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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 185/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Andrea Ruocco (pec: ; Email_1 elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro n. 29;
APPELLANTE contro
- e per essa, quale procuratrice mandataria la Controparte_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Cinelli (pec: ; Email_2 elettivamente domiciliata in Ancona, via Marsala n. 8, presso lo studio del difensore;
APPELLATA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 175/2023 emessa dal Tribunale di
Ancona in data 16.1.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 5660/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “a) Rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, per quanto esposto in narrativa.
b) Con condanna della Società attrice, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione
e domanda disattesa, per i motivi esposti nel presente atto e negli scritti difensivi di primo grado nonché a fronte dei documenti prodotti, rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n 175/2023 del Tribunale di Ancona pubblicata il 16/02/2023; in ogni caso accogliere le conclusioni già spiegate in primo grado.”
FATTI DI CAUSA
La conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona Controparte_1
e , al fine di ottenere la Parte_2 Parte_1 revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione - a rogito Dr.
, Notaio in Senigallia del 14.6.2017 rep. 6927 racc. 5490 - Persona_1 con il quale aveva donato al figlio Parte_2 [...]
l'intera proprietà dei seguenti beni immobili: Parte_1
- locale ad uso commerciale, posto al piano terra, composto da vano principale, bagno e antibagno, con annessi corte e lastrico esclusivi;
confinante con ragioni subb. 1 e 2 e particella 3058, salvi altri;
- locale ad uso magazzino, posto al piano seminterrato;
confinante con ragioni subb. 21 e 22, spazio di manovra, salvi altri;
- area urbana, posta al piano terra;
confinante con detta via, proprietà condominiali salvo ovvero altri, che risultano censiti al Catasto Fabbricati di
Senigallia al foglio 10:
pagina 2 di 9 - particella 334 sub. 3, categoria C/1, classe 6, consistenza mq 82, superficie catastale mq. 97, R.C. euro 2.303,81; graffata con il sub. 27;
- particella 334 sub. 24, categoria C/2, classe 6, consistenza mq 28, superficie catastale mq. 30, R.C. euro 54,95;
- particella 2630, categoria area urbana”.
Si costituiva il convenuto-donatario , contestando le Parte_1 avverse richieste, istanze ed eccezioni e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In via preliminare ed in rito, chiedeva la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che venisse definita la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Ancona (iscritta al n. 73/20 R.G.E.).
Nel merito, deduceva l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'actio pauliana, ex adverso proposta.
Con separata comparsa, si costituiva anche il donante Parte_2
, chiedendo il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e
[...] destituita di giuridico fondamento.
Con sentenza n. 175/2023, pubblicata in data 16.1.2023, il Tribunale di Ancona - previo riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla Controparte_1 riconosceva la sussistenza dei presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia - nei confronti della società creditrice - dell'atto di donazione impugnato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1 lamentando il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, odierna appellata.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame ex adverso Controparte_1 interposto, con conseguente dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza gravata rispetto ai capi non impugnati.
In data 10.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 Preliminarmente, osserva il Collegio che tutti i motivi di gravame formulati da parte appellante riguardano questioni preliminari, mentre la sentenza non è stata impugnata in punto di merito, nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di donazione, con conseguente passaggio in giudicato della stessa in relazione a tali questioni.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2697
c.c., laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto provata la cessione alla
[...] del credito de quo. CP_1
In particolare, il eccepisce il difetto di legittimazione attiva (rectius: di Parte_1 titolarità del credito) della società attrice (odierna appellata), essendo rimasto indimostrato che il presunto credito sia stato ceduto dalla Controparte_3 alla e, successivamente, da quest'ultima
[...] Controparte_4 alla poiché la società appellata si è limitata a produrre Controparte_1
l'estratto della Gazzetta Ufficiale, dal quale - tuttavia - non sarebbe possibile evincere l'intervenuta cessione del credito per cui è causa.
Il motivo di appello è infondato.
Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il perfezionamento della cessione di crediti c.d. "in blocco" di cui all'articolo 58
T.U.B. avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione di conoscenza della cessione in blocco e, quindi, la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (ex plurimis cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile, Ordinanza 23 marzo 2022 n. 9453).
E' principio ormai cristallizzato anche nella giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) quello per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione - necessaria e sufficiente - delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione.
pagina 4 di 9 Principio - questo - affermato anche di recente dalla Suprema Corte: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. civ., sez. III, 10/02/2023, n.4277).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta fornisce ampia e piena prova dell'avvenuta cessione (in particolare gli estratti autentici notarili).
In proposito, si richiama il consolidato orientamento della S.C., anche di recente ribadito, alla cui stregua “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. civ., ordinanza n. 17944 del
22.6.2023).
Nella fattispecie d'interesse, emerge per tabulas che il credito precettato - originariamente facente capo a - è stato da questa Controparte_3 ceduto a insieme a tutti i diritti, le attività e le Controparte_5
pagina 5 di 9 passività, i diritti reali su beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, in essere alla data della cessione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del D.Lvo 16.11.2015
n. 180, dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 22.11.2015 n. 183 e del provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015 Prot. N. 1241108/15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 05.03.2016.
Successivamente, sono stati ceduti a i crediti in Controparte_4 sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Controparte_3
detenuti da mediante atto di
[...] Controparte_5 disposizione di Banca d'Italia Prot. N. 0098829/16 del 26.01.2016 e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 57 del 12.05.2016 e Prot. 1553670/16 del
30 dicembre 2016 e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24.02.2017.
Infine, la società ha stipulato con la Controparte_1 Controparte_4 un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. del 30/04/1999, n. 130 e dell'art. 58 del D.Lvo 01/09/1993, n. 385, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del
22.06.2017 e per effetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 98829 in data
26.01.2016, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di quest'ultima.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta pertanto confermata la legittimazione attiva (rectius titolarità del credito) in capo alla , CP_1 mandante dell'odierna appellata dalla documentazione Controparte_2 prodotta dalla società attrice (odierna appellata) si evince l'avvenuto trasferimento dei crediti per cui è causa, così come richiesto dalla legge, nel caso in cui vi sia stata una cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione della disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. relativamente alla carenza di legittimazione ad agire della quale procuratrice speciale, per difetto di Controparte_4 valida procura.
Anche tale doglianza va disattesa.
pagina 6 di 9 Dalla procura depositata agli atti del giudizio di primo grado - in virtù della quale la ha agito quale procuratrice mandataria di Controparte_4 CP_1
- si evince chiaramente che anche ha assunto il ruolo di
[...] Controparte_4 soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento.
La , infatti, ha conferito a - quale CP_1 Controparte_4 nominata società procuratrice - il potere di agire in proprio nome e per proprio conto in relazione a tutti gli atti, adempimenti, formalità ritenuti necessari, utili o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti di titolarità della Società.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura l'erronea valutazione di una circostanza decisiva ai fini del giudizio e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 112 c.p.c. e 2901 c.c.
In particolare, il lamenta che la difetterebbe Parte_1 Controparte_1 della legittimazione ad agire, in quanto - quale cessionaria del credito - non sarebbe (anche) titolare del contratto di garanzia intervenuto tra Parte_2
e l'originaria mutuante.
[...]
Secondo la tesi, infatti, la garanzia in questione - qualificabile come contratto autonomo di garanzia - non sarebbe oggetto della cessione.
Il motivo di appello è infondato.
La qualità di garante-debitore in capo a è - ormai - Parte_2 dato incontestabile, sul quale si è formato il giudicato.
Ed invero, aveva già svolto le sue contestazioni in Parte_2 seno all'opposizione promossa nell'ambito dell'esecuzione N. 73/2020 R.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Ancona - opposizione che ha promosso non solo quale legale rappresentante della Immobiliare Verde Mare, ma anche in proprio -
e che è stata rigettata.
Siffatta eccezione, già inammissibile nel primo grado del presente giudizio, tale resta anche in appello, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata - mediante opposizione a precetto - nel termine ex art. 615 comma 2 c.p.c., ossia prima che nell'ambito della procedura esecutiva fosse disposta la vendita.
