesto dal cliente il padre si costituiva come garante: “attraverso la casella mail, in particolare, i malfattori hanno potuto rintracciare informazioni quali il nome dell'istituto bancario dell'attore, gli estremi del di lui conto corrente, il codice cliente per l'accesso all'home banking (che, per stessa ammissione della banca convenuta, era stato inviato sulla mail), l'utenza cellulare allo stesso in uso, i dati anagrafici del padre (posto che il Sig.
[...]
aveva in precedenza inoltrato alla banca tramite mail il documento di identità del CP_1 paterno genitore, che avrebbe dovuto essere il garante per una richiesta di mutuo finalizzato ad un acquisto immobiliare)”
Nella terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c. l'attore ulteriormente rilevava che: “Vero è che la frode perpetrata ai danni dell'odierno attore ha avuto origine dall'accesso abusivo alla di lui casella mail, dalla quale i malfattori hanno potuto carpire tutta una serie di informazioni e dati “utili”; tra questi, sicuramente, il nome dell'istituto di credito del Sig. e il di lui numero di cellulare (che hanno poi Controparte_1 verificato essere formalmente intestato al padre, in quanto proprio sulla mail gli pervenivano le fatture relative al traffico telefonico) oltre che i dati personali e gli estremi del conto corrente dei genitori quali garanti del mutuo la cui richiesta, corredata dei documenti, era stata inoltrata sempre via mail a IWBank. ..Se è vero che la causale addotta a sostegno dei bonifici effettuati dai malviventi si riferisce ad un acquisto immobiliare (che all'epoca dei fatti l'attore aveva intenzione di compiere, stante la richiesta di mutuo a tal fine inoltrata alla banca ed evidentemente rintracciata sulla mail), non può non evidenziarsi come in ogni caso sussistesse l'obbligo di monitoraggio in capo alla convenuta circa le operazioni poste in essere”.
Rileva questo Collegio che la banca, in base ai succitati atti processuali, poteva essere ritenuta certamente consapevole solo dell'intenzione di di stipulare un mutuo con essa CP_1 stessa, null'altro: mutuo pacificamente mai erogato. La causale indicata nei bonifici , ossia “rogito casa” , doveva, quindi, comunque rappresentare una circostanza anomala per la proprio perché la stessa era a conoscenza della volontà CP_5 di di acquistare un immobile, sì, ma solo previa stipulazione di un mutuo, laddove i CP_1 bonifici lasciavano intendere che egli avesse già stipulato un rogito di acquisto con la alla quale versava le rate di acquisto con denaro già esistente Parte_3 Controparte_4 sul suo c/c sino a svuotarlo, il che doveva apparire inconcepibile;
né vale argomentare, come pure ha fatto l'impugnante, che il mutuo poteva esser stato negoziato e stipulato con altro istituto, in quanto in quel caso le somme mutuate sarebbero state versate su c/c acceso presso altra banca, sul quale disporre i bonifici.
In esito a quanto sopra, francamente, si può dare per pacifico e dimostrato che (pur volendo reputare che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello in sentenza in merito al fatto che la banca non avesse dimostrato di essere a conoscenza della intenzione del CP_1 di procedere all'acquisto di una casa, ma che essa sapesse della sua intenzione di contrarre un mutuo a tale scopo), l'errore non ha portato a supporre l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, in quanto voler contrarre un mutuo, unico dato certo, non equivale ad avere già acquistato una casa, fatto inesistente.
Resta, inoltre e in ogni caso, che si è trattato con ogni evidenza di errore per nulla decisivo, in quanto rimaneva anomalo il fatto che il cliente avesse utilizzato le giacenze sul c/c non già per gli investimenti in fondi, uniche operazioni fino ad allora effettuate su tale conto, ma avesse disposto bonifici con causale “rogito casa”, “seconda rata rogito casa” e “terza rata rogito casa” nel giro di pochi giorni, senza aver ottenuto alcuna somma a mutuo e senza interloquire con l'investitore di riferimento.
