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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2193 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
in virtù di mandato, rilasciato su foglio separato, da considerarsi in calce al ricorso, dall'avv. Filippo Castaldi (pec: , nello Email_1
studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla P.zza D'Amora,
3.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Presidente - legale rappresentante p.t. dott.
[...]
con sede in Roma alla P.zza Vittorio Emanuele II, n° 78, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giorgio Meo e dall'avv. Alfonso Vocca, elettivamente domiciliato in Roma alla via Antonio Bertoloni 26/B, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo;
indirizzi pec:
e Email_2 Email_3
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – Omissioni contributive –
Eccezione di prescrizione.
Acquisita documentazione, tentata la conciliazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
La stessa riguarda il decreto ingiuntivo n. 157/2023 di € 19.741,94, che è stato notificato all'opponente in data 26.5.2023, avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori e delle relative sanzioni civili non corrisposti alla “Quota B” del fondo di Previdenza Generale per gli anni dal
2008 al 2013.
Preliminarmente deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere segnatamente ai contributi richiesti per l'anno 2013, che sono stati regolarmente pagati dal contribuente per euro 2.323,74, mediante bonifico bancario del 12 maggio 2023. Dunque il thema decidendum appare ridotto alla pretesa del residuo importo di € 17.418,20 riferito ai restanti contributi dal 2008 al 2012, comprensivo di interessi (anche relativi all'anno
2013).
Ancora in via preliminare devono dichiararsi irricevibili le note depositate dall'opposto in data 28.1.2025. Difatti erano state accordate dal giudicante mere note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza a tenore dell'art. 127 ter c.p.c. (dunque note scritte sostitutive del verbale d'udienza), lì dove la parte ha invece depositato delle articolate note conclusionali non autorizzate.
Nel merito, a quanto riferito dall'opponente in ricorso, con riferimento a detti contributi l già in precedenza aveva inoltrato richieste di pagamento CP_1
per le singole annualità.
In particolare con la nota prot. 32648 dell'8.4.2014 comunicata il 28.04.2014 risultano richiesti all'opponente i contributi dell'anno 2008, per euro 4.950,53.
Con la nota prot. 27126 del 20.3.2017 comunicata il 30.3.2017 sono stati richiesti contributi dell'anno 2011 per euro 6.505,99.
Con la nota prot. 16717 del 12.2.2018 comunicata il 12.3.2018 è stato richiesto il pagamento di contributi dell'anno 2012 pari ad euro 5.864,00.
Con nota prot. 34783 del 25.3.2019 ricevuta il 16.4.2019 è stato richiesto il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2013 pari ad euro 2.323,74.
Non risultano, dunque, formali richieste relative alle annualità 2009 e 2010, anche se, dalla contabile prodotta in atti con l'istanza monitoria, si evince che l'importo richiesto con la nota prot. 32648 dell'8.4.2014, comunicata il
28,04.2014, di euro 4.950,53 conteneva anche i contributi omessi per gli anni
2009 e 2010. Dunque gli stessi devono presumersi in ogni caso richiesti.
L'importo complessivo di euro 19.644.26, maggiorato degli interessi, corrisponde a quello richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo pari ad euro
19.741,94.
A tutti i summenzionati documenti l ha allegato dei prospetti che -ictu CP_1
oculi- non possono essere stati comunicati all'opponente congiuntamente alle suddette note, in quanto recano un numero di protocollo interno e la data del
24.11.2022 (cioè una data di molto posteriore a quella in cui furono spedite le suddette raccomandate).
L'opponente ha incentrato le sue difese sulla prescrizione quinquennale estintiva dei contributi oggetto della richiesta monitoria, asseritamente maturata successivamente alla notifiche delle anzidette raccomandate.
Quanto al dies a quo dal quale decorre il termine di prescrizione delle singole annualità contributive deve convenirsi con la tesi sostenuta dall'opponente.
Difatti la Suprema Corte ha più volte ribadito che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti agli Enti di previdenza decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (ex plurimis: Cass. 27959/2018; 19403/2019; 10273/2020).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18, c. 4, d. lgs.
241/1997). Tali termini possono essere modificati da un Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12, co. 5, d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni;
esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (ex multis: Cass.
17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022).
In base al DPCM 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del
19 giugno 2010, con riferimento alle annualità in questione, correttamente l'opponente ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data del 6 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta.
L'opponente, come osservato, ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, l. 335/1995, maturata successivamente alla comunicazione degli atti interruttivi.
