Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 3202/2024
UDIENZA del 19/03/2025 tenuta dal giudice dott.ssa Alessandra Pesci
La causa è chiamata alle ore 9:25. Compaiono:
- l'avv. EDOARDO PINTO per TT ES;
NESSUNO per Controparte_1
.
[...]
L'avv. Pinto si riporta al contenuto del ricorso in appello ed insiste per la revoca della gravata sentenza, e quindi della sanzione impugnata;
mette, in evidenza, la carenza di motivazione sia della decisione del giudice di pace, sia in particolare del Prefetto, che pare non aver preso in considerazione la specificità e le peculiarità del caso di specie, come invece avrebbe dovuto nell'esercizio del potere discrezionale attribuito con riferimento alla revoca della patente dalla normativa di riferimento.
L'avv. Pinto a questo punto dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, all'esito dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza che segue.
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
all'udienza del 19/03/2025, il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 3202/2024 tra le parti:
APPELLANTE: TT ES
(cf. C.F._1
con l'avv. EDOARDO PINTO
APPELLATO: Controparte_2
Controparte_3
(cf: - P.Iva: ) P.IVA_1 P.IVA_1
NON COSTITUITO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
2 Decisa a Treviso, il 19/03/2025 , sulle seguenti CONCLUSIONI:
ES: “Voglia Codesto Onorevole Tribunale, in riforma della sentenza n. 507/2024/11 del Giudice di Pace di , emessa in data 04.06.2024 e CP_2 pubblicata in data 06.06.2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), così giudicare: In via preliminare: sospendersi, inaudita altera parte, stante la sussistenza sia del fumus che del periculum in mora, l'esecutorietà della sentenza 507/2024 del GDP di Treviso oggetto di impugnazione e di ogni altro atto presupposto e conseguente primo fra tutti l'ordinanza prefettizia prot. n. M_IT PR_TVSPC 00014818 18.03.2024 Area III di revoca della patente di guida n. NumeroD_1 del 18.03.2024; In via principale: per i motivi tutti di cui in premessa, dichiararsi la nullità, inefficacia e comunque annullarsi e/o revocarsi la sentenza 507/2024 del GDP di Treviso e per l'effetto annullare, riformare e modificare il provvedimento del Prefetto di Treviso prot. n. 00014818 18.03.2024 Area III di C.F._2 revoca della patente di guida n. del 18.03.2024 disponendone NumeroD_1
l'immediata resa al ricorrente. in ogni caso:
- spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi. in via subordinata sulle spese:
- Spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio interamente rifusi e spese del primo grado di giudizio compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma secondo”.
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. TT ES ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 507/2024 (dep. 6.06.2024), che ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso il provvedimento di revoca della patente di guida emesso dal Prefetto di il 18.03.2024, quale sanzione amministrativa CP_2 accessoria ex art. 213/8 CdS, non contestando invece la sanziona pecuniaria principale, comminatagli per avere circolato con un mezzo sottoposto a sequestrato e consegnato alla sua custodia.
Con il gravame, ha censurato la motivazione del primo giudice, del seguente tenore: «…il provvedimento opposto sia stato regolarmente notificato, sufficientemente motivato in relazione alla gravità dei fatti e che debba pertanto esser confermato. Infondata nel caso de quo la censura dell'opponente circa la mancanza di valutazione delle circostanze del caso concreto e la collegata solo affermata incostituzionalità nell'applicazione automatica dell'art. 213 co. 8 Cds in quanto al contrario dai documenti versati in atti dall'opposto emerge sia un'adeguata istruttoria sia la presa d'atto della gravità degli stessi e non una solo apparente previa istruttoria”.
1.1. Ha lamentato – con il primo motivo di appello:
- l'erronea applicazione dell'art. 213/8 CdS, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 246/2022 e 54/2024, avendone in particolare quest'ultima dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, nella parte in cui dispone che “si applica”, anziché “può essere applicata” la sanzione accessoria della revoca della patente, escludendo così ogni automatismo a favore di una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, in base alle circostanze del caso di specie;
- conseguentemente, la mancata adeguata valorizzazione da parte del Primo Giudice di quanto dedotto a giustificazione della condotta sanzionata, ed in particolare dell'essere un genitore divorziato e di essersi trovato costretto ad utilizzare l'autovettura in sequestro per recarsi ad una visita dal dottore per gravi problemi di salute, non avendo quel giorno a disposizione l'autovettura prestatagli abitualmente dal datore di lavoro.
1.2. Ha lamentato inoltre – con il secondo motivo di appello:
- la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 (LPA), per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, essendo la motivazione ivi contenuta standard e precompilata, totalmente carente di una valutazione delle circostanze del caso di specie (“avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta posta in essere dal trasgressore, atteso che il medesimo, assunta la custodia del veicolo sottoposto a sequestro/fermo si è posto alla guida dello stesso”).
4 2. La , malgrado la Controparte_1 rituale citazione in giudizio, non si è costituita.
*** *** ***
3. L'appello non è fondato, per i motivi che seguono – richiamata integralmente in questa sede l'ordinanza del 20.09.2024, con la quale è già stata rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc., avanzata dallo stesso RE.
4. Infatti, nel caso di specie, le circostanze dedotte dal RE a sostegno dell'opposizione risultano meramente allegate ed in alcun modo provate, nemmeno in via indiretta.
Inoltre – quand'anche provate – il fatto di essersi dovuto recare ad una visita medica (comunque genericamente indicata, senza specificazione, ad esempio, del medico erogante e della sua specializzazione, del luogo e dell'orario in cui si è svolta) non configura una necessità insuperabile (essendo eventualmente possibile il ricorso ai mezzi pubblici, soprattutto perché parrebbe farsi riferimento ad una visita programmata) ed idonea a condurre ad una diversa valutazione quanto ai presupposti per la revoca della patente, tenuto conto della gravità della condotta pacificamente posta in essere dal RE – e valorizzata sia dal Prefetto che dal Giudice di Pace – essendosi posto alla guida di un mezzo allo stesso sequestrato in ragione della precedente commissione di altro illecito.
5. Per tutte queste ragioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata e del provvedimento opposto.
6. Nulla per le spese di lite, non essendosi costituita in giudizio la parte appellata.
7. Ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, essendo l'appello integralmente rigettato, si dà atto che TI RE è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. DICHIARA che nulla è dovuto per le spese;
3. DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, essendo l'appello integralmente rigettato, TT ES è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione Treviso, 19 marzo 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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