La decisione, quindi, è affetta da una svista riguardante fatto non decisivo, nel senso che la decisione non sarebbe stata diversa;
va aggiunto il rilievo per cui essa non era basata unicamente sull'errore relativo alla mancata dimostrazione della intenzione di acquistare un imprecisato immobile, ma anche sul rilievo per cui gli estratti conto dimostravano che a partire dall'inizio del rapporto (mese di ottobre 2016) le uniche operazioni svolte avevano riguardato l'acquisto- vendita di titoli con accredito dei relativi guadagni, giammai pagamenti a chicchessia, del tutto incompatibili con il normale impiego del denaro da parte di . CP_1
Ne deriva che, anche volendo ritenere dimostrato il fatto che la banca fosse a conoscenza della intenzione, per la verità poco concreta, del cliente di acquistare un immobile, ciò non poteva mandarla esente da responsabilità in ordine agli obblighi di verifica, controllo e monitoraggio sulle operazioni, palesemente sospette e comunque non precedute dalla erogazione del mutuo, presupposto necessario per avere la disponibilità di ulteriori somme con le quali il sarebbe stato in grado di stipulare rogiti di acquisto immobiliare e, solo CP_1 all'esito, pagare le pretese rate alla presumibile venditrice, con la conseguenza che va certamente escluso l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
In ogni caso, sul punto vale anche la pena richiamare il principio di diritto (cfr. Cass.
10184/2018), secondo cui “Non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto”.
In particolare, l'errore revocatorio non è ravvisabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove documentali invocate dalle parti od abbia proceduto ad un'erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo così in un errore di giudizio denunziabile con ricorso per cassazione (Cass. sez un. 13181/2013 “non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), cod. proc. civ., l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali, acquisiti, attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio,
e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata
- di revocazione”). In questa prospettiva va altresì rilevato che, in effetti, non ha dato alcuna prova Pt_1 diretta di essere a conoscenza della intenzione di di procedere all'acquisto di una CP_1 casa, essendosi limitata ad invocare a suo favore le asserzioni di controparte riguardo al fatto che egli aveva in precedenza inoltrato alla banca tramite mail il documento di identità del paterno genitore, che avrebbe dovuto essere il garante per una richiesta di mutuo finalizzato ad un acquisto immobiliare.
Ne deriva, da ultimo, che la Corte avrebbe, al limite, travisato dati fattuali acquisiti attraverso l'interpretazione dei contenuti espositivi di atti del giudizio, dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda, siccome infondata, deve essere rigettata.
Per quanto concerne, infine, le spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'impugnante e vengono liquidate come sotto in base al valore della controversia di
28.815,00 euro.
L'impugnante è anche tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella già dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'impugnazione per revocazione;
condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , liquidandole per compensi in complessivi € 9.991,00, Controparte_1 oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CAP come per legge;
dichiara che l'impugnante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 21.10.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore
Alberto Iachini Bellisarii Il Presidente
CE IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. CE S. IL Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di revocazione n. 973/2024 R.G, trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.10.2025, promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
LU IE e AO CE RU giusta mandato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata in Milano Corso Europa n.13, presso lo studio dei predetti avvocati;
Attrice in revocazione contro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Di Rocco e Francesca Controparte_1
MA giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Paganica n.13 presso lo studio dei predetti avvocati;
Convenuto in revocazione
Oggetto: revocazione della sentenza n. 1283/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024, della Corte
d'Appello di L'Aquila, nel procedimento civile n. 496/23 avente ad oggetto risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
in via principale: dichiarare la revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma primo n. 4, c.p.c., della sentenza n. 1283 del 18 ottobre 2024, resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, nella causa iscritta al Ruolo Generale n. 496 dell'anno 2023, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto accogliere quindi le conclusioni rassegnate nel giudizio e di seguito riportate:
in via principale: riformare la Sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, respingersi le domande tutte proposte dal Sig. nei Controparte_1 confronti di oggi CP_2 Parte_1 accogliendo così le conclusioni come formulate nel corso del primo grado di giudizio e disattese da parte del Tribunale di L'Aquila, qui di seguito pedissequamente riportate:
