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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17/2024 r.g. promossa da
(già (c.f. ) con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
sede in Milano, in persona del procuratore dott. , Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume per mandato e domiciliata come in atti - appellante -
contro
(c.f. e p.iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Rovigo, in persona Direttore Generale dott.ssa , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Stefano Messuri per mandato e domiciliata come in atti - appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Rovigo
o O o
1 Conclusioni per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 988/23 emessa dal Tribunale di Rovigo e pubblicata il
23 novembre 2023 nel giudizio RG 2523/200 instaurato Parte_1
– nuova denominazione di – nei confronti Parte_2
dell' e notificata dal difensore Controparte_1
Part dell' al difensore di in data 24 novembre 2023: IN VIA CP_1
PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti Parte_1
dell' • € 17.538,37 per sorte capitale, di Controparte_1
cui alle 14 fatture - già detratte le 3 note di credito come indicate già in conclusionale nel giudizio di primo grado - riepilogate negli elenchi prodotti con la conclusionale in primo grado ed ivi riprodotti sub doc. 1 parte 1 e parte
2, precisando che si tratta, naturalmente, delle fatture oggetto del giudizio di primo grado e non riconosciute dovute dal Tribunale, • gli interessi di mora,
maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale –
scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli
2 interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione • € 560 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di €
40 moltiplicato per ciascuna delle 14 fatture costituenti la predetta sorte capitale • gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e CP_1
indicata nell'elenco che si produce sub DOC. 2, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale –
scadenza riportata nel predetto prospetto (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (parimenti riportata nel predetto prospetto), • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nel predetto prospetto sub doc. 2, che, alla CP_1
data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 moltiplicato per
3 ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di cui al prospetto sub doc. 2 condannare l' al relativo pagamento in favore di CP_1 [...]
oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna Parte_1
Part dell' a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a CP_1
titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA
SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice Parte_1
nei confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per CP_1
l'effetto, condannare l' a pagare a la diversa CP_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2. IN OGNI CASO:
con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14,
oltre CPA e successive.
Conclusioni per l'appellata
Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, così
giudicare per i motivi di cui in narrativa 1. in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inammissibilità e l'improcedibilità dei motivi di appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
2. nel merito: rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, i motivi tutti di appello formulati da parte appellante in quanto infondati in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata n. 988/2023 emessa dal Tribunale di
Rovigo in data 23.11.2023 e in pari data pubblicata;
3. in ogni caso,
condannarsi l'appellante alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio [con maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022], ferme le spese di lite
4 e compensi del precedente grado di giudizio come già liquidati dal Tribunale
di Rovigo.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 26 dicembre 2023 (già Parte_1 [...]
evocava l avanti la Corte Parte_2 Controparte_1
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 988/2023 del Tribunale di
Rovigo (pubblicata il 23 novembre 2023 e notificata il 24 novembre successivo) che aveva rigettato la domanda al pagamento di crediti ceduti inizialmente per € 813.418,23 per sorte capitale, somma ridotta ad €
110.048,54, poi ad € 34.161,71 in sede di precisazione delle conclusioni e poi in conclusionale ad € 17.538,37, oltre ad interessi moratori, anatocistici e somme diverse, condannandola alle spese. Con il primo motivo lamentava l'errato rigetto della domanda rilevando che aveva svolto allegazioni in ordine alla riferibilità delle fatture insolute non considerate dal Tribunale;
con il secondo motivo censurava il rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova in presenza di elementi di segno contrario;
con il terzo motivo lamentava il rigetto della pretesa sul presupposto che era mancata la prova in ordine alla formazione e trasmissione delle fatture nelle forme di legge, prova invece offerta;
con il quarto motivo si doleva della statuizione di mancanza di prove della titolarità del credito e con il quinto motivo censurava la asserita mancata allegazione del ritardo nei pagamenti;
si doleva, infine, dell'addebito delle spese.
Si costituiva l' contestando l'appello per genericità Controparte_1
ed infondatezza ed allegando l'omesso deposito di documenti del primo grado e l'ulteriore nuovo deposito in appello di altri.
5 La causa veniva rimessa alla decisione, dopo rinvio, per l'udienza del 30
giugno 2025, tenutasi con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione a ritroso dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi, dimessi.
2.1.- L'appello, apparentemente chiaro, è infondato e va respinto nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate secondo i criteri del DM
Part 55/2014 e successive modifiche, vanno addebitate a Non va disposto l'aumento per collegamenti ipertestuali in quanto non di utilità (perché
limitati) e non fruibili in concreto.
2.2.- Preliminarmente si rileva che le conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie repliche sono state depositate da entrambe le parti (o avrebbero dovuto esser depositate) prima dell'udienza del 5 maggio 2025 ove la causa
è stata rinviata solo per la rimessione al collegio. Ulteriori termini non sono previsti anche in quanto le difese risultano ben articolate ed effettuate o avrebbero dovuto essere svolte essendo stato disposto il solo rinvio dell'udienza per la rimessione della causa al Collegio.
3.1.- Il Tribunale rigettò le domande di cessionaria dei crediti nei Pt_1
confronti della debitrice ceduta condannandola Controparte_1
alle spese, osservando che:
-) la domanda era infondata nel merito in quanto l'attrice, a fronte delle avverse eccezioni, non aveva fornito prova tanto della titolarità dei crediti ceduti quanto dell'effettivo ammontare;
Part
-) aveva prodotto in giudizio “una serie alluvionale di documenti,
confusamente frammentati in documenti informatici, cartelle e sotto-cartelle
6 variamente denominati”, che rendevano oggettivamente impossibile riscontrare la prova della fondatezza della domanda svolta;
-) la rilevantissima riduzione della domanda (da una pretesa originaria superiore ad € 800.000 per sola sorte capitale del “primo gruppo” di fatture,
si è passati ad una domanda del valore di € 34.161,71 in sede di precisazione delle conclusioni, poi ulteriormente ridotta, ma tardivamente, in sede conclusionale) aveva reso ancora più evidente l'inefficacia della confusa produzione documentale dell'attrice;
-) quanto alle fatture appartenenti al c.d. “primo gruppo”, era fondata la difesa dell' che aveva evidenziato, trattandosi di ente pubblico, che la CP_1
fattura intanto avrebbe potuto assumere rilievo in quanto formata e trasmessa nelle forme di legge alla parte pubblica debitrice;
- in citazione le fatture (la mera elencazione di esse) erano individuate richiamando per relationem i doc. 3A e 3B (che recavano quale data di formazione il 24.11.2020);
-) nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc il credito era stato individuato in relazione alle fatture (in realtà, parimenti, all'elenco di una serie di codici asseritamente riferiti ad altrettante fatture) richiamate nei prodotti doc. 15 e
16 (che recavano quale data di formazione il 19.5.2021);
-) con la precisazione delle conclusioni, lo stesso credito era stato individuato in relazione alle fatture (in realtà, parimenti, all'elenco di una serie di codici asseritamente riferiti ad altrettante fatture) richiamate nei prodotti doc. A e B
(che recavano quale data di formazione il 7.7.2023);
7 Part
-) non aveva mai ritenuto di precisare tempestivamente se ed in che misura le fatture cui si riferiva la domanda di importo via via ridotto fossero le medesime già considerate nella citazione introduttiva;
-) il rigoroso onere probatorio gravante sulla parte non poteva essere adempiuto riversando nel processo una mole disorganica e non coordinata di documenti, rimettendo sulla controparte o sul giudicante l'onere di dipanarne il contenuto e ricondurli singolarmente alle (nel caso di specie peraltro assai scarne) allegazioni della parte contenute nei propri atti difensivi;
-) i documenti 23A e 23B, prodotti con la seconda memoria ex art. 183 co.6
cpc, pativano questo limite insuperabile, non avendo la parte attrice chiarito a quali delle decine di fatture prodotte nei vari sotto-documenti inseriti nei due documenti appena citati si riferissero le pretese;
-) i documenti A e B allegati alle note di precisazione delle conclusioni erano evidentemente inammissibili perché prodotti successivamente allo scadere del termine processuale per la produzione di documenti;
né era stata chiesta la rimessione in termini;
-) il confronto tra i documenti 3A, 3B, 15, 16, A e B evidenziava che il numero di fatture presenti in ciascun elenco (tralasciando i codici identificativi delle stesse) differivano in parte, e non corrispondevano al numero di fatture contenute negli svariati documenti raggruppati con i numeri 23A e 23B, ciò
rendendo ancora più incerto il corretto riscontro del credito per cui si procede;
-) era maggiormente evidente la carenza probatoria relativa alle somme pretese a titolo di interessi o di sanzioni per ritardato pagamento delle fatture appartenenti al c.d. “primo gruppo” stante l'impossibile individuazione delle fatture portanti il credito;
8 -) il ritardo maturato dalla convenuta nel pagamento di ciascuna delle fatture
(la convenuta, nelle sue difese, aveva precisato che parte delle fatture richiamate dall'attrice non risultavano neppure scadute al tempo della introduzione del giudizio, e la circostanza non era mai stata contestata dall'attrice) rappresentava il criterio imprescindibile per il calcolo degli interessi moratori pretesi;
-) la mancata indicazione delle fatture precludeva il calcolo degli interessi scaduti da oltre sei mesi, sui quali sarebbero maturati i pretesi interessi anatocistici;
-) la mancata indicazione delle fatture precludeva la determinazione della sanzione prevista dall'art. 6 d.lgs. 231/2002;
-) il tutto in relazione al c.d. “primo gruppo” di fatture determinava effetti
Part anche sulla titolarità del credito in capo all'attrice
Part
-) con i 6A, 6B e 17 aveva prodotto la documentazione relativa a 41 atti di cessione senza curarsi di precisare quali si riferissero a quali fatture azionate, rendendo ancora più confuso il materiale probatorio complessivamente riversato in giudizio;
-) per le domande relative ai crediti del c.d. “secondo gruppo” di fatture,
riguardanti il pagamento di € 50.594,06 per interessi di mora, oltre agli interessi anatocistici valevano analoghe considerazioni;
Part
-) aveva fondato la domanda su talune “note debito interessi” emesse
(doc. 4A e 5° e doc. 4B e 5B), che si sarebbero riferite a crediti portati
Part originariamente da fatture cedute a in forza degli atti di cessione depositati come documenti 9A e 9B;
9 -) in relazione alla stessa domanda, l'attrice aveva prodotto, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, i documenti 18A, 18B, 18C, 19A, 19B, nonché,
in sede di precisazione delle conclusioni, i documenti C e D, i quali ultimi erano inammissibili per le stesse ragioni esposte con riferimento ai docc. A e
B contestualmente depositati;
-) si trattava di documentazione di unilaterale formazione consistente (così i documenti 5A, 5B, 18A, 18B, 19A, 19B) in meri elenchi di codici redatti dalla stessa parte;
Part
-) le note di debito, unilateralmente emesse da erano state prodotte solo in minima parte (doc. 4A, il doc. 4B non era stato depositato) e nulla provano sulla debenza delle somme pretese a titolo di interesse da ritardato pagamento;
-) non erano mai state prodotte le fatture che si assumevano essere state pagate in ritardo;
il ritardo non era mai stato quantificato così impedendo di
Part comprendere i criteri di calcolo in forza dei quali aveva preteso le somme;
-) parte delle note di debito richiamate negli elenchi formati e prodotti dall'attrice (ad es. doc. 5B) richiamavano fatture emesse originariamente da società diversa dall'odierna attrice e sull'eventuale cessione dei CP_3
crediti intercorsa tra le quali nulla era stato dedotto o prodotto (i documenti
9A e 9B, pur richiamati in citazione, non erano stati prodotti, né il doc. 18C
richiamava atti di cessione stipulati da;
CP_3
-) per la pretesa di pagamento di € 15.600,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002 per il tardivo pagamento di fatture ulteriori e diverse da quelle costituenti i predetti
Part
“primo gruppo” e “secondo gruppo”, aveva prodotto come doc. 11 un
10 elenco, anch'esso redatto ad hoc dalla stessa, che richiamava due fatture emesse per il pagamento delle somme pretese al predetto titolo (PF90021500
e PF90021501); non era stato prodotto il doc. 10, che avrebbe dovuto contenere tali fatture, nonché l'allegato dettaglio delle fatture asseritamente pagate in ritardo dalla convenuta;
-) tale produzione documentale era forse avvenuta solo con il doc. 20B
depositato con la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, il quale a sua volta
Part conteneva copia delle due fatture emesse dalla stessa e copia di due elenchi, redatti ancor una volta ad hoc dall'attrice, contenenti una serie di codici di riferimento a documenti contabili riferiti agli anni dal 2014 in poi;
-) anche in tal caso, non era stata prodotta alcuna delle fatture originariamente emesse ed asseritamente pagate in ritardo dalla convenuta, né erano state dedotte la scadenza delle stesse, la data del pagamento, il ritardo maturato:
ciò rendeva solo apparente ma in realtà gravemente carente il supporto probatorio documentale reso dall'attrice a sostegno delle domande formulate;
-) era infondata la domanda subordinata proposta a norma dell'art. 2041 cc,
perché non sussistevano né la sussidiarietà e residualità (rispetto alle domande pur proposte in via principale in questo giudizio), né gli ulteriori presupposti legittimanti il ricorso all'azione generale di arricchimento ingiustificato;
-) le spese seguivano la soccombenza anche tenuto conto della confusa attività
processuale dell'attrice, “caratterizzata dalla redazione di atti di contenuto assai scarno, per lo più limitati al richiamo acritico alla documentazione depositata;
dall'omesso deposito di documentazione, pur richiamata nell'atto di citazione, se non con le memorie depositate ex art. 183 co. 6 cpc, così
rendendo oltremodo complessa l'attività difensiva della controparte, costretta
11 ad una difesa frammentata ed in parte “al buio”, in attesa del deposito dei documenti pur citati dall'attrice; dal deposito di un quantitativo rilevantissimo di documenti tra loro non coordinati, spesso ripetitivi, confusi, e non adeguatamente illustrati negli atti processuali in allegato ai quali sono stati prodotti (si pensi alla mole di atti di cessione di crediti in blocco che sono stati depositati senza minimamente riferirli al contenuto delle domande oggetto di lite, ovvero al deposito ripetuto nel corso del giudizio di documenti contenenti elenchi di decine di fatture tra loro solo parzialmente collimanti,
che costringono ad una estenuante ed infruttuosa analisi ai fini di difesa, solo per comprendere l'esatto perimetro dell'oggetto della domanda genericamente formulata negli atti)”.
3.2.- La motivazione, plausibile ed affatto scalfita dalle censure, resiste al gravame.
3.3- Infatti, l'evidente e confusa prospettazione iniziale resa palese dalla riduzione quantitativa della domanda che da €. 813.418,23 per sorte capitale,
è stata poi rideterminata in €. 110.048,54, poi ridotta ad €. 34.161,71 in sede di precisazione delle conclusioni e poi in conclusionale ad €. 17.538,37, oltre ad interessi moratori anatocistici e somme ulteriori, senza allegazione precisa sulle fatture cedute, sulle date e sugli accessori, e sul come e quando della riduzione (per pagamenti o per altra ragione) non risulta affatto chiarita con l'appello.
4.1.- Con il primo motivo si censura la statuizione di non comprensibilità e riferibilità delle fatture insolute a quelle oggetto di citazione.
Si assume che “Come rilevato nel giudizio di primo grado e ribadito con le memorie ex art. 183 comma 6^ c.p.c., in sede di precisazione delle
12 Part conclusioni e con la comparsa conclusionale: • sin dalla citazione ha prodotto gli elenchi dei crediti contenenti l'analitica indicazione delle fatture azionate per sorte capitale • gli elenchi sono stati prodotti sub doc. 3A e 3B •
in tali elenchi sono indicati: − nominativo delle società che hanno effettuate
Part le forniture/prestazioni ed hanno emesso le fatture e le hanno cedute a −
numero fattura, importo, data di emissione e di scadenza • i medesimi elenchi sono, quindi, stati depositati con la prima memoria sub doc. 16 parte 1 e parte
2 • i medesimi elenchi sono, quindi, stati depositati in sede di precisazione delle conclusioni sub ALL. A e ALL. B • i medesimi elenchi sono, quindi,
stati depositati con la conclusionale sub ALL. A e ALL. B • come specificato
Part da e come risulta da un agevole confronto tra i predetti elenchi, essi hanno ad oggetto le medesime fatture azionate con la citazione (elenchi doc.
