Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1214 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Milano, Largo Parte_1 P.IVA_1
Augusto 1 A, angolo via Verziere, capogruppo del gruppo bancario in Parte_1 persona del procuratore speciale, non in proprio ma in nome e per conto di CP_1
(P.IVA ), con sede in Roma al viale Regina Margherita n. 125, in virtù
[...] P.IVA_2 di mandato all'incasso e procura speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Nedo Corti;
appellante
CONTRO
, (C.F. Controparte_2
), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
appellata
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni diversa eccezione e istanza disattesa e respinta, in accoglimento dei motivi tutti dedotti nel presente atto di appello disporre l'integrale riforma dell'impugnata sentenza n.
2409/2022, emessa nella causa civile iscritta al N. 18748/2019 del Tribunale di Palermo, sezione terza civile, Giudice Dott.ssa Monica Montante, depositata in cancelleria in data
31/5/2022, notificata in data 7-6-2022 e per le censure esposte nella parte narrativa e così statuire: nel merito accogliere lo spiegato appello e per l'effetto in riforma integrale della sentenza impugnata accogliere le domande avanzate in primo grado e che di seguito si riportano: accertare e dichiarare il diritto di con sede legale in Parte_1
Milano, L.go Augusto 1 A, angolo via Verziere, codice fiscale, Registro delle Imprese e
1
nato a [...] il [...], codice fiscale , in Controparte_3 C.F._1 virtù di procura speciale conferita in data 18/01/2018 per Notaio rep. Persona_1
n. 31.404, racc. n. 9.827, non in proprio ma in nome e per conto di con Controparte_1 sede in Roma al viale Regina Margherita n. 125, cap 00198, partita iva , in P.IVA_2 virtù di mandato all'incasso e procura speciale rilasciata da con Controparte_1 scrittura autenticata per notaio del 22/11/2013 rep. n. 46656, racc. n. Persona_2
22596 in relazione ai crediti indicati nella scrittura autentica da notaio Persona_2 del 21/11/2013 rep. n.46531, nei confronti della
[...]
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo alla via delle Croci n. 8, cap 90139, codice fiscale rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_3
Stato di Palermo (C.F. ; fax: 091527080; PEC: P.IVA_4
, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via V. Villareale Email_1
n. 6, domicilia ex lege, indirizzo pec indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e censito nel pubblico registro reginde. al pagamento in favore dell'istante
[...]
(partita iva n. ) non in proprio ma quale procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1 della società (partita iva ) della somma di euro Controparte_1 P.IVA_2
1.557.183,90 oltre interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n.
231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza sino alla data del saldo, e quindi disattendere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 5256/2019 (rg 15127/2019) opposto, oltre spese, diritti e onorari ed accessori come per legge (rimb. forf spese generali 15%, cpa 4%, iva
22%) della presente procedura;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia la Corte di Appello adita: • Rigettare l'appello avversario, confermando così la statuizione del Tribunale di Palermo;
• Con condanna alle spese e ai compensi di lite.”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2409 del 31 maggio 2022, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione dell'
[...]
[..
[...] e revocò il decreto ingiuntivo n. Controparte_5
5256/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare l'importo di Euro 1.557.183,90 in favore di nella qualità di mandataria di , in ragione di Parte_1 CP_1 numerose fatture, emesse tra il 2012 e il 2013, a carico dell' per fornitura di energia Pt_2 elettrica, rimaste impagate.
A tanto pervenne il primo giudice, ritenendo prescritti i crediti documentati dalle predette fatture, essendo trascorso il termine prescrizionale quinquennale previsto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., non essendo intervenuto - medio tempore - alcun atto che interrompesse il decorso dei termini.
2.Avverso tale sentenza, ha, anzitutto, proposto appello Parte_1 articolando quattro motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
➢ errore del primo giudice per aver ritenuto applicabile il termine prescrizionale previsto all'art. 2948 n. 4 c.c.;
➢ errore per aver accolto l'eccezione di prescrizione genericamente sollevata dall'Assessorato;
➢ errore per non aver accertato l'interruzione dei termini di prescrizione nell'anno 2014, in virtù della notificata cessione del credito, nonché per non aver rilevato il riconoscimento di debito risultante dai mandati di pagamento prodotti in giudizio;
➢ errore per non aver accertato il valore interruttivo delle comunicazioni inviate alla negli anni 2016, 2017 e 2018; CP_2
3.Con comparsa del 28 ottobre 2022 si è costituito l'
[...]