in via principale e riconvenzionale: accertare, per i motivi esposti, l'assenza di un inadempimento imputabile ad in relazione ai fatti di causa, condannando in via CP_2 restitutoria il Sig. alla restituzione dell'importo di Euro 28.815,00, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
in via subordinata e riconvenzionale: accertare, per i motivi esposti in atti, l'assenza di un inadempimento imputabile a in relazione ai fatti di causa, condannando il Sig. CP_2
alla restituzione, in favore di Controparte_1 Controparte_3
a seguito della cessione del ramo d'azienda bancario di dell'importo di
[...] CP_2
Euro 28.815,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
in via subordinata e riconvenzionale: accertare, per i motivi esposti, l'esistenza di una esclusiva o maggiore responsabilità del Sig. nella causazione del danno Controparte_1 imputato a in relazione ai fatti di causa, condannando in via restitutoria l'attore CP_2 alla restituzione, in favore di a seguito della Parte_1 cessione del ramo d'azienda bancario di dell'importo di Euro 28.815,00, oltre CP_2 interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, ovvero della minor somma eventualmente accertata;
in via subordinata: rigettare l'azione proposta dal Sig. , in quanto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto;
in via istruttoria: richiamate le produzioni documentali sin qui depositate, nonché rigettate le avversarie istanze, si ista perché sia assunta prova testimoniale sui seguenti capitoli, indicando come testimoni i Sigg.ri (ex Responsabile Prevenzione Frodi di e Testimone_1 CP_2
(già responsabile del Servizio Contenzioso e Reclami Area Affari Testimone_2
Legali e Societari di : (1) “vero che Lei ha potuto verificare dalle indagini CP_2 ispettive svolte in seguito al reclamo proposto dal Sig. che, in data 2 febbraio Controparte_1
2018, dall'utenza telefonica +39 345xxxxxx22 è stato contattato il customer care di CP_2 per chiedere l'autorizzazione alla emissione di nuova password bloccata a causa dei tre tentativi di accesso non andati a buon fine?”;(2) “vero che, ascoltando la registrazione telefonica relativa alla conversazione intervenuta in data 2 febbraio 2018, tra il soggetto che si era presentato come “ ” Lei ha sentito che l'operatore della Banca ha CP_1 CP_1 identificato il cliente attraverso la richiesta di tre numeri casuali del codice PIN1 e, senza esitazione alcuna, l'interlocutore ha risposto alla richiesta dell'operatore?”; (3) “vero che, in seguito, in data 5 febbraio 2020, dall'utenza mobile, +39 366xxxxxx89, abbinata al rapporto di conto corrente n. * 809 veniva chiesta la disabilitazione del token mobile e, anche in tale occasione, l'operatore della Banca ha identificato il cliente attraverso la richiesta di tre numeri casuali del codice PIN1 e, senza esitazione alcuna, l'interlocutore ha risposto alla richiesta dell'operatore?”; (4) “vero che, sempre in data 5 febbraio 2020, attraverso il portale di
[...] veniva chiesta l'esecuzione di una operazione di bonifico di Euro 24.000,00 a fronte CP_2 di un saldo di conto corrente di Euro 24.100,00, in favore di “ ”,su conto Controparte_4 IBAN [...]xxxxx, con seguente modifica sia del recapito mobile collegato alla banca, sia dell'indirizzo di posta elettronica?”; (5) “vero che, ascoltando la registrazione telefonica relativa alla conversazione intervenuta in data 7 febbraio 2018, tra il soggetto che si era presentato come “ ” Lei ha ascoltato che quest'ultimo ha richiesto la Controparte_1 modificazione del profilo del conto corrente n. 809 e, anche in tale occasione, l'operatore della ha identificato il cliente attraverso la richiesta di tre numeri casuali del codice PIN1 e, CP_5 senza esitazione alcuna, l'interlocutore ha risposto alla richiesta dell'operatore?”; (6) “vero che, in seguito alla richiesta di smobilizzo di fondi acquistati dal Sig. , eseguita Controparte_1 sul portale della banca, veniva contattato in data 14 febbraio 2018 il customer care e il soggetto che si era presentato come “ ” chiedeva informazioni sui tempi di Controparte_1 accreditamento delle somme di danaro rinvenienti dai disinvestimenti?”; (7) “vero che, in data
14 febbraio 2020, in seguito all'accreditamento dei controvalori realizzati dai fondi di investimento, attraverso il portale di venivano richiesti due ordini di bonifico in CP_2 favore di “ ” sui seguenti conti IBAN [...]xxxxx e Controparte_4 it77s07601051382311649xxxxx?”; (8) “vero che la tavola sinottica riprodotta a pagina 8 della comparsa di costituzione in giudizio, che si rammostra al teste, è stata da Lei predisposta in seguito agli accertamenti condotti con riguardo alle contestazioni mosse dal Sig. CP_1
, al fine di ottenere la restituzione delle disposizioni di bonifico impartite dal proprio
[...] conto corrente?” ;
sempre in via principale ed in ogni caso: riformare, in tutto o in parte, la Sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, condannare il Sig. CP_1
alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme versate in suo favore, oltre interessi
[...] legali;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio, oltre a quello di revocazione, oltre accessori di legge.”
