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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2024, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 137/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 137/2020 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. ANTICHI ALESSANDRO P.IVA_2
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , Controparte_1 C.F._1 [...]
(CF ), Controparte_2 C.F._2 Controparte_3 (CF ), (CF , C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5 (CF ), (CF ,
[...] C.F._5 CP_6 C.F._6 CP_7
(CF ), (CF ),
[...] C.F._7 Parte_3 C.F._8 Parte_4
(CF ), (CF ),
[...] C.F._9 Parte_5 C.F._10 (CF , (CF Parte_6 C.F._11 Controparte_8
), (CF ), C.F._12 Controparte_9 C.F._13 CP_10
(CF , (CF ),
[...] C.F._14 CP_11 C.F._15
(CF ), (CF , CP_12 C.F._16 Controparte_13 C.F._17 (CF , (CF CP_14 C.F._18 Parte_7
), (CF ), C.F._19 Parte_8 C.F._20 Parte_9 (CF ), (CF , C.F._21 Parte_10 C.F._22 [...]
(CF ), (CF , Parte_11 C.F._23 Parte_12 C.F._24
(CF , (CF , Parte_13 C.F._25 Parte_14 C.F._26 (CF , Parte_15 C.F._27 Parte_16
(CF ), (CF ,
[...] P.IVA_3 Parte_17 C.F._28 [...]
(CF , (CF Parte_18 C.F._29 Parte_19
), (CF ), (CF C.F._30 Parte_20 C.F._31 Parte_21
), (CF ), (CF C.F._32 Parte_22 C.F._33 Parte_23
), (CF , C.F._34 Parte_24 C.F._35 Parte_25 pagina 1 di 19 (CF ), (CF ), Pt_26 C.F._36 Parte_27 C.F._37 (CF ), (CF Parte_28 C.F._38 Parte_29 Parte
, (CF ), C.F._39 Parte_31 C.F._40 Parte_32 (CF ), (CF , C.F._41 Parte_33 P.IVA_4 Parte_34
(CF , (CF , (CF
[...] P.IVA_5 Parte_35 P.IVA_6 Parte_36
), (CF ), (CF C.F._42 Parte_37 C.F._43 Parte_38
), (CF , (CF C.F._44 Parte_39 C.F._45 Parte_40
), (CF ), C.F._46 Parte_41 C.F._47 Pt_42 (CF ), (CF ),
[...] C.F._48 Parte_43 C.F._49 (CF ) (CF Parte_44 C.F._50 Parte_45
), (CF , C.F._51 Parte_46 C.F._52 Parte_47 (CF , (CF ), (CF C.F._53 Parte_48 C.F._54 Parte_49
), (CF ), (CF C.F._55 Parte_50 C.F._56 Parte_51
), (CF ), (CF C.F._57 Parte_52 C.F._58 Parte_53
, (CF ), (CF C.F._59 Parte_54 C.F._60 Parte_55
, (CF ), C.F._61 Parte_56 C.F._62 Parte_57 (CF ), (CF C.F._63 Parte_58
), (CF , (CF P.IVA_7 Parte_59 C.F._64 Parte_60
, (CF ), C.F._65 Parte_61 C.F._66 Parte_62
(CF , (CF ),
[...] P.IVA_8 Parte_63 P.IVA_9
(CF ), Parte_64 P.IVA_10
(CF , (CF ), Parte_65 C.F._67 Parte_66 P.IVA_11
(CF ), Parte_67 C.F._68 Parte_68
(CF ), (CF
[...] C.F._69 Parte_69
), (CF , C.F._70 Parte_6 C.F._71 Pt_70
(CF , tutti con il patrocinio dell'Avv. FAZZI ROBERTO (CF
[...] C.F._72
) C.F._73 APPELLATO/I avverso la sentenza n. 980/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 11/12/2019
CONCLUSIONI
In data 13/07/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrarie domande ed eccezioni disattese, previa rinnovazione delle indagini peritali ovvero comunque chiamata a chiarimenti del collegio peritale già nominato nel giudizio di primo grado (in relazione ai temi indicati al punto 3.5.7 dell'atto di citazione in appello), accogliere l'atto di appello proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 980/2019 (Repert. n. 1829/2019 del 11 dicembre 2019) emessa dal Tribunale di Grosseto in data 9 dicembre 2019 e pubblicata in data 11 dicembre 2019 nella causa iscritta al n. 1994/2013 R.G., nonché notificata via p.e.c. al domicilio eletto in data 17 dicembre 2019 e per l'effetto: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
respingere tutte le domande attoree in quanto improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, inammissibili in quanto formulate da soggetti non legittimati ad agire e comunque infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- con vittoria di spese e di compenso professionale di tutti i gradi di giudizio”
pagina 2 di 19 Per parte appellata: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE ogni contraria istanza ed eccezione disattesa 1 dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis I°comma cpc;
2 respingere l'appello decidendo la causa ex art.281 sexies cpc ai sensi dell'art.352 VI° comma cpc oppure, in ulteriore subordine, ex art.352 I° comma cpc;
3 in ogni caso rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie e confermare la Sentenza di primo grado, la quale ha accolto le domande formulate nell'Atto di Citazione, come modificate con la Memoria Istruttoria ex art.183 VI°comma cpc n°1) in atti e come precisate all'Udienza del 23.7.19, a seguito di ulteriori illegittimità e criticità emerse in sede di CTU, con richiesta di precisare e specificare che l'auspicata conferma della Sentenza di primo grado investe sia l'attività di Incenerimento che quella di Trattamento di Rifiuti Liquidi, poiché gli attori hanno chiesto l'inibitoria nei confronti del “ e Organizzazione_1 Impianto ”; 4 condannare la parte appellante al Organizzazione_2 pagamento delle spese e dei compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha rinviato alla Corte di Appello ogni decisione in punto di spese del giudizio di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario, delle spese generali e degli oneri accessori nella misura di legge e pertanto: - alle spese del primo grado di giudizio, come liquidate nella Sentenza impugnata;
- alle spese tecniche sostenute dagli attori nel primo grado di giudizio: (spese della CTU a firma Prof. come in atti liquidate;
spese Persona_1 che ha effettuato le misurazioni dei forni su incarico del Collegio dei CTU Organizzazione_3 come in atti liquidate (all.276); Relazioni Tecniche del C.N.R. (all.277); spese della CTU a firma Prof. Dr. e Ing. come in atti liquidate); - alle spese del Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5 secondo grado di giudizio, con richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 c.2 DM 55/14 per l'assistenza a n°98 tra persone fisiche, Enti Commerciali e Enti non Commerciali;
- alle spese del giudizio di Cassazione, relativo al Regolamento di Giurisdizione RG 28961/2018, la cui liquidazione a carico delle ricorrenti (odierne appellanti) la S.C. ha appositamente demandato al Giudice Ordinario e quindi alla Corte di Appello adita, essendo la Sentenza della S.C. depositata dopo il deposito della Sentenza di primo grado impugnata dalle appellanti, con richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 c.2 DM 55/14 per l'assistenza a n°98 tra persone fisiche, Enti Commerciali e Enti non Commerciali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...] convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, le sopra indicate Parte_2 parti, proponendo gravame avverso la sentenza n. 980/2019, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 11/12/2019, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_12
ed altri, aveva così disposto: “Inibisce tutte le immissioni provenienti dall'attività
[...] dell'impianto delle convenute per cui è causa e per l'effetto inibisce la prosecuzione dell'attività del medesimo impianto nella sua attuale configurazione in quanto suscettibile di produrre le suddette immissioni;
Condanna le parti convenute a rifondere alle parti attrici le spese di lite della presente causa di merito che si liquidano in euro 23.320,00 per compenso professionale, euro 450,00 per spese, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
Dichiara interamente compensate tra le parti
pagina 3 di 19 le spese delle procedure cautelari in corso di causa;
Pone le spese di tutte le CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico delle parti convenute”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – ed altri avevano convenuto in giudizio e CP_12 Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_15 che, in data 15.5.2013, l Controparte_16 aveva effettuato, in località ON , una ispezione con campionamento dei Parte_58 microinquinanti presso l'Impianto denominato “Termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi di ”, gestito da Pt_1 Controparte_17 che tali analisi avevano accertato un superamento delle diossine e dei furani del 570% rispetto al limite di legge;
che, quindi, si era in presenza di un vero e proprio disastro ambientale che, a partire dall'11.12.2012, si era verificato quotidianamente, con superamenti delle emissioni di diossine e furani da un minimo del 276% ad un massimo del 397%, oltre i limiti di legge, come accertato sempre dall CP_16 che l'impianto in questione presentava, inoltre, deficienze strutturali che lo rendevano particolarmente pericoloso per la salute pubblica;
che, infine, i gestori dell'impianto avevano sistematicamente omesso di sottoporsi ai controlli e di adottare tutte le cautele per evitare il prodursi di immissioni pericolose per la salute e la salubrità dell'ambiente; concludevano, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la pericolosità e la potenzialità lesiva, per la salute e per gli altri diritti degli attori, dell'attività del Termovalorizzatore e, per l'effetto, di inibire a la prosecuzione di tale attività, con conseguente condanna di Parte_1 Parte_1
e di al risarcimento dei danni subiti.
[...] Parte_2
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Parte_1 [...]
, eccependo preliminarmente: i) la nullità della citazione per incertezza dei fatti posti a Parte_2 fondamento della domanda ex art. 163 n. 4 c.p.c.; ii) la carenza di legittimazione attiva degli attori ex art. 311 Testo Unico dell'Ambiente; iii) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo;
nel merito, contestavano integralmente la domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto.
Controparte_1 1 A seguito di atto di scissione del 19.04.13, ai rogiti del Notaio di Firenze, Rep.23.998 Racc.8.326, Persona_6 si è scissa in ed in (poi trasformatasi in corso di causa in s.p.a.), quest'ultima
[...] Parte_2 Controparte_17 cessionaria esclusiva del ramo d'azienda e delle autorizzazioni relativi all'esercizio del Termovalorizzatore. pagina 4 di 19 1.3. – Intervenivano volontariamente in giudizio il “ all'inceneritore di ” Parte_58 Pt_1 ed altri soggetti che, premettendo di essere residenti o domiciliati ovvero di svolgere attività nell'area interessata dall'impianto, spiegavano domanda analoga a quella già proposta dagli attori.
1.4. – Con ordinanza resa all'udienza del 3.12.2013, il tribunale, ritenuto necessario che gli attori chiarissero quali fossero i diritti di ciascuno di essi asseritamente lesi, assegnava alla parte termine perentorio per integrare le proprie domande.
1.5. – Depositata la disposta integrazione dell'atto di citazione, gli attori dichiaravano di rinunciare alla domanda risarcitoria.