In particolare l'opponente ha ritenuto che “essendo stata consegnata la richiesta dei contributi del 2008 (…) in data 28 aprile 2014, dal 29 aprile successivo decorreva il nuovo termine quinquennale di prescrizione, spirato il
29 aprile 2019; essendo stata consegnata la richiesta dei contributi del 2011 in data 30 marzo 2017, dal 1° aprile successivo decorreva il nuovo termine quinquennale di prescrizione, spirato il 1° aprile 2022; essendo stata consegnata la richiesta dei contributi del 2012 in data 12 marzo 2018, dal 13 marzo successivo decorreva il nuovo termine quinquennale di prescrizione, spirato il 13 marzo 2023”.
Dunque tutti i suddetti contributi sarebbero stati già prescritti all'atto della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 27.04.2023, negandosi efficacia di atto interruttivo della prescrizione alla nota prot. n. 41268/2018 (Revisione dei provvedimenti sanzionatori) indirizzata all'opponente e da questi ricevuta in data 24/04/2018.
In detta missiva si legge che “La revisione della Sua posizione contributiva accesa presso la quota B del Fondo di Previdenza Generale ha evidenziato la presenza di bollettini scaduti e non corrisposti riferiti ai provvedimenti sanzionatori allegati”. Faceva seguito l'invito a regolarizzare entro gg. 30 e fornendosi l'indicazione di un codice bancario “Iban” per il pagamento.
Non risultano individuati nell'atto i crediti oggetto della odierna pretesa monitoria, né l'esatta quantificazione dei contributi dovuti.
E' pur vero che nella produzione di parte opposta, all'allegato 7, compare la suddetta nota prot. n. 41268/2018 ove risulta allegato un elenco analitico nel quale si fa esplicito e chiaro riferimento alla pretesa contributiva di cui alla nota prot. 24216 del 19.4.2010 nonché alla nota prot. 32648 del 8.4.2014
(pacificamente ricevute dal contribuente); in queste ultime erano specificamente elencati i contributi omessi per le annualità 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012. Da una più attenta lettura di detti allegati si evince, tuttavia, che gli stessi recano un numero di protocollo interno e la data del 24.11.2022.
Appare quindi evidente che tale allegato non può essere stato notificato all'opponente congiuntamente alla nota prot. 41268/2018, risultando essere di formazione molto successiva (quattro anni dopo la notifica della nota anzidetta).
La richiesta inoltrata dall'Ente con la nota prot. n. 41268/2018 sarebbe dunque viziata da eccessiva genericità secondo l'opponente e non avrebbe prodotto effetti interruttivi del termine di prescrizione. In proposito deve però ricordarsi con la Corte regolatrice (Cass. n. 24116 del 28 novembre 2016, nonché Cass. nn. 3371/10, 24656/10, 17123/15) che in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Deve escludersi, pertanto, che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore (Cass. 15714/2018; Cass.
15766/2006). Ché, anzi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non soggetta a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto
(Cass. 24054/2015).
Deve perciò dissentirsi dall'eccezione sollevata dall'opponente sul punto, dovendosi attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla nota prot.
41268/2018 ricevuta dal debitore in data 24.4.2018.
Deve, poi, darsi atto della fondatezza dell'ulteriore eccezione sollevata dall' circa il termine di sospensione di complessivi 311 gg. da CP_1
aggiungersi a quello quinquennale della prescrizione in forza della legislazione emergenziale promulgata durante il periodo pandemico da Covid 19.
Infatti, ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti interruttivi, deve tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi
129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Dunque, devono aggiungersi, ai fini della maturazione dei termini di prescrizione, altri 311 giorni.
Per quanto osservato deve, pertanto, concludersi che i termini di prescrizione paventati dall'opponente non siano in realtà decorsi per le annualità 2008-2012
(si è già detto che il 2013 è stato saldato ed è cessata la materia del contendere); tanto sia per l'efficacia interruttiva degli atti di cui si è già riferito in motivazione, sia per gli effetti della sospensione della prescrizione disposta dal Legislatore nel periodo “Covid”.
In tali limiti deve essere ridotta la pretesa dell' , dovendosi nel resto CP_1
revocare l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 157/2023.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo.
Le spese, in considerazione della particolare complessità della materia, sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta l'opposizione e, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi per l'anno 2013, conferma nella restante parte il decreto ingiuntivo n. 157/2023 limitatamente all'importo residuo di euro
17.418,20, oltre alle spese ivi liquidate, dichiarandone l'esecutività; compensa le spese del giudizio di opposizione.
