Articolo 1 della Legge 22 marzo 1952, n. 166
Articolo 2
Versione
15 aprile 1952
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Versione
18 agosto 1957
Art. 1. ((Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno puo' nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinera' le attribuzioni))
La relativa deliberazione sara' sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri, di cui all' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .
Entrata in vigore il 18 agosto 1957