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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 252 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter cpc del 17/03/2025, vertente
TRA
- ( , in persona del ministro Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
APPELLANTE
E
- E_
( , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cesaro,
Carmine Cesaro e Valentina Arruzzo come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14531 del r.g. n. 1 22/10/2020; CONCLUSIONI: come riportate nel provvedimento ex art. 127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Il ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14531 del 22/10/2020, di condanna al pagamento di euro 151.845.70 oltre accessori in (parziale) accoglimento delle riserve iscritte da E_ nell'esecuzione del contratto di appalto del 18/9/2000 (per il recupero statico- funzionale della palazzina n. 3 presso la Caserma “CAVALLERI” in San Giorgio a
Cremano).
L'amministrazione ha proposto cinque motivi di gravame, chiedendo “in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma” di “respingere nei limiti della presente impugnazione la domanda proposta dalla E_
o in subordine accoglierla nei limiti del giusto sulla base
[...] delle ragioni esposte nell'atto di appello. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appaltatrice ha resistito all'impugnazione, chiedendo di “dichiarare inammissibile l'atto di appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, confermare la sentenza impugnata respingendo integralmente, con ogni e qualsiasi statuizione, l'appello avversario per tutti i motivi suesposti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni formulate dalla sola convenuta, con assegnazione dei termini di legge.
Constatato l'omesso deposito delle memorie conclusionali per l'appellante, osserva la Corte quanto segue.
L'eccezione preliminare dell'appellata è infondata: l'impugnazione, sia pure nei limiti di seguito indicati, risulta sufficientemente corredata dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione viene ritenuta erronea.
1. Con il primo motivo di appello, l'attrice lamenta la mancanza di r.g. n. 2 motivazione rispetto alla decisione del Tribunale di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, in relazione alle riserve n. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18 e
20.
Come dedotto dalla convenuta, tuttavia, non risulta alcuna osservazione dell'Amministrazione (in primo grado) rispetto agli esiti dell'accertamento peritale, nella valutazione delle riserve n. 6, 8, 11, 12, 15, 18 e 20 (constando, anzi, l'espressa dichiarazione di “assenza di eccezioni”: v. osservazioni del CTP); per altro verso, la doglianza stessa è in questa sede priva di critica alle conclusioni del CTU (sulle medesime riserve di cui ai nn. 6, 8, 11, 12, 15, 18 e 20), risolvendosi nella censura di
“automatico recepimento” di queste ultime.
Con riferimento alla riserva n. 4, relativa al computo di euro 4.168,22, il gravame si esaurisce nella lagnanza di omessa motivazione circa la “correttezza del metodo di calcolo seguito dal CTU”, tenuto conto di quello “diverso” proposto dalla committente “nel difendersi in giudizio”: è del tutto assente il riferimento al contenuto di tali difese che, d'altro canto, non riguardano le eventuali osservazioni del CTP.
Il motivo di gravame, pertanto, va complessivamente respinto: è infatti consolidato il principio secondo cui, in assenza di “critiche specifiche e circostanziate”, è sufficiente il richiamo “per relationem” all'elaborato peritale, che implica “una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (v. da ultimo, Cass. 1508/2024).
2. Anche con riguardo alla riserva n. 2, l'appellante si duole dell'assenza di motivazione rispetto agli accertamenti del CTU;
la decisione di tale riserva, relativa ai maggiori costi di produzione, è però oggetto anche del secondo motivo di gravame, laddove l'Amministrazione lamenta che la quantificazione di euro
71.370,46 non si fonda sull'accertamento peritale, bensì sulla “relazione riservata” del direttore dei lavori (al pari della riserva n. 8 per euro 4.290,37): la funzione di tale documento, secondo l'appellante, è quella di consentire le determinazioni della committente sulle riserve, non essendo idoneo ad impegnare la volontà dell'ente e r.g. n. 3 restando per l'effetto esclusa ogni valenza confessoria.
3. Tali doglianze vanno esaminate congiuntamente al terzo motivo di appello, che investe la decisione, nel merito, della riserva in questione: a) è omessa la motivazione sull'eccezione di decadenza dalla domanda di adeguamento, in quanto non presentata nei modi e nei tempi di cui all'art. 1, comma 550 legge 311/2004; b)
è erronea l'adesione del giudice di primo grado all'accertamento del CTU, in mancanza di prova dei maggiori costi effettivamente sostenuti;
c) non è motivato lo scostamento dalla quantificazione peritale di tali costi in euro 34.753,67 cui- se accolta la riserva- deve aversi riguardo (poiché, come già evidenziato, è inammissibile il richiamo alla “relazione riservata” del direttore dei lavori).