3A e 3B) ma con la semplice specificazione rappresentata dall'indicazione
(negli elenchi prodotti successivamente alla citazione) di residuo zero in
Part relazione alle fatture non più dovute a • quanto poi ai documenti ritenuti
“inammissibili” dal Tribunale in quanto allegati al foglio di precisazione delle conclusioni e alla conclusionale, si rileva che tali documento non sono altro che i predetti elenchi dei crediti, con l'indicazione delle fatture per le quali
Part ha proseguito il giudizio per sorte capitale • i crediti – sia tutti quelli azionati con la citazione e ora non più dovuti a fronte dei pagamenti dell' sia quelli ancora insoluti - sono stati ceduti dalle società CP_1
Part fornitrici indicate nei predetti elenchi a mediante gli atti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' • gli atti di cessione sono stati prodotti mediante cartelle zippate CP_1
all'interno di ciascuna delle quali sono contenute sottocartelle ciascuna delle
13 quali è stata nominata con il nome della società fornitrice cedente. Ciò a causa della mole dei documenti • gli atti di cessione sono stati prodotti come segue:
− doc. 6A e 6B con la citazione, suddivise in base alle fatture come riepilogate nei predetti elenchi dei credit. Precisamente l'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3A oggi DOC. 1 parte 1 è portato dalle fatture cedute mediante gli atti di cessione prodotti sub doc. 6A mentre l'elenco dei crediti prodotto sub doc.
3B oggi DOC. 1 parte 1 è portato dalle fatture cedute mediante gli atti di cessione prodotti sub doc. 6B − doc. 17 • i documenti volti a dimostrare l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti, vale a dire: i) fatture, ii)
contratti/delibere di aggiudicazione della gara/ordinativi con i quali l' CP_1
ha richiesto alle società fornitrici le forniture/prestazioni iii) documenti comprovanti l'erogazione delle forniture/prestazioni sono stati prodotti sub
Parte doc. 23A e 23B • le cartelle prodotte da come appena indicato contengono: − files separati nominati come segue: o fatture o SDI o
“screenshot”, i quali sono volti a dimostrare l'invio delle fatture sul Sistema
di Interscambio (SDI o “screenshot”), o contratti/ordini/aggiudicazioni
(“GA” oppure “NEGO”, i quali sono volti a dimostrare il rapporto contrattuale sottostante o ddt/verbali, i quali sono volti a comprovare l'esecuzione delle forniture/prestazioni, DD, etc. − oppure sottocartelle contenenti i predetti files nominati sempre come sopra. Tale modalità di allegazione nonché deposito della documentazione è assolutamente intelligibile e davvero non si comprende come il Tribunale possa avere
Part valutato diversamente la produzione documentale di ove si consideri che è agevole l'individuazione, tenuto conto anche del deposito separato per ogni fornitrice cedente, sia degli atti di cessione sia dei documenti probatori
14 Part dei crediti. ha, dunque, sempre chiarito le fatture oggetto del giudizio nonché l'identità delle fatture insolute a quelle azionate con la citazione (di cui costituiscono un di cui) ed ha, altresì, specificato e precisato la documentazione prodotta e la loro riferibilità alle fatture oggetto del giudizio.
Gli errori in cui è incorso il Tribunale sono dirimenti in quanto, ove il
Part Tribunale avesse considerato quanto allegato e prodotto da il Tribunale
Part avrebbe ritenuto rispettato l'onere di allegazione da parte di e avrebbe accolto la relativa domanda”.
4.2.- Il motivo appare confuso e non può essere accolto.
4.3.- Infatti chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico,
bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto.
Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica.
Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata,
bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass.
sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così
come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così
15 che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa
(cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983
n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è
incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69,
dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n.
22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti,
racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto. Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord.
21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass.
sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass.
sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 810); e, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito (S.U. 30 ottobre 2001 n.
13533: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
16 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."). E l'ampio orientamento che ne è derivato ha sempre ribadito la necessità dell'allegazione
(Cass. sez. 3, 28 gennaio 2002 n. 982, Cass. sez. 3, 21 aprile 2003 n. 2647,
Cass. sez. 3, 3 aprile 2003 n. 5135, Cass. sez. L, 11 ottobre 2003 n. 15249,
Cass. sez. 3, 1 dicembre 2003 n. 18315, Cass. sez. L, 9 febbraio 2004 n. 2387,
Cass. sez. 3, 1 aprile 2004 n. 6395, Cass. sez. 3, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass.
sez. 1, 13 giugno 2006 n. 13674, Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1743, Cass.
sez. 2, 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. sez. 2, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass.
sez. 1, 3 luglio 2009 n. 15677, Cass. sez. 3, 12 febbraio 2010 n. 3373, Cass.
sez. 1, 15 luglio 2011 n. 15659 e Cass. sez. 3, 20 gennaio 2015 n. 826) (Cass.
ordinanza n. 6618 del 16 marzo 2018).
17 4.4.- L'appellante non solo non ha chiarito come sia stato possibile e per quale ragione dalla iniziale pretesa di € 813.418,23 per sorte capitale si sia giunti a quella di € 17.538,37, posto che in forza di questo avrebbero dovuto essere allegati gli interessi e le ulteriori somme, ma soprattutto non ha indicato in modo chiaro le fatture oggetto di cessione con i relativi importi ed i numeri relativi di identificazione non essendo certo onere della Corte e della controparte ricercare tra la congerie indistinta di documenti allegati quelli di rilievo senza alcuna indicazione della parte. Il richiamo ai documenti 1 e 2
della conclusionale del primo grado, a tacere della non tempestività della produzione, non appare affatto chiara in quanto non risultano tali documenti ma altri distinti con le lettere dell'alfabeto. Il riferimento ad altri documenti
(6A e 6B di citazione;
doc. 3A oggi DOC. 1 parte;
doc. 6°; doc. 3B oggi DOC.
1 parte 1 doc. 6B − doc. 17) appare confuso proprio rispetto l'allegazione d'appello ove si evidenzia che le fatture cedute e azionate verso la debitrice ceduta sarebbero state 14 e dell'importo di € 17.538,37, oltre ad interessi moratori anatocistici e somme varie;
il tutto senza allegazione precisa sulle fatture cedute, sulle date e sugli accessori, risulta affatto chiarita con l'appello.