per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, ritenere e dichiarare la inammissibilità della domanda di revocazione proposta da avverso la sentenza della Corte di Appello di Controparte_3
L'Aquila n.1283/2024 e, in ogni caso, rigettare nel merito di tale domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese del presente giudizio. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila così ebbe a decidere
PQM
:
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 201/23 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo nei due precedenti gradi di giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di L'Aquila, la ( successivamente diventata CP_2 Controparte_6
) per ivi sentirne dichiarare la responsabilità in relazione al danno da esso
[...] patito a causa della frode informatica subita, pari a complessivi € 57.630,00 e, per l'effetto, detratta la somma già corrisposta all'attore di € 28.815,00,ci corrisposta dalla stessa banca in esecuzione di quanto disposto dall' ottenerne la condanna alla refusione del residuo CP_7 importo di € 28.815,00 o della somma ritenuta di giustizia con vittoria di spese e competenze.
A supporto della domanda, l'attore ha premesso di aver sottoscritto con la banca due distinti rapporti nell'anno 2016; un primo, di conto corrente ed un secondo, invece, di deposito titoli.
Ha aggiunto di essere stato vittima, nel mese di febbraio 2018, del fenomeno della sim swap e di aver quindi subito sul citato conto corrente tre prelievi (oggetto di bonifici disposti da persona che ha avuto accesso al rapporto) per un totale di € 57.630,00 a cui devono poi aggiungersi anche due ricariche telefoniche per l'ammontare complessivo di € 130,00.
I profili di inadempimento lamentati hanno riguardato: a) l'assenza di un adeguato livello di sicurezza il che ha reso particolarmente agevole per i truffatori appropriarsi dei codici identificativi (i c.d. codici statici riguardanti l'user ed il PIN1); b) la mancata adozione della diligenza richiesta (secondo le regole proprie del mandato) all'accorto banchiere avendo i bonifici ad oggetto un'operazione (quale, per l'appunto, quella riferita all'acquisto di un bene immobile) diversa rispetto a quelle (consistenti nella vendita e nell'acquisto titoli) poste in essere sul rapporto di conto corrente.
Si costituiva in giudizio la convenuta che ha concluso per il rigetto della domanda chiedendo, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'assenza di inadempimento contrattuale in capo al , la restituzione dell'importo da essa versato all'attore pari ad € 28.815,00, con CP_2 vittoria di spese di lite.
La banca (ed anche invero la cessionaria intervenuta nelle more del giudizio di primo grado) ha contestato, nel merito, la fondatezza della domanda assumendo che il comportamento della controparte ha certamente inciso sul buon esito dei prelievi in quanto le suddette operazioni sono state rese possibili dalla conoscenza dei codici statici (certamente forniti nel rispetto della normativa di riferimento) presenti sulla posta elettronica del . CP_1
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata C.t.u. tecnica finalizzata all'accertamento della comunicazione a terzi, dell'originaria trasmissione e comunicazione del codice PIN1 da parte della banca al cliente. Il Tribunale di L'Aquila accoglieva la domanda condannando l'Istituto di credito convenuto al pagamento della somma richiesta di € 28.815,00 oltre interessi e spese.
proponeva appello alla sentenza di primo grado Controparte_6 Parte_1 della quale chiedeva la riforma in quanto fondata su una errata valutazione delle risultanze processuali.
