Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Grazia M. Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 126 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promosso da
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Giulio Steri, Francesco Cocco Ortu e Mauro Tronci, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura in calce all'atto di appello,
appellante
contro
(C.F.: , (C.F.: CP_1 C.F._2 Parte_2
, (C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
, (C.F.: , (C.F.: C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Michele Brundu C.F._7
1
appellati
in persona dell'amministratore pro Controparte_2
tempore
appellato contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale per danni a cose.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “il dott. ut supra rappresentato e difeso, conclude, Parte_1
pertanto, affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia: in accoglimento del presente appello, riformare
parzialmente – come esposto in narrativa – la sentenza emessa in data 8 febbraio 2023 dal Tribunale di
Cagliari, sezione I, (Dott. Paolo Corso) nel giudizio R.G. n. 632/2021, notificata in data 28 febbraio 2023,
in quanto nulla o comunque erronea e ingiusta, e, per l'effetto, accogliere, conseguentemente, hanno
richiesto al Tribunale di Cagliari di: “codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia, in via
pregiudiziale, disporre iussu iudicis l'integrazione del contraddittorio;
nel merito, rigettare tutte le
avverse domande, mandando il , con vittorie di spese, diritti e onorari del giudizio.” Controparte_3
Nell'interesse degli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione respinta, rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e,
per l'effetto, confermare la sentenza n. 248/23 resa dal Tribunale di Cagliari in composizione
monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso in data 8.02.23. Con vittoria di compensi e
spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 01 febbraio 2021 , CP_1 Parte_2
di , , convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
davanti al Tribunale di Cagliari il in persona Controparte_2
2 dell'amministratore sig. assumendo di essere proprietari di due immobili siti CP_4
rispettivamente al piano terra (di proprietà esclusiva di che vi risiedeva unitamente alla CP_1
coniuge di ) ed al primo piano (di proprietà comune di Parte_2 Parte_2 Parte_4
e e in uso ai signori e in qualità di Parte_5 Parte_3 Parte_6 Parte_5
usufruttuari), facenti parte dell'edificio condominiale di due piani sito nel viale Merello nn. 76 e 76/a -
Cagliari.
Gli attori esponevano: - che la notte tra il giorno 11 e il 12.06.2019 l'edificio condominiale di loro proprietà aveva subìto un cedimento strutturale delle fondazioni, che aveva determinato gravissime fessurazioni interne ed esterne dell'edificio, oltre al cedimento di piastrelle dei pavimenti, alla compressione degli architravi e alla deformazione degli infissi;
- che le lamentate lesioni strutturali erano state accertate, oltre che dal CTU nominato dal Presidente del Tribunale in sede di ATP, dai Vigili del
Fuoco intervenuti nell'immediatezza dei fatti e dai tecnici della Protezione Civile;
inoltre, il commissario straordinario del Comune di Cagliari aveva ordinato di procedere urgentemente ai lavori di messa in sicurezza e di ripristino dello stabile e nelle more ne aveva vietato l'utilizzazione, con conseguente necessità di reperire altre abitazioni.
Concludevano, previa acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo,
per la condanna del al risarcimento del Controparte_2
danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla rottura della tubazione idrica principale di proprietà del convenuto.
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato Controparte_2
contumace.
Il 12 maggio 2020 interveniva volontariamente , proprietario di un'unità immobiliare Parte_1
facente parte del contestando la pretesa attrice Controparte_2
e replicando: - che il costituito da 26 unità CP_2 Controparte_2
immobiliari, versava in una situazione che ne rendeva impossibile la gestione da parte dell'amministratore e tantomeno la sua costituzione in giudizio;
- che gli accertamenti peritali espletati
3 in sede di ATP si era concentrati unicamente sulla condotta idrica a servizio del convenuto CP_2
senza indagare su altre cause del fenomeno che aveva portato al cedimento del fabbricato. Concludeva
pertanto chiedendo preliminarmente di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari facenti parte del condominio e nel merito per il rigetto della domanda.
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'acquisizione degli atti del procedimento di istruzione preventiva, era definita con la sentenza n. 248/2023.
Premesso che l'ente condominiale rappresenta i condomini nei giudizi afferenti le parti condominiali e che pertanto era correttamente convenuto il condominio in persona dell'amministratore e non i singoli proprietari sicché non doveva essere disposta l'integrazione del contraddittorio sollecitata dal condòmino intervenuto, il tribunale giudicava irrilevanti ai fini del decidere le considerazioni svolte dal in ordine alle difficoltà operative e gestorie del convenuto. Pt_1 CP_2
Nel merito, dichiarava le risultanze dell'ATP pienamente utilizzabili poiché gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio erano stati effettuati in contraddittorio con il , il quale aveva CP_2
nominato un proprio consulente. In particolare, il primo giudice richiamava le conclusioni esposte all'ausiliare - dalle quale non riteneva di discostarsi in quanto tratte in modo logico e documentato all'esito di scrupolose indagini, prendendo posizione sulle osservazioni di parte - in ordine alla causa del cedimento, identificata nell'azione dell'acqua in pressione fuoruscita in occasione della rottura della condotta idrica di adduzione del fabbricato di . Imputava, dunque, i danni Controparte_2
accertati alle proprietà degli attori nella misura quantificata dal consulente e condannava il CP_2
convenuto al risarcimento dei danni.
Le spese del procedimento per ATP erano poste a carico del Controparte_2
6, mentre le spese processuali della causa di merito erano poste in solido a carico del
[...] [...]
e dell'intervenuto . Controparte_2 Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.03.2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 248/2023, affidato a due motivi: i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 118
4 disp. att. cod. proc. civ. nonché degli art. 196 e 698 c.p.c. per l'omessa rinnovazione della perizia e la violazione del diritto al giusto processo;
ii) la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio della soccombenza.
, di , , e CP_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
si sono costituiti in giudizio per resistere all'impugnazione e per chiedere la conferma Parte_6
della sentenza di primo grado.
All'udienza del 23 gennaio 2025, nella contumacia del , la Controparte_2
causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si è doluto della mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., onde accertare compiutamente le cause del cedimento delle fondazioni del fabbricato di proprietà degli attori, nonostante l'ausiliario nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo non avesse compiutamente risposto alle osservazioni del consulente nominato dal condominio;
ha, altresì, censurato la sentenza per insufficiente e acritica motivazione laddove il primo giudice si sarebbe appiattito sulle conclusioni esposte dal c.t.u. senza fornire adeguata spiegazione delle ragioni della decisione vieppiù a fronte delle contestazioni svolte nella relazione tecnica di parte depositata in giudizio dall'interveniente, in violazione del disposto ai cui agli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. L'omessa rinnovazione della consulenza tecnica ledeva, inoltre, il diritto dei condomini, tra cui l'appellante, a partecipare alle operazioni peritali e a contraddire in merito alle cause dell'evento dedotto in giudizio.
La doglianza non ha pregio.
In primo luogo, deve essere richiamata la statuizione del tribunale in ordine alla legittimazione passiva nelle cause di risarcimento dei danni derivanti da parti comuni di un edificio condominiale, spettante non ai singoli condòmini bensì al condominio, in persona dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c.
Tale capo della decisione, peraltro, non specificamente censurato con l'odierna impugnazione, è
conforme ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte circa l'individuazione del soggetto
5 legittimato passivamente nel caso di domande risarcitorie proposte contro un condominio (cfr. Cass.
civ. n. 18168/2014; n. 21506/2024).
In questi termini il profilo della legittimazione passiva non va confuso con il potere del singolo condòmino di intervenire nel processo in cui è parte il condominio in persona dell'amministratore (cfr.
Cass. Civ. n. 35576/2021: ““La peculiare natura del , ente di gestione sfornito di personalità CP_2
distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato"
dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune
dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto,
nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene
personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività
condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti
originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni”; n. 29251/24) cosicché alcun pregiudizio può lamentare il per non aver potuto prendere parte al procedimento di istruzione Pt_1
preventiva, cui aveva partecipato – in rappresentanza di tutti i condomini – il condominio, in persona dell'amministratore.
Nel merito, la sentenza è ampiamente motivata, quanto all'individuazione della responsabilità del cedimento, mediante richiamo alla relazione scritta del c.t.u. laddove accertava i danni agli immobili degli attori e la causa da cui derivavano, segnatamente “l'azione dell'acqua in pressione fuoriuscita in
occasione della rottura della condotta idrica di adduzione del fabbricato di via Nervesa della Battaglia
n. 16” (pag. 6, 7 sentenza impugnata).
Al riguardo giova richiamare il consolidato principio, secondo il quale “ove il giudice di merito riconosca
convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le
ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle
fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti
siano state implicitamente rigettate” (Cass. Civ. n. 21504/2018; conf. n. 4352/2019; n. 22056/2020; n.
15147/2018; n. 21525/2019: “Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare
6 l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza,
senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo
la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in
base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un
giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non
sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle
contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per
disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione”).
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio aveva svolte scrupolose indagini, esaminando l'inquadramento geologico generale dell'area e della porzione di stretto interesse, cioè la porzione di
Viale Merello - , ed aveva evidenziato che dallo stralcio della carta Geologico Controparte_2
- Tecnica di Cagliari (allegato 4) risultava “la presenza di numerose faglie nell'area vasta ma non
specificamente nella zona in questione”.