5.- Con il secondo motivo si censura il rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova. Si deduce che il tribunale aveva
“omesso di considerare (e in tal senso, in modifica della ricostruzione operata dal Tribunale, si chiede alla Corte di accertare) quanto segue: • diversamente
Part da quanto ritenuto dal Tribunale documenti prodotti da sono stati depositati in modo intelligibile ove si consideri che, come rilevato peraltro sia con gli scritti difensivi nel giudizio di primo grado sia nel paragrafo 2 del
18 Part presente atto, i documenti sono stati prodotti come segue: • ha prodotto gli elenchi dei crediti, come sopra richiamato, nei quali sono indicati: −
nominativo delle società che hanno effettuate le forniture/prestazioni ed hanno emesso le fatture e le hanno cedute a numero fattura, importo, CP_4
data di emissione e di scadenza • gli atti di cessione sono stati prodotti mediante cartelle zippate all'interno di ciascuna delle quali sono contenute sottocartelle ciascuna delle quali è stata nominata con il nome della società
fornitrice cedente. Ciò a causa della mole dei documenti. Gli atti di cessione sono stati prodotti come segue: − doc. 6A e 6B con la citazione, suddivise in base alle fatture come riepilogate nei predetti elenchi dei credit. Precisamente
l'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3A oggi DOC. 1 parte 1 è portato dalle fatture cedute mediante gli atti di cessione prodotti sub doc. 6A mentre l'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3B oggi DOC. 1 parte 1 è portato dalle fatture cedute mediante gli atti di cessione prodotti sub doc. 6B − doc. 17 • i documenti volti a dimostrare l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti,
vale a dire: i) fatture, ii) contratti/delibere di aggiudicazione della gara/ordinativi con i quali l' ha richiesto alle società fornitrici le CP_1
forniture/prestazioni iii) documenti comprovanti l'erogazione delle forniture/prestazioni sono stati prodotti sub doc. 23A e 23B • le cartelle
Part prodotte da come appena indicato contengono: − files separati nominati come segue: o fatture o SDI o “screenshot”, i quali sono volti a dimostrare l'invio delle fatture sul Sistema di Interscambio (SDI o “screenshot”), o contratti/ordini/aggiudicazioni (“GA” oppure “NEGO”, i quali sono volti a dimostrare il rapporto contrattuale sottostante o ddt/verbali, i quali sono volti a comprovare l'esecuzione delle forniture/prestazioni, DD, etc. − oppure
19 sottocartelle contenenti i predetti files nominati sempre come sopra;
• tale modalità di deposito della documentazione è assolutamente intelligibile e davvero non si comprende come il Tribunale possa avere valutato
Parte diversamente la produzione documentale di ove si consideri che è
agevole l'individuazione, tenuto conto anche del deposito separato per ogni fornitrice cedente, sia degli atti di cessione sia dei documenti probatori dei crediti. Fermo restando quanto appena rilevato, la sentenza è in ogni caso censurabile per le seguenti ragioni. Il Tribunale ha, infatti, omesso di considerare (e in tal senso, in modifica della ricostruzione operata dal
Tribunale, si chiede alla Corte di accertare) quanto segue: • l' ha CP_1
sollevato, tra le altre, le seguenti eccezioni: − pagamento di una parte dei crediti − storno di alcune fatture mediante l'emissione di note di credito da parte delle società fornitrici cedenti − attesa emissione di note di credito da parte delle società fornitrici cedenti a storno delle fatture − omesso ricevimento di una parte delle fatture • tali eccezioni dimostrano come l' abbia avuto perfetta cognizione dei crediti azionati e dei CP_1
Part documenti prodotti da • tali eccezioni avrebbero dovuto essere esaminate dal Tribunale a prescindere dalle predette produzioni documentali effettuate
Part da ma esclusivamente sulla base dei documenti prodotti dall' CP_1
Ciò in quanto tali eccezioni: - o presuppongono l'avvenuta notifica delle cessioni: il riferimento è all'eccezione di pagamento nonché ai pagamenti
Part effettuati dall' proprio in favore di che avrebbe dovuto essere CP_1
esaminata esclusivamente sulla base dei documenti prodotti dall' − o CP_1
presuppongono l'avvenuta fornitura/prestazione. Il riferimento è: o all'eccezione di pagamento e, dunque, avrebbe dovuto essere esaminate
20 esclusivamente sulla base dei documenti prodotti dall' . In CP_1
particolare, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l' avesse CP_1
prodotto mandati di pagamento relativi proprio alle fatture oggetto del giudizio e se i pagamenti fossero anteriori o successivi alla notifica delle cessioni o all'eccezione di avvenuto storno delle fatture mediante l'emissione di note di credito oppure di richiesta di emissione delle note di credito a storno delle fatture. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se: - le società fornitrici avessero effettivamente emesse le note di credito a storno delle fatture oggetto di appello e se le note di credito fossero state emesse anteriormente alla notifica delle cessioni dei crediti di riferimento - l' CP_1
avesse richiesto alle società fornitrici l'emissione di note di credito a storno delle fatture oggetto di appello, ferma restando l'inopponibilità di eventuali
Part note di credito alla cessionaria in quanto, comunque, necessariamente successive alla notifica degli atti di cessione dei crediti di riferimento • al fine di poter deliberare in ordine a tali eccezioni non sarebbe neppure stato
Part necessario che producesse i documenti probatori dei crediti • se, dunque,
non sarebbe stata neppure necessaria la produzione di documenti da parte di
Part
a maggior ragione un eventuale deposito in modalità non intelligibile non avrebbe potuto condurre, per ciò solo, al rigetto della domanda”.
Anche tale motivo, come evidente dalla stessa lettura, è incerto e dunque infondato. Non è tanto questione di onere della prova non assolto o erratamente ascritto alla parte non tenuta, quanto mancata, chiara, allegazione dei fatti costitutivi la pretesa (le cessioni in tesi avvenute per crediti ben individuati) che ha determinato il rigetto della domanda. Ed il motivo, per come posto, non dimostra in alcun modo le allegazioni fondanti il credito
21 ceduto e fatto valere verso l' , inconferente il richiamo all'art. CP_1
2967 Cod. Civ..
La parte appellante, anche in questa sede, ha richiamato i documenti 6A e 6B
di citazione;
i documenti 3A oggi DOC. 1 parte 1; il documento 6°; i doc. 3B
oggi DOC. 1 parte 1; il documento 6B ed il documento 17; i documenti 23A
e 23B. Trattasi, lo si ribadisce, di confusa allegazione documentale che preclude la comprensione della domanda evidente essendo che i documenti
23A e 23B contengono a loro volta delle cartelle “zip” con tutta una ulteriore serie, per ciascuna cartella, di documenti indistinti e non chiari. Analoghe
conclusioni valgono per gli altri documenti richiamati;
il tutto anche a tacere della tempestività dei depositi.
6.- Con il terzo motivo si censura il rigetto della domanda avvenuta sul presupposto che sarebbe mancata la prova in ordine alla formazione e trasmissione delle fatture nelle forme di legge. Si rileva che il Tribunale non avrebbe valutato che controparte non aveva contestato di aver ricevuto le fatture che erano state in parte anche pagate e che controparte aveva ricevuto le notifiche delle cessioni.
Anche tale motivo è infondato per genericità in quanto non indica i fatti giustificativi e quindi, in particolare, non riporta le fatture inviate all' CP_1
né rileva la non contestazione in quanto la stessa presuppone, a
[...]
monte, la chiara allegazione dei fatti costitutivi mentre, in presenza di
Part allegazioni, come quelle della del tutto generiche non può applicarsi la non contestazione.
7.- Con il quarto motivo si censura il rigetto della domanda per la mancata prova della titolarità dei crediti.
22 Il motivo è infondato.
La parte, anche in questa fase, non ha in alcun modo allegato i crediti ceduti,
gli atti di cessione relativi, gli importi ed i tempi con le scadenze per far da questo derivare la pretesa al pagamento di interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002 e delle altre somme con gli accessori comprendenti anche gli interessi anatocistici e la somma di €. 40 per fattura evidente essendo che nemmeno risultano indicate numerativamente le 14 fatture impagate e oggetto della cessione.
8- Con il quinto motivo si lamenta l'errore del primo giudice integratosi nel mancato accertamento del ritardo nei pagamenti.
Anche tale motivo è infondato non risultano alcuna allegazione sugli atti di cessione, sulle fatture, sulle date e sulle scadenze quindi sui ritardi nei pagamenti con chiara indicazione dei tempi che non possono essere nemmeno presunti per la completa genericità delle allegazioni.
9.- Il sesto motivo, in tema di addebito delle spese, va conseguentemente rigettato.
10.- Ritiene la Corte, d'ufficio, di dover condannare l'appellante ex art. 96 3^
co. Cod. proc. Civ. stante l'abuso del processo. Infatti (Cass. ordinanza n.
22208 del 4 agosto 2021) in tema di responsabilità aggravata, la proposizione di un atto fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6
CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie;
essa,
23 pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo ", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte,
di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente. Non solo,
qui, i motivi di impugnazione risultano palesemente inammissibili in quanto veicolano allegazioni generiche ma neppure pongono critica alla pronuncia data la genericità delle allegazioni. Si reputa di dover liquidare la somma equitativamente determinata in €.
