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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1664/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI NA LI, LA
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4544/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Via Vittorio Veneto 15 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4029/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 05/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622300002541 TARI 2017
- INGIUNZ.FISCALE n. 5501201400001949 TARSU/TIA
- INGIUNZ.FISCALE n. 5501201500000801 TARSU/TIA
- INGIUNZ.FISCALE n. 5501201600002008 TARSU/TIA
- INGIUNZ.FISCALE n. 5501201700001142 TARI
- INGIUNZ.FISCALE n. 55871900001017 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332100003950 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332100004439 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 443/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato e iscritto a ruolo al n. RG 6172/2024, il ricorrente sig. Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
55622300002541 del 13/12/2023 dell'importo di € 21.932,89, emessa da Publiservizi srl – concessionaria del Comune di Gragnano e notificata in data 16/1/2024.
A fondamento della impugnativa, la difesa del ricorrente evidenziava:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
2) Nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di legittimazione passiva;
3) Estinzione del credito vantato per decorso del termine di prescrizione;
Si costituiva in primo grado Publiservizi S.r.l. contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
2. Con sentenza n. 4029/2025 resa in data 4.11.2024 e depositata in data 5.3.2025 la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 13, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Osservava il primo giudice che “le censure riportate in ricorso non risultano fondate, avendo la parte resistente fornito idonea prova documentale circa la rituale notifica degli atti prodromici a quello oggetto della presente impugnazione (vedansi atti impositivi allegati al fascicolo di parte resistente).
Sussiste, pertanto, il presupposto fattuale ai fini dell'esazione oggetto di causa, di guisa che l'atto impugnato
(intimazione di pagamento) deve ritenersi legittimo.
Quanto innanzi rappresentato rende superfluo ogni ulteriore esame in ordine agli altri motivi di doglianza per come esposti nel proposto gravame”.
3. Avverso detta sentenza proponeva appello parte contribuente dolendosi, in via assolutamente preliminare, che la pronuncia gravata era manifestamente illegittima nella parte in cui il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva e di intervenuto decorso del termine di prescrizione: Per quanto concerne l'eccepita prescrizione del credito vantato, l'eccezione era palesemente fondata atteso che gli importi richiesti attengono tutti a interessi maturati per il mancato pagamento di imposte a titolo di TARSU, TEFA e TARI e per le sanzioni e gli interessi vale pacificamente il termine prescrizionale breve quinquennale. Avrebbe poi errato il primo Giudice nel ritenere corretta la notifica degli atti presupposti omettendo di verificare i profili di legittimazione: le pretese tributarie manifestate nell'atto impugnato erano riferibili all'attività commerciale Bar/Ristorante sita in Indirizzo_1, intestata fino al 2020, alla società Società_1 ; il ricorrente Sig. Ricorrente_1 era stato socio accomandante della suddetta società in accomandita a far data dal 22/10/2015; ebbene gli atti impositivi venivano notificati non alla società o al socio accomandatario, bensì al Sig. Ricorrente_1 che, in qualità di socio accomandante, era privo di legittimazione passiva;
la notifica degli atti impositivi al socio accomandante anziché al socio accomandatario o alla società rendeva, di fatto, il procedimento notificatorio irregolare e conseguentemente nulli gli atti impositivi, e, in ragione della irregolarità del processo di notificazione, risultava maturato il termine di prescrizione per i singoli tributi vantati dalla società di riscossione.
Si costituiva in secondo grado pubbliservizi controdeducendo ai motivi di appello e chiedendo che, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione avversa, l'appello fosse rigettato perché infondato in fatto e diritto, confermando l'opposta sentenza.
Parte appellante depositava anche memorie in vista dell'udienza.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come esattamente dedotto e provato già in primo grado e recepito dai primi giudici l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973, al fine di sollecitare il pagamento di cui alle seguenti ingiunzioni fiscali: ingiunzione fiscale n.550120141949 notificata in data
11/06/2014, ingiunzione fiscale n. 55012015801 notificata in data 20/05/2015, ingiunzione fiscale
550120162008 notificata in data 29/09/2016, ingiunzione fiscale 550120171142 notificata in data 27/10/2017, ingiunzione fiscale 55871900001017 notificata in data 07/02/2020, avviso di accertamento esecutivo n.