, costituitosi in giudizio, resisteva all'appello. Controparte_1
La Corte d'Appello di L'Aquila rigettava l'impugnazione, ritenendo sussistente la responsabilità in capo all'istituto di credito appellante per non aver utilizzato la diligenza qualificata ad essa richiesta, in virtù della posizione rivestita, in quanto le uniche operazioni svolte da sul CP_1 conto corrente a partire dall'inizio del rapporto (ottobre 2016) avevano riguardato unicamente l'acquisto-vendita di titoli con accredito dei relativi guadagni.
Invece, poichè i bonifici avvenuti nel febbraio 2018 avevano determinato l'azzeramento del conto e avevano come causale pagamenti finalizzati all'acquisto di un immobile, acquisto della cui intenzione da parte di la banca non aveva dimostrato di essere a conoscenza, la CP_1
Corte d'Appello confermava la responsabilità in capo al predetto istituto di credito, tenuto a osservare una diligenza qualificata che avrebbe imposto una preventiva verifica della volontà del cliente di procedere all'acquisto di una casa.
Queste le operazioni: il 5 febbraio 2018 (utilizzando il nuovo indirizzo di posta elettronica ed il numero di cellulare) è stato disposto un bonifico dell'importo di € 24.000 in favore di tale
, a distanza di qualche giorno sono state effettuate due analoghe operazioni Controparte_4 dell'importo rispettivamente di € 29.800 e di € 3.700 con la seguente causale: seconda e terza rata acquisto casa.
La Corte, concentrando l'attenzione sul tema della diligenza in concreto esigibile in capo all'operatore bancario, ha motivato come segue.
“Sul punto, la sintesi del pensiero giurisprudenziale (compendiato nelle pronunzie a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono) è nel senso dell'indispensabilità della riconducibilità dell'operazione di addebito richiesta alla persona del correntista.
Ne deriva la sussistenza in caso contrario della responsabilità dell'istituto che di conseguenza, anche in ragione della particolare connotazione della responsabilità invocata a suo carico, deve fornire la dimostrazione del fattore idoneo ad interrompere il nesso causale.
Dalla disamina dell'intero compendio probatorio (di chiara connotazione documentale) è possibile affermare che:
- Il ha intrattenuto con rapporti di conto corrente e di deposito titoli;
CP_1 CP_2
- Gli estratti conto prodotti (non contestati e quindi pienamente utilizzabili ai fini della decisione) hanno confermato che a partire dall'inizio del rapporto (mese di ottobre 2016) le uniche operazioni svolte hanno riguardato l'acquisto- vendita di titoli con accredito dei relativi guadagni;
- Nella fattispecie, il 5 ed il 14 febbraio 2018 sono state effettuate (o meglio, richieste) operazioni di esborso (che palesemente non potevano rappresentare una modalità di investimento del risparmio) per l'acquisto di un immobile;
- La banca non ha dimostrato di essere a conoscenza della intenzione del di CP_1 procedere all'acquisto di una casa;
- I bonifici si sono pertanto rivelati del tutto incompatibili con il normale impiego del denaro da parte del;
CP_1
- Non è un caso, infatti, che la firma dei contratti sia avvenuta oltre che dal direttore della filiale anche dal promotore finanziario (che chiaramente è figura necessaria a curare l'investimento del risparmio dell'utente);
- Alla banca è chiaramente richiesto l'utilizzo di una diligenza qualificata che le avrebbe pertanto imposto certamente di operare una preventiva verifica della intenzione del cliente di effettuare quell'operazione che, volendo scendere ancor più nel dettaglio, ha, in definitiva, comportato l'azzeramento dei risparmi. Non a caso, nella denunzia sporta lo stesso odierno appellato ha specificato di essere stato avvisato il 15 febbraio 2018 dal promotore Parte_2
, la quale lo ha allertato perché in conto non presentava più liquidità.”
[...]
ha proposto azione di revocazione ex art 395 comma 1 n.4 c.p.c. assumendo essere Pt_1 incorsa la Corte d'Appello in un errore di fatto, costituito dalla falsa percezione della realtà che ne aveva determinato il convincimento sull'inadempimento della e sulla conseguente CP_5 responsabilità risarcitoria in capo ad essa, desumibile dal rilievo “per non aver dimostrato il predetto Istituto di credito di essere a conoscenza dell'intenzione del di procedere CP_1 all'acquisto di una casa”.
