TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa IA ET Presidente rel. ed est.
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12157 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Venezia – Parte_1 C.F._1
Mestre (VE), Gino Allegri 29/1, presso lo Studio dell'avv. Giulia Laurini la quale la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo del giudizio;
ricorrente in contraddittorio con
(c.f. ), contumace;
CP_1 C.F._2 resistente con l'intervento
AVV. AURORA BUCCAFUSCA, in proprio;
e con l'intervento del
Pubblico Ministero intervenuto per legge
In punto: revoca interdizione
1 Conclusioni:
Per parte ricorrente: “1. Revocare la condizione di interdizione della signora nata a [...]_1 il 22.03.1975;
2. Trasmettere gli atti al Giudice Tutelare di questo Tribunale per l'apertura, in via provvisoria e urgente, di amministratore di sostegno in favore della medesima;
3. Pronunciare ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di disporre delle somme percepite dalla signora CP_1
alla cura e al sostentamento della stessa.
[...]
4. Nulla per le spese salvo in caso di opposizione.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora , quale madre e tutrice della signora Parte_1 CP_1 ha promosso il presente giudizio al fine di vedere revocata la sentenza di interdizione della figlia, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare al fine dell'apertura di amministrazione di sostegno in favore della medesima.
Nello specifico, premesso di vivere con in Venezia – Zelarino, via Castellana 22/C, la CP_1 ricorrente, vedova, ha precisato di essere tutrice della figlia sin dal 20.06.1994, come da CP_1 decreto di nomina del Tribunale di Palermo allegato in atti.
Dal 2005 la procedura è pendente avanti il Tribunale di Venezia e protutrice è l'avv. Aurora
Buccafusca.
Oltre a la ricorrente ha altri figli residenti nel veneziano: CP_1
- nata a [...] il [...]; Persona_1
- nato a [...] il [...]; Persona_2
- nata a [...] in data [...]. Persona_3
Come precisato dai Servizi Sociali del Comune di Venezia nell'allegata relazione, CP_1
“...è in carico al servizio disabili del Comune di Venezia. usufruisce del servizio di Assistenza Tutelare CP_1 volto alla cura e all'igiene della persona, il servizio è attivo da diversi anni. Attualmente vengono svolti tre accessi settimanali e precisamente il lunedì, il mercoledì e il sabato mattina. Il servizio è svolto da due operatori socio sanitari.
Dal 2006 frequenta il centro diurno Coccinella della Cooperativa Socioculturale (ex Velox) a Mestre, CP_1
Municipalità Carpenedo (VE). La frequenza è di 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì). Dal
21/08/2006 è beneficiaria dell'Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B con un contributo mensile di € CP_1
120,00 erogato semestralmente...”.
La ricorrente ha anche precisato che la figlia è titolare di un conto corrente presso CP_1
Banca Intesa Sanpaolo.
2 Ciò premesso, la signora ha rappresentato che, stante la propria età ormai avanzata, si trova Pt_1 in difficoltà nel gestire le pratiche burocratiche per conto della figlia e, su suggerimento dei CP_1
Servizi Sociali, intende chiedere di essere sostituita nel suo incarico e, in quanto preferibile, il mutamento della misura di tutela da interdizione ad amministrazione di sostegno.
***
E' intervenuta l'avv. AURORA BUCCAFUSCA, quale protutrice, concordando sull'opportunità di provvedere revoca dell'interdizione ed alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dall'attuale tutrice, stante l'età della signora . Pt_1
Ha dedotto che la scelta del giudice per la chiesta nomina potrà ricadere sui fratelli dell'amministranda laddove disponibili, ovvero su soggetto estraneo alla famiglia laddove questa non sia in grado di indicarne nessuno, precisando non avere la disponibilità ad assumere l'ufficio in quanto già nominata di ads di altra persona.