19332100003950 notificato il 13/07/2021 e avviso di accertamento esecutivo n. 19332100004439 notificato il 13/07/2021, tutti ritualmente notificati e divenuti definitivi per mancata opposizione nei termini e il cui credito, per tale effetto, è divenuto certo, liquido ed esigibile.
In nessuna prescrizione o decadenza è incorsa l'attività della concessionaria, attesa la regolare sequenza degli atti presupposti, la notifica delle intimazioni di pagamento n. 550420152499 notificata in data
25/06/2015 , intimazione n. 55042017513 notificato il 24/08/2017 e intimazione n. 55622200000505 notificata il 24/05/2022 e atteso quanto disposto dall'art.68 D.l.128/20 che ha previsto la proroga dei termini di decadenza e prescrizione secondo cui titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023.
Tutti gli avvisi presupposti sono stati emessi per la occupazione /detenzione di immobile ad uso abitativo sito in Gragnano alla Indirizzo_2, fatto non oggetto di contestazione, e dalla detenzione di immobile ad uso commerciale sito in Indirizzo_1 , riguardo al quale alcuna eccezione di merito è stata tempestivamente avanzata, attesa la mancata impugnazione degli atti prodromici, sì che non può essere dedotta in questa sede.
Pertanto, l'impugnato atto di intimazione di pagamento, avente natura di atto esecutivo, risulta del tutto legittimo e conforme alla normativa vigente e qualsiasi impugnazione diretta al merito della pretesa risulta ormai inammissibile ed improponibile.
In conformità all'orientamento della Suprema Corte “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo - come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione …- è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v . Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021;
Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023) Così, cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 30/01/2025)
13/02/2025, n. 3733.
E' stato anche chiarito che “in Tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione n. 22108 del 2024).
Dunque, era ed è preclusa ogni valutazione al merito della pretesa ritualmente manifestata al sig
Ricorrente_1 mai contestata dallo stesso e divenuta definita in forza di atti ritualmente notificati all'appellante.
Le spese seguono la soccombenza non essendovi ragioni per discostarsi dal relativo principio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello condanna l'appellante alle spese di giudizio in euro 1500,00
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI NA LI, LA
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4544/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Via Vittorio Veneto 15 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4029/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 05/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622300002541 TARI 2017
- INGIUNZ.FISCALE n. 5501201400001949 TARSU/TIA
- INGIUNZ.FISCALE n. 5501201500000801 TARSU/TIA
- INGIUNZ.FISCALE n. 5501201600002008 TARSU/TIA
- INGIUNZ.FISCALE n. 5501201700001142 TARI
- INGIUNZ.FISCALE n. 55871900001017 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332100003950 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332100004439 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 443/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato e iscritto a ruolo al n. RG 6172/2024, il ricorrente sig. Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
55622300002541 del 13/12/2023 dell'importo di € 21.932,89, emessa da Publiservizi srl – concessionaria del Comune di Gragnano e notificata in data 16/1/2024.
A fondamento della impugnativa, la difesa del ricorrente evidenziava:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
2) Nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di legittimazione passiva;
3) Estinzione del credito vantato per decorso del termine di prescrizione;
Si costituiva in primo grado Publiservizi S.r.l. contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
2. Con sentenza n. 4029/2025 resa in data 4.11.2024 e depositata in data 5.3.2025 la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 13, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Osservava il primo giudice che “le censure riportate in ricorso non risultano fondate, avendo la parte resistente fornito idonea prova documentale circa la rituale notifica degli atti prodromici a quello oggetto della presente impugnazione (vedansi atti impositivi allegati al fascicolo di parte resistente).
Sussiste, pertanto, il presupposto fattuale ai fini dell'esazione oggetto di causa, di guisa che l'atto impugnato
(intimazione di pagamento) deve ritenersi legittimo.
Quanto innanzi rappresentato rende superfluo ogni ulteriore esame in ordine agli altri motivi di doglianza per come esposti nel proposto gravame”.
