Art. 1. ((Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno puo' nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinera' le attribuzioni))
La relativa deliberazione sara' sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri, di cui all' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .
La relativa deliberazione sara' sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri, di cui all' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .