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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/10/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. R.G. 877/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. IA SP Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott. IC TI EZ Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale instaurato da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Pinamonti;
ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.04.1986, rappresentato e difeso dall'avv. Verena Gadotti;
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note conclusive congiunte depositate in atti in data 17/06/2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, la ricorrente ha rappresentato che Parte_1 le parti avevano contratto matrimonio in Cotul morii (Moldavia), trascritto nel registro dello
Stato civile del Comune di Trento e che dalla loro unione erano nate le figlie Persona_1 in data 06/02/2018 e in data 07/11/2019; che in data 18/12/2024 le parti erano Persona_2
1 addivenute al divorzio congiunto presso l'Autorità consolare moldava, ottenendo la cessazione del vincolo coniugale. Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto che il sig. CP_1 si era rifiutato di trovare un accordo per una definizione consensuale nell'interesse delle
[...] figlie nonostante i tentativi della moglie. Esposte, quindi, le condizioni di vita e reddituali/patrimoniali della famiglia, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in Trento, via Lavisotto Parte_1
19/1; stabilire che i genitori prestino reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo in favore dei figli della carta di identità (anche valida per l'espatrio), del passaporto ovvero qualsiasi documento nel loro interesse;
- Stabilire che la casa familiare sita in Trento, via Lavisotto 19/1, in immobile di proprietà di entrambi in genitori, è assegnata alla sig.ra presso il quale è collocata la prole, Parte_1 comprensiva di pertinenze e beni mobili in essa contenuti;
disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dall'udienza di comparizione, asportando i propri beni personali;
- Stabilire che il genitore non collocatario possa vedere le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici di queste e salvo diverso accordo, almeno un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola del venerdì e sino alle 18:00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da comunicare/concordare entro marzo di ciascun anno (al fine di consentire l'iscrizione alle colonie estive), e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: un periodo durante le vacanze natalizie comprendente alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre (il primo anno alla madre), e 31 dicembre e 1 gennaio (il primo anno il padre), le vacanze pasquali (a metà tra i genitori, il primo anno i primi giorni con la madre e i secondi con il padre), e le altre ricorrenze importanti per la famiglia (periodi di vacanze durante le quali il normale regime di visita è da intendersi sospeso).
- Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il genitore non collocatario corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 400,00 (comprensivo di spese ordinarie, vitto e alloggio), ciascun figlio, o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
2 stabilire la corresponsione dell'assegno da parte di terzi, in caso di mancato pagamento per un periodo di almeno trenta giorni, ai senti dell'art. 473 bis 37 c.p.c.;
- Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, comprese quelle mediche e odontoiatriche, non coperte dal servizio sanitario pubblico, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
Per quanto qui non regolato si richiamano le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare emesse dal CN (ultima versione 29 novembre 2017).
- Disporre che siano a beneficio della sig.ra , che li richiederà e incasserà al 100%, Pt_1
l'assegno unico universale figli (INPS), integrazioni al reddito di provenienza dell'ente pubblico (es: assegno unico provinciale), e/o ogni altra forma di bonus/contributo/beneficio connesso alla famiglia e ai figli con versamento da parte del sig. Nederita dei benefici eventualmente percepiti dalla data di deposito del presente ricorso, alla sig.ra , quale Pt_1 collocataria dei minori;
qualora il sig. facesse a sua volta richiesta di erogazione di CP_1 tali benefici, ottenendone l'erogazione, anche solo in parte, sarà tenuto a versare quanto eventualmente percepito alla sig.ra . Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Con memoria depositata in data 22/05/2025, il resistente si è regolarmente Controparte_1 costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e contestando il contenuto del ricorso. In particolare, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e/o pregiudiziale: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito dichiarare inammissibile l'avverso ricorso, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dalla ricorrente.
Nel merito: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa:
1. assegnare la casa famigliare alla ricorrente, concedendo al convenuto un termine per asportare i propri effetti personali e cambiare la residenza formale;
2. affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre;
3. fermo l'affido condiviso, stabilire il potere - dovere del padre di tenere con sé le figlie cinque giorni al mese, oltreché le ore delle giornate lavorative in cui non si trova occupato al lavoro, con comunicazione da parte del padre alla madre dei tempi di permanenza con le figlie entro il venerdì della settimana precedente;
due settimane in estate, anche per periodi non
3 consecutivi di una settimana ciascuno;
Natale e Vigilia di Natale, Capodanno, così come Pasqua
e Pasquetta, alternati tra i genitori;
4. disporre un contributo al mantenimento delle figlie minori a carico del convenuto pari ad Euro 200,00.- mensili per ciascuna figlia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, secondo il protocollo del CN;
5. disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da ricorrente e convenuto, CP_2 mentre l'assegno provinciale venga percepito dalla madre;
6. rigettare le ulteriori avverse richieste”.