, resistendo al gravame proposto, di cui ha Controparte_2 richiesto il rigetto.
3. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 21 febbraio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
4. Al fine di una più agevole comprensione del gravame, è opportuno premettere che l'odierna controversia trae origine dal mancato pagamento di numerose e diverse fatture emesse da , per erogazione di luce elettrica a favore dell'Assessorato. CP_1
La società energetica, infatti, stipulò con l'odierna appellata un contratto di fornitura che prevedeva, a seguito di apposita convenzione, il pagamento mensile di acconti a forfait per l'energia erogata, salvo il pagamento di un successivo conguaglio, al
3 fine di regolare l'eventuale differenza tra il consumo effettivo e quello fatturato.
In ragione del contestato inadempimento dell'Assessorato, che avrebbe pagato solo parzialmente le forniture per gli anni 2012-2013, avendo ricevuto Parte_1 mandato all'incasso dalla società energetica e divenuta, nel contempo, cessionaria nel credito oggetto di contenzioso, inviò l'atto di cessione del credito alla , Controparte_2 in data 30 aprile 2014, consegnato in data 6 maggio 2014. recapitò alla stessa, inoltre, negli anni 2016, 2017 e 2018, degli Parte_1 estratti conto delle posizioni debitorie ancora aperte, agli indirizzi PEC della Presidenza
e del Dipartimento di funzione pubblica regionale.
A seguito della contestata mancata corresponsione degli importi dovuti, avendo proposto la ricorso per decreto ingiuntivo, l'Assessorato si oppose, evidenziando Pt_1 di non aver mai ricevuto le fatture azionate – non ricomprese nei conguagli finali - e di aver pagato integralmente i periodi di fornitura 2012-2013, per mezzo dei relativi mandati di pagamento.
L'Assessorato eccepì, inoltre, la prescrizione del credito, in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., in considerazione delle scadenze riportate nelle stesse fatture.
Costituitasi nel giudizio di opposizione, replicò che il termine Parte_1 prescrizionale non potesse ritenersi decorso, soggiungendo che, in ogni caso, sia l'atto di cessione che gli estratti conto, medio tempore recapitati alla Regione, avessero chiaro valore interruttivo.
Evidenziò, inoltre, che nelle note di accompagnamento dei mandati di pagamento, allegate da controparte, l' avrebbe ammesso di aver corrisposto solo parte del CP_2 dovuto, riconoscendo, di fatto, il credito controverso.
Il Tribunale di Palermo ritenne fondata l'opposizione, in quanto gli atti recapitati alla non avrebbero potuto spiegare efficacia interruttiva, sia perché non CP_2 indirizzati all'Assessorato sia perché non sarebbe stata inserita una specifica richiesta di pagamento.
Infine, ritenne inconducente la tesi proposta dalla sul presunto Pt_1 riconoscimento di debito ad opera dell'Ente, poiché dall'esame della documentazione non emergeva che la stessa fosse idonea a determinare alcun effetto interruttivo, essendo priva di portata ricognitiva.
5. Tanto premesso, è possibile entrare nel merito delle doglianze proposte dall'odierno appellante.
Con il primo, secondo e terzo motivo di impugnazione, che occorre esaminare
4 congiuntamente, si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto Parte_1 applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c., sebbene fosse applicabile il termine prescrizionale ordinario.
Rappresenta che, per stessa ammissione dell'Assessorato, la fattura di conguaglio non avrebbe dovuto essere corrisposta entro l'anno, ma solo conteggiata nell'annualità successiva a quella di riferimento.
Evidenzia che, per tale motivo, gli importi dovuti non dovevano pagarsi periodicamente ad anno, ma in lasso di tempo più ampio, ciò comportando l'inapplicabilità del termine di prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c..
Soggiunge che il termine sarebbe dovuto decorrere dal conguaglio ovvero dalla convenzione “rata fissa” e non dalle scadenze indicate nelle fatture e che, in ogni caso,
l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Assessorato fosse generica e dunque inammissibile, non individuando con precisione un termine iniziale di decorrenza.