Aveva indi preso posizione sulle osservazioni formulate dal c.t.p., confermando la propria tesi e cioè che l'azione dell'acqua in pressione - nella rilevante quantità stimata in base alle fatture di che Pt_7
avevano registrato un picco di consumo (anomalo) nel periodo tra il 1-02-2019 e il 22-07-2019 -, in quanto proveniente dalla condotta di adduzione del , aveva Controparte_2
prodotto un'azione meccanica di dilavamento e quindi il decadimento delle caratteristiche del terreno sottostante il fabbricato, come risultante dalle stratigrafie, modificandone in modo sostanziale la portata e quindi cagionando il cedimento delle fondazioni verificatosi nel mese di giugno 2019 (v. pag.
19-20 relazione: “Il suolo di fondazione, le cui caratteristiche sono state confermate dai sondaggi a
carotaggio eseguiti, sono compatibili con un dilavamento della porzione più fine per l'azione meccanica
dell'acqua in pressione, meglio descritta nei precedenti capitoli”). Di contro, il c.t.u. aveva escluso che analoga azione meccanica di dilavamento potesse essere riconosciuta alla perdita d'acqua menzionata dal c.t.p. del convenuto ovvero la perdita verificatasi nella condotta il 31-05-2019, CP_2 Pt_7
in quanto altamente improbabile che, considerata la distanza rispetto al condominio lesionato, l'acqua
7 avesse mantenuto una pressione tale da innescare l'azione meccanica di dilavamento (“con riferimento
all'azione delle acque, si ritiene opportuna una precisazione in merito ai meccanismi d'azione delle acque
meteoriche o genericamente percolanti rispetto a quelle provenienti da perdite di reti idriche in
pressione. Le acque meteoriche percolano nel sottosuolo per gravità, pertanto se il terreno non
raggiunge il suo livello di saturazione, l'acqua viene drenata, altrimenti innesca l'azione chimica appena
descritta, ragionevolmente lenta, ovvero scioglie il materiale, essendo il detrito in oggetto a matrice
carbonatica, particolarmente igroscopico e sensibile all'acqua. La perdita della rete idrica invece agisce
in pressione innescando un'azione meccanica rapida e trasferendo per trascinamento il materiale che,
come ripetutamente richiamato, è sciolto, incoerente e a granulometria variabile, originando così vuoti
e conseguenti dissesti. L'azione chimica nella fattispecie è assolutamente trascurabile rispetto a quella
meccanica di dilavamento”).
D'altronde, lo stesso c.t.p. ing. sosteneva che l'acqua fuoriuscita da tale perdita e corrente sopra CP_5
il suolo aveva in parte trovato facile sfogo nel sottosuolo, presumibilmente anche negli incavi di fondazione del fabbricato in questione, indirettamente confermando che la quota di acqua infiltratasi nel sottosuolo aveva perso la pressione necessaria per azionare il dilavamento, a differenza dell'acqua che proveniva in pressione dalla tubatura del convenuto verso gli incavi di fondazione. CP_2
Parimenti inidonee a superare le motivate conclusioni del c.t.u. sono le considerazioni sviluppate dal tecnico, dott. nella relazione prodotta in primo grado dall'interveniente . Per_1 Pt_1
Invero, il riferimento ivi contenuto all'azione dovuta all'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane,
non smaltite adeguatamente, soffre ugualmente il limite della mancanza di pressione tale da produrre il dilavamento della porzione più fine del terreno del sottosuolo, che aveva cagionato il cedimento delle fondazioni.
Con il secondo motivo l'appellante si è doluto della violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio della soccombenza e segnatamente del fatto che, sebbene nella parte motiva della sentenza e nel dispositivo non fosse dichiarata la soccombenza dell'interveniente, lo stesso era condannato, in solido con il
, al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di merito. Controparte_6
8 Il motivo è infondato.
Ammessa la partecipazione del singolo condòmino nei procedimenti instaurati da o contro il condominio ai sensi dell'art. 1131 c.c., trattandosi di “una delle parti originarie determinatasi a far valere
direttamente le proprie ragioni” (Cass. Civ. n. 35576/21; S.U. n. 10934/19; n. 29251/24), non avendo il condominio personalità giuridica distinta dai suoi componenti, il medesimo dovrà sopportare l'onere delle spese processuali unitamente al condominio, essendo intervenuto personalmente, con piena responsabilità degli oneri processuali (cfr. Cass. Civ. n. 2576/2018).
La stortura paventata dall'appellante di subire la doppia condanna al pagamento delle spese processuali
- quale condòmino e quale interveniente - non inficia il precetto della soccombenza, non avendo l'interveniente visto accogliere le ragioni esposte, e deve semmai trovare soluzione nei rapporti interni condominiali.
L'appello deve dunque essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore degli appellati costituiti alla rifusione delle spese processuali, liquidate al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 248/2023; Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore di , di , CP_1 Parte_2 Parte_2
, e delle spese processuali del presente Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari, il 27 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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