1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'espletamento di due c.t.u. (a seguito della revoca dall'incarico del primo ausiliario ex art. 196 c.p.c.), il tribunale, nella impugnata sentenza, osservava per quel che in questa sede ancora interessa: che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione doveva essere disattesa, a seguito dell'integrazione del predetto scritto difensivo avvenuto ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; che pure l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, sollevata dalle convenute, era infondata, sia sotto il profilo soggettivo (dal momento che tutte le parti in causa erano soggetti privati), sia sotto quello oggettivo, non venendo in rilievo l'esercizio, neanche in via mediata, di un potere pubblico;
che andava disattesa, altresì, anche l'eccezione di difetto di interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c.; che, infatti, la sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato l'annullamento delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'impianto non escludeva che quest'ultimo, nella sua attuale condizione e configurazione, fosse comunque idoneo a produrre immissioni dannose per la salute degli attori;
che infondata era anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, essendovi, in astratto, coincidenza tra la posizione che gli attori avevano riferito di aver assunto (soggetti residenti o domiciliati ovvero svolgenti attività nell'area interessata dalle immissioni prodotte dall'impianto) ed il diritto fatto valere (inibizione delle immissioni dannose), fermo restando che la effettiva titolarità del diritto fatto valere costituiva questione di merito;
che, per quanto concerneva l'inquadramento giuridico della domanda, essa andava ricondotta sia agli artt. 2043 c.c. e 32 Cost. (azione personale nei confronti del responsabile delle immissioni) che all'art. 844 c.c. (azione reale nei confronti del proprietario del fondo vicino); che, nel merito, la domanda proposta dagli attori risultava fondata, in quanto la seconda c.t.u.
(disposta a seguito della rinnovazione della prima) aveva accertato che vi erano fondati elementi
“per considerare la ripresa dell'attività di termovalorizzazione della , nella sua Parte_1
pagina 5 di 19 attuale configurazione impiantistica e gestionale, insostenibile da un punto di vista ambientale e/o sanitario per il contesto dell'area della piana di ”; Pt_1 che tale conclusione era stata formulata sul presupposto che “nella condizione specifica si è di fronte ad uno scenario nel quale le conseguenze di eventuali malfunzionamenti e/o incidenti tali da determinare significative immissioni di sostanze inquinanti note cancerogene e pericolose per la salute, si riflettono in rischi sanitari ed ambientali certi e probabili nel tempo”; che, dunque, si doveva ritenere che l'impianto, qualora fosse stato rimesso in funzione, avrebbe prodotto tutta una serie di immissioni dannose per la salute;
che, per quanto riguardava l'elemento soggettivo, la colpa delle società convenute risultava evidente dal travagliato iter amministrativo dell'impianto2 nonché dagli esiti delle verifiche tecniche effettuate;
2 In particolare, dalla incontestata ricostruzione della vita dell'impianto fatta dal tribunale emerge che “lo stesso fu realizzato negli anni sessanta, su iniziativa della società al fine di produrre acido solforico. Dopo un periodo di inattività, nel 1996 veniva Parte_71 autorizzata la sua utilizzazione da parte della società per produrre energia elettrica. Nel 2002 tale autorizzazione veniva Pt_72 annullata con pronuncia del Consiglio di Stato. La struttura passava successivamente alla che presentava un progetto Parte_1 di ammodernamento e riqualificazione della centrale elettrica. Quanto alle vicende salienti risalenti agli ultimi anni, dalle risultanze istruttorie, per come ricostruite in sede di CTU, emerge che dal 01/01/2010 al 15/12/2010 l'impianto ha marciato con alimentazione a biomasse secondo la determina DD 3851 del 31/10/2008 e dal 15/12/2010 al 21/11/2011 ha marciato con alimentazione mista biomasse- CDR (giudizio positivo di compatibilità ambientale con D.D. n. 119 del 2009 della e D.D. 2378 del 27/07/2010 con Organizzazione_4 relativo nulla osta). Il parere positivo espresso dalla è stato impugnato dal avanti al Organizzazione_4 Parte_73 Tribunale Amministrativo Regionale censurando la D.D. n. 2211 del 5 giugno 2009. Dopo riesame del procedimento di VIA, la
[...]
esprimeva nuovamente parere favorevole alla compatibilità ambientale (deliberazione di Giunta 11 marzo 2010, n. 36). La Org_4 determinazione di autorizzazione ambientale è stata però poi annullata dal TAR Toscana, sez II, con sentenze 18 novembre 2011, numeri 1765 e 1766 su ricorsi di associazioni ambientaliste, cittadini residenti nel Comune di oltre che dall'Amministrazione Pt_34 comunale di . Le suddette sentenze del TAR sono state quindi confermate dal Consiglio di Stato con pronunce 17 ottobre 2012, Pt_34 numeri 5292 e 5299. In data 27/04/2012 la ha aperto una nuova procedura congiunta di relativa Controparte_17 Pt_74 all'impianto riqualificato in termini di “termovalorizzatore ed impianto di trattamento di rifiuti liquidi”. La , con Organizzazione_4 D.D. del 24 ottobre 2012 numero 2988, ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio delle attività IPPC. Il 03/12/2012 con DD n°3348 della Provincia di la ha ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere la prima fase Org_4 Parte_1 (fase A, detta anche temporanea) e dal 10/12/2012 al 24/02/2015 l'impianto ha funzionato con alimentazione a CSS. Il 03/04/2013 ha CP_1 avuto inizio il primo controllo ambientale integrato effettuato da come previsto allo scadere del primo trimestre di attività dell'impianto. L'esito del controllo alle immissioni, effettuato il 15/04/2013, confermava quanto comunicato da in data Parte_1 27/05/2013, ovvero il superamento limiti per PCDD/PCDF al punto emissivo E2. In data 27/05/2013, in conseguenza dell'atto di diffida della Provincia di , l'attività delle tre linee di combustione era sospesa. A seguito dell'ottemperanza da parte di Org_4 Parte_1
delle prescrizioni imposte dalla provincia, questa rilasciava il nullaosta per il riavvio dell'esercizio dell'impianto con
[...] determinazione dirigenziale 2 agosto 2013, numero 2454 limitatamente all'attività IPPC. Avverso tali deliberazioni il Parte_73
e soggetti privati proposero distinti ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale che sono stati dichiarati
[...] improcedibili. Il Consiglio di Stato, con sentenza 20 gennaio 2015, numero 163, accolse i ricorsi originari bloccando l'attività dell'impianto. Dunque, nella sua configurazione più recente, l'impianto ha iniziato il funzionamento con alimentazione 100% Combustibile Solido Secondario (CSS) nel dicembre 2012 a seguito dell'atto autorizzativo rilasciato dalla provincia di con DD Org_4 2988 del 24/10/2012. L'impianto ha cessato la sua attività di combustione del CSS dal febbraio 2015 a seguito dell'annullamento dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Stato con sentenza 000163 del 20/01/2015. ha poi presentato Controparte_17 domanda alla per l'avvio del procedimento coordinato di VIA/AIA (valutazione incidenza ambientale/autorizzazione Org_5 integrata ambientale) per l'installazione di un termovalorizzatore e di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi. La con la Org_5 delibera del 12 ottobre 2015 numero 979, si è pronunciata positivamente sulla compatibilità ambientale dell'opera e ha rilasciato la relativa autorizzazione integrata per la sua realizzazione. Tali provvedimenti sono stati impugnati dal e dal Parte_73
con ricorsi depositati il 14 gennaio 2016 (rispettivamente RG 52/2016 e RG 53/2016). La delibera della Giunta Controparte_18 Regionale Toscana n. 979/2015 è stata impugnata anche dall'associazione “ ”, dall'associazione “ ”, CP_19 Controparte_20 dal “ ” e dall'associazione “ ” con ricorso depositato il 16 Parte_58 Controparte_21 gennaio 2016, RG 63/2016. Il TAR, con sentenza del 10/07/2017 in parte ha respinto ed in parte accolto i ricorsi presentati richiedendo pagina 6 di 19 che, pertanto, la domanda di inibitoria proposta dagli attori doveva essere accolta.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) il tribunale aveva errato nel ritenere sanata la nullità dell'atto di citazione, in quanto, a suo dire, gli attori avevano proceduto ad integrare la domanda;
in realtà, essi avevano unicamente rinunciato alla domanda risarcitoria, con la conseguenza che il carattere esplorativo delle loro richieste non era venuto meno;
in particolare, la presunta pericolosità dell'impianto non era stata dedotta nella domanda originaria, la quale faceva unicamente riferimento ad un asserito disastro ambientale rilevatosi, però, inesistente;
2) il tribunale aveva, altresì, errato nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'esame della domanda postulava l'accertamento della legittimità degli atti amministrativi che costituivano il titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto, il che valeva a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo;
3) il tribunale aveva errato nel rigettare l'eccezione di difetto di interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c., omettendo di considerare che l'impianto in questione non era più in funzione né si poteva prevedere se e quando (nonché con quali modalità) avrebbe potuto riprendere l'attività; pertanto, non essendo in atto alcuna immissione, veniva meno il presupposto per l'invocata tutela sia ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 32 Cost. che dell'art. 844 c.c.;
4) la sentenza impugnata non era condivisibile neppure nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori;
difatti, ai sensi dell'art. 311 del d.lgs n.
152/2006 il potere di attivarsi per la prevenzione del danno ambientale spettava unicamente allo
Stato e, in particolare, al , anche in relazione a situazioni di pericolo Organizzazione_6 suscettibili di sfociare in danno ambientale;
5) il tribunale non aveva fatto corretto uso delle risultanze istruttorie in quanto:
(-) non aveva preso in considerazione le risultanze della prima c.t.u. (redatta dalla Prof.ssa che avevano escluso l'esistenza di un pericolo sia per l'integrità ambientale che per la Per_1 salute degli attori derivante dall'attività dell'impianto; difatti, anche nell'ipotesi di rinnovazione
alla di “integrare il procedimento mediante uno studio maggiormente approfondito sotto il profilo sanitario, in relazione ai Org_5 possibili effetti del funzionamento dell'impianto sulla salute della popolazione interessata, e con l'individuazione di soluzioni atte a evitare che i contaminanti rilasciati nel canale Solmine possano depositarsi sui sedimenti delle rive”. La , con delibera Org_5 n.879 del 30/07/2018, a seguito del riesame della procedura di , ha espresso parere di compatibilità ambientale aggiungendo Pt_74 alle prescrizioni già inserite nell'istruttoria 2015 ulteriori monitoraggi sulla popolazione residente e sulle esposizioni locali, oltre alla rimozione annuale dei sedimenti dal canale Solmine. Infine il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 21.01.2019, ha confermato i dispositivi di annullamento della sentenza del TAR” (cfr. sentenza impugnata, pag. 18-20). pagina 7 di 19 dell'indagine peritale, il primo elaborato conserva la sua efficacia, con la conseguenza che il primo giudice avrebbe dovuto motivare le ragioni del suo discostamento dalle conclusioni della prima c.t.u.;
(-) anche l'ausiliario per gli aspetti sanitari del secondo collegio peritale (dott. ) aveva Per_7 evidenziato che, in mancanza di dati statistici e studi epidemiologici di settore, non era possibile stabilire alcun rapporto di causalità tra l'esistenza dell'impianto ed eventuali incrementi di patologie nella zona;
(-) il primo giudice aveva adottato una misura di prevenzione in relazione ad un pericolo alla salute ed all'ambiente che non si era mai verificato, sulla base della sola prospettazione che lo stesso sarebbe stato possibile in caso di incidenti e/o malfunzionamenti (finora, tuttavia, mai avvenuti);
(-) il tribunale non aveva valutato le osservazioni critiche mosse alla seconda c.t.u. ed aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconvocazione dei periti per rendere chiarimenti;
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, gli appellati nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 13.7.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Occorre in primo luogo rilevare come la Corte di Cassazione, adita da e da Parte_1
in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con ordinanza n. Parte_2
8092/2020 depositata in data 23.4.2020 (in atti), abbia rigettato il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dagli originari attori (qui appellati).
