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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1951/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente nella C.le Ortisiana n°194, (C.F.: Parte_1
), per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Modica, Via Aldo Moro C.F._1
n°3, presso lo studio della sottoscritta Avv. Fabio Spadaro (C.F.: ), dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato in uno all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA. , in ONroparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Federico Cappella (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_3 il domicilio digitale dell'Avv. Federico Cappella di cui alla p.e.c.
, in virtù di Determinazione del direttore generale n.61 Email_1 dell'11 settembre 2023, nonché di procura speciale su foglio separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTO
IN PUNTO: opposizione avverso ingiunzione fiscale di pagamento.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE
1) Dichiarare sospesa l'efficacia esecutiva dell'impugnata ingiunzione di pagamento per i motivi tutti meglio esposti nella superiore narrativa, sussistendone tutti i presupposti di legge;
2) In via principale e nel merito ritenere e dichiarare che la somma portata dall'ingiunzione di pagamento, oggetto della presente opposizione, non risulta interamente dovuta (fatte salve le annualità di cui all'intervento nelle procedura Firmato Da: SP AB Emesso Da: NG CA 3 Serial#: 7 fallimentare n°2 ONroparte_3 CodiceFiscale_4 del Tribunale di Ragusa ex Modica) per tutte le ragioni evidenziate nella superiore narrativa e pagina 1 di 5 per quanto dedotto la stessa va revocata ed annullata perché affetta da tutti i vizi sopra enucleati e/o, con qualsiasi altra motivazione, dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dalla Amministrazione;
3) In via subordinata e nel merito nell'ipotesi di non accoglimento della eccezione di prescrizione così come formulate al punto I del presente atto, ritenere e dichiarare prescritte le annualità dal
01.10.2011 al 30.09.2012, dal 01.12.2012 al 30.09.2013, dal 01.10.2013 al 30.09.2014, dal
01.10.2014 al 30.09.2015 e le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2015 per tutte le ragioni evidenziate nella superiore narrativa e per quanto dedotto la stessa va revocata ed annullata perché affetta da tutti i vizi sopra enucleati e/o, con qualsiasi altra motivazione, dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dalla Amministrazione;
4) Con vittoria di spese e compensi difensivi.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA
Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e/o infondata per le ragioni esposte in parte narrativa, confermando la legittimità dell'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0122189320230000001, notificata il 20 giugno 2023, ex adverso impugnata. ovvero in subordine disporre la condanna della controparte al pagamento della somma di €36.436,38 ovvero a quella ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.18.07.2023, ritualmente notificato il 19.07.2023, conveniva Parte_2 in giudizio la società , proponendo opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ONroparte_1 di pagamento n. 0122189320230000001 del 09.06.2023, pervenuta il 20.06.2023 a mezzo raccomandata postale, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di €36.436,38.
Esponeva in particolare il a sostegno dell'opposizione: 1) che con l'ingiunzione fisacle Pt_2 anzidetta la convenuta richiedeva il pagamento della somma anzidetta per l'omesso versamento degli assegni di mantenimento composto in sua vece dalla Provincia Autonoma di Trento ex art. 28 bis LP n.
14/1991 e succ. modd;
2) che la pretesa, in particolare, aveva ad oggetto il rimborso dovuto alla PAT dallo stesso per l'erogazione degli assegni di mantenimento del di lui figlio dal 2008 al 2016; 3) che nel corso degli anni la convenuta aveva provveduto alla modifica al di n.9 intimazioni di Pt_1 pagamento, richiedendo il pagamento delle annualità, la prima, dal 01.10.2008 al 30.09.2009, e quindi le successive sino al 30.09.2017, nonché da ultimo in data 22.12.2020 alla notifica del sollecito di pagamento in relazione a tutte le annualità; 4) che con sentenza n.2 depositata il 07.06.2006, il
Tribunale di Modica dichiarava il fallimento della , di cui il Parte_3
Tribunale di Ragusa, ex Tribunale di Modica, con decreto dd. 18.02.2022, depositato il 22.02.2022, ne dichiarava la chiusura;
5) che in data 18.06.2012 la convenuta spiegava intervento in detta procedura fallimentare in relazione alle tre prime annualità per l'importo complessivo di €10.777,97, regolarmente ammesso al passivo del fallimento per la sola sorte capitale di €10.488,72; 6) che alcun altro intervento veniva spiegato dalla PAT in relazione alle altre annualità, oggetto di causa.
