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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/11/2024, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6114 del R.G. 2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Percolla Parte_1
ATTRICE
E
- contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 7-11-2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12-12-2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 concordatario contratto in Taranto con in data 27-6-1974, esponendo che dall'unione Controparte_1 era nata il [...] la figlia ora autosufficiente , e che in seguito era intervenuta Persona_1 separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale pubblicato in data 8-10-2021.
La ricorrente ha evidenziato che nelle condizioni di separazione era stata prevista l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale in Taranto alla via Lucania n116, l'obbligo di parte di essa istante di farsi carico del relativo canone locativo pari ad € 650, esonerandone il l'obbligo di quest'ultimo di CP_1 corrisponderle la somma mensile di € 1025, di cui € 700 a titolo di contributo al mantenimento ed € 325 a titolo di contributo per la metà del canone locativo, da corrispondere alla scadenza del primo giorno di ogni mese. Ha aggiunto l'attrice di essere stata da sempre casalinga e priva di redditi, e che dopo la separazione non si era ripristinata con il coniuge la comunione materiale e spirituale;
ha chiesto pertanto che le sia riconosciuto assegno di divorzio di € 1025, pari al contributo già stabilito in sede di separazione consensuale,
e che sia confermata l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale con gli arredi e suppellettili presenti, il tutto con vittoria di spese di lite in caso di opposizione. Non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Assunti con ordinanza del 3-4-2014 provvedimenti provvisori ex art.473.bis.22 comma 1 c.p.c. con conferma delle condizioni di separazione, la causa , istruita documentalmente, è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 7-10-2024.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 27-6-1974, sono separati in forza di decreto di omologa di questo
Tribunale pubblicato il 8-10-2021. Non essendo stata eccepita dal convenuto alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Quanto alla domanda di assegno di divorzio proposta dall'attrice, occorre ricordare che la S.C. con la sentenza n. 18287/2018 a Sezioni unite, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del L. n. 898 del 1970 art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Le Sezioni Unite del 2018 pertanto, pur confermando l'abbandono del parametro del "tenore di vita" e ribadendo che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione della prestazione, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti - in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio - per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno,
e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, versi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, "compensativo-perequativo". L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente, o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa" (Cass. 24250/2021). In ogni caso lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell'assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n. 11796; Cass. 11/7/2018, n. 18287;Cass. 31/12/2021 n.
42145).
Nella specie va considerato che l'attrice è sprovvista di redditi (ciò rende attendibile l'affermazione che durante il matrimonio la stessa avesse svolto solo attività di casalinga), fatta eccezione per l'assegno di mantenimento pattuito in separazione (v. certificazione reddituale in atti per gli anni dal 2021 al 2023), né in ragione dell'età avanzata può plausibilmente procurarseli;
per contro il convenuto ha certamente ben maggiore capacità reddituale tale da avergli consentito di convenire in sede di separazione consensuale la dazione di assegno di mantenimento in favore della comprensivo anche di un contributo per il Pt_1 soddisfacimento della necessità abitativa. Tenendo presente tali condizioni e l'assai lunga durata del matrimonio con presenza di prole, appare giustificata la liquidazione in funzione assistenziale e compensativa di assegno di divorzio in favore di di € 1025 con decorrenza dal corrente mese di Parte_1 ottobre 2024 e scadenza al primo giorno di ogni mese successivo, con conferma per il periodo dalla data della domanda al mese di settembre 2024 compreso, delle precedenti condizioni di separazione.
Nulla può statuirsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale in assenza di prole minorenne o non autosufficiente.
Le spese di lite possono essere compensate tenendo conto della mancata opposizione del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ed accogliendo la domanda per quanto di ragione , così provvede:
1)pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 27-6-1974 da , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1974 (atto n. 297, p. 2^ serie A);
2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3)pone a carico di obbligo di corrispondere assegno di divorzio in favore di , Controparte_1 Parte_1 della misura di € 1025 con scadenza anticipata al giorno uno di ogni mese ed a decorrere dal corrente mese di ottobre 2024, e così dal giorno uno di ogni mese successivo, oltre rivalutazione Istat come per legge con la stessa decorrenza;
4)compensa le spese di lite.