Pertanto, la questione relativa all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, è da ritenersi superata, con conseguente caducazione del secondo motivo di appello.
3.2. – Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda con cui gli appellati hanno chiesto di “precisare e specificare che l'auspicata conferma della Sentenza di primo grado
pagina 8 di 19 investe sia l'attività di Incenerimento che quella di Trattamento di Rifiuti Liquidi” nonché il rimborso delle “spese tecniche” sostenute nel giudizio di primo grado.
Difatti, richiedendo una modifica della sentenza di primo grado in senso ad essi favorevole, costituiva loro onere proporre appello incidentale, sicché, in difetto, deve ritenersi preclusa qualsiasi possibilità di riesame della statuizione con cui è stata accolta la domanda di inibitoria e di quella con cui si è proceduto alla regolamentazione delle spese di lite.
3.3. – Si deve, poi, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata dagli appellati, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'impugnazione proposta da e . Parte_1 Parte_2
4 – L'esame del gravame
4.1. – Il primo motivo è infondato.
4.1.1. – Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle società appellanti, non è vero che gli attori non hanno integrato la domanda, procedendo solo ad “una riduzione del perimetro originario della stessa, con mera rinunzia alle domande risarcitorie” (cfr. atto di appello, pag. 27).
Al contrario, con atto depositato il 31.3.2014, costoro hanno fornito puntuale riscontro all'ordinanza del 3.12.2013, con cui il tribunale, ritenuto necessario che essi chiarissero quali fossero i diritti di ciascuno di loro asseritamente lesi, aveva assegnato alla parte termine fino al
31.3.2014 per integrare le proprie domande.
Non condivisibile è, quindi, l'affermazione delle appellanti secondo cui la domanda avrebbe avuto contenuto esplorativo, il che avrebbe condizionato anche lo svolgimento dell'istruttoria la quale
“dopo aver preso le mosse da un presunto e inesistente “disastro ambientale” (mai verificatosi come accertato dai periti), si è dapprima concentrata sulla pericolosità delle immissioni per la salute e per
l'ambiente (consulenza prof.ssa e, dopo che questa è stata esclusa, sulle presunte Per_1 deficienze strutturali dell'impianto (consulenza ed altri), che sarebbero fonte di Persona_5 potenziali immissioni dannose” (cfr. atto di appello, pag. 27).
In realtà, la domanda, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era diretta ad
“accertare e dichiarare la pericolosità e la potenzialità lesiva, per la salute e per gli altri beni, diritti ed interessi degli attori di cui in narrativa, della attività produttiva di incenerimento, anche come in concreto esercitata dalla convenuta mediante l'impianto denominato “Termovalorizzatore e impianto di trattamento di liquidi di Scarlino” e/o di immissione/emissione di sostanze inquinanti
(in particolare diossine e furani), oltre e/o anche entro i limiti di legge, nella acque di scolo e nelle
pagina 9 di 19 colonne d'arie sovrastanti i (e nelle acque dei) territori comunali di residenza e/o di soggiorno degli attori, nonché sovrastanti i (e nelle acque dei) terreni e/o all'interno dei manufatti ove risultano residenti e/o domiciliati e/o ove soggiornano e/o ove esercitano le proprie attività lavorative gli attori, il tutto come descritto in narrativa e come sarà accertato in corso di causa e in particolare che detta attività ha esposto, espone ed esporrà in maniera gravissima a pericolo la conservazione dello stato di salute degli attori”.
Pertanto, dal momento che la domanda si fondava anche sulla dedotta inadeguatezza tecnica dell'impianto (in quanto obsoleto ed originariamente destinato ad altra attività, cfr. atto di citazione dell'1.7.2013, pag. 11-12), la verifica della sua idoneità e della sua conformità alle prescrizioni di legge costituiva elemento centrale del thema decidendum e probandum, sicché correttamente l'indagine peritale è stata estesa anche a tale accertamento (cfr. verbale di udienza del 13.1.2015 in cui il quesito formulato al c.t.u. ricomprendeva tutti quelli proposti da parte attrice, tra i quali vi era anche la richiesta di compiere proprio la predetta verifica).
4.1.2. – In ogni caso, per costante orientamento giurisprudenziale, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cassazione civile, sentenza del 21.11.2008, n.
27670).
Nella specie, la valutazione di tali elementi porta inevitabilmente al rigetto dell'eccezione in parola, avendo peraltro le originarie convenute predisposto un'articolata linea difensiva, così dimostrando di aver compreso perfettamente sia l'oggetto della lite che le ragioni della domanda avversaria.
4.2. – Infondato è, altresì, il terzo motivo di appello
4.2.1. – Orbene, occorre in primo luogo rilevare come il tribunale, nel procedere alla qualificazione della domanda proposta dagli attori, abbia attribuito alla stessa sia natura personale (ex art. 2043
c.c. e 32 Cost), come tale esercitabile nei confronti dell'autore delle immissioni dannose, che reale
(art. 844 c.c.), come tale proponibile nei confronti del proprietario del fondo da cui si propagano le predette immissioni.
Tale statuizione non risulta oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti, con la conseguenza che la stessa è passata in giudicato (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 12843 del pagina 10 di 19 22/05/2017, secondo cui: “in sede di gravame, il giudice non può procedere d'ufficio ad una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta dal primo giudice e non impugnata, stante la preclusione del giudicato perfezionatosi sul punto”).
4.2.2. – Ciò posto, si tratta di stabilire se l'inibitoria invocata dagli attori possa concretizzarsi in una tutela preventiva del diritto alla salute.
In proposito, si presenta senz'altro pertinente il precedente giurisprudenziale citato dagli appellati, secondo cui “la tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della pubblica amministrazione può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima ancora che l'opera pubblica venga messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio (nella specie, l era stato autorizzato a Org_7 costruire un elettrodotto a distanza di circa 30 metri da un'abitazione, il cui proprietario chiese che fosse accertata la pericolosità dell'opera ed il danno derivante alla salute per l'esposizione ai campi elettromagnetici, con conseguente risarcimento del danno costituito dalla diminuita abitabilità dell'immobile. La S.C., sulla base dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del merito, che aveva respinto la domanda sul presupposto che l'elettrodotto era stato costruito sulla base di provvedimenti legittimi e non impugnati e che, peraltro, esso non era ancora entrato in funzione, sicché era impossibile accertare la situazione di pericolo che si sarebbe generata una volta intervenuta la messa in esercizio).” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 27.7.2000, n. 9893)
Segnatamente, nella motivazione della citata pronuncia si legge: “Con specifico riferimento al diritto alla salute, sarebbe contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità e ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva. La Corte costituzionale, nella sentenza 30 dicembre 1987 n. 641, ha espressamente affermato che, in tema di lesione della salute umana, è possibile il ricorso all'art. 2043 cod. civ. e che si è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l'illecito […] E perciò può essere chiesto al giudice di inibire all'amministrazione il comportamento costituito dal porre in esercizio un impianto che, iniziando a funzionare con le modalità previste, è accertato possa determinare una situazione di messa in pericolo della salute”.
Trattasi di principio suscettibile di applicazione pure nell'ambito dei rapporti tra privati, stante la sua portata di carattere generale che si apprezza ancor di più a seguito dell'introduzione, anche nella legislazione nazionale, dei principi di precauzione e di prevenzione sanciti dall'ordinamento comunitario come cardini della politica ambientale (cfr. Cassazione civile, sentenza del 28.7.2015,
n. 15853).
pagina 11 di 19 In particolare, l'art.
3-ter del d.lgs n. 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale) prevede che
“la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.
È evidente, allora, come le esigenze emerse con il principio di precauzione/prevenzione orientino l'applicazione degli artt. 844 e 2043 c.c., e ne informino i presupposti, trasformandoli definitivamente in uno strumento di tutela preventiva della salute, stanti gli innegabili legami esistenti tra tale diritto e quello all'integrità ambientale.
4.2.3. – Pertanto, se da un lato non pertinente si presenta il precedente giurisprudenziale (Cass. civ. n. 26353/2023) citato dalle appellanti in memoria di replica (in quanto non concernente l'ipotesi di danno alla salute), dall'altro sussiste certamente l'interesse ad agire degli appellati, a nulla rilevando che l'impianto sia, attualmente, non funzionante.
Difatti, come ammesso dalle medesime società , non si può escludere che il Pt_1 termovalorizzatore torni in funzione (cfr. atto di appello, pag. 36), anche perché l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività non è di certo ostativo all'avvio di un nuovo procedimento finalizzato ad ottenere la loro adozione.
4.2.4. – D'altra parte, proprio in considerazione della natura preventiva della tutela invocata, sussiste senz'altro la legittimazione passiva di , quale autore materiale delle Parte_1 immissioni, dal momento che l'azione spiegata, per quanto sopra esposto, non ha natura solamente reale.
Ne discende il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata, peraltro per la prima volta nella memoria di replica depositata in questo grado di giudizio, dalla società appellata.
4.3. – Infondato è, poi, il quarto motivo di appello.
È evidente come gli originari attori abbiano agito a tutela di propri diritti soggettivi (salute, proprietà, ecc.), con la conseguenza che innegabile è la loro legittimazione attiva.
Del resto, non è contestato lo stabile collegamento degli appellati con la zona interessata dalle immissioni del termovalorizzatore, essendo gli stessi residenti o proprietari di immobili situati in tale area o per svolgere in essa la loro attività commerciale o lavorativa.
Né tale legittimazione può ritenersi esclusa dall'art. 311 del del d.lgs n. 152/2006 secondo cui: “Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario,
pagina 12 di 19 per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto”.
Difatti, la legittimazione del non si sostituisce a quella dei privati Organizzazione_6 interessati dalle immissioni, come si evince chiaramente dall'art. 313, comma 7, del predetto testo normativo: “resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi”.
4.4. – Infondato, infine, è il quinto motivo di appello.
4.4.1. -In primo luogo, non condivisibile è la tesi degli appellanti secondo cui il giudice, nell'aderire alle conclusioni della seconda c.t.u., avrebbe dovuto spiegare le ragioni del suo discostamento dalle risultanze della prima indagine peritale (espletata dalla Prof.ssa . Per_1
Vero è che il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini peritali non priva di efficacia l'attività espletata dal primo consulente (cfr. Cassazione civile, sentenza del
14.11.2008, n. 27427).
Tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte: “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 7.7.2021, n.
19372).
Nella specie, nella seconda perizia si dà espressamente atto che “la perizia prodotta dal Dr.
(consulente medico-sanitario del secondo collegio peritale, ndr), oltre a prendere in Per_7 esame i documenti citati dalla Prof.ssa di fatto ne estende la trattazione introducendo e Per_1 valutando nuova documentazione acquisita durante le operazioni peritali. Il Collegio CTU sottolinea come la relazione peritale della Prof.ssa si sia limitata agli aspetti medico- Per_1 sanitari senza una valutazione critica degli stessi e senza un'approfondita analisi dell'impianto e degli aspetti tecnico-impiantistici correlati” (cfr. pag. 83).