pagina 2 di 5 In punto di diritto l'opponente eccepiva: A) la prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 2948 cc, risultando del tutto inefficaci tutte le intimazioni di pagamento notificate all'opponente, ad eccezione delle annualità oggetto di intervento nella procedura fallimentare, ai fini interruttivi della prescrizione;
B) in via subordinata, la prescrizione dei crediti alimentari di cui alle annualità: 1)
01.10.2011 - 30.09.2012 (intimazione di pagamento notificata il 24.11.2011); 2) 01.12.2012 -
30.09.2013 (intimazione di pagamento notificata il 17.02.2014); 3) 01.10.2013 - 30.09.2014
(intimazione di pagamento notificata il 21.10.2014); 4) - 30.09.2015 (intimazione di CP_4 pagamento notificata il 26.10.2015); 5) 01.102015 - 30.09.2016 (intimazione di pagamento notificata il
05.12.2016) e ciò “in quanto il successivo sollecito di pagamento da considerare interruttivo della prescrizione veniva notificato all'attore in data 22.12.2020”.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitosi con comparsa dd. 06.10.2023 l'opposta nell'eccepire ONroparte_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, rappresentava: 1) che quest'ultima si fondava sulle somme che la aveva anticipato per conto Parte_4 della Provincia di Trento in favore di stante il mancato assolvimento da parte del CP_5 degli oneri di mantenimento dei figli minori nel periodo 01.10.2008 - 30.09.2017, la cui entità Pt_2 era stata fissata nel decreto di omologa della separazione consensuale dd. 16.09.2004 e nella sentenza di divorzio dd. 21.04.2008 (v. docc. 15-16), intervenuti nelle more tra i coniugi;
2) che l'art. 35 co 3 lett. f) L.P. n.13/2007 prevede che, allorquando il genitore dei figli minori non vi provveda,
l'Amministrazione Provinciale possa, in presenza di determinati requisiti, anticipare le somme dovute in favore del coniuge beneficiario, a condizione che questi surroghi l'ente competente nei suoi diritti verso l'obbligato ai sensi dell'art.1201 cc.; 3) che, in particolare, in relazione agli anni 2009-2013 la ON aveva richiesto il pagamento di quanto dovuto con domanda indirizzata al Curatore del Fallimento
n. della ditta individuale FB costruzioni di , cui aveva fatto seguito la Pt_5 Parte_2 predisposizione di istanza di ammissione al passivo, mentre in relazione alle annualità 2014-2017 le relative richieste di rimborso erano state formulate nei confronti del debitore principale, “al fine di poter agire nei confronti di quest'ultimo, una volta chiusa la procedura fallimentare ai sensi dell'art. 120 terzo comma della stessa legge Fallimentare”; 4) che contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il diritto di recupero delle somme anticipate dalla PAT, azionato dalla
[...]
, soggiaceva al termine prescrizionale decennale, sussistendo validi atti interruttivi della ONroparte_1 prescrizione;
5) che i crediti scaduti e non composti prima della pronuncia di fallimento costituivano crediti di natura concorsuale che il beneficiario poteva far valere insinuandosi al passivo anche ai sensi dell'art. 2751 n. 4 cc, mentre le rate che venivano a scadere dopo la dichiarazione di fallimento costituivano un debito di natura personale;
6) che in particolare, quanto alle prime tre annualità, ON decorrenti dal 01.10.2008 al 30.09.2010, la aveva spiegato atto di insinuazione nella procedura fallimentare, con conseguente applicazione del principio della interruzione della prescrizione con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale intervenuta con decreto dd.22.02.2022, mentre, quanto alle successive annualità, trattandosi di debito di natura personale maturato successivamente alla dichiarazione di fallimento, i successivi atti di interruzione della prescrizione erano stati inviati sia al debitore fallito che al curatore fallimentare;
7) che in particolare la Provincia
Autonoma di Trento, tramite la , con nota dd. 17.11.2011 aveva richiesto Parte_4 il pagamento delle mensilità degli anni 2010-2011, con notta dd. 17.10.2012 quello degli anni 2011-
2012 e con nota dd. 18.11.2013 quello degli anni 2012-2013; 8) che con riguardo al periodo 01.10.2013
- 30.09.2017 erano state inviate le richieste di pagamento dd. 16.10.2014, dd. 21.10.2015, pagina 3 di 5 dd.02.12.2017; 9) che con nota dd. 11.12.2020, inviata al era stato richiesto il pagamento Pt_1 ON integrale di tutte le somme maturate a titolo di mantenimento dei figli, erogate dalla in favore della ex moglie CP_5
Chiedeva, pertanto, il convenuto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conforma dell'ingiunzione fiscale di pagamento impugnata ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di €36.436,38 o di quella ritenuta di giustizia;
spese di giudizio rifuse.