In ogni caso, la censura risulta infondata.
pagina 7 di 9 Ed invero, nella fattispecie in esame, l'intervenuta cessione deve ritenersi comprensiva di tutte le garanzie - di qualunque tipologia - e, quindi, anche di quelle c.d. “autonome”.
A questa conclusione deve pervenirsi facendo corretto governo dei principi dettati in subiecta materia dalla Corte di Cassazione che ha affrontato la questione specifica, affermando il principio per cui “Il contratto autonomo di garanzia, nell'ipotesi di cessione del credito, si trasferisce automaticamente, potendo qualificarsi come accessorio dello stesso” (Cass. civ., n. 10555 del 19/07/2002).
Nella parte motiva del richiamato arresto, la Suprema Corte precisa che, secondo il chiaro dettato dell'art. 1263, 1° comma, c.c., “per effetto della cessione, il credito è trasferito con i privilegi, le garanzie e gli accessori ad esso relativi. La norma non prevede la necessità di consenso alcuno in ordine alla garanzia, sicché il trasferimento di essa segue automaticamente la cessione del credito”.
In sostanza, nella cessione del credito deve ritenersi inclusa anche la garanzia, seppur autonoma, sulla base della previsione normativa.
Pertanto, non vi è ostacolo alcuno nel ritenere che anche la garanzia autonoma sia compresa nel novero delle garanzie cedute insieme al credito.
Infine, nel merito dell'actio pauliana esperita in primo grado, deve darsi atto della formazione del giudicato rispetto alla ritenuta sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di donazione in oggetto, in quanto lesivo delle ragioni del creditore.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
pagina 8 di 9 avverso la sentenza N. 175/2023, emessa dal Tribunale di Ancona Parte_1 in data 16.1.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere - in favore della controparte - Parte_1 le spese del presente grado, che vengono liquidate in €.5.246,00 per compensi professionali ed €.250,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IV.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Andrea Ruocco (pec: ; Email_1 elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro n. 29;
APPELLANTE contro
- e per essa, quale procuratrice mandataria la Controparte_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Cinelli (pec: ; Email_2 elettivamente domiciliata in Ancona, via Marsala n. 8, presso lo studio del difensore;
APPELLATA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 175/2023 emessa dal Tribunale di
Ancona in data 16.1.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 5660/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “a) Rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, per quanto esposto in narrativa.
b) Con condanna della Società attrice, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione
e domanda disattesa, per i motivi esposti nel presente atto e negli scritti difensivi di primo grado nonché a fronte dei documenti prodotti, rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n 175/2023 del Tribunale di Ancona pubblicata il 16/02/2023; in ogni caso accogliere le conclusioni già spiegate in primo grado.”
FATTI DI CAUSA
La conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona Controparte_1
e , al fine di ottenere la Parte_2 Parte_1 revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione - a rogito Dr.
, Notaio in Senigallia del 14.6.2017 rep. 6927 racc. 5490 - Persona_1 con il quale aveva donato al figlio Parte_2 [...]
l'intera proprietà dei seguenti beni immobili: Parte_1
- locale ad uso commerciale, posto al piano terra, composto da vano principale, bagno e antibagno, con annessi corte e lastrico esclusivi;
confinante con ragioni subb. 1 e 2 e particella 3058, salvi altri;
- locale ad uso magazzino, posto al piano seminterrato;
confinante con ragioni subb. 21 e 22, spazio di manovra, salvi altri;
- area urbana, posta al piano terra;
confinante con detta via, proprietà condominiali salvo ovvero altri, che risultano censiti al Catasto Fabbricati di
Senigallia al foglio 10:
pagina 2 di 9 - particella 334 sub. 3, categoria C/1, classe 6, consistenza mq 82, superficie catastale mq. 97, R.C. euro 2.303,81; graffata con il sub. 27;
- particella 334 sub. 24, categoria C/2, classe 6, consistenza mq 28, superficie catastale mq. 30, R.C. euro 54,95;
- particella 2630, categoria area urbana”.