Pertanto, la prima c.t.u. era stata espressamente esaminata dal secondo collegio peritale e valutata come incompleta, il che esonerava il tribunale dal procedere ad un'analisi della stessa ed a motivare le ragioni del suo dissenso rispetto alle risultanze del primo elaborato.
pagina 13 di 19 Del resto, è innegabile che nella relazione della Prof.ssa manchi completamente Per_1
l'accertamento dell'idoneità tecnica del termovalorizzatore, nonostante che lo stesso (come già esposto al § 4.1.) facesse parte del quesito demandato dal tribunale.
Inoltre, la sostituzione “per gravi motivi” ex art. 196 c.p.c. (per avere il c.t.u. pronunciato, nel corso delle operazioni peritali, la seguente frase: “la Magistratura sta uccidendo l'industria italiana
e questo è assolutamente inaccettabile: l'industria va assolutamente difesa”) inducono seriamente a dubitare della imparzialità dell'ausiliario e, quindi, dell'attendibilità delle conclusioni della sua c.t.u., sicché correttamente il tribunale non le ha prese in considerazione.
4.4.2. – Per quanto riguarda, poi, gli esiti della perizia del Dr. , è importante rilevare Per_7 come l'ausiliario non abbia potuto ravvisare un rapporto di causalità tra l'attività dell'impianto ed eventi sanitari avversi stante la discontinuità del funzionamento del termovalorizzatore nonché la mancanza di dati statistici e studi epidemiologici predittivi il che, però, non consente di escludere la pericolosità, per la salute umana, dell'attività in questione.
Del resto, l'importanza dell'aspetto sanitario è stata messa in risalto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 505 del 21.1.2019 che, nel riformare parzialmente quella del TAR Toscana, ha annullato l'autorizzazione regionale all'installazione del termovalorizzatore nella parte in cui non prevede la necessità di effettuare la Valutazione di Incidenza Sanitaria (c.d. “VIS”).
Orbene, il predetto ausiliario ha evidenziato che “d. la presenza di segnali di attenzione per eccessi seppur ai limiti della significatività, di alcune patologie nella popolazione della Piana di
in vicinanza all'area industriale del ON, pone la necessità di adottare tutte quelle Pt_1 misure specifiche per la prevenzione del generarsi di condizioni reali di danno sanitario, considerata la vulnerabilità dell'area per alcuni elementi specifici quali, ad esempio, la Bronco
Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), che seppur non esclusivamente connessa con esposizioni ambientali, può ulteriormente incrementare con l'aumentare delle concentrazioni inquinanti quali
PM10, PM 2,5 e NOX;
e. egualmente la presenza nell'ambiente, come nel canale del ON ed in alcune aree della Piana di inquinanti noti per le proprietà tossiche e cancerogene quali Parte_58 arsenico (As) e Diossine/PCB, pone la necessità di mettere in atto tutti gli strumenti percorribili per limitarne ulteriori incrementi e diffusione;
3 – Nella condizione specifica si è, quindi, di fronte ad uno scenario nel quale le conseguenze di eventuali malfunzionamenti e/o incidenti tali da determinare significative immissioni di sostanze inquinanti note cancerogene e pericolose per la salute, si riflettono in rischi sanitari ed ambientali certi e probabili nel tempo, e quindi non si rileva la necessità di adottare misure ispirate al principio di precauzione, ma preventive quali quelle definite dal principio di prevenzione, ovvero tali da garantire l'affidabilità dell'impianto della
e l'efficacia delle misura di abbattimento e mitigazione, nel pieno rispetto delle Parte_1
pagina 14 di 19 Org migliore tecnologie applicabili ( e delle buone pratiche di gestione e controllo, al fine di minimizzare il più possibile il contributo delle proprie emissioni al quadro generale ambientale e sanitario dell'area interessata. 4 – In assenza del pieno rispetto delle condizioni di cui al punto 3, si ritiene che vi siano fondati elementi per considerare la ripresa dell'attività di termovalorizzazione della , da un punto di vista ambientale e/o Parte_75 sanitario per il contesto dell'area della Piana ” (cfr. c.t.u., pag. 110). Parte_58
4.4.3. – In uno scenario di notevole vulnerabilità quale quello descritto dall'ausiliario medico- sanitaria, assume, quindi, portata centrale, al fine di apprezzare l'esistenza di pericoli per l'ambiente e per la salute umana, l'analisi strutturale del termovalorizzatore.
Ciò tanto più se si considera che, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, si erano verificati diversi sforamenti dei limiti delle immissioni (cfr. c.t.u., pag. 88), oltre a quello del
15.5.2013 rilevato dall' CP_16
Ebbene, dal punto di vista impiantisco, il collegio peritale ha rilevato le seguenti criticità: “5)
L'impianto non ha mai dimostrato di poter operare in modo stabile e continuativo, presentando una successione ininterrotta di arresti e riavvii. La discontinuità di marcia per tutte e tre le linee Cont che ha caratterizzato l'intero periodo di funzionamento con alimentazione a . La CP_23
ha intrapreso diverse azioni volte al superamento di questa criticità ma di fatto non sono
[...] state risolutive e l'impianto non ha trovato condizioni di marcia stabili per tutte e tre le linee.
Questa discontinuità ha di fatto impedito all'autorità competente di verificare le emissioni ai camini in condizioni di funzionamento contemporaneo alla massima potenza autorizzata delle tre linee. 6) le camere di combustione sono state modificate rispetto alla progettazione iniziale nella dimensione del diametro dei catini (riduzione stimata del 34%) intervento che il collegio CTU giudica sostanziale in quanto ad esso è legata la portata massima di CSS sopportata dalla camera di combustione e conseguentemente la potenza massima autorizzata;
7) Il Collegio CTU ritiene che non sia garantito il pieno rispetto del comma 3 dell'art. 237 octies del d.lgs 152/2006 in quanto: - data la geometria delle camere di combustione e le condizioni di esercizio, non è possibile escludere che nelle condizioni più sfavorevoli parte significativa dei fumi permanga nella zona di post combustione per un tempo inferiore ai 2 secondi;
- dati sperimentali evidenziano, inoltre, che, durante le condizioni di marcia dei forni, vi sono difficoltà nel mantenere in maniera controllata ed omogenea la temperatura minima di 850° C al di sopra dei punti di immissione dell'aria secondaria e terziaria (zona di post combustione); 8) le linee di trattamento fumi sono basate esclusivamente su trattamenti ad umido (non dotate di filtri a tessuto) soprattutto nel primo stadio di abbattimento, senza alcun riciclo delle acque di processo, non in linea con il comma 1 dell'articolo 237-terdecies del d.lgs n. 152 del 2006 e in disaccordo con il recente WI
pagina 15 di 19 BREF (Final draft december 2018) che raccomanda l'applicazione di tecniche di trattamento fumi che non producano acque reflue o che prevedano il riuso/riciclo delle acque fino al limite consentito dai requisiti di qualità del processo in cui sono riciclate;
9) il trattamento dei fumi completamente ad umido senza ricircolo delle acque di processo sposta completamente all'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi la funzione di presidio atto a contenere le emissioni di inquinanti in ambiente determinando la possibilità di un incremento di dispersioni di sostanze tossiche e nocive nel canale Solmine, già pesantemente interessato da fenomeni di contaminazione;
10) l'impianto per cui è causa, ormai inattivo dal 2015, è caratterizzato da tecnologie del tutto superate: risulta infatti essere l'unico in Italia dotato di primo stadio di depurazione ad umido e non equipaggiato con filtri a tessuto, in contraddizione con le attuali BAT.
In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il collegio CTU ritiene che vi siano fondati elementi per considerare la ripresa dell'attività di termovalorizzazione della , nella Parte_1 sua attuale configurazione impiantistica e gestionale, insostenibile da un punto di vista ambientale
e/o sanitario per il contesto dell'area della Piana di Scarlino” (cfr. c.t.u., pag. 111-112).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la pericolosità dell'impianto non
è stata affermata dal tribunale sulla base di dati meramente teorici, in quanto dalle risultanze dell'espletata relazione peritale emerge in maniera palese la sua inadeguatezza strutturale e funzionale che lo rendono inadatto ad essere rimesso nuovamente in esercizio, attesi i rischi per l'ambiente e la salute delle persone.
Inoltre, giova considerare come il collegio peritale abbia adeguatamente risposto alle osservazioni critiche delle originarie convenute (cfr. c.t.u., pag. 75-108), cosicché correttamente il tribunale non ha disposto la riconvocazione del c.t.u. per rispondere ai chiarimenti richiesti dalle società
(cfr. verbale di udienza del 26.3.2019), tenuto anche conto del carattere ripetitivo degli Pt_1 argomenti esposti, come tali già adeguatamente esaminati dal collegio peritale.
Peraltro, tali osservazioni omettono di confrontarsi con i passaggi fondamentali della relazione peritale costituiti: 1) dall'obsolescenza tecnica e tecnologica dell'impianto; 2) dall'esistenza di difformità progettuali;
3) dal verificarsi di numerosi arresti e riavvii del termovalorizzatore;
4) dal mancato rispetto del tempo minimo (di due secondi) di cui all'art. 237-octies, comma 3, del d.lgs n. 152/2006 (secondo cui “gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi.
Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente”).
pagina 16 di 19 Al riguardo, giova considerare che se, da un lato, le appellanti non hanno contestato i grafici, acclusi alla c.t.u., che evidenziano profili di temperatura inferiori a quelli di legge oltre che “le discontinuità di marcia della linea con situazioni di fermo e ripartenza anche in rapida sequenza”
(cfr. c.t.u. pag. 43-46), dall'altro la pretesa di verificare il rispetto della temperatura di 850° C. sulla base dei valori medi registrati dalle 4 termocoppie risulta priva di qualsiasi supporto normativo.
Deve, dunque, disattendersi l'istanza di rinnovazione della c.t.u. formulata da parte appellante così come quella di chiamata a chiarimenti del collegio peritale.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile, complessità media):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.665,00
Fase decisionale (valore medio): € 4.287,00
Compenso tabellare: € 8.470,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si esclude la fase di istruttoria/trattazione in quanto non svolta.
5.1.1. – Non può, tuttavia, riconoscersi l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 invocato dalla difesa degli appellati.
Invero, la Suprema Corte ha precisato: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 14.1.2020, n. 461).
Quindi, il numero delle parti assistite non comporta alcun automatismo in ordine al riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, trattandosi di mera facoltà spettante al giudice che, nell'esercitarla, è tenuto solo a congruamente motivare la sua decisione.
Nella specie, il numero delle parti non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, come risulta anche dal contenuto degli atti depositati in secondo grado, dove la posizione degli appellati
è stata trattata unitariamente, senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.
5.2. – Anche le spese del regolamento preventivo di giurisdizione – la cui liquidazione è stata espressamente rimessa dalla Corte di Cassazione al giudice del merito – devono essere poste a pagina 17 di 19 carico solidale di e di , tenuto conto del rigetto del ricorso da Parte_1 Parte_2 esse proposto.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 (valore indeterminabile- complessità media):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.733,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 2.118,00
Fase decisionale (valore medio): € 1.420,00
Compenso tabellare: € 6.271,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Non sussistono i presupposti per l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, per le ragioni esposte al § 5.1.1.
5.3. – Sussistono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma
I-quater, del D.P.R. n. 115/2002 nei confronti delle appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e da Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 980/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e Parte_2 pubblicata il 11/12/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.470,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
3) condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione che liquida in € 6.271,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Firenze, 10.1.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 18 di 19 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 137/2020 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. ANTICHI ALESSANDRO P.IVA_2
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , Controparte_1 C.F._1 [...]
