Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 6 FEBBRAIO 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1306/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e res.te in Mugnano del Parte_1
Cardinale alla Via Mancini n.25 (c.f. ) rapp.to e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonio Guerriero e dall'Avv. Franciosa Annalisa congiuntamente e disgiuntamente presso il cui studio in Nola alla Via Polveriera n.168 è elett.te dom.to , giusta mandato in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Sig. , con sede in Via Municipio II Trav, 2 - 83020 Quadrelle Controparte_2
(Av), 49, ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata anche informaticamente presso e nello studio dell'Avv. Francesco Lanzara, sito in Sirignano (AV), alla Via Nazionale delle Puglie n. 64 - pec che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura alle liti in atti
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.5.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame avverso la sentenza n. 411/2024 del 17.4.2024 del Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro con cui, espletata la prova 1
per il periodo di lavoro “a nero” (con retribuzione giornaliera di euro 70,00)
[...] dal 25.6.2018 fino al 18.10.2018 (data del formale inquadramento) e poi – con riguardo al rapporto regolare decorrente dal 18.10.2018 e cessato per dimissioni nel novembre 2020 - la liquidazione delle differenze retributive asseritamente spettanti per complessivi euro 31.728,61, sul presupposto di aver lavorato per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 7:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:00, svolgendo attività basilari, come la preparazione degli strumenti di cantiere e dei materiali etc., senza aver mai goduto delle ferie né percepito il pagamento dell'indennità sostitutiva, né il trattamento economico per le festività nazionali soppresse e per quelle lavorate, né infine la 13° e/o 14° mensilità, né i compensi per le riduzioni dell'orario di lavoro né infine il TFR nella misura dovuta.
Nei motivi l'appellante ha lamentato:
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha affermato che il ricorrente non aveva formulato alcuna domanda volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con la per il periodo dal 25.6.2018; Controparte_1
- l'erronea valutazione del materiale istruttorio, in particolare delle dichiarazioni testimoniali, a suo avviso idonee a comprovare sia la natura subordinata del rapporto con la decorrenza invocata (anteriore al formale inquadramento) sia le modalità di svolgimento dello stesso, secondo l'orario indicato in ricorso ed infine la spettanza delle differenze retributive per tutte le voci indicate negli analitici conteggi;
-infine l'omessa valutazione del contenuto delle note scritte e dell'allegata documentazione di esecutività del Verbale di diffida accertativa del 5.7.2022 del saldo delle retribuzioni dovute dal maggio 2020 a novembre 2020 per l'importo di
€ 5.002,00. A tale ultimo riguardo ha rilevato che, atteso che nel presente giudizio era stato chiesto l'accertamento di due periodi lavorativi, il primo dal giugno 2018 all'ottobre 2018 ed il secondo dal maggio 2020 al novembre 2020 (accertato dal verbale ispettivo reso esecutivo), “il Giudice di primo grado anziche' decidere la causa ritendo le dichiarazione rese generiche, avrebbe dovuto prendere atto di quanto dichiarato nelle note di trattazione e ridurre il petitum della causa ( dal giugno 2018 al novembre 2018)”.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro sin dal giugno 2018 e fino al novembre 2020 e condannare la convenuta al pagamento del trattamento economico e normativo, come quantificato in ricorso oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi, anche sulle maggiori somme accertate nel presente giudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per omesso versamento da quantificarsi in via equitativa;
vinte le spese.
2 Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
1.Deve premettersi, con riguardo all'esatta determinazione dell'arco temporale oggetto del giudizio nella presente fase, che nelle note di trattazione scritta depositate con le conclusioni davanti al Tribunale, parte ricorrente, alla luce “del verbale ispettivo allegato (inerente il periodo lavorativo accertato: maggio 2020 – novembre 2020)” aveva chiesto di “decidere il presente procedimento dichiarando l'accertamento del rapporto di lavoro dal giugno 2018 all'ottobre 2018 e dall'ottobre 2018 all'aprile 2020, essendo il periodo successivo accertato dall'ispettorato del lavoro” direzione territoriale di Avellino. In questo grado la parte si è lamentata dell'omessa valutazione del contenuto delle suddette note da parte del primo Giudice.
Deve quindi prendersi atto di questa limitazione dell'ambito di valutazione della Corte al periodo dal giugno 2018 all'ottobre 2018 per l'accertamento della subordinazione con decorrenza anticipata, e dall'ottobre 2018 all'aprile 2020 per le differenze retributive;
resta ormai escluso il periodo oggetto del citato accertamento ispettivo, decorrente dal maggio 2000.