***
All'udienza del 13.02.2025, il giudice designato ha proceduto all'audizione di e a CP_1 sentire la ricorrente, il protutore così come sostituito in udienza, la signor sorella Persona_3 dell'interdetta e la signora figlia di nipote. CP_2 Persona_3
Con provvedimento del 17.02.2025, la parte ricorrente è stata poi onerata della notifica del ricorso, del decreto 17.09.2024 e di quel provvedimento a tutti i soggetti di cui all'art. 473bis.52 c.p.c. e, in particolare, dei parenti entro il quarto grado.
Verificata la regolarità della notifica ai predetti soggetti, all'ultima udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto in data 2.10.2025.
***
Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
Va ricordato che nel vigore delle disposizioni introdotte con legge 9/1/2004, n. 6 l'interdizione e l'inabilitazione assumono rilievo residuale (cfr. Cass. 29/11/2006, n. 25366; Cass. 1/3/2010, n.
4866) e risultano ammissibili solo in circostanze eccezionali, che facciano apparire in concreto inadeguata la protezione offerta dall'amministrazione di sostegno (cfr. anche C. Cost. sent.
9.12.2005, n. 440).
Per costante giurisprudenza, anche di legittimità, l'interdizione comporta una completa rimozione dalla vita sociale e giuridica e per questo, oggi è configurata come extrema ratio. Il giudice, quindi, deve fare ricorso all'interdizione soltanto se ritiene, ed è in grado di motivare, che tale istituto sia necessario per assicurare un'adeguata protezione del soggetto e che, dunque, un'amministrazione di sostegno, anche piuttosto estesa, sarebbe inadeguata.
3 Secondo la nuova formulazione dell'art. 414 c.c., infatti, le persone non “devono”, ma “possono” essere interdette (anche) se “si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
Tale presupposto si invera sui due profili – non necessariamente concorrenti – della cura della persona e della protezione del patrimonio.
Ciò premesso in linea generale, nella vicenda in esame si rileva che la condizione della signora la quale può godere della costante vicinanza non solo della madre, ma anche dei CP_1 fratelli e dei nipoti e a sostegno della quale sono attivi ormai da molti anni gli interventi assistenziali specificati nella relazione dei Servizi sociali in atti, sia tale non richiedere l'applicazione della più intensa misura protettiva, apparendo sufficiente il ricorso allo strumento di cui all'art. 404 c.c., ritenuto dalla giurisprudenza applicabile “anche in presenza di patologie particolarmente gravi”
(cfr. e pluribus C. Cass. 25366/06 cit.), essendo l'interdizione riservata ai casi in cui “nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”.
Quanto alle condizioni economico – patrimoniali della convenuta documentate in atti si ritiene che non sussistano esigenze gestorie tali da giustificare, per composizione ed entità delle stesse, la pronuncia di interdizione.
Ritiene quindi il Collegio che, in considerazione delle condizioni personali e psico – fisiche di CP_1
sia opportuno accordare la forma di protezione più consona, per formalità e tempi della
[...] trattazione, all'indifferibile cura personae del soggetto debole e che tale sia appunto l'amministrazione di sostegno.
Tenuto conto dell'anteriorità della sentenza di interdizione rispetto all'introduzione di tale istituto giuridico nell'ordinamento italiano, può dirsi quindi cessata la causa dell'interdizione richiesta dall'art. 429 c.p.c. quale presupposto per la revoca.
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al giudice tutelare ex art. 429, u.c. c.p.c. per la nomina di amministratore di sostegno.
In considerazione della natura del giudizio, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso;
1) revoca l'interdizione della signora dichiarata con sentenza del Tribunale di CP_1
Palermo n. 1506/94 del 25/03 – 16/05/1994;
2) compensa le spese di lite;
3) dispone l'immediata trasmissione degli atti al giudice tutelare per le determinazioni di cui all'art. 429, u.c., c.p.c. e la comunicazione al P.M. in sede.
4 Venezia, così deciso della Camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente rel ed est.
IA ET
5