(CF ), Controparte_2 C.F._2 Controparte_3 (CF ), (CF , C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5 (CF ), (CF ,
[...] C.F._5 CP_6 C.F._6 CP_7
(CF ), (CF ),
[...] C.F._7 Parte_3 C.F._8 Parte_4
(CF ), (CF ),
[...] C.F._9 Parte_5 C.F._10 (CF , (CF Parte_6 C.F._11 Controparte_8
), (CF ), C.F._12 Controparte_9 C.F._13 CP_10
(CF , (CF ),
[...] C.F._14 CP_11 C.F._15
(CF ), (CF , CP_12 C.F._16 Controparte_13 C.F._17 (CF , (CF CP_14 C.F._18 Parte_7
), (CF ), C.F._19 Parte_8 C.F._20 Parte_9 (CF ), (CF , C.F._21 Parte_10 C.F._22 [...]
(CF ), (CF , Parte_11 C.F._23 Parte_12 C.F._24
(CF , (CF , Parte_13 C.F._25 Parte_14 C.F._26 (CF , Parte_15 C.F._27 Parte_16
(CF ), (CF ,
[...] P.IVA_3 Parte_17 C.F._28 [...]
(CF , (CF Parte_18 C.F._29 Parte_19
), (CF ), (CF C.F._30 Parte_20 C.F._31 Parte_21
), (CF ), (CF C.F._32 Parte_22 C.F._33 Parte_23
), (CF , C.F._34 Parte_24 C.F._35 Parte_25 pagina 1 di 19 (CF ), (CF ), Pt_26 C.F._36 Parte_27 C.F._37 (CF ), (CF Parte_28 C.F._38 Parte_29 Parte
, (CF ), C.F._39 Parte_31 C.F._40 Parte_32 (CF ), (CF , C.F._41 Parte_33 P.IVA_4 Parte_34
(CF , (CF , (CF
[...] P.IVA_5 Parte_35 P.IVA_6 Parte_36
), (CF ), (CF C.F._42 Parte_37 C.F._43 Parte_38
), (CF , (CF C.F._44 Parte_39 C.F._45 Parte_40
), (CF ), C.F._46 Parte_41 C.F._47 Pt_42 (CF ), (CF ),
[...] C.F._48 Parte_43 C.F._49 (CF ) (CF Parte_44 C.F._50 Parte_45
), (CF , C.F._51 Parte_46 C.F._52 Parte_47 (CF , (CF ), (CF C.F._53 Parte_48 C.F._54 Parte_49
), (CF ), (CF C.F._55 Parte_50 C.F._56 Parte_51
), (CF ), (CF C.F._57 Parte_52 C.F._58 Parte_53
, (CF ), (CF C.F._59 Parte_54 C.F._60 Parte_55
, (CF ), C.F._61 Parte_56 C.F._62 Parte_57 (CF ), (CF C.F._63 Parte_58
), (CF , (CF P.IVA_7 Parte_59 C.F._64 Parte_60
, (CF ), C.F._65 Parte_61 C.F._66 Parte_62
(CF , (CF ),
[...] P.IVA_8 Parte_63 P.IVA_9
(CF ), Parte_64 P.IVA_10
(CF , (CF ), Parte_65 C.F._67 Parte_66 P.IVA_11
(CF ), Parte_67 C.F._68 Parte_68
(CF ), (CF
[...] C.F._69 Parte_69
), (CF , C.F._70 Parte_6 C.F._71 Pt_70
(CF , tutti con il patrocinio dell'Avv. FAZZI ROBERTO (CF
[...] C.F._72
) C.F._73 APPELLATO/I avverso la sentenza n. 980/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 11/12/2019
CONCLUSIONI
In data 13/07/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrarie domande ed eccezioni disattese, previa rinnovazione delle indagini peritali ovvero comunque chiamata a chiarimenti del collegio peritale già nominato nel giudizio di primo grado (in relazione ai temi indicati al punto 3.5.7 dell'atto di citazione in appello), accogliere l'atto di appello proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 980/2019 (Repert. n. 1829/2019 del 11 dicembre 2019) emessa dal Tribunale di Grosseto in data 9 dicembre 2019 e pubblicata in data 11 dicembre 2019 nella causa iscritta al n. 1994/2013 R.G., nonché notificata via p.e.c. al domicilio eletto in data 17 dicembre 2019 e per l'effetto: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
respingere tutte le domande attoree in quanto improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, inammissibili in quanto formulate da soggetti non legittimati ad agire e comunque infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- con vittoria di spese e di compenso professionale di tutti i gradi di giudizio”
pagina 2 di 19 Per parte appellata: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE ogni contraria istanza ed eccezione disattesa 1 dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis I°comma cpc;
2 respingere l'appello decidendo la causa ex art.281 sexies cpc ai sensi dell'art.352 VI° comma cpc oppure, in ulteriore subordine, ex art.352 I° comma cpc;
3 in ogni caso rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie e confermare la Sentenza di primo grado, la quale ha accolto le domande formulate nell'Atto di Citazione, come modificate con la Memoria Istruttoria ex art.183 VI°comma cpc n°1) in atti e come precisate all'Udienza del 23.7.19, a seguito di ulteriori illegittimità e criticità emerse in sede di CTU, con richiesta di precisare e specificare che l'auspicata conferma della Sentenza di primo grado investe sia l'attività di Incenerimento che quella di Trattamento di Rifiuti Liquidi, poiché gli attori hanno chiesto l'inibitoria nei confronti del “ e Organizzazione_1 Impianto ”; 4 condannare la parte appellante al Organizzazione_2 pagamento delle spese e dei compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha rinviato alla Corte di Appello ogni decisione in punto di spese del giudizio di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario, delle spese generali e degli oneri accessori nella misura di legge e pertanto: - alle spese del primo grado di giudizio, come liquidate nella Sentenza impugnata;
- alle spese tecniche sostenute dagli attori nel primo grado di giudizio: (spese della CTU a firma Prof. come in atti liquidate;
spese Persona_1 che ha effettuato le misurazioni dei forni su incarico del Collegio dei CTU Organizzazione_3 come in atti liquidate (all.276); Relazioni Tecniche del C.N.R. (all.277); spese della CTU a firma Prof. Dr. e Ing. come in atti liquidate); - alle spese del Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5 secondo grado di giudizio, con richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 c.2 DM 55/14 per l'assistenza a n°98 tra persone fisiche, Enti Commerciali e Enti non Commerciali;
- alle spese del giudizio di Cassazione, relativo al Regolamento di Giurisdizione RG 28961/2018, la cui liquidazione a carico delle ricorrenti (odierne appellanti) la S.C. ha appositamente demandato al Giudice Ordinario e quindi alla Corte di Appello adita, essendo la Sentenza della S.C. depositata dopo il deposito della Sentenza di primo grado impugnata dalle appellanti, con richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 c.2 DM 55/14 per l'assistenza a n°98 tra persone fisiche, Enti Commerciali e Enti non Commerciali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...] convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, le sopra indicate Parte_2 parti, proponendo gravame avverso la sentenza n. 980/2019, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 11/12/2019, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_12
ed altri, aveva così disposto: “Inibisce tutte le immissioni provenienti dall'attività
[...] dell'impianto delle convenute per cui è causa e per l'effetto inibisce la prosecuzione dell'attività del medesimo impianto nella sua attuale configurazione in quanto suscettibile di produrre le suddette immissioni;
Condanna le parti convenute a rifondere alle parti attrici le spese di lite della presente causa di merito che si liquidano in euro 23.320,00 per compenso professionale, euro 450,00 per spese, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
Dichiara interamente compensate tra le parti
pagina 3 di 19 le spese delle procedure cautelari in corso di causa;
Pone le spese di tutte le CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico delle parti convenute”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – ed altri avevano convenuto in giudizio e CP_12 Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_15 che, in data 15.5.2013, l Controparte_16 aveva effettuato, in località ON , una ispezione con campionamento dei Parte_58 microinquinanti presso l'Impianto denominato “Termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi di ”, gestito da Pt_1 Controparte_17 che tali analisi avevano accertato un superamento delle diossine e dei furani del 570% rispetto al limite di legge;
che, quindi, si era in presenza di un vero e proprio disastro ambientale che, a partire dall'11.12.2012, si era verificato quotidianamente, con superamenti delle emissioni di diossine e furani da un minimo del 276% ad un massimo del 397%, oltre i limiti di legge, come accertato sempre dall CP_16 che l'impianto in questione presentava, inoltre, deficienze strutturali che lo rendevano particolarmente pericoloso per la salute pubblica;
che, infine, i gestori dell'impianto avevano sistematicamente omesso di sottoporsi ai controlli e di adottare tutte le cautele per evitare il prodursi di immissioni pericolose per la salute e la salubrità dell'ambiente; concludevano, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la pericolosità e la potenzialità lesiva, per la salute e per gli altri diritti degli attori, dell'attività del Termovalorizzatore e, per l'effetto, di inibire a la prosecuzione di tale attività, con conseguente condanna di Parte_1 Parte_1
e di al risarcimento dei danni subiti.
[...] Parte_2
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Parte_1 [...]
, eccependo preliminarmente: i) la nullità della citazione per incertezza dei fatti posti a Parte_2 fondamento della domanda ex art. 163 n. 4 c.p.c.; ii) la carenza di legittimazione attiva degli attori ex art. 311 Testo Unico dell'Ambiente; iii) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo;
nel merito, contestavano integralmente la domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto.
Controparte_1 1 A seguito di atto di scissione del 19.04.13, ai rogiti del Notaio di Firenze, Rep.23.998 Racc.8.326, Persona_6 si è scissa in ed in (poi trasformatasi in corso di causa in s.p.a.), quest'ultima
[...] Parte_2 Controparte_17 cessionaria esclusiva del ramo d'azienda e delle autorizzazioni relativi all'esercizio del Termovalorizzatore. pagina 4 di 19 1.3. – Intervenivano volontariamente in giudizio il “ all'inceneritore di ” Parte_58 Pt_1 ed altri soggetti che, premettendo di essere residenti o domiciliati ovvero di svolgere attività nell'area interessata dall'impianto, spiegavano domanda analoga a quella già proposta dagli attori.
1.4. – Con ordinanza resa all'udienza del 3.12.2013, il tribunale, ritenuto necessario che gli attori chiarissero quali fossero i diritti di ciascuno di essi asseritamente lesi, assegnava alla parte termine perentorio per integrare le proprie domande.
1.5. – Depositata la disposta integrazione dell'atto di citazione, gli attori dichiaravano di rinunciare alla domanda risarcitoria.
