Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Il Giudice Onorario del Tribunale, nella persona del giudice Dott. Liana Zaccara,
all'udienza di discussione del 13 marzo 2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. 163/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. : ) con il patrocinio dell'avv. LUPPI ALBERTO, giusta C.F._2
procura, presso cui eleggono domicilio
contro
:
C.F.: con il patrocinio dell'avv. LUCA Parte_3 C.F._3
PERUGINI, giusta procura, presso cui elegge domicilio
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza di discussione che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLADECISIONE
Con atto regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
intimavano a lo sfratto per finita locazione, ed in subordine per Parte_3
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ad uso abitativo per la data del 01 gennaio 2022, avendo inviato regolare disdetta.
All'udienza di convalida compariva opponendosi alla convalida Parte_3
per aver pagato regolarmente i canoni ed anzi avendo effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria nell'immobile, nulla eccependo in merito alla ricezione della disdetta.
Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art.426 c.p.c., dopo aver emesso ordinanza provvisoria di rilascio, stante la non contestazione in merito alla ricezione della disdetta e avendo l'intimante limitato la domanda alla risoluzione per finita locazione, effettuato il procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza del 13 marzo 2025.
Si deve preliminarmente rilevare che nel termine concesso l'opponente non ha depositato memoria integrativa dell'atto introduttivo con la conseguenza che in merito alla domanda di sfratto per finita locazione, oggetto del presente giudizio, nulla è stato eccepito.
In ogni caso si deve rilevare che è pacifico fra le parti che la disdetta da parte del locatore per la prima scadenza è stata inviata regolarmente e per i motivi indicati nell'art. 3 L.N. 431/98, con la conseguenza che il giudice non può che prendere atto della volontà del locatore, ferma restando la possibilità per il conduttore di verificare nei termini previsti dalla legge che l'immobile venga adibito per gli usi per i quali è stata esercitata la disdetta.
pagina 2 di 3 Pertanto il contratto viene risolto alla data del 01/01/2022, confermando il rilascio per la data del 30 aprile 2023, disposto con ordinanza del 10/01/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza eccezione e deduzione reiette:
1) Dichiara risolto il contratto di cui è causa per finita locazione alla data del 01/01/2022
e per gli effetti condanna a lasciare libero e sgombero da Parte_3
persone e cose, anche interposte, ed a piena disposizione della proprietà l'immobile sito in San Felice del Benaco (BS), Via Fontana Vecchia n.46, ad uso abitativo,
confermando l'ordinanza del 10/01/2023, con la data per l'esecuzione del rilascio il
30/04/2023;
2) Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in Parte_3
complessivi € 2.906,00, ivi compresi € 1.543,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
Così deciso in Brescia, 13 marzo 2025
il Giudice
Dott. Liana Zaccara
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