Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 147
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, in composizione collegiale, presieduto dal dott. Alberto Tetamo. Le parti, congiuntamente, hanno richiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, invocando la normativa di riferimento, in particolare l'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione, in particolare la durata della separazione e l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale.

Il giudice ha accolto la domanda, evidenziando che era stata provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato e che il periodo di separazione si era protratto per il tempo richiesto dalla legge. Inoltre, ha sottolineato l'accordo tra le parti e l'assenza di opposizioni da parte del Pubblico Ministero. La decisione si fonda sulla constatazione che le parti hanno risolto ogni rapporto economico e hanno dichiarato la loro indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento. Pertanto, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando le necessarie annotazioni all'Ufficiale dello Stato Civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 147
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 147
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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