All'udienza dd. 20.12.2023 il GI, ritenuta la causa, avente natura meramente documentale, matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento dd.26.09.2024 il GI, nel revocare l'ordinanza dd. 20.12.2023, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termini di cui all'art. 189 cpc.
All'udienza dd. 12.02.2025 il GI tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata.
Invero, preme evidenziare che la pretesa creditoria avanzata da con l'ingiunzione ONroparte_1 fiscale opposta si fonda sulla disciplina speciale di cui all'art. 35 co. 3 lett. f) L.P. n. 13/2007, in forza del quale, allorquando il genitore obbligato al mantenimento dei figli minori non vi provveda,
l'Amministrazione Provinciale può, ricorrendo determinati requisiti, anticipare le somme dovute in favore del coniuge beneficiario, a condizione che questi surroghi l'ente competente nei suoi diritti verso l'obbligato ai sensi dell'art. 1201 cc.
Ciò posto, nel caso di specie, al credito de quo attiene alle somme che la Parte_4 ha anticipato pe conto della provincia Autonoma di Trento alla moglie divorziata dell'attuale opponente, stante il mancato assolvimento da parte dell'ex marito , CP_5 Parte_1 degli oneri di mantenimento dei figli minori dal 01.10.2008 al 30.09.2017, nella misura stabilita nella sentenza di divorzio.
Per tali ragioni il titolo, in forza del quale agisce, si fonda sugli atti di surrogazione ONroparte_1 che hanno attribuito alla Provincia di Trento il diritto di ripetere le somme versate da quest'ultima in favore dell'ex coniuge. ON È di tutta evidenza, pertanto, che quanto anticipato alla stessa da parte della ha estino l'obbligazione di pagamento del titolo di mantenimento dei figli, attribuendo nel contempo alla Pt_1
Provincia di Trento il divieto di agire nei confronti dell'attuale opponente per il recupero delle somme anticipate. ON Tale diritto, azionato da per conto della fondandosi sull'atto di ONroparte_1 surrogazione, soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
Né vale sostenere da parte opponente, al fine di contrastare la domanda avanzata da
[...]
l'assente intervenuta prescrizione di detto credito, in ragione dell'insussistenza di validi CP_1 atti aventi efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale breve.
Ritiene in particolare l'opponente che l'unica valida interruzione del decorso della prescrizione sia stata determinata dall'atto di insinuazione al passivo e, quindi, limitatamente, all'importo di €10.777,97.
Sul punto giova rammentare che nel caso di separazione tra i coniugi è necessario operare una distinzione tra i crediti scaduti e non corrisposti prima della pronuncia di fallimento del coniuge pagina 4 di 5 obbligato e quelli maturati dopo tale pronuncia.
Ed in effetti i crediti riconducibili alla prima categoria assumono natura concorsuale e, in quanto tali, possono essere fatti valere dal beneficiario insinuando il credito al passivo anche ai sensi dell'art. 2751
n.4 cc che attribuisce natura privilegiata al credito alimentare.
Diversamente i ratei di mantenimento aventi scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento, ancorché anteriori al titolo costitutivo, si sostanziano in prestazioni autonome che vengono in essere dopo il fallimento e che pertanto costituiscono un debito di natura personale del coniuge poi fallito.