In data 17/06/2025, le parti hanno depositato note congiunte, rappresentando di aver raggiunto un accordo, rinunciando quindi alle eccezioni e domande formulate nei rispettivi scritti e chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
“1) assegnare la casa famigliare, comprensiva di pertinenze e beni mobili in essa contenuti alla ricorrente, concedendo al convenuto termine fino al primo settembre 2025 per asportare i propri effetti personali e cambiare la residenza formale presso il competente Ufficio
Anagrafe;
2) affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre;
3) fermo l'affido condiviso, stabilire il potere - dovere del padre di tenere con sé le figlie:
- un pomeriggio in settimana dal termine del lavoro del padre con pernotto fino alla mattina successiva (in periodo scolastico con obbligo di accompagnarle a scuola), con obbligo per il padre di comunicare il giorno e l'orario in cui preleverà le figlie entro il sabato precedente;
- a week end alternati dal venerdì dal termine del lavoro del padre (o all'uscita dalla scuola, se l'orario di lavoro lo consente) fino alla domenica sera prima di cena, con obbligo del padre di comunicare l'orario in cui preleverà le figlie entro il sabato precedente;
- due settimane in estate, anche per periodi non consecutivi di una settimana ciascuno, da concordare entro marzo di ogni anno;
- le festività natalizie (le giornate di Natale, Vigilia di Natale, Capodanno) e pasquali (le giornate di Pasqua e del lunedì dell'Angelo) verranno trascorse alternativamente di anno in anno (a iniziare con il Natale con la madre);
- il sig. si impegna a dare tempestiva comunicazione alla sig.ra nei casi di CP_1 Pt_1 oggettiva impossibilità di garantire la regolamentazione prevista nella giornata infrasettimanale, e a recuperare la giornata la settimana successiva;
il sig. si CP_1 impegna a condividere con la sig. ra il calendario di impegni lavorativi già fissati fino Pt_1
4 a dicembre 2025 in modo da garantire un ordinato recupero delle giornate in cui fosse impossibilitato a garantire il regime abituale di visita;
4) disporre un contributo al mantenimento delle figlie minori a carico del convenuto pari ad
Euro 250,00.- mensili per ciascuna figlia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente mese per mese entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, per la cui regolamentazione di dettaglio (per tipologia di spesa) si richiamano le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare emesse dal CN che sono state visionate dalle parti e che formano parte integrante del presente accordo;
in relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso (ammissibile secondo i criteri di interesse del figlio e della sostenibilità della spesa), sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta;
restano escluse dal regime delle spese straordinarie e saranno quindi a carico di ciascun genitore eventuali spese per baby sitting nelle giornate di competenza.
5) prevedere che i sig.ri e sostengano al 50 % le rate del mutuo Controparte_1 Parte_1 ipotecario n. 000059830 Fil. 014 contratto con Banca per il Trentino Alto Adige, nonché le ulteriori spese relative all'immobile di competenza della proprietà, compresa l'assicurazione sul mutuo e quella sull'immobile;
6) disporre che l'assegno unico e l'assegno provinciale vengano percepiti dalla madre;
CP_2 qualora il sig. facesse a sua volta richiesta di tali benefici, ottenendone l'erogazione, CP_1 anche solo in parte, sarà tenuto a versare quanto eventualmente percepito alla sig.ra . Pt_1
7) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto delle figlie;
il medesimo sarà conservato dalla madre e dovrà essere consegnato al padre, nell'ipotesi in cui dovesse recarsi all'estero con le figlie;
8) le parti dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione;
9) Le competenze professionali sono compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà ex
L. Professionale”.
5 Quindi, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza cartolare di data 15/07/2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
***
Ciò posto, il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti (secondo cui le figlie minorenni, affidate in modo condiviso a entrambi i genitori, vivranno con la madre nell'abitazione familiare, con previsione di un protocollo per gli incontri con il padre), non contrastano con l'interesse delle minori, in quanto idonee a garantire un sano e regolare sviluppo dei rapporti con ambo i genitori;
né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alle pattuizioni sul mantenimento economico delle figlie, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337- bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie Per_1
e , come riportati nelle conclusioni congiunte trascritte in parte motiva,
[...] Persona_2
e provvede in conformità.
Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 08 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IC TI EZ IA SP
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. R.G. 877/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. IA SP Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott. IC TI EZ Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale instaurato da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Pinamonti;
ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.04.1986, rappresentato e difeso dall'avv. Verena Gadotti;
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note conclusive congiunte depositate in atti in data 17/06/2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, la ricorrente ha rappresentato che Parte_1 le parti avevano contratto matrimonio in Cotul morii (Moldavia), trascritto nel registro dello
Stato civile del Comune di Trento e che dalla loro unione erano nate le figlie Persona_1 in data 06/02/2018 e in data 07/11/2019; che in data 18/12/2024 le parti erano Persona_2
1 addivenute al divorzio congiunto presso l'Autorità consolare moldava, ottenendo la cessazione del vincolo coniugale. Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto che il sig. CP_1 si era rifiutato di trovare un accordo per una definizione consensuale nell'interesse delle
[...] figlie nonostante i tentativi della moglie. Esposte, quindi, le condizioni di vita e reddituali/patrimoniali della famiglia, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in Trento, via Lavisotto Parte_1
19/1; stabilire che i genitori prestino reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo in favore dei figli della carta di identità (anche valida per l'espatrio), del passaporto ovvero qualsiasi documento nel loro interesse;
- Stabilire che la casa familiare sita in Trento, via Lavisotto 19/1, in immobile di proprietà di entrambi in genitori, è assegnata alla sig.ra presso il quale è collocata la prole, Parte_1 comprensiva di pertinenze e beni mobili in essa contenuti;
disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dall'udienza di comparizione, asportando i propri beni personali;
- Stabilire che il genitore non collocatario possa vedere le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici di queste e salvo diverso accordo, almeno un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola del venerdì e sino alle 18:00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da comunicare/concordare entro marzo di ciascun anno (al fine di consentire l'iscrizione alle colonie estive), e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: un periodo durante le vacanze natalizie comprendente alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre (il primo anno alla madre), e 31 dicembre e 1 gennaio (il primo anno il padre), le vacanze pasquali (a metà tra i genitori, il primo anno i primi giorni con la madre e i secondi con il padre), e le altre ricorrenze importanti per la famiglia (periodi di vacanze durante le quali il normale regime di visita è da intendersi sospeso).
- Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il genitore non collocatario corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 400,00 (comprensivo di spese ordinarie, vitto e alloggio), ciascun figlio, o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
2 stabilire la corresponsione dell'assegno da parte di terzi, in caso di mancato pagamento per un periodo di almeno trenta giorni, ai senti dell'art. 473 bis 37 c.p.c.;
- Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, comprese quelle mediche e odontoiatriche, non coperte dal servizio sanitario pubblico, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
Per quanto qui non regolato si richiamano le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare emesse dal CN (ultima versione 29 novembre 2017).
- Disporre che siano a beneficio della sig.ra , che li richiederà e incasserà al 100%, Pt_1
l'assegno unico universale figli (INPS), integrazioni al reddito di provenienza dell'ente pubblico (es: assegno unico provinciale), e/o ogni altra forma di bonus/contributo/beneficio connesso alla famiglia e ai figli con versamento da parte del sig. Nederita dei benefici eventualmente percepiti dalla data di deposito del presente ricorso, alla sig.ra , quale Pt_1 collocataria dei minori;
qualora il sig. facesse a sua volta richiesta di erogazione di CP_1 tali benefici, ottenendone l'erogazione, anche solo in parte, sarà tenuto a versare quanto eventualmente percepito alla sig.ra . Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Con memoria depositata in data 22/05/2025, il resistente si è regolarmente Controparte_1 costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e contestando il contenuto del ricorso. In particolare, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e/o pregiudiziale: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito dichiarare inammissibile l'avverso ricorso, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dalla ricorrente.
Nel merito: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa:
1. assegnare la casa famigliare alla ricorrente, concedendo al convenuto un termine per asportare i propri effetti personali e cambiare la residenza formale;
2. affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre;
3. fermo l'affido condiviso, stabilire il potere - dovere del padre di tenere con sé le figlie cinque giorni al mese, oltreché le ore delle giornate lavorative in cui non si trova occupato al lavoro, con comunicazione da parte del padre alla madre dei tempi di permanenza con le figlie entro il venerdì della settimana precedente;
due settimane in estate, anche per periodi non
3 consecutivi di una settimana ciascuno;
Natale e Vigilia di Natale, Capodanno, così come Pasqua
e Pasquetta, alternati tra i genitori;
4. disporre un contributo al mantenimento delle figlie minori a carico del convenuto pari ad Euro 200,00.- mensili per ciascuna figlia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, secondo il protocollo del CN;
5. disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da ricorrente e convenuto, CP_2 mentre l'assegno provinciale venga percepito dalla madre;
6. rigettare le ulteriori avverse richieste”.
