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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281- sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 891/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato
AN ON ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via T. Campanella n.
115
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(P.IVA.: , in persona del legale rappresentantepro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'Avvocato Cesare Patacca, presso il cui studio sito in Assisi (PG), alla via Los
Angeles n. 107 è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1189/2022, emesso in data 30.12.2022, a mezzo del quale il
Tribunale di Catanzaro, accogliendo il ricorso proposto da le CP_1 aveva ingiunto di pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 16.702,12, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale credito maturato a titolo di corrispettivo per forniture di dispositivi medici monouso.
Parte opponente ha eccepito preliminarmente l'invalidità della procura alle liti rilasciata al procuratore della per difetto del potere CP_1 rappresentativo in capo al soggetto che l'aveva sottoscritta.
L' ha, inoltre, dedotto a sostegno Controparte_2 della spiegata opposizione: che la avrebbe rinunciato al proprio CP_1 credito nei confronti dell' , per effetto della mancata adesione, Parte_1 entro il termine ultimo del 31.12.2022, alla circolarizzazione obbligatoria dei fornitori delle aziende del servizio sanitario regionale del debito iscritto fino al
31.12.2020, prevista dalla L.R. n. 215/2021; che due delle fatture azionate in via monitoria erano state regolarmente pagate, avendo l'opponente emesso mandato di pagamento per un importo complessivo di € 1.297,00, a saldo delle fatture n.
889/21 e n. 6852/20; che il credito portato dalle fatture relative al periodo 2004-
2009 doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione nel termine di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.; che l'opposta non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza del credito vantato, limitandosi a produrre solo le fatture che, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non possono avere piena valenza probatoria in ordine all'effettiva prestazione svolta e al suo esatto ammontare;
che l'inesistenza di un contratto redatto in forma scritta impedisce la valida instaurazione di un rapporto contrattuale che possa legittimare la richiesta di pagamento, atteso che i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Per tale ragione, l Parte_1
pagina 2 di 6 agiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa previa acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio, in via principale Dichiarare e ritenere la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo e il relativo decreto nulli, inammissibili, improponibili e improcedibili con ogni statuizione consequenziale, per le eccezioni sopra spiegate;
In via subordinata revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiararlo nullo e di nessun effetto, perché illegittimo e comunque infondato in fatto
e diritto e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta dall'
[...] la somma di € 16.702,12 e quelle ingiunte nel Decreto Parte_1 ingiuntivo qui opposto, per tutte le ragioni sopra esposte;
in via ulteriormente subordinata, e salvo gravame, previa revoca del Decreto Ingiuntivo qui opposto, ridurre le pretese economiche avanzate dalla controparte, accertando e dichiarando
l'intervenuta prescrizione, nonché detraendo gli importi già versati, che ammontano ad € 1297,00 e/o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.»
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2023, si è costituita in giudizio , la quale eccepiva CP_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria rilevando: che la procura alle liti risulterebbe pienamente valida, atteso che non sussisterebbe alcuna incertezza né relativamente alla identità del soggetto delegante, né riguardo alla rappresentatività dell'Ente; che la Regione Calabria aveva comunicato l'avvio del processo di circolarizzazione dei crediti dopo il deposito del ricorso monitorio, quando la aveva compiutamente formalizzato una puntuale ricognizione CP_1 dei debiti non solo scaduti al 31/12/2020, ma anche di tutti quelli ulteriormente maturati fino alla situazione creditoria attualizzata al 26/9/2022; che le fatture n.
889/21 di € 450,00 e n. 6852 di € 847,00 non erano state ancora pagate, dal momento che l' convenuta aveva effettuato un unico pagamento di € Pt_1
6.756,00 in data 23/07/2021, imputandolo alle fatture nn. 1078 e 2910 del 2019
e n. 6477 del 2020, di importo complessivo pari ad € 3.559,00 e che, pertanto, la somma residua, in assenza di imputazione da parte del debitore, era stata imputata alle spese, agli interessi e al debito più antico;
che il credito azionato non poteva ritenersi prescritto, in quanto il termine di prescrizione era stato interrotto pagina 3 di 6 per effetto delle varie diffide di pagamento notificate negli anni;
che il credito era stato provato producendo i contratti intercorsi tra la e l' CP_1 [...]
convenuta, sottoscritti digitalmente che, unitamente ai Documenti di Parte_1 trasporto, costituivano piena prova dell'intervenuto accordo contrattuale e della sua esecuzione.