In particolare, quanto alle prime tre annualità, relative al periodo 01.10.2008-30.09.2010, la domanda di insinuazione al passivo indirizzata alla curatela del fallimento n.2/2006 della ditta individuale FB
Costruzioni di è indubbiamente idonea ad interrompere il decorso della prescrizione sino CP_7 alla chiusura della procedura concorsuale intervenuta con decreto dd. 22.02.2022.
Quanto alle successive annualità si ribadisce che trattandosi di debito di natura personale maturato successivamente alla dichiarazione di fallimento, sussistono validi atti interruttivi della prescrizione, concretizzati nella formulazione di richieste di pagamento indirizzate al debitore quale persona fisica, nonché al curatore fallimentare.
In particolare, con riguardo a dette ultime annualità, riguardanti il periodo successivo e quello per cui è stata formalizzata l'insinuazione al passivo del fallimento, preme evidenziare che a prescrizione è stata efficacemente interrotta mediante lettere di sollecito di pagamento emesse in mora inoltrate dalla
, finalizzate ad ottenere, in via di surroga, la restituzione delle somme Parte_4 erogate nel periodo 01.10.2011-30.09.2017 (v. docc. da 4 a 10 parte opposta), nonché la nota dd. ON 11.12.2020 inviata dalla (v. doc. 11 parte opposta).
Ad ulteriore confutazione dell'eccepita prescrizione del credito si noti che ha ONroparte_1 prodotto gli atti di surrogazione (v. docc. 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, e 24) nonché i mandati di pagamento eseguiti dalla in favore della in relazione alle diverse Parte_4 CP_5 annualità per cui è stato azionato il credito in surrogazione (v. docc. da 25 a 32).
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando il Tribunale di Trento così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'ingiunzione fiscale di pagamento n.
0122189320230000001, notificata il 20.06.2023;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposto che liquida in complessivi €7.616,00 per compensi professionali (€1.701,00 per fase di studio, €1.204,00 per fase introduttiva, €1.806,00 per fase di trattazione ed €2.905,00 per fase decisionale), altre spese generali ed accessori.
Trento, 17 marzo 2025 dott. M. Morandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente nella C.le Ortisiana n°194, (C.F.: Parte_1
), per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Modica, Via Aldo Moro C.F._1
n°3, presso lo studio della sottoscritta Avv. Fabio Spadaro (C.F.: ), dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato in uno all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA. , in ONroparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Federico Cappella (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_3 il domicilio digitale dell'Avv. Federico Cappella di cui alla p.e.c.
, in virtù di Determinazione del direttore generale n.61 Email_1 dell'11 settembre 2023, nonché di procura speciale su foglio separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTO
IN PUNTO: opposizione avverso ingiunzione fiscale di pagamento.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE
1) Dichiarare sospesa l'efficacia esecutiva dell'impugnata ingiunzione di pagamento per i motivi tutti meglio esposti nella superiore narrativa, sussistendone tutti i presupposti di legge;
2) In via principale e nel merito ritenere e dichiarare che la somma portata dall'ingiunzione di pagamento, oggetto della presente opposizione, non risulta interamente dovuta (fatte salve le annualità di cui all'intervento nelle procedura Firmato Da: SP AB Emesso Da: NG CA 3 Serial#: 7 fallimentare n°2 ONroparte_3 CodiceFiscale_4 del Tribunale di Ragusa ex Modica) per tutte le ragioni evidenziate nella superiore narrativa e pagina 1 di 5 per quanto dedotto la stessa va revocata ed annullata perché affetta da tutti i vizi sopra enucleati e/o, con qualsiasi altra motivazione, dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dalla Amministrazione;
3) In via subordinata e nel merito nell'ipotesi di non accoglimento della eccezione di prescrizione così come formulate al punto I del presente atto, ritenere e dichiarare prescritte le annualità dal
01.10.2011 al 30.09.2012, dal 01.12.2012 al 30.09.2013, dal 01.10.2013 al 30.09.2014, dal
01.10.2014 al 30.09.2015 e le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2015 per tutte le ragioni evidenziate nella superiore narrativa e per quanto dedotto la stessa va revocata ed annullata perché affetta da tutti i vizi sopra enucleati e/o, con qualsiasi altra motivazione, dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dalla Amministrazione;
4) Con vittoria di spese e compensi difensivi.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA
Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e/o infondata per le ragioni esposte in parte narrativa, confermando la legittimità dell'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0122189320230000001, notificata il 20 giugno 2023, ex adverso impugnata. ovvero in subordine disporre la condanna della controparte al pagamento della somma di €36.436,38 ovvero a quella ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.18.07.2023, ritualmente notificato il 19.07.2023, conveniva Parte_2 in giudizio la società , proponendo opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ONroparte_1 di pagamento n. 0122189320230000001 del 09.06.2023, pervenuta il 20.06.2023 a mezzo raccomandata postale, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di €36.436,38.