Nocera Inferiore, 17.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
in virtù di mandato, rilasciato su foglio separato, da considerarsi in calce al ricorso, dall'avv. Filippo Castaldi (pec: , nello Email_1
studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla P.zza D'Amora,
3.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Presidente - legale rappresentante p.t. dott.
[...]
con sede in Roma alla P.zza Vittorio Emanuele II, n° 78, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giorgio Meo e dall'avv. Alfonso Vocca, elettivamente domiciliato in Roma alla via Antonio Bertoloni 26/B, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo;
indirizzi pec:
e Email_2 Email_3
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – Omissioni contributive –
Eccezione di prescrizione.
Acquisita documentazione, tentata la conciliazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
La stessa riguarda il decreto ingiuntivo n. 157/2023 di € 19.741,94, che è stato notificato all'opponente in data 26.5.2023, avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori e delle relative sanzioni civili non corrisposti alla “Quota B” del fondo di Previdenza Generale per gli anni dal
2008 al 2013.
Preliminarmente deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere segnatamente ai contributi richiesti per l'anno 2013, che sono stati regolarmente pagati dal contribuente per euro 2.323,74, mediante bonifico bancario del 12 maggio 2023. Dunque il thema decidendum appare ridotto alla pretesa del residuo importo di € 17.418,20 riferito ai restanti contributi dal 2008 al 2012, comprensivo di interessi (anche relativi all'anno
2013).
Ancora in via preliminare devono dichiararsi irricevibili le note depositate dall'opposto in data 28.1.2025. Difatti erano state accordate dal giudicante mere note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza a tenore dell'art. 127 ter c.p.c. (dunque note scritte sostitutive del verbale d'udienza), lì dove la parte ha invece depositato delle articolate note conclusionali non autorizzate.
Nel merito, a quanto riferito dall'opponente in ricorso, con riferimento a detti contributi l già in precedenza aveva inoltrato richieste di pagamento CP_1
per le singole annualità.
In particolare con la nota prot. 32648 dell'8.4.2014 comunicata il 28.04.2014 risultano richiesti all'opponente i contributi dell'anno 2008, per euro 4.950,53.
Con la nota prot. 27126 del 20.3.2017 comunicata il 30.3.2017 sono stati richiesti contributi dell'anno 2011 per euro 6.505,99.
Con la nota prot. 16717 del 12.2.2018 comunicata il 12.3.2018 è stato richiesto il pagamento di contributi dell'anno 2012 pari ad euro 5.864,00.
Con nota prot. 34783 del 25.3.2019 ricevuta il 16.4.2019 è stato richiesto il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2013 pari ad euro 2.323,74.
Non risultano, dunque, formali richieste relative alle annualità 2009 e 2010, anche se, dalla contabile prodotta in atti con l'istanza monitoria, si evince che l'importo richiesto con la nota prot. 32648 dell'8.4.2014, comunicata il
28,04.2014, di euro 4.950,53 conteneva anche i contributi omessi per gli anni
2009 e 2010. Dunque gli stessi devono presumersi in ogni caso richiesti.
L'importo complessivo di euro 19.644.26, maggiorato degli interessi, corrisponde a quello richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo pari ad euro
19.741,94.
A tutti i summenzionati documenti l ha allegato dei prospetti che -ictu CP_1
oculi- non possono essere stati comunicati all'opponente congiuntamente alle suddette note, in quanto recano un numero di protocollo interno e la data del
24.11.2022 (cioè una data di molto posteriore a quella in cui furono spedite le suddette raccomandate).
L'opponente ha incentrato le sue difese sulla prescrizione quinquennale estintiva dei contributi oggetto della richiesta monitoria, asseritamente maturata successivamente alla notifiche delle anzidette raccomandate.
Quanto al dies a quo dal quale decorre il termine di prescrizione delle singole annualità contributive deve convenirsi con la tesi sostenuta dall'opponente.
Difatti la Suprema Corte ha più volte ribadito che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti agli Enti di previdenza decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (ex plurimis: Cass. 27959/2018; 19403/2019; 10273/2020).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18, c. 4, d. lgs.
241/1997). Tali termini possono essere modificati da un Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12, co. 5, d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni;
esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (ex multis: Cass.
17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022).
In base al DPCM 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del
19 giugno 2010, con riferimento alle annualità in questione, correttamente l'opponente ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data del 6 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta.
L'opponente, come osservato, ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, l. 335/1995, maturata successivamente alla comunicazione degli atti interruttivi.