In virtù di quanto innanzi esposto, l' Parte_1 ha concluso: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni
[...] diversa istanza e deduzione: • rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 1895/2022, con condanna alle spese tutte di giudizio;
• attesa la infondatezza manifesta delle contestazioni avversarie, considerata la evidente negligenza anche nella valutazione della documentazione prodotta in sede monitoria, riscontrata la temerarietà della lite, condannare parte attrice al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa, in favore della convenuta per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc 1° e 3° comma.»
In data 20.06.2023 la causa è stata riassegnata allo scrivente magistrato.
Con ordinanza del 26.10.2023 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all' udienza del 27.11.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, dichiarando di aver definito e transatto in sede stragiudiziale la lite e hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e compensate le spese di lite.
All'esito della discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del
28.02.2023.
pagina 4 di 6 ***
S'impone una pronuncia di cessata materia del contendere.
Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, affinché possa dichiararsi cessata la materia del contendere è necessario, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si verifichi la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla prosecuzione e alla definizione del giudizio ovvero il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le stesse, facendo del resto venir meno la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo (cfr. Cassazione civile sez.
II, 23/04/2015, n.8309).
Nel caso di specie, non si può dubitare che ricorra detta ipotesi, atteso che le parti, per mezzo dei loro procuratori, muniti del relativo potere, hanno espressamente dichiarato, con le note scritte sostitutive dell'udienza del 27/11/2025 (cfr.) di avere definito bonariamente e transatto in via stragiudiziale la lite, dimostrando così il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della controversia.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo intervenuto, tra le parti, un accordo transattivo, che ha determinato il venir meno delle ragioni di contrasto.
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere scaturisce altresì la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1189/2022.
Dunque, venuta meno la materia del contendere, residua la questione delle spese di lite da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 6 Tuttavia, atteso che nella transazione tra le parti è stata prevista la compensazione integrale delle spese di lite, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1189/2022, emesso in data 30.12.2022, dal Tribunale di Catanzaro;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Catanzaro lì 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281- sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 891/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato
AN ON ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via T. Campanella n.
115
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(P.IVA.: , in persona del legale rappresentantepro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'Avvocato Cesare Patacca, presso il cui studio sito in Assisi (PG), alla via Los
Angeles n. 107 è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1189/2022, emesso in data 30.12.2022, a mezzo del quale il
Tribunale di Catanzaro, accogliendo il ricorso proposto da le CP_1 aveva ingiunto di pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 16.702,12, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale credito maturato a titolo di corrispettivo per forniture di dispositivi medici monouso.
Parte opponente ha eccepito preliminarmente l'invalidità della procura alle liti rilasciata al procuratore della per difetto del potere CP_1 rappresentativo in capo al soggetto che l'aveva sottoscritta.
L' ha, inoltre, dedotto a sostegno Controparte_2 della spiegata opposizione: che la avrebbe rinunciato al proprio CP_1 credito nei confronti dell' , per effetto della mancata adesione, Parte_1 entro il termine ultimo del 31.12.2022, alla circolarizzazione obbligatoria dei fornitori delle aziende del servizio sanitario regionale del debito iscritto fino al
31.12.2020, prevista dalla L.R. n. 215/2021; che due delle fatture azionate in via monitoria erano state regolarmente pagate, avendo l'opponente emesso mandato di pagamento per un importo complessivo di € 1.297,00, a saldo delle fatture n.
889/21 e n. 6852/20; che il credito portato dalle fatture relative al periodo 2004-
2009 doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione nel termine di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.; che l'opposta non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza del credito vantato, limitandosi a produrre solo le fatture che, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non possono avere piena valenza probatoria in ordine all'effettiva prestazione svolta e al suo esatto ammontare;
che l'inesistenza di un contratto redatto in forma scritta impedisce la valida instaurazione di un rapporto contrattuale che possa legittimare la richiesta di pagamento, atteso che i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Per tale ragione, l Parte_1
pagina 2 di 6 agiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa previa acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio, in via principale Dichiarare e ritenere la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo e il relativo decreto nulli, inammissibili, improponibili e improcedibili con ogni statuizione consequenziale, per le eccezioni sopra spiegate;
In via subordinata revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiararlo nullo e di nessun effetto, perché illegittimo e comunque infondato in fatto
e diritto e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta dall'
[...] la somma di € 16.702,12 e quelle ingiunte nel Decreto Parte_1 ingiuntivo qui opposto, per tutte le ragioni sopra esposte;
in via ulteriormente subordinata, e salvo gravame, previa revoca del Decreto Ingiuntivo qui opposto, ridurre le pretese economiche avanzate dalla controparte, accertando e dichiarando
l'intervenuta prescrizione, nonché detraendo gli importi già versati, che ammontano ad € 1297,00 e/o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.»