Esponeva in particolare il a sostegno dell'opposizione: 1) che con l'ingiunzione fisacle Pt_2 anzidetta la convenuta richiedeva il pagamento della somma anzidetta per l'omesso versamento degli assegni di mantenimento composto in sua vece dalla Provincia Autonoma di Trento ex art. 28 bis LP n.
14/1991 e succ. modd;
2) che la pretesa, in particolare, aveva ad oggetto il rimborso dovuto alla PAT dallo stesso per l'erogazione degli assegni di mantenimento del di lui figlio dal 2008 al 2016; 3) che nel corso degli anni la convenuta aveva provveduto alla modifica al di n.9 intimazioni di Pt_1 pagamento, richiedendo il pagamento delle annualità, la prima, dal 01.10.2008 al 30.09.2009, e quindi le successive sino al 30.09.2017, nonché da ultimo in data 22.12.2020 alla notifica del sollecito di pagamento in relazione a tutte le annualità; 4) che con sentenza n.2 depositata il 07.06.2006, il
Tribunale di Modica dichiarava il fallimento della , di cui il Parte_3
Tribunale di Ragusa, ex Tribunale di Modica, con decreto dd. 18.02.2022, depositato il 22.02.2022, ne dichiarava la chiusura;
5) che in data 18.06.2012 la convenuta spiegava intervento in detta procedura fallimentare in relazione alle tre prime annualità per l'importo complessivo di €10.777,97, regolarmente ammesso al passivo del fallimento per la sola sorte capitale di €10.488,72; 6) che alcun altro intervento veniva spiegato dalla PAT in relazione alle altre annualità, oggetto di causa.
pagina 2 di 5 In punto di diritto l'opponente eccepiva: A) la prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 2948 cc, risultando del tutto inefficaci tutte le intimazioni di pagamento notificate all'opponente, ad eccezione delle annualità oggetto di intervento nella procedura fallimentare, ai fini interruttivi della prescrizione;
B) in via subordinata, la prescrizione dei crediti alimentari di cui alle annualità: 1)
01.10.2011 - 30.09.2012 (intimazione di pagamento notificata il 24.11.2011); 2) 01.12.2012 -
30.09.2013 (intimazione di pagamento notificata il 17.02.2014); 3) 01.10.2013 - 30.09.2014
(intimazione di pagamento notificata il 21.10.2014); 4) - 30.09.2015 (intimazione di CP_4 pagamento notificata il 26.10.2015); 5) 01.102015 - 30.09.2016 (intimazione di pagamento notificata il
05.12.2016) e ciò “in quanto il successivo sollecito di pagamento da considerare interruttivo della prescrizione veniva notificato all'attore in data 22.12.2020”.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitosi con comparsa dd. 06.10.2023 l'opposta nell'eccepire ONroparte_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, rappresentava: 1) che quest'ultima si fondava sulle somme che la aveva anticipato per conto Parte_4 della Provincia di Trento in favore di stante il mancato assolvimento da parte del CP_5 degli oneri di mantenimento dei figli minori nel periodo 01.10.2008 - 30.09.2017, la cui entità Pt_2 era stata fissata nel decreto di omologa della separazione consensuale dd. 16.09.2004 e nella sentenza di divorzio dd. 21.04.2008 (v. docc. 15-16), intervenuti nelle more tra i coniugi;
2) che l'art. 35 co 3 lett. f) L.P. n.13/2007 prevede che, allorquando il genitore dei figli minori non vi provveda,
l'Amministrazione Provinciale possa, in presenza di determinati requisiti, anticipare le somme dovute in favore del coniuge beneficiario, a condizione che questi surroghi l'ente competente nei suoi diritti verso l'obbligato ai sensi dell'art.1201 cc.; 3) che, in particolare, in relazione agli anni 2009-2013 la ON aveva richiesto il pagamento di quanto dovuto con domanda indirizzata al Curatore del Fallimento
n. della ditta individuale FB costruzioni di , cui aveva fatto seguito la Pt_5 Parte_2 predisposizione di istanza di ammissione al passivo, mentre in relazione alle annualità 2014-2017 le relative richieste di rimborso erano state formulate nei confronti del debitore principale, “al fine di poter agire nei confronti di quest'ultimo, una volta chiusa la procedura fallimentare ai sensi dell'art. 120 terzo comma della stessa legge Fallimentare”; 4) che contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il diritto di recupero delle somme anticipate dalla PAT, azionato dalla
[...]