Così deciso il 8-11-2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente rel.(Marcello Maggi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6114 del R.G. 2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Percolla Parte_1
ATTRICE
E
- contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 7-11-2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12-12-2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 concordatario contratto in Taranto con in data 27-6-1974, esponendo che dall'unione Controparte_1 era nata il [...] la figlia ora autosufficiente , e che in seguito era intervenuta Persona_1 separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale pubblicato in data 8-10-2021.
La ricorrente ha evidenziato che nelle condizioni di separazione era stata prevista l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale in Taranto alla via Lucania n116, l'obbligo di parte di essa istante di farsi carico del relativo canone locativo pari ad € 650, esonerandone il l'obbligo di quest'ultimo di CP_1 corrisponderle la somma mensile di € 1025, di cui € 700 a titolo di contributo al mantenimento ed € 325 a titolo di contributo per la metà del canone locativo, da corrispondere alla scadenza del primo giorno di ogni mese. Ha aggiunto l'attrice di essere stata da sempre casalinga e priva di redditi, e che dopo la separazione non si era ripristinata con il coniuge la comunione materiale e spirituale;
ha chiesto pertanto che le sia riconosciuto assegno di divorzio di € 1025, pari al contributo già stabilito in sede di separazione consensuale,
e che sia confermata l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale con gli arredi e suppellettili presenti, il tutto con vittoria di spese di lite in caso di opposizione. Non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Assunti con ordinanza del 3-4-2014 provvedimenti provvisori ex art.473.bis.22 comma 1 c.p.c. con conferma delle condizioni di separazione, la causa , istruita documentalmente, è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 7-10-2024.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 27-6-1974, sono separati in forza di decreto di omologa di questo
Tribunale pubblicato il 8-10-2021. Non essendo stata eccepita dal convenuto alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Quanto alla domanda di assegno di divorzio proposta dall'attrice, occorre ricordare che la S.C. con la sentenza n. 18287/2018 a Sezioni unite, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del L. n. 898 del 1970 art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Le Sezioni Unite del 2018 pertanto, pur confermando l'abbandono del parametro del "tenore di vita" e ribadendo che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione della prestazione, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti - in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio - per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno,
e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, versi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, "compensativo-perequativo". L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente, o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa" (Cass. 24250/2021). In ogni caso lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell'assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n. 11796; Cass. 11/7/2018, n. 18287;Cass. 31/12/2021 n.
42145).
Nella specie va considerato che l'attrice è sprovvista di redditi (ciò rende attendibile l'affermazione che durante il matrimonio la stessa avesse svolto solo attività di casalinga), fatta eccezione per l'assegno di mantenimento pattuito in separazione (v. certificazione reddituale in atti per gli anni dal 2021 al 2023), né in ragione dell'età avanzata può plausibilmente procurarseli;
per contro il convenuto ha certamente ben maggiore capacità reddituale tale da avergli consentito di convenire in sede di separazione consensuale la dazione di assegno di mantenimento in favore della comprensivo anche di un contributo per il Pt_1 soddisfacimento della necessità abitativa. Tenendo presente tali condizioni e l'assai lunga durata del matrimonio con presenza di prole, appare giustificata la liquidazione in funzione assistenziale e compensativa di assegno di divorzio in favore di di € 1025 con decorrenza dal corrente mese di Parte_1 ottobre 2024 e scadenza al primo giorno di ogni mese successivo, con conferma per il periodo dalla data della domanda al mese di settembre 2024 compreso, delle precedenti condizioni di separazione.
Nulla può statuirsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale in assenza di prole minorenne o non autosufficiente.
Le spese di lite possono essere compensate tenendo conto della mancata opposizione del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ed accogliendo la domanda per quanto di ragione , così provvede:
1)pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 27-6-1974 da , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1974 (atto n. 297, p. 2^ serie A);
2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3)pone a carico di obbligo di corrispondere assegno di divorzio in favore di , Controparte_1 Parte_1 della misura di € 1025 con scadenza anticipata al giorno uno di ogni mese ed a decorrere dal corrente mese di ottobre 2024, e così dal giorno uno di ogni mese successivo, oltre rivalutazione Istat come per legge con la stessa decorrenza;
4)compensa le spese di lite.
Così deciso il 8-11-2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente rel.(Marcello Maggi)