2.000 quale sottomultiplo delle spese legali.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Rovigo;
condanna l'appellante alle spese a favore dell' 5 in € 5.809 per CP_1
compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
condanna l'appellante al pagamento a controparte di una somma equitativamente determinata ex art. 96 Cod. proc. Civ. in €. 2.000;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
24 Venezia lì 1^ luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
25
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17/2024 r.g. promossa da
(già (c.f. ) con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
sede in Milano, in persona del procuratore dott. , Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume per mandato e domiciliata come in atti - appellante -
contro
(c.f. e p.iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Rovigo, in persona Direttore Generale dott.ssa , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Stefano Messuri per mandato e domiciliata come in atti - appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Rovigo
o O o
1 Conclusioni per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 988/23 emessa dal Tribunale di Rovigo e pubblicata il
23 novembre 2023 nel giudizio RG 2523/200 instaurato Parte_1
– nuova denominazione di – nei confronti Parte_2
dell' e notificata dal difensore Controparte_1
Part dell' al difensore di in data 24 novembre 2023: IN VIA CP_1
PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti Parte_1
dell' • € 17.538,37 per sorte capitale, di Controparte_1
cui alle 14 fatture - già detratte le 3 note di credito come indicate già in conclusionale nel giudizio di primo grado - riepilogate negli elenchi prodotti con la conclusionale in primo grado ed ivi riprodotti sub doc. 1 parte 1 e parte
2, precisando che si tratta, naturalmente, delle fatture oggetto del giudizio di primo grado e non riconosciute dovute dal Tribunale, • gli interessi di mora,
maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale –
scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli
2 interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione • € 560 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di €
40 moltiplicato per ciascuna delle 14 fatture costituenti la predetta sorte capitale • gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e CP_1
indicata nell'elenco che si produce sub DOC. 2, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale –
scadenza riportata nel predetto prospetto (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (parimenti riportata nel predetto prospetto), • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nel predetto prospetto sub doc. 2, che, alla CP_1
data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 moltiplicato per
3 ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di cui al prospetto sub doc. 2 condannare l' al relativo pagamento in favore di CP_1 [...]
oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna Parte_1
Part dell' a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a CP_1
titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA
SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice Parte_1
nei confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per CP_1
l'effetto, condannare l' a pagare a la diversa CP_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2. IN OGNI CASO:
con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14,
oltre CPA e successive.
Conclusioni per l'appellata
Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, così
giudicare per i motivi di cui in narrativa 1. in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inammissibilità e l'improcedibilità dei motivi di appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
2. nel merito: rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, i motivi tutti di appello formulati da parte appellante in quanto infondati in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata n. 988/2023 emessa dal Tribunale di
Rovigo in data 23.11.2023 e in pari data pubblicata;
3. in ogni caso,
condannarsi l'appellante alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio [con maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022], ferme le spese di lite
4 e compensi del precedente grado di giudizio come già liquidati dal Tribunale
di Rovigo.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 26 dicembre 2023 (già Parte_1 [...]
evocava l avanti la Corte Parte_2 Controparte_1
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 988/2023 del Tribunale di
Rovigo (pubblicata il 23 novembre 2023 e notificata il 24 novembre successivo) che aveva rigettato la domanda al pagamento di crediti ceduti inizialmente per € 813.418,23 per sorte capitale, somma ridotta ad €
110.048,54, poi ad € 34.161,71 in sede di precisazione delle conclusioni e poi in conclusionale ad € 17.538,37, oltre ad interessi moratori, anatocistici e somme diverse, condannandola alle spese. Con il primo motivo lamentava l'errato rigetto della domanda rilevando che aveva svolto allegazioni in ordine alla riferibilità delle fatture insolute non considerate dal Tribunale;
con il secondo motivo censurava il rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova in presenza di elementi di segno contrario;
con il terzo motivo lamentava il rigetto della pretesa sul presupposto che era mancata la prova in ordine alla formazione e trasmissione delle fatture nelle forme di legge, prova invece offerta;
con il quarto motivo si doleva della statuizione di mancanza di prove della titolarità del credito e con il quinto motivo censurava la asserita mancata allegazione del ritardo nei pagamenti;
si doleva, infine, dell'addebito delle spese.
Si costituiva l' contestando l'appello per genericità Controparte_1
ed infondatezza ed allegando l'omesso deposito di documenti del primo grado e l'ulteriore nuovo deposito in appello di altri.
5 La causa veniva rimessa alla decisione, dopo rinvio, per l'udienza del 30
giugno 2025, tenutasi con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione a ritroso dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi, dimessi.
2.1.- L'appello, apparentemente chiaro, è infondato e va respinto nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate secondo i criteri del DM
Part 55/2014 e successive modifiche, vanno addebitate a Non va disposto l'aumento per collegamenti ipertestuali in quanto non di utilità (perché
limitati) e non fruibili in concreto.
2.2.- Preliminarmente si rileva che le conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie repliche sono state depositate da entrambe le parti (o avrebbero dovuto esser depositate) prima dell'udienza del 5 maggio 2025 ove la causa
è stata rinviata solo per la rimessione al collegio. Ulteriori termini non sono previsti anche in quanto le difese risultano ben articolate ed effettuate o avrebbero dovuto essere svolte essendo stato disposto il solo rinvio dell'udienza per la rimessione della causa al Collegio.
3.1.- Il Tribunale rigettò le domande di cessionaria dei crediti nei Pt_1
confronti della debitrice ceduta condannandola Controparte_1
alle spese, osservando che:
-) la domanda era infondata nel merito in quanto l'attrice, a fronte delle avverse eccezioni, non aveva fornito prova tanto della titolarità dei crediti ceduti quanto dell'effettivo ammontare;
Part
-) aveva prodotto in giudizio “una serie alluvionale di documenti,
confusamente frammentati in documenti informatici, cartelle e sotto-cartelle
6 variamente denominati”, che rendevano oggettivamente impossibile riscontrare la prova della fondatezza della domanda svolta;
-) la rilevantissima riduzione della domanda (da una pretesa originaria superiore ad € 800.000 per sola sorte capitale del “primo gruppo” di fatture,
si è passati ad una domanda del valore di € 34.161,71 in sede di precisazione delle conclusioni, poi ulteriormente ridotta, ma tardivamente, in sede conclusionale) aveva reso ancora più evidente l'inefficacia della confusa produzione documentale dell'attrice;
-) quanto alle fatture appartenenti al c.d. “primo gruppo”, era fondata la difesa dell' che aveva evidenziato, trattandosi di ente pubblico, che la CP_1
fattura intanto avrebbe potuto assumere rilievo in quanto formata e trasmessa nelle forme di legge alla parte pubblica debitrice;
- in citazione le fatture (la mera elencazione di esse) erano individuate richiamando per relationem i doc. 3A e 3B (che recavano quale data di formazione il 24.11.2020);
-) nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc il credito era stato individuato in relazione alle fatture (in realtà, parimenti, all'elenco di una serie di codici asseritamente riferiti ad altrettante fatture) richiamate nei prodotti doc. 15 e
16 (che recavano quale data di formazione il 19.5.2021);
-) con la precisazione delle conclusioni, lo stesso credito era stato individuato in relazione alle fatture (in realtà, parimenti, all'elenco di una serie di codici asseritamente riferiti ad altrettante fatture) richiamate nei prodotti doc. A e B
(che recavano quale data di formazione il 7.7.2023);
7 Part
-) non aveva mai ritenuto di precisare tempestivamente se ed in che misura le fatture cui si riferiva la domanda di importo via via ridotto fossero le medesime già considerate nella citazione introduttiva;