In data 17/06/2025, le parti hanno depositato note congiunte, rappresentando di aver raggiunto un accordo, rinunciando quindi alle eccezioni e domande formulate nei rispettivi scritti e chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
“1) assegnare la casa famigliare, comprensiva di pertinenze e beni mobili in essa contenuti alla ricorrente, concedendo al convenuto termine fino al primo settembre 2025 per asportare i propri effetti personali e cambiare la residenza formale presso il competente Ufficio
Anagrafe;
2) affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre;
3) fermo l'affido condiviso, stabilire il potere - dovere del padre di tenere con sé le figlie:
- un pomeriggio in settimana dal termine del lavoro del padre con pernotto fino alla mattina successiva (in periodo scolastico con obbligo di accompagnarle a scuola), con obbligo per il padre di comunicare il giorno e l'orario in cui preleverà le figlie entro il sabato precedente;
- a week end alternati dal venerdì dal termine del lavoro del padre (o all'uscita dalla scuola, se l'orario di lavoro lo consente) fino alla domenica sera prima di cena, con obbligo del padre di comunicare l'orario in cui preleverà le figlie entro il sabato precedente;
- due settimane in estate, anche per periodi non consecutivi di una settimana ciascuno, da concordare entro marzo di ogni anno;
- le festività natalizie (le giornate di Natale, Vigilia di Natale, Capodanno) e pasquali (le giornate di Pasqua e del lunedì dell'Angelo) verranno trascorse alternativamente di anno in anno (a iniziare con il Natale con la madre);
- il sig. si impegna a dare tempestiva comunicazione alla sig.ra nei casi di CP_1 Pt_1 oggettiva impossibilità di garantire la regolamentazione prevista nella giornata infrasettimanale, e a recuperare la giornata la settimana successiva;
il sig. si CP_1 impegna a condividere con la sig. ra il calendario di impegni lavorativi già fissati fino Pt_1
4 a dicembre 2025 in modo da garantire un ordinato recupero delle giornate in cui fosse impossibilitato a garantire il regime abituale di visita;
4) disporre un contributo al mantenimento delle figlie minori a carico del convenuto pari ad
Euro 250,00.- mensili per ciascuna figlia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente mese per mese entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, per la cui regolamentazione di dettaglio (per tipologia di spesa) si richiamano le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare emesse dal CN che sono state visionate dalle parti e che formano parte integrante del presente accordo;
in relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso (ammissibile secondo i criteri di interesse del figlio e della sostenibilità della spesa), sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta;
restano escluse dal regime delle spese straordinarie e saranno quindi a carico di ciascun genitore eventuali spese per baby sitting nelle giornate di competenza.
5) prevedere che i sig.ri e sostengano al 50 % le rate del mutuo Controparte_1 Parte_1 ipotecario n. 000059830 Fil. 014 contratto con Banca per il Trentino Alto Adige, nonché le ulteriori spese relative all'immobile di competenza della proprietà, compresa l'assicurazione sul mutuo e quella sull'immobile;
6) disporre che l'assegno unico e l'assegno provinciale vengano percepiti dalla madre;
CP_2 qualora il sig. facesse a sua volta richiesta di tali benefici, ottenendone l'erogazione, CP_1 anche solo in parte, sarà tenuto a versare quanto eventualmente percepito alla sig.ra . Pt_1
7) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto delle figlie;
il medesimo sarà conservato dalla madre e dovrà essere consegnato al padre, nell'ipotesi in cui dovesse recarsi all'estero con le figlie;
8) le parti dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione;
9) Le competenze professionali sono compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà ex
L. Professionale”.
5 Quindi, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza cartolare di data 15/07/2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
***
Ciò posto, il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti (secondo cui le figlie minorenni, affidate in modo condiviso a entrambi i genitori, vivranno con la madre nell'abitazione familiare, con previsione di un protocollo per gli incontri con il padre), non contrastano con l'interesse delle minori, in quanto idonee a garantire un sano e regolare sviluppo dei rapporti con ambo i genitori;
né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alle pattuizioni sul mantenimento economico delle figlie, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337- bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie Per_1
e , come riportati nelle conclusioni congiunte trascritte in parte motiva,
[...] Persona_2
e provvede in conformità.
Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 08 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IC TI EZ IA SP
6