1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'espletamento di due c.t.u. (a seguito della revoca dall'incarico del primo ausiliario ex art. 196 c.p.c.), il tribunale, nella impugnata sentenza, osservava per quel che in questa sede ancora interessa: che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione doveva essere disattesa, a seguito dell'integrazione del predetto scritto difensivo avvenuto ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; che pure l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, sollevata dalle convenute, era infondata, sia sotto il profilo soggettivo (dal momento che tutte le parti in causa erano soggetti privati), sia sotto quello oggettivo, non venendo in rilievo l'esercizio, neanche in via mediata, di un potere pubblico;
che andava disattesa, altresì, anche l'eccezione di difetto di interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c.; che, infatti, la sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato l'annullamento delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'impianto non escludeva che quest'ultimo, nella sua attuale condizione e configurazione, fosse comunque idoneo a produrre immissioni dannose per la salute degli attori;
che infondata era anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, essendovi, in astratto, coincidenza tra la posizione che gli attori avevano riferito di aver assunto (soggetti residenti o domiciliati ovvero svolgenti attività nell'area interessata dalle immissioni prodotte dall'impianto) ed il diritto fatto valere (inibizione delle immissioni dannose), fermo restando che la effettiva titolarità del diritto fatto valere costituiva questione di merito;
che, per quanto concerneva l'inquadramento giuridico della domanda, essa andava ricondotta sia agli artt. 2043 c.c. e 32 Cost. (azione personale nei confronti del responsabile delle immissioni) che all'art. 844 c.c. (azione reale nei confronti del proprietario del fondo vicino); che, nel merito, la domanda proposta dagli attori risultava fondata, in quanto la seconda c.t.u.
(disposta a seguito della rinnovazione della prima) aveva accertato che vi erano fondati elementi
“per considerare la ripresa dell'attività di termovalorizzazione della , nella sua Parte_1
pagina 5 di 19 attuale configurazione impiantistica e gestionale, insostenibile da un punto di vista ambientale e/o sanitario per il contesto dell'area della piana di ”; Pt_1 che tale conclusione era stata formulata sul presupposto che “nella condizione specifica si è di fronte ad uno scenario nel quale le conseguenze di eventuali malfunzionamenti e/o incidenti tali da determinare significative immissioni di sostanze inquinanti note cancerogene e pericolose per la salute, si riflettono in rischi sanitari ed ambientali certi e probabili nel tempo”; che, dunque, si doveva ritenere che l'impianto, qualora fosse stato rimesso in funzione, avrebbe prodotto tutta una serie di immissioni dannose per la salute;
che, per quanto riguardava l'elemento soggettivo, la colpa delle società convenute risultava evidente dal travagliato iter amministrativo dell'impianto2 nonché dagli esiti delle verifiche tecniche effettuate;
2 In particolare, dalla incontestata ricostruzione della vita dell'impianto fatta dal tribunale emerge che “lo stesso fu realizzato negli anni sessanta, su iniziativa della società al fine di produrre acido solforico. Dopo un periodo di inattività, nel 1996 veniva Parte_71 autorizzata la sua utilizzazione da parte della società per produrre energia elettrica. Nel 2002 tale autorizzazione veniva Pt_72 annullata con pronuncia del Consiglio di Stato. La struttura passava successivamente alla che presentava un progetto Parte_1 di ammodernamento e riqualificazione della centrale elettrica. Quanto alle vicende salienti risalenti agli ultimi anni, dalle risultanze istruttorie, per come ricostruite in sede di CTU, emerge che dal 01/01/2010 al 15/12/2010 l'impianto ha marciato con alimentazione a biomasse secondo la determina DD 3851 del 31/10/2008 e dal 15/12/2010 al 21/11/2011 ha marciato con alimentazione mista biomasse- CDR (giudizio positivo di compatibilità ambientale con D.D. n. 119 del 2009 della e D.D. 2378 del 27/07/2010 con Organizzazione_4 relativo nulla osta). Il parere positivo espresso dalla è stato impugnato dal avanti al Organizzazione_4 Parte_73 Tribunale Amministrativo Regionale censurando la D.D. n. 2211 del 5 giugno 2009. Dopo riesame del procedimento di VIA, la
[...]
esprimeva nuovamente parere favorevole alla compatibilità ambientale (deliberazione di Giunta 11 marzo 2010, n. 36). La Org_4 determinazione di autorizzazione ambientale è stata però poi annullata dal TAR Toscana, sez II, con sentenze 18 novembre 2011, numeri 1765 e 1766 su ricorsi di associazioni ambientaliste, cittadini residenti nel Comune di oltre che dall'Amministrazione Pt_34 comunale di . Le suddette sentenze del TAR sono state quindi confermate dal Consiglio di Stato con pronunce 17 ottobre 2012, Pt_34 numeri 5292 e 5299. In data 27/04/2012 la ha aperto una nuova procedura congiunta di relativa Controparte_17 Pt_74 all'impianto riqualificato in termini di “termovalorizzatore ed impianto di trattamento di rifiuti liquidi”. La , con Organizzazione_4 D.D. del 24 ottobre 2012 numero 2988, ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio delle attività IPPC. Il 03/12/2012 con DD n°3348 della Provincia di la ha ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere la prima fase Org_4 Parte_1 (fase A, detta anche temporanea) e dal 10/12/2012 al 24/02/2015 l'impianto ha funzionato con alimentazione a CSS. Il 03/04/2013 ha CP_1 avuto inizio il primo controllo ambientale integrato effettuato da come previsto allo scadere del primo trimestre di attività dell'impianto. L'esito del controllo alle immissioni, effettuato il 15/04/2013, confermava quanto comunicato da in data Parte_1 27/05/2013, ovvero il superamento limiti per PCDD/PCDF al punto emissivo E2. In data 27/05/2013, in conseguenza dell'atto di diffida della Provincia di , l'attività delle tre linee di combustione era sospesa. A seguito dell'ottemperanza da parte di Org_4 Parte_1
delle prescrizioni imposte dalla provincia, questa rilasciava il nullaosta per il riavvio dell'esercizio dell'impianto con
[...] determinazione dirigenziale 2 agosto 2013, numero 2454 limitatamente all'attività IPPC. Avverso tali deliberazioni il Parte_73
e soggetti privati proposero distinti ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale che sono stati dichiarati
[...] improcedibili. Il Consiglio di Stato, con sentenza 20 gennaio 2015, numero 163, accolse i ricorsi originari bloccando l'attività dell'impianto. Dunque, nella sua configurazione più recente, l'impianto ha iniziato il funzionamento con alimentazione 100% Combustibile Solido Secondario (CSS) nel dicembre 2012 a seguito dell'atto autorizzativo rilasciato dalla provincia di con DD Org_4 2988 del 24/10/2012. L'impianto ha cessato la sua attività di combustione del CSS dal febbraio 2015 a seguito dell'annullamento dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Stato con sentenza 000163 del 20/01/2015. ha poi presentato Controparte_17 domanda alla per l'avvio del procedimento coordinato di VIA/AIA (valutazione incidenza ambientale/autorizzazione Org_5 integrata ambientale) per l'installazione di un termovalorizzatore e di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi. La con la Org_5 delibera del 12 ottobre 2015 numero 979, si è pronunciata positivamente sulla compatibilità ambientale dell'opera e ha rilasciato la relativa autorizzazione integrata per la sua realizzazione. Tali provvedimenti sono stati impugnati dal e dal Parte_73
con ricorsi depositati il 14 gennaio 2016 (rispettivamente RG 52/2016 e RG 53/2016). La delibera della Giunta Controparte_18 Regionale Toscana n. 979/2015 è stata impugnata anche dall'associazione “ ”, dall'associazione “ ”, CP_19 Controparte_20 dal “ ” e dall'associazione “ ” con ricorso depositato il 16 Parte_58 Controparte_21 gennaio 2016, RG 63/2016. Il TAR, con sentenza del 10/07/2017 in parte ha respinto ed in parte accolto i ricorsi presentati richiedendo pagina 6 di 19 che, pertanto, la domanda di inibitoria proposta dagli attori doveva essere accolta.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) il tribunale aveva errato nel ritenere sanata la nullità dell'atto di citazione, in quanto, a suo dire, gli attori avevano proceduto ad integrare la domanda;
in realtà, essi avevano unicamente rinunciato alla domanda risarcitoria, con la conseguenza che il carattere esplorativo delle loro richieste non era venuto meno;
in particolare, la presunta pericolosità dell'impianto non era stata dedotta nella domanda originaria, la quale faceva unicamente riferimento ad un asserito disastro ambientale rilevatosi, però, inesistente;
2) il tribunale aveva, altresì, errato nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'esame della domanda postulava l'accertamento della legittimità degli atti amministrativi che costituivano il titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto, il che valeva a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo;
3) il tribunale aveva errato nel rigettare l'eccezione di difetto di interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c., omettendo di considerare che l'impianto in questione non era più in funzione né si poteva prevedere se e quando (nonché con quali modalità) avrebbe potuto riprendere l'attività; pertanto, non essendo in atto alcuna immissione, veniva meno il presupposto per l'invocata tutela sia ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 32 Cost. che dell'art. 844 c.c.;
4) la sentenza impugnata non era condivisibile neppure nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori;
difatti, ai sensi dell'art. 311 del d.lgs n.
152/2006 il potere di attivarsi per la prevenzione del danno ambientale spettava unicamente allo
Stato e, in particolare, al , anche in relazione a situazioni di pericolo Organizzazione_6 suscettibili di sfociare in danno ambientale;
5) il tribunale non aveva fatto corretto uso delle risultanze istruttorie in quanto:
(-) non aveva preso in considerazione le risultanze della prima c.t.u. (redatta dalla Prof.ssa che avevano escluso l'esistenza di un pericolo sia per l'integrità ambientale che per la Per_1 salute degli attori derivante dall'attività dell'impianto; difatti, anche nell'ipotesi di rinnovazione
alla di “integrare il procedimento mediante uno studio maggiormente approfondito sotto il profilo sanitario, in relazione ai Org_5 possibili effetti del funzionamento dell'impianto sulla salute della popolazione interessata, e con l'individuazione di soluzioni atte a evitare che i contaminanti rilasciati nel canale Solmine possano depositarsi sui sedimenti delle rive”. La , con delibera Org_5 n.879 del 30/07/2018, a seguito del riesame della procedura di , ha espresso parere di compatibilità ambientale aggiungendo Pt_74 alle prescrizioni già inserite nell'istruttoria 2015 ulteriori monitoraggi sulla popolazione residente e sulle esposizioni locali, oltre alla rimozione annuale dei sedimenti dal canale Solmine. Infine il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 21.01.2019, ha confermato i dispositivi di annullamento della sentenza del TAR” (cfr. sentenza impugnata, pag. 18-20). pagina 7 di 19 dell'indagine peritale, il primo elaborato conserva la sua efficacia, con la conseguenza che il primo giudice avrebbe dovuto motivare le ragioni del suo discostamento dalle conclusioni della prima c.t.u.;
(-) anche l'ausiliario per gli aspetti sanitari del secondo collegio peritale (dott. ) aveva Per_7 evidenziato che, in mancanza di dati statistici e studi epidemiologici di settore, non era possibile stabilire alcun rapporto di causalità tra l'esistenza dell'impianto ed eventuali incrementi di patologie nella zona;
(-) il primo giudice aveva adottato una misura di prevenzione in relazione ad un pericolo alla salute ed all'ambiente che non si era mai verificato, sulla base della sola prospettazione che lo stesso sarebbe stato possibile in caso di incidenti e/o malfunzionamenti (finora, tuttavia, mai avvenuti);
(-) il tribunale non aveva valutato le osservazioni critiche mosse alla seconda c.t.u. ed aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconvocazione dei periti per rendere chiarimenti;
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, gli appellati nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 13.7.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Occorre in primo luogo rilevare come la Corte di Cassazione, adita da e da Parte_1
in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con ordinanza n. Parte_2
8092/2020 depositata in data 23.4.2020 (in atti), abbia rigettato il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dagli originari attori (qui appellati).