-) il rigoroso onere probatorio gravante sulla parte non poteva essere adempiuto riversando nel processo una mole disorganica e non coordinata di documenti, rimettendo sulla controparte o sul giudicante l'onere di dipanarne il contenuto e ricondurli singolarmente alle (nel caso di specie peraltro assai scarne) allegazioni della parte contenute nei propri atti difensivi;
-) i documenti 23A e 23B, prodotti con la seconda memoria ex art. 183 co.6
cpc, pativano questo limite insuperabile, non avendo la parte attrice chiarito a quali delle decine di fatture prodotte nei vari sotto-documenti inseriti nei due documenti appena citati si riferissero le pretese;
-) i documenti A e B allegati alle note di precisazione delle conclusioni erano evidentemente inammissibili perché prodotti successivamente allo scadere del termine processuale per la produzione di documenti;
né era stata chiesta la rimessione in termini;
-) il confronto tra i documenti 3A, 3B, 15, 16, A e B evidenziava che il numero di fatture presenti in ciascun elenco (tralasciando i codici identificativi delle stesse) differivano in parte, e non corrispondevano al numero di fatture contenute negli svariati documenti raggruppati con i numeri 23A e 23B, ciò
rendendo ancora più incerto il corretto riscontro del credito per cui si procede;
-) era maggiormente evidente la carenza probatoria relativa alle somme pretese a titolo di interessi o di sanzioni per ritardato pagamento delle fatture appartenenti al c.d. “primo gruppo” stante l'impossibile individuazione delle fatture portanti il credito;
8 -) il ritardo maturato dalla convenuta nel pagamento di ciascuna delle fatture
(la convenuta, nelle sue difese, aveva precisato che parte delle fatture richiamate dall'attrice non risultavano neppure scadute al tempo della introduzione del giudizio, e la circostanza non era mai stata contestata dall'attrice) rappresentava il criterio imprescindibile per il calcolo degli interessi moratori pretesi;
-) la mancata indicazione delle fatture precludeva il calcolo degli interessi scaduti da oltre sei mesi, sui quali sarebbero maturati i pretesi interessi anatocistici;
-) la mancata indicazione delle fatture precludeva la determinazione della sanzione prevista dall'art. 6 d.lgs. 231/2002;
-) il tutto in relazione al c.d. “primo gruppo” di fatture determinava effetti
Part anche sulla titolarità del credito in capo all'attrice
Part
-) con i 6A, 6B e 17 aveva prodotto la documentazione relativa a 41 atti di cessione senza curarsi di precisare quali si riferissero a quali fatture azionate, rendendo ancora più confuso il materiale probatorio complessivamente riversato in giudizio;
-) per le domande relative ai crediti del c.d. “secondo gruppo” di fatture,
riguardanti il pagamento di € 50.594,06 per interessi di mora, oltre agli interessi anatocistici valevano analoghe considerazioni;
Part
-) aveva fondato la domanda su talune “note debito interessi” emesse
(doc. 4A e 5° e doc. 4B e 5B), che si sarebbero riferite a crediti portati
Part originariamente da fatture cedute a in forza degli atti di cessione depositati come documenti 9A e 9B;
9 -) in relazione alla stessa domanda, l'attrice aveva prodotto, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, i documenti 18A, 18B, 18C, 19A, 19B, nonché,
in sede di precisazione delle conclusioni, i documenti C e D, i quali ultimi erano inammissibili per le stesse ragioni esposte con riferimento ai docc. A e
B contestualmente depositati;
-) si trattava di documentazione di unilaterale formazione consistente (così i documenti 5A, 5B, 18A, 18B, 19A, 19B) in meri elenchi di codici redatti dalla stessa parte;
Part
-) le note di debito, unilateralmente emesse da erano state prodotte solo in minima parte (doc. 4A, il doc. 4B non era stato depositato) e nulla provano sulla debenza delle somme pretese a titolo di interesse da ritardato pagamento;
-) non erano mai state prodotte le fatture che si assumevano essere state pagate in ritardo;
il ritardo non era mai stato quantificato così impedendo di
Part comprendere i criteri di calcolo in forza dei quali aveva preteso le somme;
-) parte delle note di debito richiamate negli elenchi formati e prodotti dall'attrice (ad es. doc. 5B) richiamavano fatture emesse originariamente da società diversa dall'odierna attrice e sull'eventuale cessione dei CP_3
crediti intercorsa tra le quali nulla era stato dedotto o prodotto (i documenti
9A e 9B, pur richiamati in citazione, non erano stati prodotti, né il doc. 18C
richiamava atti di cessione stipulati da;
CP_3
-) per la pretesa di pagamento di € 15.600,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002 per il tardivo pagamento di fatture ulteriori e diverse da quelle costituenti i predetti
Part
“primo gruppo” e “secondo gruppo”, aveva prodotto come doc. 11 un
10 elenco, anch'esso redatto ad hoc dalla stessa, che richiamava due fatture emesse per il pagamento delle somme pretese al predetto titolo (PF90021500
e PF90021501); non era stato prodotto il doc. 10, che avrebbe dovuto contenere tali fatture, nonché l'allegato dettaglio delle fatture asseritamente pagate in ritardo dalla convenuta;
-) tale produzione documentale era forse avvenuta solo con il doc. 20B
depositato con la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, il quale a sua volta
Part conteneva copia delle due fatture emesse dalla stessa e copia di due elenchi, redatti ancor una volta ad hoc dall'attrice, contenenti una serie di codici di riferimento a documenti contabili riferiti agli anni dal 2014 in poi;
-) anche in tal caso, non era stata prodotta alcuna delle fatture originariamente emesse ed asseritamente pagate in ritardo dalla convenuta, né erano state dedotte la scadenza delle stesse, la data del pagamento, il ritardo maturato:
ciò rendeva solo apparente ma in realtà gravemente carente il supporto probatorio documentale reso dall'attrice a sostegno delle domande formulate;
-) era infondata la domanda subordinata proposta a norma dell'art. 2041 cc,
perché non sussistevano né la sussidiarietà e residualità (rispetto alle domande pur proposte in via principale in questo giudizio), né gli ulteriori presupposti legittimanti il ricorso all'azione generale di arricchimento ingiustificato;
-) le spese seguivano la soccombenza anche tenuto conto della confusa attività
processuale dell'attrice, “caratterizzata dalla redazione di atti di contenuto assai scarno, per lo più limitati al richiamo acritico alla documentazione depositata;
dall'omesso deposito di documentazione, pur richiamata nell'atto di citazione, se non con le memorie depositate ex art. 183 co. 6 cpc, così
rendendo oltremodo complessa l'attività difensiva della controparte, costretta
11 ad una difesa frammentata ed in parte “al buio”, in attesa del deposito dei documenti pur citati dall'attrice; dal deposito di un quantitativo rilevantissimo di documenti tra loro non coordinati, spesso ripetitivi, confusi, e non adeguatamente illustrati negli atti processuali in allegato ai quali sono stati prodotti (si pensi alla mole di atti di cessione di crediti in blocco che sono stati depositati senza minimamente riferirli al contenuto delle domande oggetto di lite, ovvero al deposito ripetuto nel corso del giudizio di documenti contenenti elenchi di decine di fatture tra loro solo parzialmente collimanti,
che costringono ad una estenuante ed infruttuosa analisi ai fini di difesa, solo per comprendere l'esatto perimetro dell'oggetto della domanda genericamente formulata negli atti)”.
3.2.- La motivazione, plausibile ed affatto scalfita dalle censure, resiste al gravame.
3.3- Infatti, l'evidente e confusa prospettazione iniziale resa palese dalla riduzione quantitativa della domanda che da €. 813.418,23 per sorte capitale,
è stata poi rideterminata in €. 110.048,54, poi ridotta ad €. 34.161,71 in sede di precisazione delle conclusioni e poi in conclusionale ad €. 17.538,37, oltre ad interessi moratori anatocistici e somme ulteriori, senza allegazione precisa sulle fatture cedute, sulle date e sugli accessori, e sul come e quando della riduzione (per pagamenti o per altra ragione) non risulta affatto chiarita con l'appello.
4.1.- Con il primo motivo si censura la statuizione di non comprensibilità e riferibilità delle fatture insolute a quelle oggetto di citazione.
Si assume che “Come rilevato nel giudizio di primo grado e ribadito con le memorie ex art. 183 comma 6^ c.p.c., in sede di precisazione delle
12 Part conclusioni e con la comparsa conclusionale: • sin dalla citazione ha prodotto gli elenchi dei crediti contenenti l'analitica indicazione delle fatture azionate per sorte capitale • gli elenchi sono stati prodotti sub doc. 3A e 3B •
in tali elenchi sono indicati: − nominativo delle società che hanno effettuate
Part le forniture/prestazioni ed hanno emesso le fatture e le hanno cedute a −
numero fattura, importo, data di emissione e di scadenza • i medesimi elenchi sono, quindi, stati depositati con la prima memoria sub doc. 16 parte 1 e parte
2 • i medesimi elenchi sono, quindi, stati depositati in sede di precisazione delle conclusioni sub ALL. A e ALL. B • i medesimi elenchi sono, quindi,
stati depositati con la conclusionale sub ALL. A e ALL. B • come specificato
Part da e come risulta da un agevole confronto tra i predetti elenchi, essi hanno ad oggetto le medesime fatture azionate con la citazione (elenchi doc.