2. L'appello è infondato.
Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili.
Con riguardo alla pretesa retrodatazione del rapporto, parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che parte ricorrente abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della convenuta per tutto il periodo di causa, con le modalità descritte in ricorso.
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Il Giudice di primo, con motivazione condivisibile, ha sottolineato la genericità delle dichiarazioni rese dai testi.
Contrariamente a quanto argomentato dall'appellante tali deposizioni sono prive di riferimenti specifici per collocare nel tempo e nello spazio la prestazione lavorativa resa dal . Pt_1
3 I testi indicati dal ricorrente sono e : il primo ha dichiarato di aver Tes_1 Tes_2 stipulato un contratto con la poi divenuta Controparte_3 Controparte_1
per lavori da eseguite nel proprio immobile sito in Quadrelle alla via Umberto
[...]
Nobile snc e di aver conosciuto il in “in quella circostanza……... Anzi preciso Pt_1 che a settembre del 2018 ho conosciuto il sig. poiché lo stesso, Parte_2 lavorando per la svolgeva le mansioni di operaio. CP_1
….il sig. ha lavorato presso il mio stabile dal settembre 2018. So che il sig. Pt_1
contemporaneamente al mio cantiere veniva occupato anche presso altri Pt_1 cantieri. […] Preciso che il sig. ha lavorato presso il mio cantiere dal settembre Pt_1
2018 al settembre 2019. L'orario di lavoro del sig. dalle ore 7.00 alle 13.00 con Pt_1 uno spacco e poi proseguiva nel pomeriggio fino alle 18.00. Nulla so in merito ad altro”.
La , del pari ha riferito di aver stipulato un contratto con la Tes_2 CP_3
poi per alcuni lavori di ristrutturazione presso la propria
[...] CP_1 abitazione;
di aver visto il ricorrente presso il cantiere a partire dall'estate 2018. Ella, tuttavia, ha dichiarato di non poter precisare i giorni e gli orari di lavoro, riferendo comunque che il ricorrente non era sempre presente perché assegnato anche ad altri cantieri.
Dal materiale istruttorio complessivamente non sono emersi elementi univoci e coerenti relativi all'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro sin dal giugno 2018, avendo il primo teste collocato la sua conoscenza del ricorrente nel settembre 2018 e l'altra- molto genericamente – nell'estate dello stesso anno ed avendo riferito concordemente di un impegno contestuale del ricorrente in diversi cantieri, sì da non consentire la conferma della stabilità e continuità del rapporto con la ditta appellata anche in tale periodo, oltre che degli orari lavorativi effettivamente osservati.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993).
4 Invero, “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009).
3.Per il residuo periodo lavorativo regolarizzato non sono stati acquisiti elementi idonei a fondare la pretesa di conseguimento delle differenze retributive indicate nei conteggi allegati in atti.
E' risultato infatti che il ricorrente svolgesse la propria prestazione, contemporaneamente, presso cantieri diversi;
ed invero i testi – in relazione ai lavori da eseguirsi presso i propri immobili - hanno riferito di aver conosciuto e visto lavorare il ricorrente in periodi in ampia misura sovrapponibili;
la ha Tes_2 chiaramente dichiarato di non poter precisare gli orari di lavoro.
Pertanto correttamente il Giudice ha ritenuto non raggiunta la prova dell'articolazione dell'orario di lavoro come prospettata in ricorso e delle eventuali eccedenze orarie, non essendo emersi dati sufficientemente precisi anche ai fini della quantificazione delle spettanze.
Nulla è emerso con riguardo al mancato godimento delle ferie spettanti oltre che al lavoro prestato nei giorni festivi.
Infine con riguardo al TFR, 13^ e 14^ nulla è stato argomentato nell'atto di appello.
Il Tribunale ha anche rilevato l'omessa produzione in atti delle buste paga del ricorrente, con conseguente impedimento dell'accertamento di quanto dallo stesso percepito durante il rapporto di lavoro. Sul punto non vi è censura, anche se deve darsi atto del deposito di tali documenti con l'atto di gravame.
In conclusione il Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la tesi del ricorrente. Il mancato assolvimento dell'onere probatorio comporta il rigetto del gravame.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o
5 dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03) .
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Francesco Lanzara;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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