In particolare, l'errore di fatto commesso dal Collegio sarebbe consistito proprio nell'omesso rilievo della circostanza, pacifica, che la banca era, in realtà, a conoscenza che era CP_1 intenzionato ad effettuare un'operazione di acquisto immobiliare.
L'impugnante ha concluso, quindi, per la revocazione della sentenza con conseguente riforma della stessa e con accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e conseguente restituzione delle somme versate in favore di , con vittoria di spese e competenze. CP_1
Con ordinanza del 7.11.2024 il Presidente di sezione, ritenendo la revocazione, ad una sommaria delibazione, non manifestamente infondata, ha sospeso in via provvisoria ed urgente il termine per proporre ricorso per Cassazione, salva conferma, modifica o revoca all'esito della piena instaurazione del contraddittorio.
Si è costituito insistendo preliminarmente per l'inammissibilità del ricorso per Controparte_1 revocazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 395 comma 1 n.4 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 26.2.2025 il Collegio confermava il provvedimento presidenziale di sospensione dei termini per proporre ricorso per Cassazione e fissava l'udienza dell'8.10.2025 per la rimessione della causa in decisione. Con ordinanza dell'8.10.2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, in diritto, che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, esso si configura in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del Giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia o non abbia costituito materia di dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito ( giurisprudenza pacifica , cfr , ex plurimis Cass. 2006 /9396; Cass. 2005 / 6557; Cass. 2007/ 14267).
In particolare, con riferimento all'errore revocatorio inerente – come nella fattispecie - alla valutazione delle prove, è principio costante (cfr. Cass. 8828/2017) che “l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio”.
L'elaborazione giurisprudenziale di tale istituto, culminata nella pronuncia delle Sezioni Unite
n.23306/16, ha chiarito che l'errore di fatto previsto dall'art 395 n.4 c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa. Esso si configura in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del Giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia o non abbia costituito materia di dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito ( giurisprudenza pacifica cfr ex plurimis Cass.9396/2006;
Cass. 6557/2005, Cass. 14267/2007. In particolare, con riferimento all'errore revocatorio inerente – come nella fattispecie in esame
- alla valutazione delle prove, è principio costante (cfr. Cass 8828/2017) che “ L'errore dall'art
395 n.4 c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga ad una errata valutazione delle risultanze processuali. In particolare, l'errore revocatorio deve concretarsi in un errore meramente percettivo, oggettivamente e immediatamente rilevabile, che in nessuno modo coinvolga l'attività valutativa del giudice, sicchè esso non è configurabile allorchè si denuncino vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, in quanto l'errore che si determina su questo terreno non costituisce un errore percettivo ma un errore di giudizio.
Esso non deve poi cadere su un punto controverso del giudizio sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi e pertanto non è configurabile se l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione tra le parti e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice”.
Nel caso di specie l'impugnante ha chiesto la revocazione della sentenza per avere la Corte
d'appello di L'Aquila respinto l'appello, avente ad oggetto la domanda di restituzione dell'importo di € 28.815,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria versato da ad CP_8
, sul presupposto erroneo della responsabilità del predetto istituto bancario Controparte_1 alla luce della diligenza qualificata ad esso esigibile, non avendo esso fornito la dimostrazione di essere a conoscenza dell'intenzione dell'appellante di procedere all'acquisto di un immobile che, invece, avrebbe dovuto preventivamente verificare per evitare di effettuare l'operazione di esborso che ne aveva determinato l'azzeramento dei risparmi.
Il ricorso per revocazione è infondato e va respinto.
Invero, si assume che nella sentenza impugnata l'errore di fatto denunciato a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. si evincerebbe dall'esame degli atti di parte specificamente richiamati dall' impugnante, atti in cui si rinvenivano, secondo l'impugnante, specifici riferimenti all'intenzione di di procedere all'acquisto di un immobile, poichè aveva informato la CP_1 banca di voler stipulare apposito contratto di mutuo in ordine al quale il proprio padre avrebbe dovuto fare da garante.