3A e 3B) ma con la semplice specificazione rappresentata dall'indicazione
(negli elenchi prodotti successivamente alla citazione) di residuo zero in
Part relazione alle fatture non più dovute a • quanto poi ai documenti ritenuti
“inammissibili” dal Tribunale in quanto allegati al foglio di precisazione delle conclusioni e alla conclusionale, si rileva che tali documento non sono altro che i predetti elenchi dei crediti, con l'indicazione delle fatture per le quali
Part ha proseguito il giudizio per sorte capitale • i crediti – sia tutti quelli azionati con la citazione e ora non più dovuti a fronte dei pagamenti dell' sia quelli ancora insoluti - sono stati ceduti dalle società CP_1
Part fornitrici indicate nei predetti elenchi a mediante gli atti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' • gli atti di cessione sono stati prodotti mediante cartelle zippate CP_1
all'interno di ciascuna delle quali sono contenute sottocartelle ciascuna delle
13 quali è stata nominata con il nome della società fornitrice cedente. Ciò a causa della mole dei documenti • gli atti di cessione sono stati prodotti come segue:
− doc. 6A e 6B con la citazione, suddivise in base alle fatture come riepilogate nei predetti elenchi dei credit. Precisamente l'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3A oggi DOC. 1 parte 1 è portato dalle fatture cedute mediante gli atti di cessione prodotti sub doc. 6A mentre l'elenco dei crediti prodotto sub doc.
3B oggi DOC. 1 parte 1 è portato dalle fatture cedute mediante gli atti di cessione prodotti sub doc. 6B − doc. 17 • i documenti volti a dimostrare l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti, vale a dire: i) fatture, ii)
contratti/delibere di aggiudicazione della gara/ordinativi con i quali l' CP_1
ha richiesto alle società fornitrici le forniture/prestazioni iii) documenti comprovanti l'erogazione delle forniture/prestazioni sono stati prodotti sub
Parte doc. 23A e 23B • le cartelle prodotte da come appena indicato contengono: − files separati nominati come segue: o fatture o SDI o
“screenshot”, i quali sono volti a dimostrare l'invio delle fatture sul Sistema
di Interscambio (SDI o “screenshot”), o contratti/ordini/aggiudicazioni
(“GA” oppure “NEGO”, i quali sono volti a dimostrare il rapporto contrattuale sottostante o ddt/verbali, i quali sono volti a comprovare l'esecuzione delle forniture/prestazioni, DD, etc. − oppure sottocartelle contenenti i predetti files nominati sempre come sopra. Tale modalità di allegazione nonché deposito della documentazione è assolutamente intelligibile e davvero non si comprende come il Tribunale possa avere
Part valutato diversamente la produzione documentale di ove si consideri che è agevole l'individuazione, tenuto conto anche del deposito separato per ogni fornitrice cedente, sia degli atti di cessione sia dei documenti probatori
14 Part dei crediti. ha, dunque, sempre chiarito le fatture oggetto del giudizio nonché l'identità delle fatture insolute a quelle azionate con la citazione (di cui costituiscono un di cui) ed ha, altresì, specificato e precisato la documentazione prodotta e la loro riferibilità alle fatture oggetto del giudizio.
Gli errori in cui è incorso il Tribunale sono dirimenti in quanto, ove il
Part Tribunale avesse considerato quanto allegato e prodotto da il Tribunale
Part avrebbe ritenuto rispettato l'onere di allegazione da parte di e avrebbe accolto la relativa domanda”.
4.2.- Il motivo appare confuso e non può essere accolto.
4.3.- Infatti chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico,
bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto.
Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica.
Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata,
bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass.
sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così
come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così
15 che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa
(cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983
n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è
incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69,
dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n.
22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti,
racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto. Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord.
21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass.
sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass.
sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 810); e, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito (S.U. 30 ottobre 2001 n.
13533: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
16 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."). E l'ampio orientamento che ne è derivato ha sempre ribadito la necessità dell'allegazione
(Cass. sez. 3, 28 gennaio 2002 n. 982, Cass. sez. 3, 21 aprile 2003 n. 2647,
Cass. sez. 3, 3 aprile 2003 n. 5135, Cass. sez. L, 11 ottobre 2003 n. 15249,
Cass. sez. 3, 1 dicembre 2003 n. 18315, Cass. sez. L, 9 febbraio 2004 n. 2387,
Cass. sez. 3, 1 aprile 2004 n. 6395, Cass. sez. 3, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass.
sez. 1, 13 giugno 2006 n. 13674, Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1743, Cass.
sez. 2, 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. sez. 2, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass.
sez. 1, 3 luglio 2009 n. 15677, Cass. sez. 3, 12 febbraio 2010 n. 3373, Cass.
sez. 1, 15 luglio 2011 n. 15659 e Cass. sez. 3, 20 gennaio 2015 n. 826) (Cass.
ordinanza n. 6618 del 16 marzo 2018).
17 4.4.- L'appellante non solo non ha chiarito come sia stato possibile e per quale ragione dalla iniziale pretesa di € 813.418,23 per sorte capitale si sia giunti a quella di € 17.538,37, posto che in forza di questo avrebbero dovuto essere allegati gli interessi e le ulteriori somme, ma soprattutto non ha indicato in modo chiaro le fatture oggetto di cessione con i relativi importi ed i numeri relativi di identificazione non essendo certo onere della Corte e della controparte ricercare tra la congerie indistinta di documenti allegati quelli di rilievo senza alcuna indicazione della parte. Il richiamo ai documenti 1 e 2
della conclusionale del primo grado, a tacere della non tempestività della produzione, non appare affatto chiara in quanto non risultano tali documenti ma altri distinti con le lettere dell'alfabeto. Il riferimento ad altri documenti
(6A e 6B di citazione;
doc. 3A oggi DOC. 1 parte;
doc. 6°; doc. 3B oggi DOC.
1 parte 1 doc. 6B − doc. 17) appare confuso proprio rispetto l'allegazione d'appello ove si evidenzia che le fatture cedute e azionate verso la debitrice ceduta sarebbero state 14 e dell'importo di € 17.538,37, oltre ad interessi moratori anatocistici e somme varie;
il tutto senza allegazione precisa sulle fatture cedute, sulle date e sugli accessori, risulta affatto chiarita con l'appello.