Si costituiva il convenuto-donatario , contestando le Parte_1 avverse richieste, istanze ed eccezioni e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In via preliminare ed in rito, chiedeva la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che venisse definita la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Ancona (iscritta al n. 73/20 R.G.E.).
Nel merito, deduceva l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'actio pauliana, ex adverso proposta.
Con separata comparsa, si costituiva anche il donante Parte_2
, chiedendo il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e
[...] destituita di giuridico fondamento.
Con sentenza n. 175/2023, pubblicata in data 16.1.2023, il Tribunale di Ancona - previo riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla Controparte_1 riconosceva la sussistenza dei presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia - nei confronti della società creditrice - dell'atto di donazione impugnato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1 lamentando il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, odierna appellata.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame ex adverso Controparte_1 interposto, con conseguente dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza gravata rispetto ai capi non impugnati.
In data 10.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 Preliminarmente, osserva il Collegio che tutti i motivi di gravame formulati da parte appellante riguardano questioni preliminari, mentre la sentenza non è stata impugnata in punto di merito, nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di donazione, con conseguente passaggio in giudicato della stessa in relazione a tali questioni.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2697
c.c., laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto provata la cessione alla
[...] del credito de quo. CP_1
In particolare, il eccepisce il difetto di legittimazione attiva (rectius: di Parte_1 titolarità del credito) della società attrice (odierna appellata), essendo rimasto indimostrato che il presunto credito sia stato ceduto dalla Controparte_3 alla e, successivamente, da quest'ultima
[...] Controparte_4 alla poiché la società appellata si è limitata a produrre Controparte_1
l'estratto della Gazzetta Ufficiale, dal quale - tuttavia - non sarebbe possibile evincere l'intervenuta cessione del credito per cui è causa.
Il motivo di appello è infondato.
Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il perfezionamento della cessione di crediti c.d. "in blocco" di cui all'articolo 58
T.U.B. avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione di conoscenza della cessione in blocco e, quindi, la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (ex plurimis cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile, Ordinanza 23 marzo 2022 n. 9453).
E' principio ormai cristallizzato anche nella giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) quello per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione - necessaria e sufficiente - delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione.
pagina 4 di 9 Principio - questo - affermato anche di recente dalla Suprema Corte: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. civ., sez. III, 10/02/2023, n.4277).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta fornisce ampia e piena prova dell'avvenuta cessione (in particolare gli estratti autentici notarili).
In proposito, si richiama il consolidato orientamento della S.C., anche di recente ribadito, alla cui stregua “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. civ., ordinanza n. 17944 del
22.6.2023).
Nella fattispecie d'interesse, emerge per tabulas che il credito precettato - originariamente facente capo a - è stato da questa Controparte_3 ceduto a insieme a tutti i diritti, le attività e le Controparte_5
pagina 5 di 9 passività, i diritti reali su beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, in essere alla data della cessione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del D.Lvo 16.11.2015
n. 180, dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 22.11.2015 n. 183 e del provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015 Prot. N. 1241108/15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 05.03.2016.
Successivamente, sono stati ceduti a i crediti in Controparte_4 sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Controparte_3
detenuti da mediante atto di
[...] Controparte_5 disposizione di Banca d'Italia Prot. N. 0098829/16 del 26.01.2016 e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 57 del 12.05.2016 e Prot. 1553670/16 del
30 dicembre 2016 e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24.02.2017.
Infine, la società ha stipulato con la Controparte_1 Controparte_4 un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. del 30/04/1999, n. 130 e dell'art. 58 del D.Lvo 01/09/1993, n. 385, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del
22.06.2017 e per effetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 98829 in data
26.01.2016, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di quest'ultima.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta pertanto confermata la legittimazione attiva (rectius titolarità del credito) in capo alla , CP_1 mandante dell'odierna appellata dalla documentazione Controparte_2 prodotta dalla società attrice (odierna appellata) si evince l'avvenuto trasferimento dei crediti per cui è causa, così come richiesto dalla legge, nel caso in cui vi sia stata una cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione della disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. relativamente alla carenza di legittimazione ad agire della quale procuratrice speciale, per difetto di Controparte_4 valida procura.