Per tale motivo, evidentemente dopo aver preso accordi in tal senso con l'istituto bancario, provvedeva all'inoltro del documento di identità del predetto genitore, i cui estremi venivano rintracciati verosimilmente nella relativa email dagli ignoti malfattori, che potevano così accedere fraudolentemente alla relativa casella di posta e perpetrare successivamente l'operazione di svuotamento del conto corrente mediante le operazioni di bonifico aventi come causale un acquisto immobiliare.
Ciò in quanto nell'atto di citazione era scritto che “Pertanto la truffa aveva avuto origine proprio dall'abusivo accesso alla casella mail dell'attore, dal quale i malfattori erano stati in grado di risalire non solo ad informazioni e dati personali del Sig. , - tra cui Controparte_1
l'esistenza del rapporto di conto corrente con IWBank - ma erano peraltro entrati in possesso dei documenti di identità (utilizzati, per quanto infra, per ottenere la sostituzione della scheda telefonica) che erano contenuti nella stessa casella mail, in quanto precedentemente trasmessi alla banca in relazione ad una richiesta di mutuo” .
A detta allegazione la banca aveva replicato:” “Ricordiamo a tal riguardo che, per ammissione dello stesso attore, egli chiese poco prima alla Banca informazioni per la stipulazione di un mutuo per l'acquisto di immobile, con la conseguenza che operazioni di disinvestimento e di bonifico con l'espressa indicazione “rogito” per l'acquisto di immobile, fanno cadere l'idea per cui potessero considerarsi anomale le disposizioni operate.”
Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., poi, il specificava che sul CP_1 mutuo richiesto dal cliente il padre si costituiva come garante: “attraverso la casella mail, in particolare, i malfattori hanno potuto rintracciare informazioni quali il nome dell'istituto bancario dell'attore, gli estremi del di lui conto corrente, il codice cliente per l'accesso all'home banking (che, per stessa ammissione della banca convenuta, era stato inviato sulla mail), l'utenza cellulare allo stesso in uso, i dati anagrafici del padre (posto che il Sig.
[...]
aveva in precedenza inoltrato alla banca tramite mail il documento di identità del CP_1 paterno genitore, che avrebbe dovuto essere il garante per una richiesta di mutuo finalizzato ad un acquisto immobiliare)”
Nella terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c. l'attore ulteriormente rilevava che: “Vero è che la frode perpetrata ai danni dell'odierno attore ha avuto origine dall'accesso abusivo alla di lui casella mail, dalla quale i malfattori hanno potuto carpire tutta una serie di informazioni e dati “utili”; tra questi, sicuramente, il nome dell'istituto di credito del Sig. e il di lui numero di cellulare (che hanno poi Controparte_1 verificato essere formalmente intestato al padre, in quanto proprio sulla mail gli pervenivano le fatture relative al traffico telefonico) oltre che i dati personali e gli estremi del conto corrente dei genitori quali garanti del mutuo la cui richiesta, corredata dei documenti, era stata inoltrata sempre via mail a IWBank. ..Se è vero che la causale addotta a sostegno dei bonifici effettuati dai malviventi si riferisce ad un acquisto immobiliare (che all'epoca dei fatti l'attore aveva intenzione di compiere, stante la richiesta di mutuo a tal fine inoltrata alla banca ed evidentemente rintracciata sulla mail), non può non evidenziarsi come in ogni caso sussistesse l'obbligo di monitoraggio in capo alla convenuta circa le operazioni poste in essere”.
Rileva questo Collegio che la banca, in base ai succitati atti processuali, poteva essere ritenuta certamente consapevole solo dell'intenzione di di stipulare un mutuo con essa CP_1 stessa, null'altro: mutuo pacificamente mai erogato. La causale indicata nei bonifici , ossia “rogito casa” , doveva, quindi, comunque rappresentare una circostanza anomala per la proprio perché la stessa era a conoscenza della volontà CP_5 di di acquistare un immobile, sì, ma solo previa stipulazione di un mutuo, laddove i CP_1 bonifici lasciavano intendere che egli avesse già stipulato un rogito di acquisto con la alla quale versava le rate di acquisto con denaro già esistente Parte_3 Controparte_4 sul suo c/c sino a svuotarlo, il che doveva apparire inconcepibile;
né vale argomentare, come pure ha fatto l'impugnante, che il mutuo poteva esser stato negoziato e stipulato con altro istituto, in quanto in quel caso le somme mutuate sarebbero state versate su c/c acceso presso altra banca, sul quale disporre i bonifici.