Afferma che tale convenzione avrebbe avuto effetto novativo del precedente accordo, che avrebbe comportato l'applicazione del termine prescrizionale ordinario.
Sostiene, infine, che il primo giudice avrebbe dovuto, ai fini dell'interruzione di prescrizione, tenere conto dell'atto di cessione del credito, nonché del riconoscimento del debito rilevabile dai mandati di pagamento allegati.
I motivi sono infondati.
In primo luogo, appare opportuno evidenziare come sia principio consolidato in giurisprudenza che “il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4,
c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito” (Cass. civ. n. 6209/1999; Cass. civ. n. 1442/2015).
Avuto riguardo di tale condivisibile principio, è evidente che tale regime prescrizionale sia applicabile al rapporto per cui è controversia, tenuto conto della natura degli accordi intercorsi fra le parti.
Difatti, in base alla convenzione “rata fissa” sottoscritta tra l' ed CP_2 CP_1 si evince come le parti abbiano stabilito, per tutta la durata dell'accordo, l'emissione periodica di fatture mensili di un importo fisso, ferma la previsione, a seguito del controllo tra il consumo effettivo e quanto fatturato, di procedere all'eventuale rimborso
5 dell'eccedenza corrisposta o all'eventuale versamento della differenza, in caso di consumo inferiore ovvero superiore all'atteso.
Tenuto conto che ciascuna fattura azionata è stata emessa per importi differenti e che lo stesso appellante, nei propri scritti difensivi in primo grado, evidenziava che tali importi erano ulteriori rispetto a quanto già versato dall'Ente, si deduce che questi siano stati richiesti certamente a titolo di conguaglio e non a titolo di acconto.
Invero, non appare che la mera previsione di fatture di conguaglio, a mera rettifica
– non necessariamente in misura superiore - degli importi stimati in sede di convenzione e di cui mensilmente veniva chiesto il pagamento, possa determinare l'inapplicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c..
Sicché, alla luce di tali considerazioni, anche la circostanza che tale conteggio correttivo tra consumi effettivi e importi versati avvenisse, nei fatti, nell'annualità successiva, non appare incidere ai fini della prescrizione breve.
Per quanto concerne la doglianza relativa all'asserita genericità dell'eccezione di prescrizione, così come proposta dall'Assessorato, anch'essa si rivela infondata.
Appare evidente che già nella comparsa di risposta, depositata nel primo grado di giudizio, l' appellata abbia individuato come termine di decorrenza le stesse date indicate da in ogni singola fattura, tenuto conto che ognuna fa riferimento ad una CP_1 precisa annualità ed indica una precisa data di scadenza.
Trattandosi, dunque, di fatture relative ai periodi di fornitura 2012-2013, così come si evince dallo stesso prospetto, indicato dall'appellante nei propri atti introduttivi di primo e secondo grado, non ricorrono gli estremi per ritenere generica l'eccezione proposta, solo perché agevolata dagli stessi documenti allegati da Parte_1
Va infatti ricordato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte,
“l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare manifestando la volontà di volerne profittare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (ex plurimis : Cass. n. 15631 del 2016); neppure è necessaria la tipizzazione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge non richiedendosi all'eccipiente anche di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata (Cass. n. 6760/2020; cfr. S.U. n. 15895 del 2019, Cass. n. 15790 del 2016, Cass.
6 n. 14576 del 2007.).
Tanto considerato, non è utile per dimostrare l'esistenza di un differente decorso del termine neanche l'atto di cessione del credito, notificato alla Presidenza della Regione il 6 maggio 2014, anche a voler sorvolare sui rilievi concernenti il mancato rispetto degli artt. 69 e 70 del r.d. 2440/1923.
Pur facendo decorrere il termine da tale data e aderendo, per ipotesi, alla tesi proposta dalla tale negozio non è da solo sufficiente per escludere la prescrizione Pt_1 del credito, tenuto conto che il successivo decreto ingiuntivo è stato notificato all'Assessorato nell'ottobre 2019 e, dunque, a più di cinque anni dal primo.
Peraltro, riguardo all'eccepito presunto riconoscimento di debito da parte dell'Assessorato, rinvenibile, a parere dell'appellante, nei mandati allegati in sede di opposizione, questo appare inesistente, giacché non si rinviene alcuna precisa dichiarazione attestante l'asserito pagamento parziale.