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2023, si è costituita in giudizio , la quale eccepiva CP_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria rilevando: che la procura alle liti risulterebbe pienamente valida, atteso che non sussisterebbe alcuna incertezza né relativamente alla identità del soggetto delegante, né riguardo alla rappresentatività dell'Ente; che la Regione Calabria aveva comunicato l'avvio del processo di circolarizzazione dei crediti dopo il deposito del ricorso monitorio, quando la aveva compiutamente formalizzato una puntuale ricognizione CP_1 dei debiti non solo scaduti al 31/12/2020, ma anche di tutti quelli ulteriormente maturati fino alla situazione creditoria attualizzata al 26/9/2022; che le fatture n.
889/21 di € 450,00 e n. 6852 di € 847,00 non erano state ancora pagate, dal momento che l' convenuta aveva effettuato un unico pagamento di € Pt_1
6.756,00 in data 23/07/2021, imputandolo alle fatture nn. 1078 e 2910 del 2019
e n. 6477 del 2020, di importo complessivo pari ad € 3.559,00 e che, pertanto, la somma residua, in assenza di imputazione da parte del debitore, era stata imputata alle spese, agli interessi e al debito più antico;
che il credito azionato non poteva ritenersi prescritto, in quanto il termine di prescrizione era stato interrotto pagina 3 di 6 per effetto delle varie diffide di pagamento notificate negli anni;
che il credito era stato provato producendo i contratti intercorsi tra la e l' CP_1 [...]
convenuta, sottoscritti digitalmente che, unitamente ai Documenti di Parte_1 trasporto, costituivano piena prova dell'intervenuto accordo contrattuale e della sua esecuzione.
In virtù di quanto innanzi esposto, l' Parte_1 ha concluso: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni
[...] diversa istanza e deduzione: • rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 1895/2022, con condanna alle spese tutte di giudizio;
• attesa la infondatezza manifesta delle contestazioni avversarie, considerata la evidente negligenza anche nella valutazione della documentazione prodotta in sede monitoria, riscontrata la temerarietà della lite, condannare parte attrice al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa, in favore della convenuta per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc 1° e 3° comma.»
In data 20.06.2023 la causa è stata riassegnata allo scrivente magistrato.
Con ordinanza del 26.10.2023 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all' udienza del 27.11.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, dichiarando di aver definito e transatto in sede stragiudiziale la lite e hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e compensate le spese di lite.
All'esito della discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del
28.02.2023.
pagina 4 di 6 ***
S'impone una pronuncia di cessata materia del contendere.
Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, affinché possa dichiararsi cessata la materia del contendere è necessario, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si verifichi la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla prosecuzione e alla definizione del giudizio ovvero il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le stesse, facendo del resto venir meno la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo (cfr. Cassazione civile sez.
II, 23/04/2015, n.8309).
Nel caso di specie, non si può dubitare che ricorra detta ipotesi, atteso che le parti, per mezzo dei loro procuratori, muniti del relativo potere, hanno espressamente dichiarato, con le note scritte sostitutive dell'udienza del 27/11/2025 (cfr.) di avere definito bonariamente e transatto in via stragiudiziale la lite, dimostrando così il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della controversia.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo intervenuto, tra le parti, un accordo transattivo, che ha determinato il venir meno delle ragioni di contrasto.
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere scaturisce altresì la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1189/2022.
Dunque, venuta meno la materia del contendere, residua la questione delle spese di lite da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 6 Tuttavia, atteso che nella transazione tra le parti è stata prevista la compensazione integrale delle spese di lite, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1189/2022, emesso in data 30.12.2022, dal Tribunale di Catanzaro;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Catanzaro lì 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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