In esito a quanto sopra, francamente, si può dare per pacifico e dimostrato che (pur volendo reputare che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello in sentenza in merito al fatto che la banca non avesse dimostrato di essere a conoscenza della intenzione del CP_1 di procedere all'acquisto di una casa, ma che essa sapesse della sua intenzione di contrarre un mutuo a tale scopo), l'errore non ha portato a supporre l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, in quanto voler contrarre un mutuo, unico dato certo, non equivale ad avere già acquistato una casa, fatto inesistente.
Resta, inoltre e in ogni caso, che si è trattato con ogni evidenza di errore per nulla decisivo, in quanto rimaneva anomalo il fatto che il cliente avesse utilizzato le giacenze sul c/c non già per gli investimenti in fondi, uniche operazioni fino ad allora effettuate su tale conto, ma avesse disposto bonifici con causale “rogito casa”, “seconda rata rogito casa” e “terza rata rogito casa” nel giro di pochi giorni, senza aver ottenuto alcuna somma a mutuo e senza interloquire con l'investitore di riferimento.
La decisione, quindi, è affetta da una svista riguardante fatto non decisivo, nel senso che la decisione non sarebbe stata diversa;
va aggiunto il rilievo per cui essa non era basata unicamente sull'errore relativo alla mancata dimostrazione della intenzione di acquistare un imprecisato immobile, ma anche sul rilievo per cui gli estratti conto dimostravano che a partire dall'inizio del rapporto (mese di ottobre 2016) le uniche operazioni svolte avevano riguardato l'acquisto- vendita di titoli con accredito dei relativi guadagni, giammai pagamenti a chicchessia, del tutto incompatibili con il normale impiego del denaro da parte di . CP_1
Ne deriva che, anche volendo ritenere dimostrato il fatto che la banca fosse a conoscenza della intenzione, per la verità poco concreta, del cliente di acquistare un immobile, ciò non poteva mandarla esente da responsabilità in ordine agli obblighi di verifica, controllo e monitoraggio sulle operazioni, palesemente sospette e comunque non precedute dalla erogazione del mutuo, presupposto necessario per avere la disponibilità di ulteriori somme con le quali il sarebbe stato in grado di stipulare rogiti di acquisto immobiliare e, solo CP_1 all'esito, pagare le pretese rate alla presumibile venditrice, con la conseguenza che va certamente escluso l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
In ogni caso, sul punto vale anche la pena richiamare il principio di diritto (cfr. Cass.
10184/2018), secondo cui “Non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto”.
In particolare, l'errore revocatorio non è ravvisabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove documentali invocate dalle parti od abbia proceduto ad un'erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo così in un errore di giudizio denunziabile con ricorso per cassazione (Cass. sez un. 13181/2013 “non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), cod. proc. civ., l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali, acquisiti, attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio,
e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata
- di revocazione”). In questa prospettiva va altresì rilevato che, in effetti, non ha dato alcuna prova Pt_1 diretta di essere a conoscenza della intenzione di di procedere all'acquisto di una CP_1 casa, essendosi limitata ad invocare a suo favore le asserzioni di controparte riguardo al fatto che egli aveva in precedenza inoltrato alla banca tramite mail il documento di identità del paterno genitore, che avrebbe dovuto essere il garante per una richiesta di mutuo finalizzato ad un acquisto immobiliare.
Ne deriva, da ultimo, che la Corte avrebbe, al limite, travisato dati fattuali acquisiti attraverso l'interpretazione dei contenuti espositivi di atti del giudizio, dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda, siccome infondata, deve essere rigettata.
Per quanto concerne, infine, le spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'impugnante e vengono liquidate come sotto in base al valore della controversia di
28.815,00 euro.
L'impugnante è anche tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella già dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'impugnazione per revocazione;
condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , liquidandole per compensi in complessivi € 9.991,00, Controparte_1 oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CAP come per legge;
dichiara che l'impugnante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 21.10.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore
Alberto Iachini Bellisarii Il Presidente
CE IL