, soggiaceva al termine prescrizionale decennale, sussistendo validi atti interruttivi della ONroparte_1 prescrizione;
5) che i crediti scaduti e non composti prima della pronuncia di fallimento costituivano crediti di natura concorsuale che il beneficiario poteva far valere insinuandosi al passivo anche ai sensi dell'art. 2751 n. 4 cc, mentre le rate che venivano a scadere dopo la dichiarazione di fallimento costituivano un debito di natura personale;
6) che in particolare, quanto alle prime tre annualità, ON decorrenti dal 01.10.2008 al 30.09.2010, la aveva spiegato atto di insinuazione nella procedura fallimentare, con conseguente applicazione del principio della interruzione della prescrizione con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale intervenuta con decreto dd.22.02.2022, mentre, quanto alle successive annualità, trattandosi di debito di natura personale maturato successivamente alla dichiarazione di fallimento, i successivi atti di interruzione della prescrizione erano stati inviati sia al debitore fallito che al curatore fallimentare;
7) che in particolare la Provincia
Autonoma di Trento, tramite la , con nota dd. 17.11.2011 aveva richiesto Parte_4 il pagamento delle mensilità degli anni 2010-2011, con notta dd. 17.10.2012 quello degli anni 2011-
2012 e con nota dd. 18.11.2013 quello degli anni 2012-2013; 8) che con riguardo al periodo 01.10.2013
- 30.09.2017 erano state inviate le richieste di pagamento dd. 16.10.2014, dd. 21.10.2015, pagina 3 di 5 dd.02.12.2017; 9) che con nota dd. 11.12.2020, inviata al era stato richiesto il pagamento Pt_1 ON integrale di tutte le somme maturate a titolo di mantenimento dei figli, erogate dalla in favore della ex moglie CP_5
Chiedeva, pertanto, il convenuto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conforma dell'ingiunzione fiscale di pagamento impugnata ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di €36.436,38 o di quella ritenuta di giustizia;
spese di giudizio rifuse.
All'udienza dd. 20.12.2023 il GI, ritenuta la causa, avente natura meramente documentale, matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento dd.26.09.2024 il GI, nel revocare l'ordinanza dd. 20.12.2023, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termini di cui all'art. 189 cpc.
All'udienza dd. 12.02.2025 il GI tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata.
Invero, preme evidenziare che la pretesa creditoria avanzata da con l'ingiunzione ONroparte_1 fiscale opposta si fonda sulla disciplina speciale di cui all'art. 35 co. 3 lett. f) L.P. n. 13/2007, in forza del quale, allorquando il genitore obbligato al mantenimento dei figli minori non vi provveda,
l'Amministrazione Provinciale può, ricorrendo determinati requisiti, anticipare le somme dovute in favore del coniuge beneficiario, a condizione che questi surroghi l'ente competente nei suoi diritti verso l'obbligato ai sensi dell'art. 1201 cc.
Ciò posto, nel caso di specie, al credito de quo attiene alle somme che la Parte_4 ha anticipato pe conto della provincia Autonoma di Trento alla moglie divorziata dell'attuale opponente, stante il mancato assolvimento da parte dell'ex marito , CP_5 Parte_1 degli oneri di mantenimento dei figli minori dal 01.10.2008 al 30.09.2017, nella misura stabilita nella sentenza di divorzio.