3. Avverso detta sentenza proponeva appello parte contribuente dolendosi, in via assolutamente preliminare, che la pronuncia gravata era manifestamente illegittima nella parte in cui il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva e di intervenuto decorso del termine di prescrizione: Per quanto concerne l'eccepita prescrizione del credito vantato, l'eccezione era palesemente fondata atteso che gli importi richiesti attengono tutti a interessi maturati per il mancato pagamento di imposte a titolo di TARSU, TEFA e TARI e per le sanzioni e gli interessi vale pacificamente il termine prescrizionale breve quinquennale. Avrebbe poi errato il primo Giudice nel ritenere corretta la notifica degli atti presupposti omettendo di verificare i profili di legittimazione: le pretese tributarie manifestate nell'atto impugnato erano riferibili all'attività commerciale Bar/Ristorante sita in Indirizzo_1, intestata fino al 2020, alla società Società_1 ; il ricorrente Sig. Ricorrente_1 era stato socio accomandante della suddetta società in accomandita a far data dal 22/10/2015; ebbene gli atti impositivi venivano notificati non alla società o al socio accomandatario, bensì al Sig. Ricorrente_1 che, in qualità di socio accomandante, era privo di legittimazione passiva;
la notifica degli atti impositivi al socio accomandante anziché al socio accomandatario o alla società rendeva, di fatto, il procedimento notificatorio irregolare e conseguentemente nulli gli atti impositivi, e, in ragione della irregolarità del processo di notificazione, risultava maturato il termine di prescrizione per i singoli tributi vantati dalla società di riscossione.
Si costituiva in secondo grado pubbliservizi controdeducendo ai motivi di appello e chiedendo che, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione avversa, l'appello fosse rigettato perché infondato in fatto e diritto, confermando l'opposta sentenza.
Parte appellante depositava anche memorie in vista dell'udienza.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come esattamente dedotto e provato già in primo grado e recepito dai primi giudici l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973, al fine di sollecitare il pagamento di cui alle seguenti ingiunzioni fiscali: ingiunzione fiscale n.550120141949 notificata in data
11/06/2014, ingiunzione fiscale n. 55012015801 notificata in data 20/05/2015, ingiunzione fiscale
550120162008 notificata in data 29/09/2016, ingiunzione fiscale 550120171142 notificata in data 27/10/2017, ingiunzione fiscale 55871900001017 notificata in data 07/02/2020, avviso di accertamento esecutivo n.
19332100003950 notificato il 13/07/2021 e avviso di accertamento esecutivo n. 19332100004439 notificato il 13/07/2021, tutti ritualmente notificati e divenuti definitivi per mancata opposizione nei termini e il cui credito, per tale effetto, è divenuto certo, liquido ed esigibile.
In nessuna prescrizione o decadenza è incorsa l'attività della concessionaria, attesa la regolare sequenza degli atti presupposti, la notifica delle intimazioni di pagamento n. 550420152499 notificata in data
25/06/2015 , intimazione n. 55042017513 notificato il 24/08/2017 e intimazione n. 55622200000505 notificata il 24/05/2022 e atteso quanto disposto dall'art.68 D.l.128/20 che ha previsto la proroga dei termini di decadenza e prescrizione secondo cui titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023.
Tutti gli avvisi presupposti sono stati emessi per la occupazione /detenzione di immobile ad uso abitativo sito in Gragnano alla Indirizzo_2, fatto non oggetto di contestazione, e dalla detenzione di immobile ad uso commerciale sito in Indirizzo_1 , riguardo al quale alcuna eccezione di merito è stata tempestivamente avanzata, attesa la mancata impugnazione degli atti prodromici, sì che non può essere dedotta in questa sede.
Pertanto, l'impugnato atto di intimazione di pagamento, avente natura di atto esecutivo, risulta del tutto legittimo e conforme alla normativa vigente e qualsiasi impugnazione diretta al merito della pretesa risulta ormai inammissibile ed improponibile.
In conformità all'orientamento della Suprema Corte “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo - come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione …- è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v . Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021;
Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023) Così, cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 30/01/2025)
13/02/2025, n. 3733.
E' stato anche chiarito che “in Tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione n. 22108 del 2024).
Dunque, era ed è preclusa ogni valutazione al merito della pretesa ritualmente manifestata al sig
Ricorrente_1 mai contestata dallo stesso e divenuta definita in forza di atti ritualmente notificati all'appellante.
Le spese seguono la soccombenza non essendovi ragioni per discostarsi dal relativo principio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello condanna l'appellante alle spese di giudizio in euro 1500,00