In proposito, va innanzitutto considerato (sub a) che, secondo il Tribunale, “la questione se la pretesa in oggetto possa costituire o meno contenuto di riserva, come in realtà deve ritenersi riguardando comunque maggiori oneri per costi di produzione, non è comunque decisiva, poiché nel presente giudizio la stessa costituisce in ogni caso una domanda per maggiori compensi”; pertanto, diversamente da quanto affermato, l'eccezione di “decadenza” -che, come dedotto dall'appellata, non trova espresso riscontro nel dato normativo- non risulta pretermessa ma è stata disattesa in quanto ritenuta infondata.
Quanto al merito (sub b), il computo dei maggiori oneri è stato effettuato sulla base di quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 109/94, nel testo ratione temporis applicabile, tenendo conto del fatto che “la C.T.U. ha accertato che durante il rapporto d'appalto si è registrato un forte incremento del costo delle materie prime
e che deve essere riconosciuto all'impresa un incremento causato da imprevedibili aumenti di alcuni materiali da costruzione (…)” (v. sentenza impugnata); tali verifiche risultano condotte dal CTU (non in assenza di riscontro probatorio ma) sulla base delle quantità e dei prezzi indicati nei SAL, sino alla liquidazione di “euro
34.753,67, iva compresa”.
Per altro verso (sub c), tale computo è stato disatteso, poiché il Direttore dei
Lavori “ha riconosciuto nella sua relazione riservata il superiore importo di euro
r.g. n. 4 71.370.46, di guisa che, in adesione a questa relazione ed in accoglimento delle osservazioni di parte attrice, è questa la somma liquidata, oltre iva” (v. sentenza impugnata).
In conformità all'osservazione dell'appellata (rimasta priva di replica), va considerato che, secondo quanto evidenziato dallo stesso CTU, era “compito del
Direttore dei Lavori accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, anche ricostruendo la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità”; nel procedere alla quantificazione, inoltre, lo stesso perito ha premesso che “non è stata seguita detta procedura” e che è “oggi praticamente impossibile risalire con assoluta precisione alle quantità di materiale oggetto di rivalutazione” (v. relazione peritale).
In tale contesto, dunque, appare congrua la parametrazione dei costi -in adesione alle “osservazioni dell'attrice”- secondo la “relazione tecnica” del D.L..
Pur in assenza di valenza confessoria, infatti, l'appellante non ha dedotto circostanze in concreto ostative alla valutazione di tale relazione quale elemento di prova;
d'altro canto, l'amministrazione non ha affatto contestato il contenuto della relazione medesima (che oltre tutto, come dedotto dalla convenuta, risulta conforme, sul punto, alla relazione del collaudatore). Come pure evidenziato nella sentenza impugnata, inoltre, si tratta di documento redatto da figura qualificata che esercita, nell'interesse del committente, “i poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto”.
Le lagnanze (sub 2 e 3) in ordine alla riserva in questione, pertanto, vanno complessivamente respinte.
4. Con il quarto motivo, l'appellante si duole dell'accoglimento della riserva n.
6, “relativa alla predisposizione scala in ferro” per il raggiungimento del sottotetto:
“dalla consulenza risulta che la stessa Direzione dei Lavori per questa voce ha riconosciuto comunque all'impresa un incremento, e, in parziale accoglimento delle osservazioni di parte attrice, si riconosce il superiore importo rispetto alla C.T.U. indicato dalla direzione lavori di euro 21.854,63, oltre iva” (v. sentenza impugnata).
r.g. n. 5 Secondo l'Amministrazione, a) per quanto confermata dal CTU, è irrilevante l'erroneità del prezzo a base d'asta, poiché il corrispettivo è stato contrattualmente fissato e, come evidenziato dal perito stesso (che, infatti, ha ritenuto infondata la riserva), è nelle condizioni tecniche previsto che le “scale devono eseguirsi fino al piano sottotetto”; b) in ogni caso, il giudice di primo grado ha omesso di motivare le ragioni del discostamento dalla quantificazione del minor importo di euro 15.268,54
(proposta dal CTU in via subordinata al rigetto della riserva).
