Articolo 10 della Legge 20 maggio 1985, n. 207
Articolo 9Articolo 11
Versione
12 giugno 1985
Art. 10. Procedure per i trasferimenti

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , il personale puo' essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unita' sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.
Il trasferimento e' disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unita' sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.
Il personale puo' essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unita' sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali e' aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.
L'atto di trasferimento e' comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali.
Entrata in vigore il 12 giugno 1985
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