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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/12/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2034/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZA MA, con elezione di domicilio in VIALE
GRIGOLETTI, 72/D 33170 PORDENONE, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ZA MA, con elezione di domicilio in VIALE GRIGOLETTI, 72/D
33170 PORDENONE, presso lo studio del difensore;
ricorrente con i seguenti figli: nata il [...] a [...] (C.F. Persona_1
), C.F._3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “Affido condiviso della figlia minore
1 ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica Persona_1
della stessa con la madre presso l'abitazione di proprietà del padre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per un breve periodo, fino al 31.12.2027, la madre rimarrà nella casa di proprietà del sig. attualmente casa CP_1
familiare; dopo il gennaio 2028 le parti concordano che la signora si Pt_1
trasferirà altrove con mutamento del collocamento prevalente e della residenza della bambina presso la casa in cui la madre si trasferirà.
2. Il Sig. ascerà CP_1
Per_ l'abitazione familiare e potrà tenere con sé la figlia dal giovedì alle ore
19.00 alla domenica alle ore 20.00, con la precisazione che il padre andrà a prendere la minore il giovedì sera alle 19.00 e che la madre andrà a riprendersi la minore la domenica sera alle 20.00; ulteriori periodi di visita / frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia e della volontà della medesima. I genitori si impegnano a una telefonata serale o in orario di pranzo della bambina all'altro genitore presso cui non si trova. Per quanto concerne le festività
natalizie il Sig. vrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del 26 CP_1
dicembre e del primo gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig.
avrà la facoltà di trascorrere con la figlia tre giorni continuativi CP_1
comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta. Le festività del santo patrono,
Per_ del primo novembre, del 2 giugno, dell'8 dicembre verranno trascorse da con la madre, salvo che cadano in fine settimana o giorno infrasettimanale di visita del padre, secondo il normale calendario. In ordine alle vacanze estive, il
2 Sig. vrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni, CP_1
anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché
le date di partenza e ritorno. I genitori si impegnano, qualora possibile, a trascorrere il compleanno della bambina insieme;
diversamente si seguirà il giorno di spettanza.
3. Dal mese di giugno 2025 il sig. verserà (primo CP_1
versamento entro il 10.6.2025) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore un assegno mensile pari a € 300,00. Tale importo dovrà essere corrisposto alla signora mediante bonifico bancario sul conto corrente di Pt_1
quest'ultima, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2025 e con successivo adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT. Tale somma si eleverà ad € 600,00 a partire dal momento in cui la signora lascerà la casa Pt_1
familiare trasferendosi altrove con la bambina. Il Sig. si onera del CP_1
pagamento del 100% di tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia
Per_
, con impegno a concordarle secondo quanto previsto dal Protocollo che deve intendersi richiamato nel presente ricorso e che ne costituisce parte integrante e a rimborsarle alla madre dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa (ad esempio: spese mediche,
scolastiche, ludico-ricreative). Non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica e in particolare della scuola privata attualmente frequentata dalla minore, nonché quelle di natura
Per_ sportiva e ricreativa. L'assegno Unico e Universale per sarà percepito al
100% dalla madre. Le detrazioni fiscali spetteranno al padre al 100% stante il
3 principio di spesa.
4. I genitori devono impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
5. Le parti acconsentono che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto per l'espatrio, pur con onere di comunicazione all'altro genitore della destinazione prescelta e dell'alloggio.
6. Spese integralmente compensate.”
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/05/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2034/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZA MA, con elezione di domicilio in VIALE
GRIGOLETTI, 72/D 33170 PORDENONE, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ZA MA, con elezione di domicilio in VIALE GRIGOLETTI, 72/D
33170 PORDENONE, presso lo studio del difensore;
ricorrente con i seguenti figli: nata il [...] a [...] (C.F. Persona_1
), C.F._3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “Affido condiviso della figlia minore
1 ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica Persona_1
della stessa con la madre presso l'abitazione di proprietà del padre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per un breve periodo, fino al 31.12.2027, la madre rimarrà nella casa di proprietà del sig. attualmente casa CP_1
familiare; dopo il gennaio 2028 le parti concordano che la signora si Pt_1
trasferirà altrove con mutamento del collocamento prevalente e della residenza della bambina presso la casa in cui la madre si trasferirà.
2. Il Sig. ascerà CP_1
Per_ l'abitazione familiare e potrà tenere con sé la figlia dal giovedì alle ore
19.00 alla domenica alle ore 20.00, con la precisazione che il padre andrà a prendere la minore il giovedì sera alle 19.00 e che la madre andrà a riprendersi la minore la domenica sera alle 20.00; ulteriori periodi di visita / frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia e della volontà della medesima. I genitori si impegnano a una telefonata serale o in orario di pranzo della bambina all'altro genitore presso cui non si trova. Per quanto concerne le festività
natalizie il Sig. vrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del 26 CP_1
dicembre e del primo gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig.
avrà la facoltà di trascorrere con la figlia tre giorni continuativi CP_1
comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta. Le festività del santo patrono,
Per_ del primo novembre, del 2 giugno, dell'8 dicembre verranno trascorse da con la madre, salvo che cadano in fine settimana o giorno infrasettimanale di visita del padre, secondo il normale calendario. In ordine alle vacanze estive, il
2 Sig. vrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni, CP_1
anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché
le date di partenza e ritorno. I genitori si impegnano, qualora possibile, a trascorrere il compleanno della bambina insieme;
diversamente si seguirà il giorno di spettanza.
3. Dal mese di giugno 2025 il sig. verserà (primo CP_1
versamento entro il 10.6.2025) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore un assegno mensile pari a € 300,00. Tale importo dovrà essere corrisposto alla signora mediante bonifico bancario sul conto corrente di Pt_1
quest'ultima, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2025 e con successivo adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT. Tale somma si eleverà ad € 600,00 a partire dal momento in cui la signora lascerà la casa Pt_1
familiare trasferendosi altrove con la bambina. Il Sig. si onera del CP_1
pagamento del 100% di tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia
Per_
, con impegno a concordarle secondo quanto previsto dal Protocollo che deve intendersi richiamato nel presente ricorso e che ne costituisce parte integrante e a rimborsarle alla madre dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa (ad esempio: spese mediche,
scolastiche, ludico-ricreative). Non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica e in particolare della scuola privata attualmente frequentata dalla minore, nonché quelle di natura
Per_ sportiva e ricreativa. L'assegno Unico e Universale per sarà percepito al
100% dalla madre. Le detrazioni fiscali spetteranno al padre al 100% stante il
3 principio di spesa.
4. I genitori devono impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
5. Le parti acconsentono che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto per l'espatrio, pur con onere di comunicazione all'altro genitore della destinazione prescelta e dell'alloggio.
6. Spese integralmente compensate.”
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/05/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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