La prima doglianza appare fondata ed assorbente.
Pur dando conto del riconoscimento, da parte del DL, del “grossolano errore nella valutazione economica”, il perito medesimo ha evidenziato l'infondatezza della riserva: “L'esame della Tavola 8S (allegato 22) mostra che nella stessa è effettivamente indicata una sola campata della scala di sicurezza dal piano di campagna sino al piano primo, ma sono ugualmente evidenti gli inviti per la prosecuzione al piano superiore. Detto elaborato era, in ogni caso, una mera indicazione schematica dei manufatti da realizzare la cui progettazione esecutiva era in carico all'Impresa” (p. 68).
In tale contesto, risulta del tutto insufficiente la circostanza posta a fondamento della decisione, secondo cui “la stessa Direzione dei Lavori per questa voce ha riconosciuto comunque all'impresa un incremento” (v. sentenza); come osservato dall'appellante, per contro, il contratto già “prevedeva la realizzazione di due scale di sicurezza fino al livello del sottotetto”, come confermato dalle condizioni tecniche e dagli elaborati grafici. D'altro canto, appaiono irrilevanti anche le “osservazioni di parte attrice” che, benché richiamate nella sentenza impugnata, sono limitate alla contestazione della “oggettiva sotto-stima della quantità di ferro necessaria per la determinazione del prezzo a corpo delle scale di sicurezza” (v. relazione peritale).
Priva di riscontro, infine, è la circostanza dedotta dall'appellato in questa sede, secondo cui “la Committente aveva espressamente autorizzato la realizzazione della scala fino al sottotetto solo in un momento successivo all'iniziale progettazione”, risultando invece che: a) “le indicazioni date in sede di gara erano inequivocabili per r.g. n. 6 comprendere le effettive dimensioni delle scale da realizzare ed il loro sviluppo che dal Piano Terra avrebbe dovuto raggiungere il Piano OT (v. relazione peritale, p. 68); b) il prezzo era previsto “a corpo” e la direzione lavori si è limitata ad autorizzare il “progetto strutturale”, contrattualmente posto a carico dell'appaltante.
In definitiva, come dedotto dall'appellante, “il prezzo in questione è contrattualizzato ed è pertanto vincolante per le parti”; dalla somma di euro
108.653,67 liquidata al netto dell'IVA (v. sentenza, p. 6), va quindi espunta quella conteggiata per la riserva n. 6 pari ad euro 21.854,63.
5. Con l'ultimo motivo di appello, il evidenzia che le somme sono Parte_1 state riconosciute a titolo di prezzo di talché è indebita la “rivalutazione monetaria” dal 2015, invece indistintamente riconosciuta nella sentenza.
Tale lagnanza, nei termini in cui è stata proposta, non può trovare accoglimento, avendo il giudice di primo grado specificato che “sulle somme, trattandosi di risarcimento del danno contrattuale e, dunque, di debito di valore, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore (Cass. civ., Sez. VI, 30/03/2011, n. 7204), cioè dal 28.4.2015, data della notifica della citazione. In particolare, la giurisprudenza precisa che <in tema di appalti pubblici, l'amministrazione risponde < i>
a titolo contrattuale dell'inadempimento ai propri obblighi, sicché, alla stregua dei principi generali regolanti la corrispondente responsabilità, competono all'appaltatore, sulla somma a lui spettante a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, e, sull'importo rivalutato, gli interessi legali> (Cass. civ., Sez. I, 05/06/2014, n. 12698)”.
Per quanto premesso, in limitato accoglimento dell'appello, la sentenza va parzialmente riformata;
le spese -con liquidazione in base al D.M. 55/2014- sono pertanto regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
r.g. n. 7 DELLA DIFESA nei confronti di E_
, contro la sentenza del Tribunale di
[...]
Roma n. 14531 del 22/10/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce l'importo della condanna di euro 21.854,63; respinge il gravame per il resto;
- compensa parzialmente le spese e, per l'effetto, condanna il Parte_1
alla refusione, in favore di dei 4/5
[...] E_ delle spese quale quota che liquida, per il primo grado, in euro 1.440,00 per esborsi ed euro 6.320,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge e, per il presente giudizio, in euro 5.700,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge;
pone le spese peritali a carico del nei limiti della medesima quota Parte_1 dei 4/5.
Così deciso in Roma il giorno 3/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 8