Ordinanza collegiale 1 marzo 2025
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Caroline Adeola Adebajo, Maffeo Damioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di SC, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
i. del verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni operato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. in data 6 agosto 2024 dal personale della Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di Gavardo a carico di -OMISSIS-;
ii. della comunicazione datata 31 agosto 2024 – notificata al ricorrente il giorno 8 settembre 2024 – con la quale la Questura di SC – Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza 1 sezione comunicava l’avvio del procedimento di revoca del porto di fucile uso caccia n. 892839 – P, “in quanto risulta convivente con familiari nei confronti dei quali vi sono indizi di inaffidabilità personale”;
iii. del provvedimento del Questore di SC – dottor Eugenio Spina (Prot.0076254, Reg. 4237-4181/2024-Cat. 6F/P.A.S.I.), notificato al ricorrente il 31 ottobre 2024, con il quale veniva disposta la revoca della licenza diporto d’armi n. 892839 – P per uso venatorio, del quale è titolare il ricorrente poiché “convivente con persona ritenuta capace di abusare delle armi e del titolo di porto d’armi”;
iv. di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale anche al momento non conosciuto;
Nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. mediante l’adozione di un provvedimento che disponga il riesame / la restituzione della licenza revocata e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento dell’interesse azionato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di SC e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che
- in data 28.3.2025 l’Amministrazione ha depositato in giudizio l’intervenuta revoca in autotutela del provvedimento gravato, dando atto di aver appreso l’intervenuto mutamento di residenza del ricorrente solo nel corso del giudizio;
- con atto depositato il 29.3.2025 il difensore del ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese, evidenziando come il cambio di residenza dell’interessato fosse già noto alla Questura al momento di adozione del provvedimento impugnato, come sarebbe comprovato dall’avvenuta notifica dello stesso al nuovo indirizzo;
Rilevato e considerato che
- dalla documentazione versata in atti risulta che il ritiro cautelare delle armi è avvenuto in data 6.8.2024 e che nel relativo verbale l’indirizzo di residenza del ricorrente è indicato in Muscoline, Via San Carlo n. 2/A; due giorni dopo, in data 8.8.2024, il ricorrente ha trasferito la residenza nel Comune di Gavardo, Via -OMISSIS-, ma tale circostanza non è stata comunicata alla Questura dall’interessato, neppure a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca notificata in data 8.9.2024;
- la comunicazione di avvio del procedimento riporta nell’intestazione il precedente indirizzo, e la stessa risulta notificata a mani proprie in Gavardo, ma non è specificamente indicato il luogo in cui la notifica si è perfezionata: la relata di notifica dell’atto reca infatti in calce, accanto alla parola “oggi”, l’annotazione “CC Gavardo”, e di seguito l’indicazione dell’orario, sicchè è del tutto ragionevole ritenere che quell’annotazione individui proprio il luogo- ossia la Stazione dei Carabinieri di Gavardo- in cui detta notifica si è perfezionata;
- solo nella nota dei Carabinieri del 1.11.2024, di restituzione alla Questura del provvedimento notificato, è indicato il nuovo indirizzo del ricorrente in Via -OMISSIS-, sicchè non vi è prova che l’Amministrazione, al momento dell’emissione del provvedimento gravato in data 24.10.2024, fosse a conoscenza dell’intervenuto mutamento di residenza;
Ritenuto pertanto
- alla luce di quanto esposto e della dichiarazione della parte ricorrente, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese lite, stante la peculiarità della vicenda;
- di disporre nondimeno in favore del ricorrente il rimborso del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite e condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.