Pertanto, la questione relativa all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, è da ritenersi superata, con conseguente caducazione del secondo motivo di appello.
3.2. – Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda con cui gli appellati hanno chiesto di “precisare e specificare che l'auspicata conferma della Sentenza di primo grado
pagina 8 di 19 investe sia l'attività di Incenerimento che quella di Trattamento di Rifiuti Liquidi” nonché il rimborso delle “spese tecniche” sostenute nel giudizio di primo grado.
Difatti, richiedendo una modifica della sentenza di primo grado in senso ad essi favorevole, costituiva loro onere proporre appello incidentale, sicché, in difetto, deve ritenersi preclusa qualsiasi possibilità di riesame della statuizione con cui è stata accolta la domanda di inibitoria e di quella con cui si è proceduto alla regolamentazione delle spese di lite.
3.3. – Si deve, poi, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata dagli appellati, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'impugnazione proposta da e . Parte_1 Parte_2
4 – L'esame del gravame
4.1. – Il primo motivo è infondato.
4.1.1. – Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle società appellanti, non è vero che gli attori non hanno integrato la domanda, procedendo solo ad “una riduzione del perimetro originario della stessa, con mera rinunzia alle domande risarcitorie” (cfr. atto di appello, pag. 27).
Al contrario, con atto depositato il 31.3.2014, costoro hanno fornito puntuale riscontro all'ordinanza del 3.12.2013, con cui il tribunale, ritenuto necessario che essi chiarissero quali fossero i diritti di ciascuno di loro asseritamente lesi, aveva assegnato alla parte termine fino al
31.3.2014 per integrare le proprie domande.
Non condivisibile è, quindi, l'affermazione delle appellanti secondo cui la domanda avrebbe avuto contenuto esplorativo, il che avrebbe condizionato anche lo svolgimento dell'istruttoria la quale
“dopo aver preso le mosse da un presunto e inesistente “disastro ambientale” (mai verificatosi come accertato dai periti), si è dapprima concentrata sulla pericolosità delle immissioni per la salute e per
l'ambiente (consulenza prof.ssa e, dopo che questa è stata esclusa, sulle presunte Per_1 deficienze strutturali dell'impianto (consulenza ed altri), che sarebbero fonte di Persona_5 potenziali immissioni dannose” (cfr. atto di appello, pag. 27).
In realtà, la domanda, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era diretta ad
“accertare e dichiarare la pericolosità e la potenzialità lesiva, per la salute e per gli altri beni, diritti ed interessi degli attori di cui in narrativa, della attività produttiva di incenerimento, anche come in concreto esercitata dalla convenuta mediante l'impianto denominato “Termovalorizzatore e impianto di trattamento di liquidi di Scarlino” e/o di immissione/emissione di sostanze inquinanti
(in particolare diossine e furani), oltre e/o anche entro i limiti di legge, nella acque di scolo e nelle
pagina 9 di 19 colonne d'arie sovrastanti i (e nelle acque dei) territori comunali di residenza e/o di soggiorno degli attori, nonché sovrastanti i (e nelle acque dei) terreni e/o all'interno dei manufatti ove risultano residenti e/o domiciliati e/o ove soggiornano e/o ove esercitano le proprie attività lavorative gli attori, il tutto come descritto in narrativa e come sarà accertato in corso di causa e in particolare che detta attività ha esposto, espone ed esporrà in maniera gravissima a pericolo la conservazione dello stato di salute degli attori”.
Pertanto, dal momento che la domanda si fondava anche sulla dedotta inadeguatezza tecnica dell'impianto (in quanto obsoleto ed originariamente destinato ad altra attività, cfr. atto di citazione dell'1.7.2013, pag. 11-12), la verifica della sua idoneità e della sua conformità alle prescrizioni di legge costituiva elemento centrale del thema decidendum e probandum, sicché correttamente l'indagine peritale è stata estesa anche a tale accertamento (cfr. verbale di udienza del 13.1.2015 in cui il quesito formulato al c.t.u. ricomprendeva tutti quelli proposti da parte attrice, tra i quali vi era anche la richiesta di compiere proprio la predetta verifica).
4.1.2. – In ogni caso, per costante orientamento giurisprudenziale, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cassazione civile, sentenza del 21.11.2008, n.
27670).
Nella specie, la valutazione di tali elementi porta inevitabilmente al rigetto dell'eccezione in parola, avendo peraltro le originarie convenute predisposto un'articolata linea difensiva, così dimostrando di aver compreso perfettamente sia l'oggetto della lite che le ragioni della domanda avversaria.
4.2. – Infondato è, altresì, il terzo motivo di appello
4.2.1. – Orbene, occorre in primo luogo rilevare come il tribunale, nel procedere alla qualificazione della domanda proposta dagli attori, abbia attribuito alla stessa sia natura personale (ex art. 2043
c.c. e 32 Cost), come tale esercitabile nei confronti dell'autore delle immissioni dannose, che reale
(art. 844 c.c.), come tale proponibile nei confronti del proprietario del fondo da cui si propagano le predette immissioni.
Tale statuizione non risulta oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti, con la conseguenza che la stessa è passata in giudicato (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 12843 del pagina 10 di 19 22/05/2017, secondo cui: “in sede di gravame, il giudice non può procedere d'ufficio ad una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta dal primo giudice e non impugnata, stante la preclusione del giudicato perfezionatosi sul punto”).
4.2.2. – Ciò posto, si tratta di stabilire se l'inibitoria invocata dagli attori possa concretizzarsi in una tutela preventiva del diritto alla salute.
In proposito, si presenta senz'altro pertinente il precedente giurisprudenziale citato dagli appellati, secondo cui “la tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della pubblica amministrazione può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima ancora che l'opera pubblica venga messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio (nella specie, l era stato autorizzato a Org_7 costruire un elettrodotto a distanza di circa 30 metri da un'abitazione, il cui proprietario chiese che fosse accertata la pericolosità dell'opera ed il danno derivante alla salute per l'esposizione ai campi elettromagnetici, con conseguente risarcimento del danno costituito dalla diminuita abitabilità dell'immobile. La S.C., sulla base dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del merito, che aveva respinto la domanda sul presupposto che l'elettrodotto era stato costruito sulla base di provvedimenti legittimi e non impugnati e che, peraltro, esso non era ancora entrato in funzione, sicché era impossibile accertare la situazione di pericolo che si sarebbe generata una volta intervenuta la messa in esercizio).” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 27.7.2000, n. 9893)
Segnatamente, nella motivazione della citata pronuncia si legge: “Con specifico riferimento al diritto alla salute, sarebbe contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità e ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva. La Corte costituzionale, nella sentenza 30 dicembre 1987 n. 641, ha espressamente affermato che, in tema di lesione della salute umana, è possibile il ricorso all'art. 2043 cod. civ. e che si è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l'illecito […] E perciò può essere chiesto al giudice di inibire all'amministrazione il comportamento costituito dal porre in esercizio un impianto che, iniziando a funzionare con le modalità previste, è accertato possa determinare una situazione di messa in pericolo della salute”.
Trattasi di principio suscettibile di applicazione pure nell'ambito dei rapporti tra privati, stante la sua portata di carattere generale che si apprezza ancor di più a seguito dell'introduzione, anche nella legislazione nazionale, dei principi di precauzione e di prevenzione sanciti dall'ordinamento comunitario come cardini della politica ambientale (cfr. Cassazione civile, sentenza del 28.7.2015,
n. 15853).
pagina 11 di 19 In particolare, l'art.
3-ter del d.lgs n. 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale) prevede che
“la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.
È evidente, allora, come le esigenze emerse con il principio di precauzione/prevenzione orientino l'applicazione degli artt. 844 e 2043 c.c., e ne informino i presupposti, trasformandoli definitivamente in uno strumento di tutela preventiva della salute, stanti gli innegabili legami esistenti tra tale diritto e quello all'integrità ambientale.
4.2.3. – Pertanto, se da un lato non pertinente si presenta il precedente giurisprudenziale (Cass. civ. n. 26353/2023) citato dalle appellanti in memoria di replica (in quanto non concernente l'ipotesi di danno alla salute), dall'altro sussiste certamente l'interesse ad agire degli appellati, a nulla rilevando che l'impianto sia, attualmente, non funzionante.
Difatti, come ammesso dalle medesime società , non si può escludere che il Pt_1 termovalorizzatore torni in funzione (cfr. atto di appello, pag. 36), anche perché l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività non è di certo ostativo all'avvio di un nuovo procedimento finalizzato ad ottenere la loro adozione.
4.2.4. – D'altra parte, proprio in considerazione della natura preventiva della tutela invocata, sussiste senz'altro la legittimazione passiva di , quale autore materiale delle Parte_1 immissioni, dal momento che l'azione spiegata, per quanto sopra esposto, non ha natura solamente reale.
Ne discende il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata, peraltro per la prima volta nella memoria di replica depositata in questo grado di giudizio, dalla società appellata.
4.3. – Infondato è, poi, il quarto motivo di appello.
È evidente come gli originari attori abbiano agito a tutela di propri diritti soggettivi (salute, proprietà, ecc.), con la conseguenza che innegabile è la loro legittimazione attiva.
Del resto, non è contestato lo stabile collegamento degli appellati con la zona interessata dalle immissioni del termovalorizzatore, essendo gli stessi residenti o proprietari di immobili situati in tale area o per svolgere in essa la loro attività commerciale o lavorativa.
Né tale legittimazione può ritenersi esclusa dall'art. 311 del del d.lgs n. 152/2006 secondo cui: “Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario,
pagina 12 di 19 per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto”.
Difatti, la legittimazione del non si sostituisce a quella dei privati Organizzazione_6 interessati dalle immissioni, come si evince chiaramente dall'art. 313, comma 7, del predetto testo normativo: “resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi”.
4.4. – Infondato, infine, è il quinto motivo di appello.
4.4.1. -In primo luogo, non condivisibile è la tesi degli appellanti secondo cui il giudice, nell'aderire alle conclusioni della seconda c.t.u., avrebbe dovuto spiegare le ragioni del suo discostamento dalle risultanze della prima indagine peritale (espletata dalla Prof.ssa . Per_1
Vero è che il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini peritali non priva di efficacia l'attività espletata dal primo consulente (cfr. Cassazione civile, sentenza del
14.11.2008, n. 27427).
Tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte: “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 7.7.2021, n.
19372).
Nella specie, nella seconda perizia si dà espressamente atto che “la perizia prodotta dal Dr.
(consulente medico-sanitario del secondo collegio peritale, ndr), oltre a prendere in Per_7 esame i documenti citati dalla Prof.ssa di fatto ne estende la trattazione introducendo e Per_1 valutando nuova documentazione acquisita durante le operazioni peritali. Il Collegio CTU sottolinea come la relazione peritale della Prof.ssa si sia limitata agli aspetti medico- Per_1 sanitari senza una valutazione critica degli stessi e senza un'approfondita analisi dell'impianto e degli aspetti tecnico-impiantistici correlati” (cfr. pag. 83).