Per tali ragioni il titolo, in forza del quale agisce, si fonda sugli atti di surrogazione ONroparte_1 che hanno attribuito alla Provincia di Trento il diritto di ripetere le somme versate da quest'ultima in favore dell'ex coniuge. ON È di tutta evidenza, pertanto, che quanto anticipato alla stessa da parte della ha estino l'obbligazione di pagamento del titolo di mantenimento dei figli, attribuendo nel contempo alla Pt_1
Provincia di Trento il divieto di agire nei confronti dell'attuale opponente per il recupero delle somme anticipate. ON Tale diritto, azionato da per conto della fondandosi sull'atto di ONroparte_1 surrogazione, soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
Né vale sostenere da parte opponente, al fine di contrastare la domanda avanzata da
[...]
l'assente intervenuta prescrizione di detto credito, in ragione dell'insussistenza di validi CP_1 atti aventi efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale breve.
Ritiene in particolare l'opponente che l'unica valida interruzione del decorso della prescrizione sia stata determinata dall'atto di insinuazione al passivo e, quindi, limitatamente, all'importo di €10.777,97.
Sul punto giova rammentare che nel caso di separazione tra i coniugi è necessario operare una distinzione tra i crediti scaduti e non corrisposti prima della pronuncia di fallimento del coniuge pagina 4 di 5 obbligato e quelli maturati dopo tale pronuncia.
Ed in effetti i crediti riconducibili alla prima categoria assumono natura concorsuale e, in quanto tali, possono essere fatti valere dal beneficiario insinuando il credito al passivo anche ai sensi dell'art. 2751
n.4 cc che attribuisce natura privilegiata al credito alimentare.
Diversamente i ratei di mantenimento aventi scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento, ancorché anteriori al titolo costitutivo, si sostanziano in prestazioni autonome che vengono in essere dopo il fallimento e che pertanto costituiscono un debito di natura personale del coniuge poi fallito.
In particolare, quanto alle prime tre annualità, relative al periodo 01.10.2008-30.09.2010, la domanda di insinuazione al passivo indirizzata alla curatela del fallimento n.2/2006 della ditta individuale FB
Costruzioni di è indubbiamente idonea ad interrompere il decorso della prescrizione sino CP_7 alla chiusura della procedura concorsuale intervenuta con decreto dd. 22.02.2022.
Quanto alle successive annualità si ribadisce che trattandosi di debito di natura personale maturato successivamente alla dichiarazione di fallimento, sussistono validi atti interruttivi della prescrizione, concretizzati nella formulazione di richieste di pagamento indirizzate al debitore quale persona fisica, nonché al curatore fallimentare.
In particolare, con riguardo a dette ultime annualità, riguardanti il periodo successivo e quello per cui è stata formalizzata l'insinuazione al passivo del fallimento, preme evidenziare che a prescrizione è stata efficacemente interrotta mediante lettere di sollecito di pagamento emesse in mora inoltrate dalla
, finalizzate ad ottenere, in via di surroga, la restituzione delle somme Parte_4 erogate nel periodo 01.10.2011-30.09.2017 (v. docc. da 4 a 10 parte opposta), nonché la nota dd. ON 11.12.2020 inviata dalla (v. doc. 11 parte opposta).
Ad ulteriore confutazione dell'eccepita prescrizione del credito si noti che ha ONroparte_1 prodotto gli atti di surrogazione (v. docc. 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, e 24) nonché i mandati di pagamento eseguiti dalla in favore della in relazione alle diverse Parte_4 CP_5 annualità per cui è stato azionato il credito in surrogazione (v. docc. da 25 a 32).
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando il Tribunale di Trento così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'ingiunzione fiscale di pagamento n.
0122189320230000001, notificata il 20.06.2023;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposto che liquida in complessivi €7.616,00 per compensi professionali (€1.701,00 per fase di studio, €1.204,00 per fase introduttiva, €1.806,00 per fase di trattazione ed €2.905,00 per fase decisionale), altre spese generali ed accessori.
Trento, 17 marzo 2025 dott. M. Morandini
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