5.- Con il secondo motivo si censura il rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova. Si deduce che il tribunale aveva
“omesso di considerare (e in tal senso, in modifica della ricostruzione operata dal Tribunale, si chiede alla Corte di accertare) quanto segue: • diversamente
Part da quanto ritenuto dal Tribunale documenti prodotti da sono stati depositati in modo intelligibile ove si consideri che, come rilevato peraltro sia con gli scritti difensivi nel giudizio di primo grado sia nel paragrafo 2 del
18 Part presente atto, i documenti sono stati prodotti come segue: • ha prodotto gli elenchi dei crediti, come sopra richiamato, nei quali sono indicati: −
nominativo delle società che hanno effettuate le forniture/prestazioni ed hanno emesso le fatture e le hanno cedute a numero fattura, importo, CP_4
data di emissione e di scadenza • gli atti di cessione sono stati prodotti mediante cartelle zippate all'interno di ciascuna delle quali sono contenute sottocartelle ciascuna delle quali è stata nominata con il nome della società
fornitrice cedente. Ciò a causa della mole dei documenti. Gli atti di cessione sono stati prodotti come segue: − doc. 6A e 6B con la citazione, suddivise in base alle fatture come riepilogate nei predetti elenchi dei credit. Precisamente
l'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3A oggi DOC. 1 parte 1 è portato dalle fatture cedute mediante gli atti di cessione prodotti sub doc. 6A mentre l'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3B oggi DOC. 1 parte 1 è portato dalle fatture cedute mediante gli atti di cessione prodotti sub doc. 6B − doc. 17 • i documenti volti a dimostrare l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti,
vale a dire: i) fatture, ii) contratti/delibere di aggiudicazione della gara/ordinativi con i quali l' ha richiesto alle società fornitrici le CP_1
forniture/prestazioni iii) documenti comprovanti l'erogazione delle forniture/prestazioni sono stati prodotti sub doc. 23A e 23B • le cartelle
Part prodotte da come appena indicato contengono: − files separati nominati come segue: o fatture o SDI o “screenshot”, i quali sono volti a dimostrare l'invio delle fatture sul Sistema di Interscambio (SDI o “screenshot”), o contratti/ordini/aggiudicazioni (“GA” oppure “NEGO”, i quali sono volti a dimostrare il rapporto contrattuale sottostante o ddt/verbali, i quali sono volti a comprovare l'esecuzione delle forniture/prestazioni, DD, etc. − oppure
19 sottocartelle contenenti i predetti files nominati sempre come sopra;
• tale modalità di deposito della documentazione è assolutamente intelligibile e davvero non si comprende come il Tribunale possa avere valutato
Parte diversamente la produzione documentale di ove si consideri che è
agevole l'individuazione, tenuto conto anche del deposito separato per ogni fornitrice cedente, sia degli atti di cessione sia dei documenti probatori dei crediti. Fermo restando quanto appena rilevato, la sentenza è in ogni caso censurabile per le seguenti ragioni. Il Tribunale ha, infatti, omesso di considerare (e in tal senso, in modifica della ricostruzione operata dal
Tribunale, si chiede alla Corte di accertare) quanto segue: • l' ha CP_1
sollevato, tra le altre, le seguenti eccezioni: − pagamento di una parte dei crediti − storno di alcune fatture mediante l'emissione di note di credito da parte delle società fornitrici cedenti − attesa emissione di note di credito da parte delle società fornitrici cedenti a storno delle fatture − omesso ricevimento di una parte delle fatture • tali eccezioni dimostrano come l' abbia avuto perfetta cognizione dei crediti azionati e dei CP_1
Part documenti prodotti da • tali eccezioni avrebbero dovuto essere esaminate dal Tribunale a prescindere dalle predette produzioni documentali effettuate
Part da ma esclusivamente sulla base dei documenti prodotti dall' CP_1
Ciò in quanto tali eccezioni: - o presuppongono l'avvenuta notifica delle cessioni: il riferimento è all'eccezione di pagamento nonché ai pagamenti
Part effettuati dall' proprio in favore di che avrebbe dovuto essere CP_1
esaminata esclusivamente sulla base dei documenti prodotti dall' − o CP_1
presuppongono l'avvenuta fornitura/prestazione. Il riferimento è: o all'eccezione di pagamento e, dunque, avrebbe dovuto essere esaminate
20 esclusivamente sulla base dei documenti prodotti dall' . In CP_1
particolare, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l' avesse CP_1
prodotto mandati di pagamento relativi proprio alle fatture oggetto del giudizio e se i pagamenti fossero anteriori o successivi alla notifica delle cessioni o all'eccezione di avvenuto storno delle fatture mediante l'emissione di note di credito oppure di richiesta di emissione delle note di credito a storno delle fatture. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se: - le società fornitrici avessero effettivamente emesse le note di credito a storno delle fatture oggetto di appello e se le note di credito fossero state emesse anteriormente alla notifica delle cessioni dei crediti di riferimento - l' CP_1
avesse richiesto alle società fornitrici l'emissione di note di credito a storno delle fatture oggetto di appello, ferma restando l'inopponibilità di eventuali
Part note di credito alla cessionaria in quanto, comunque, necessariamente successive alla notifica degli atti di cessione dei crediti di riferimento • al fine di poter deliberare in ordine a tali eccezioni non sarebbe neppure stato
Part necessario che producesse i documenti probatori dei crediti • se, dunque,
non sarebbe stata neppure necessaria la produzione di documenti da parte di
Part
a maggior ragione un eventuale deposito in modalità non intelligibile non avrebbe potuto condurre, per ciò solo, al rigetto della domanda”.
Anche tale motivo, come evidente dalla stessa lettura, è incerto e dunque infondato. Non è tanto questione di onere della prova non assolto o erratamente ascritto alla parte non tenuta, quanto mancata, chiara, allegazione dei fatti costitutivi la pretesa (le cessioni in tesi avvenute per crediti ben individuati) che ha determinato il rigetto della domanda. Ed il motivo, per come posto, non dimostra in alcun modo le allegazioni fondanti il credito
21 ceduto e fatto valere verso l' , inconferente il richiamo all'art. CP_1
2967 Cod. Civ..
La parte appellante, anche in questa sede, ha richiamato i documenti 6A e 6B
di citazione;
i documenti 3A oggi DOC. 1 parte 1; il documento 6°; i doc. 3B
oggi DOC. 1 parte 1; il documento 6B ed il documento 17; i documenti 23A
e 23B. Trattasi, lo si ribadisce, di confusa allegazione documentale che preclude la comprensione della domanda evidente essendo che i documenti
23A e 23B contengono a loro volta delle cartelle “zip” con tutta una ulteriore serie, per ciascuna cartella, di documenti indistinti e non chiari. Analoghe
conclusioni valgono per gli altri documenti richiamati;
il tutto anche a tacere della tempestività dei depositi.
6.- Con il terzo motivo si censura il rigetto della domanda avvenuta sul presupposto che sarebbe mancata la prova in ordine alla formazione e trasmissione delle fatture nelle forme di legge. Si rileva che il Tribunale non avrebbe valutato che controparte non aveva contestato di aver ricevuto le fatture che erano state in parte anche pagate e che controparte aveva ricevuto le notifiche delle cessioni.
Anche tale motivo è infondato per genericità in quanto non indica i fatti giustificativi e quindi, in particolare, non riporta le fatture inviate all' CP_1
né rileva la non contestazione in quanto la stessa presuppone, a
[...]
monte, la chiara allegazione dei fatti costitutivi mentre, in presenza di
Part allegazioni, come quelle della del tutto generiche non può applicarsi la non contestazione.
7.- Con il quarto motivo si censura il rigetto della domanda per la mancata prova della titolarità dei crediti.
22 Il motivo è infondato.
La parte, anche in questa fase, non ha in alcun modo allegato i crediti ceduti,
gli atti di cessione relativi, gli importi ed i tempi con le scadenze per far da questo derivare la pretesa al pagamento di interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002 e delle altre somme con gli accessori comprendenti anche gli interessi anatocistici e la somma di €. 40 per fattura evidente essendo che nemmeno risultano indicate numerativamente le 14 fatture impagate e oggetto della cessione.
8- Con il quinto motivo si lamenta l'errore del primo giudice integratosi nel mancato accertamento del ritardo nei pagamenti.
Anche tale motivo è infondato non risultano alcuna allegazione sugli atti di cessione, sulle fatture, sulle date e sulle scadenze quindi sui ritardi nei pagamenti con chiara indicazione dei tempi che non possono essere nemmeno presunti per la completa genericità delle allegazioni.
9.- Il sesto motivo, in tema di addebito delle spese, va conseguentemente rigettato.
10.- Ritiene la Corte, d'ufficio, di dover condannare l'appellante ex art. 96 3^
co. Cod. proc. Civ. stante l'abuso del processo. Infatti (Cass. ordinanza n.
22208 del 4 agosto 2021) in tema di responsabilità aggravata, la proposizione di un atto fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6
CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie;
essa,
23 pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo ", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte,
di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente. Non solo,
qui, i motivi di impugnazione risultano palesemente inammissibili in quanto veicolano allegazioni generiche ma neppure pongono critica alla pronuncia data la genericità delle allegazioni. Si reputa di dover liquidare la somma equitativamente determinata in €.
2.000 quale sottomultiplo delle spese legali.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Rovigo;
condanna l'appellante alle spese a favore dell' 5 in € 5.809 per CP_1
compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
condanna l'appellante al pagamento a controparte di una somma equitativamente determinata ex art. 96 Cod. proc. Civ. in €. 2.000;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
24 Venezia lì 1^ luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
25