Pertanto, la prima c.t.u. era stata espressamente esaminata dal secondo collegio peritale e valutata come incompleta, il che esonerava il tribunale dal procedere ad un'analisi della stessa ed a motivare le ragioni del suo dissenso rispetto alle risultanze del primo elaborato.
pagina 13 di 19 Del resto, è innegabile che nella relazione della Prof.ssa manchi completamente Per_1
l'accertamento dell'idoneità tecnica del termovalorizzatore, nonostante che lo stesso (come già esposto al § 4.1.) facesse parte del quesito demandato dal tribunale.
Inoltre, la sostituzione “per gravi motivi” ex art. 196 c.p.c. (per avere il c.t.u. pronunciato, nel corso delle operazioni peritali, la seguente frase: “la Magistratura sta uccidendo l'industria italiana
e questo è assolutamente inaccettabile: l'industria va assolutamente difesa”) inducono seriamente a dubitare della imparzialità dell'ausiliario e, quindi, dell'attendibilità delle conclusioni della sua c.t.u., sicché correttamente il tribunale non le ha prese in considerazione.
4.4.2. – Per quanto riguarda, poi, gli esiti della perizia del Dr. , è importante rilevare Per_7 come l'ausiliario non abbia potuto ravvisare un rapporto di causalità tra l'attività dell'impianto ed eventi sanitari avversi stante la discontinuità del funzionamento del termovalorizzatore nonché la mancanza di dati statistici e studi epidemiologici predittivi il che, però, non consente di escludere la pericolosità, per la salute umana, dell'attività in questione.
Del resto, l'importanza dell'aspetto sanitario è stata messa in risalto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 505 del 21.1.2019 che, nel riformare parzialmente quella del TAR Toscana, ha annullato l'autorizzazione regionale all'installazione del termovalorizzatore nella parte in cui non prevede la necessità di effettuare la Valutazione di Incidenza Sanitaria (c.d. “VIS”).
Orbene, il predetto ausiliario ha evidenziato che “d. la presenza di segnali di attenzione per eccessi seppur ai limiti della significatività, di alcune patologie nella popolazione della Piana di
in vicinanza all'area industriale del ON, pone la necessità di adottare tutte quelle Pt_1 misure specifiche per la prevenzione del generarsi di condizioni reali di danno sanitario, considerata la vulnerabilità dell'area per alcuni elementi specifici quali, ad esempio, la Bronco
Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), che seppur non esclusivamente connessa con esposizioni ambientali, può ulteriormente incrementare con l'aumentare delle concentrazioni inquinanti quali
PM10, PM 2,5 e NOX;
e. egualmente la presenza nell'ambiente, come nel canale del ON ed in alcune aree della Piana di inquinanti noti per le proprietà tossiche e cancerogene quali Parte_58 arsenico (As) e Diossine/PCB, pone la necessità di mettere in atto tutti gli strumenti percorribili per limitarne ulteriori incrementi e diffusione;
3 – Nella condizione specifica si è, quindi, di fronte ad uno scenario nel quale le conseguenze di eventuali malfunzionamenti e/o incidenti tali da determinare significative immissioni di sostanze inquinanti note cancerogene e pericolose per la salute, si riflettono in rischi sanitari ed ambientali certi e probabili nel tempo, e quindi non si rileva la necessità di adottare misure ispirate al principio di precauzione, ma preventive quali quelle definite dal principio di prevenzione, ovvero tali da garantire l'affidabilità dell'impianto della
e l'efficacia delle misura di abbattimento e mitigazione, nel pieno rispetto delle Parte_1
pagina 14 di 19 Org migliore tecnologie applicabili ( e delle buone pratiche di gestione e controllo, al fine di minimizzare il più possibile il contributo delle proprie emissioni al quadro generale ambientale e sanitario dell'area interessata. 4 – In assenza del pieno rispetto delle condizioni di cui al punto 3, si ritiene che vi siano fondati elementi per considerare la ripresa dell'attività di termovalorizzazione della , da un punto di vista ambientale e/o Parte_75 sanitario per il contesto dell'area della Piana ” (cfr. c.t.u., pag. 110). Parte_58
4.4.3. – In uno scenario di notevole vulnerabilità quale quello descritto dall'ausiliario medico- sanitaria, assume, quindi, portata centrale, al fine di apprezzare l'esistenza di pericoli per l'ambiente e per la salute umana, l'analisi strutturale del termovalorizzatore.
Ciò tanto più se si considera che, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, si erano verificati diversi sforamenti dei limiti delle immissioni (cfr. c.t.u., pag. 88), oltre a quello del
15.5.2013 rilevato dall' CP_16
Ebbene, dal punto di vista impiantisco, il collegio peritale ha rilevato le seguenti criticità: “5)
L'impianto non ha mai dimostrato di poter operare in modo stabile e continuativo, presentando una successione ininterrotta di arresti e riavvii. La discontinuità di marcia per tutte e tre le linee Cont che ha caratterizzato l'intero periodo di funzionamento con alimentazione a . La CP_23
ha intrapreso diverse azioni volte al superamento di questa criticità ma di fatto non sono
[...] state risolutive e l'impianto non ha trovato condizioni di marcia stabili per tutte e tre le linee.
Questa discontinuità ha di fatto impedito all'autorità competente di verificare le emissioni ai camini in condizioni di funzionamento contemporaneo alla massima potenza autorizzata delle tre linee. 6) le camere di combustione sono state modificate rispetto alla progettazione iniziale nella dimensione del diametro dei catini (riduzione stimata del 34%) intervento che il collegio CTU giudica sostanziale in quanto ad esso è legata la portata massima di CSS sopportata dalla camera di combustione e conseguentemente la potenza massima autorizzata;
7) Il Collegio CTU ritiene che non sia garantito il pieno rispetto del comma 3 dell'art. 237 octies del d.lgs 152/2006 in quanto: - data la geometria delle camere di combustione e le condizioni di esercizio, non è possibile escludere che nelle condizioni più sfavorevoli parte significativa dei fumi permanga nella zona di post combustione per un tempo inferiore ai 2 secondi;
- dati sperimentali evidenziano, inoltre, che, durante le condizioni di marcia dei forni, vi sono difficoltà nel mantenere in maniera controllata ed omogenea la temperatura minima di 850° C al di sopra dei punti di immissione dell'aria secondaria e terziaria (zona di post combustione); 8) le linee di trattamento fumi sono basate esclusivamente su trattamenti ad umido (non dotate di filtri a tessuto) soprattutto nel primo stadio di abbattimento, senza alcun riciclo delle acque di processo, non in linea con il comma 1 dell'articolo 237-terdecies del d.lgs n. 152 del 2006 e in disaccordo con il recente WI
pagina 15 di 19 BREF (Final draft december 2018) che raccomanda l'applicazione di tecniche di trattamento fumi che non producano acque reflue o che prevedano il riuso/riciclo delle acque fino al limite consentito dai requisiti di qualità del processo in cui sono riciclate;
9) il trattamento dei fumi completamente ad umido senza ricircolo delle acque di processo sposta completamente all'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi la funzione di presidio atto a contenere le emissioni di inquinanti in ambiente determinando la possibilità di un incremento di dispersioni di sostanze tossiche e nocive nel canale Solmine, già pesantemente interessato da fenomeni di contaminazione;
10) l'impianto per cui è causa, ormai inattivo dal 2015, è caratterizzato da tecnologie del tutto superate: risulta infatti essere l'unico in Italia dotato di primo stadio di depurazione ad umido e non equipaggiato con filtri a tessuto, in contraddizione con le attuali BAT.
In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il collegio CTU ritiene che vi siano fondati elementi per considerare la ripresa dell'attività di termovalorizzazione della , nella Parte_1 sua attuale configurazione impiantistica e gestionale, insostenibile da un punto di vista ambientale
e/o sanitario per il contesto dell'area della Piana di Scarlino” (cfr. c.t.u., pag. 111-112).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la pericolosità dell'impianto non
è stata affermata dal tribunale sulla base di dati meramente teorici, in quanto dalle risultanze dell'espletata relazione peritale emerge in maniera palese la sua inadeguatezza strutturale e funzionale che lo rendono inadatto ad essere rimesso nuovamente in esercizio, attesi i rischi per l'ambiente e la salute delle persone.
Inoltre, giova considerare come il collegio peritale abbia adeguatamente risposto alle osservazioni critiche delle originarie convenute (cfr. c.t.u., pag. 75-108), cosicché correttamente il tribunale non ha disposto la riconvocazione del c.t.u. per rispondere ai chiarimenti richiesti dalle società
(cfr. verbale di udienza del 26.3.2019), tenuto anche conto del carattere ripetitivo degli Pt_1 argomenti esposti, come tali già adeguatamente esaminati dal collegio peritale.
Peraltro, tali osservazioni omettono di confrontarsi con i passaggi fondamentali della relazione peritale costituiti: 1) dall'obsolescenza tecnica e tecnologica dell'impianto; 2) dall'esistenza di difformità progettuali;
3) dal verificarsi di numerosi arresti e riavvii del termovalorizzatore;
4) dal mancato rispetto del tempo minimo (di due secondi) di cui all'art. 237-octies, comma 3, del d.lgs n. 152/2006 (secondo cui “gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi.
Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente”).
pagina 16 di 19 Al riguardo, giova considerare che se, da un lato, le appellanti non hanno contestato i grafici, acclusi alla c.t.u., che evidenziano profili di temperatura inferiori a quelli di legge oltre che “le discontinuità di marcia della linea con situazioni di fermo e ripartenza anche in rapida sequenza”
(cfr. c.t.u. pag. 43-46), dall'altro la pretesa di verificare il rispetto della temperatura di 850° C. sulla base dei valori medi registrati dalle 4 termocoppie risulta priva di qualsiasi supporto normativo.
Deve, dunque, disattendersi l'istanza di rinnovazione della c.t.u. formulata da parte appellante così come quella di chiamata a chiarimenti del collegio peritale.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile, complessità media):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.665,00
Fase decisionale (valore medio): € 4.287,00
Compenso tabellare: € 8.470,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si esclude la fase di istruttoria/trattazione in quanto non svolta.
5.1.1. – Non può, tuttavia, riconoscersi l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 invocato dalla difesa degli appellati.
Invero, la Suprema Corte ha precisato: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 14.1.2020, n. 461).
Quindi, il numero delle parti assistite non comporta alcun automatismo in ordine al riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, trattandosi di mera facoltà spettante al giudice che, nell'esercitarla, è tenuto solo a congruamente motivare la sua decisione.
Nella specie, il numero delle parti non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, come risulta anche dal contenuto degli atti depositati in secondo grado, dove la posizione degli appellati
è stata trattata unitariamente, senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.
5.2. – Anche le spese del regolamento preventivo di giurisdizione – la cui liquidazione è stata espressamente rimessa dalla Corte di Cassazione al giudice del merito – devono essere poste a pagina 17 di 19 carico solidale di e di , tenuto conto del rigetto del ricorso da Parte_1 Parte_2 esse proposto.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 (valore indeterminabile- complessità media):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.733,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 2.118,00
Fase decisionale (valore medio): € 1.420,00
Compenso tabellare: € 6.271,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Non sussistono i presupposti per l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, per le ragioni esposte al § 5.1.1.
5.3. – Sussistono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma
I-quater, del D.P.R. n. 115/2002 nei confronti delle appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e da Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 980/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e Parte_2 pubblicata il 11/12/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.470,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
3) condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione che liquida in € 6.271,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Firenze, 10.1.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 18 di 19 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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