Anche tale doglianza va disattesa.
pagina 6 di 9 Dalla procura depositata agli atti del giudizio di primo grado - in virtù della quale la ha agito quale procuratrice mandataria di Controparte_4 CP_1
- si evince chiaramente che anche ha assunto il ruolo di
[...] Controparte_4 soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento.
La , infatti, ha conferito a - quale CP_1 Controparte_4 nominata società procuratrice - il potere di agire in proprio nome e per proprio conto in relazione a tutti gli atti, adempimenti, formalità ritenuti necessari, utili o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti di titolarità della Società.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura l'erronea valutazione di una circostanza decisiva ai fini del giudizio e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 112 c.p.c. e 2901 c.c.
In particolare, il lamenta che la difetterebbe Parte_1 Controparte_1 della legittimazione ad agire, in quanto - quale cessionaria del credito - non sarebbe (anche) titolare del contratto di garanzia intervenuto tra Parte_2
e l'originaria mutuante.
[...]
Secondo la tesi, infatti, la garanzia in questione - qualificabile come contratto autonomo di garanzia - non sarebbe oggetto della cessione.
Il motivo di appello è infondato.
La qualità di garante-debitore in capo a è - ormai - Parte_2 dato incontestabile, sul quale si è formato il giudicato.
Ed invero, aveva già svolto le sue contestazioni in Parte_2 seno all'opposizione promossa nell'ambito dell'esecuzione N. 73/2020 R.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Ancona - opposizione che ha promosso non solo quale legale rappresentante della Immobiliare Verde Mare, ma anche in proprio -
e che è stata rigettata.
Siffatta eccezione, già inammissibile nel primo grado del presente giudizio, tale resta anche in appello, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata - mediante opposizione a precetto - nel termine ex art. 615 comma 2 c.p.c., ossia prima che nell'ambito della procedura esecutiva fosse disposta la vendita.
In ogni caso, la censura risulta infondata.
pagina 7 di 9 Ed invero, nella fattispecie in esame, l'intervenuta cessione deve ritenersi comprensiva di tutte le garanzie - di qualunque tipologia - e, quindi, anche di quelle c.d. “autonome”.
A questa conclusione deve pervenirsi facendo corretto governo dei principi dettati in subiecta materia dalla Corte di Cassazione che ha affrontato la questione specifica, affermando il principio per cui “Il contratto autonomo di garanzia, nell'ipotesi di cessione del credito, si trasferisce automaticamente, potendo qualificarsi come accessorio dello stesso” (Cass. civ., n. 10555 del 19/07/2002).
Nella parte motiva del richiamato arresto, la Suprema Corte precisa che, secondo il chiaro dettato dell'art. 1263, 1° comma, c.c., “per effetto della cessione, il credito è trasferito con i privilegi, le garanzie e gli accessori ad esso relativi. La norma non prevede la necessità di consenso alcuno in ordine alla garanzia, sicché il trasferimento di essa segue automaticamente la cessione del credito”.
In sostanza, nella cessione del credito deve ritenersi inclusa anche la garanzia, seppur autonoma, sulla base della previsione normativa.
Pertanto, non vi è ostacolo alcuno nel ritenere che anche la garanzia autonoma sia compresa nel novero delle garanzie cedute insieme al credito.
Infine, nel merito dell'actio pauliana esperita in primo grado, deve darsi atto della formazione del giudicato rispetto alla ritenuta sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di donazione in oggetto, in quanto lesivo delle ragioni del creditore.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
pagina 8 di 9 avverso la sentenza N. 175/2023, emessa dal Tribunale di Ancona Parte_1 in data 16.1.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere - in favore della controparte - Parte_1 le spese del presente grado, che vengono liquidate in €.5.246,00 per compensi professionali ed €.250,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IV.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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