In particolare l'opponente ha ritenuto che “essendo stata consegnata la richiesta dei contributi del 2008 (…) in data 28 aprile 2014, dal 29 aprile successivo decorreva il nuovo termine quinquennale di prescrizione, spirato il
29 aprile 2019; essendo stata consegnata la richiesta dei contributi del 2011 in data 30 marzo 2017, dal 1° aprile successivo decorreva il nuovo termine quinquennale di prescrizione, spirato il 1° aprile 2022; essendo stata consegnata la richiesta dei contributi del 2012 in data 12 marzo 2018, dal 13 marzo successivo decorreva il nuovo termine quinquennale di prescrizione, spirato il 13 marzo 2023”.
Dunque tutti i suddetti contributi sarebbero stati già prescritti all'atto della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 27.04.2023, negandosi efficacia di atto interruttivo della prescrizione alla nota prot. n. 41268/2018 (Revisione dei provvedimenti sanzionatori) indirizzata all'opponente e da questi ricevuta in data 24/04/2018.
In detta missiva si legge che “La revisione della Sua posizione contributiva accesa presso la quota B del Fondo di Previdenza Generale ha evidenziato la presenza di bollettini scaduti e non corrisposti riferiti ai provvedimenti sanzionatori allegati”. Faceva seguito l'invito a regolarizzare entro gg. 30 e fornendosi l'indicazione di un codice bancario “Iban” per il pagamento.
Non risultano individuati nell'atto i crediti oggetto della odierna pretesa monitoria, né l'esatta quantificazione dei contributi dovuti.
E' pur vero che nella produzione di parte opposta, all'allegato 7, compare la suddetta nota prot. n. 41268/2018 ove risulta allegato un elenco analitico nel quale si fa esplicito e chiaro riferimento alla pretesa contributiva di cui alla nota prot. 24216 del 19.4.2010 nonché alla nota prot. 32648 del 8.4.2014
(pacificamente ricevute dal contribuente); in queste ultime erano specificamente elencati i contributi omessi per le annualità 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012. Da una più attenta lettura di detti allegati si evince, tuttavia, che gli stessi recano un numero di protocollo interno e la data del 24.11.2022.
Appare quindi evidente che tale allegato non può essere stato notificato all'opponente congiuntamente alla nota prot. 41268/2018, risultando essere di formazione molto successiva (quattro anni dopo la notifica della nota anzidetta).
La richiesta inoltrata dall'Ente con la nota prot. n. 41268/2018 sarebbe dunque viziata da eccessiva genericità secondo l'opponente e non avrebbe prodotto effetti interruttivi del termine di prescrizione. In proposito deve però ricordarsi con la Corte regolatrice (Cass. n. 24116 del 28 novembre 2016, nonché Cass. nn. 3371/10, 24656/10, 17123/15) che in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Deve escludersi, pertanto, che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore (Cass. 15714/2018; Cass.
15766/2006). Ché, anzi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non soggetta a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto
(Cass. 24054/2015).
Deve perciò dissentirsi dall'eccezione sollevata dall'opponente sul punto, dovendosi attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla nota prot.
41268/2018 ricevuta dal debitore in data 24.4.2018.
Deve, poi, darsi atto della fondatezza dell'ulteriore eccezione sollevata dall' circa il termine di sospensione di complessivi 311 gg. da CP_1
aggiungersi a quello quinquennale della prescrizione in forza della legislazione emergenziale promulgata durante il periodo pandemico da Covid 19.
Infatti, ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti interruttivi, deve tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi
129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Dunque, devono aggiungersi, ai fini della maturazione dei termini di prescrizione, altri 311 giorni.
Per quanto osservato deve, pertanto, concludersi che i termini di prescrizione paventati dall'opponente non siano in realtà decorsi per le annualità 2008-2012
(si è già detto che il 2013 è stato saldato ed è cessata la materia del contendere); tanto sia per l'efficacia interruttiva degli atti di cui si è già riferito in motivazione, sia per gli effetti della sospensione della prescrizione disposta dal Legislatore nel periodo “Covid”.
In tali limiti deve essere ridotta la pretesa dell' , dovendosi nel resto CP_1
revocare l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 157/2023.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo.
Le spese, in considerazione della particolare complessità della materia, sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta l'opposizione e, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi per l'anno 2013, conferma nella restante parte il decreto ingiuntivo n. 157/2023 limitatamente all'importo residuo di euro
17.418,20, oltre alle spese ivi liquidate, dichiarandone l'esecutività; compensa le spese del giudizio di opposizione.
Nocera Inferiore, 17.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)