Per quanto concerne la doglianza relative al mancato riconoscimento del valore interruttivo delle comunicazioni, inviate alla - meramente tratteggiata nei motivi CP_2 esaminati– si rinvia di seguito, nell'analisi del successivo motivo di gravame.
6. Con il quarto motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto la validità interruttiva delle comunicazioni inviate da Parte_1 sebbene avessero chiaro intento di costituire in mora il debitore.
Rappresenta che, al contrario, avrebbe dovuto riconoscere che tali missive fossero state correttamente recapitate agli indirizzi PEC del Dipartimento della Funzione
Pubblica e della Presidenza della Regione, in quanto gli Assessori sono dal Presidente medesimo preposti alle rispettive funzioni e da lui rappresentati, ai sensi dell'art. 9 dello
Statuto Regionale.
Soggiunge, in ogni caso, che la fosse soggetto legittimato a chiedere il Pt_1 pagamento in virtù del mandato ricevuto da e di aver dunque interrotto, con le CP_1 proprie comunicazioni, il decorso del termine prescrizionale.
Il motivo è nel complesso fondato.
Dall'esame di tali comunicazioni, così come inviate negli anni 2016, 2017 e 2018 da agli indirizzi PEC della Presidenza della Regione e del Dipartimento Parte_1 di Funzione pubblica, emerge che siano certamente presenti i requisiti minimi di un atto di costituzione in mora.
Anzitutto, occorre premettere che è priva di pregio l'eccezione proposta dall'Assessorato, per la quale non avrebbe potuto compiere atti interruttivi Parte_1
7 in nome e per conto di , essendo la società energetica rimasta nella titolarità CP_1 del credito.
Difatti la circostanza che l' appellante si sia costituita nel giudizio nella qualità di mandataria all'incasso e non di cessionaria – restando, dunque, estraneo ogni rilievo relativo all'effettiva cessione del credito e del rispetto degli artt. 69 e 70 del r.d.
2440/1923 – non appare dirimente, tenuto conto dell'ampio mandato concesso da
[...]
a CP_1 Parte_1
Poiché a quest'ultima è stato conferito mandato tanto di promuovere ogni azione giudiziaria necessaria al fine del recupero del credito (cfr. pag. 2 mandato), quanto di promuovere qualsiasi azione ritenuta necessaria per l'adempimento del mandato medesimo, non vi è ragione di sostenere che la non fosse legittimata a sollecitare Pt_1 il pagamento, con gli effetti interruttivi derivanti dalla costituzione in mora.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che
“al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con
l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. sez. 2 -, Ordinanza n. 15140 del
31/05/2021).
Avuto riguardo a tale condivisibile orientamento, appare che le missive in esame siano idonee sia ad individuare compiutamente il soggetto debitore sia, da un punto di vista oggettivo, l'inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto, per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, non rappresenta elemento dirimente il fatto che tali missive siano state recapitate ora all'indirizzo PEC della Presidenza della Regione, ora al Dipartimento di Funzione Pubblica regionale.
Infatti, appare certamente non trascurabile che tali atti interruttivi siano stati, in ogni caso, non recapitati ad una qualsiasi amministrazione – estranea al rapporto controverso – ma alla Presidenza della Regione e, dunque, ad un'articolazione apicale e sovraordinata della , conservando, pertanto, la funzione di messa in Controparte_2
8 mora ed induzione del debitore all'adempimento (sul punto cfr. Cass. sez. 3, sent. n.
20100/2019; Cass. sez. 3, sent. n. 20414/2016).
In secondo luogo, è opportuno evidenziare che alcun altro scopo avrebbe potuto perseguire l'invio di siffatte comunicazioni, se non quello di richiedere il pagamento degli importi per le forniture energetiche oggetto di contenzioso, non apparendo verosimile che possano avere natura di mero, e disinteressato, riepilogo di posizioni debitorie non regolarmente saldate, nonché dei relativi interessi maturati e maturandi.
Non essendo richiesto all'atto di costituzione in mora una forma precisa né, tanto meno, l'utilizzo di formule sacramentali, appare evidente che il credito controverso non possa considerarsi prescritto, in ragione dei tempestivi solleciti inviati dall'appellante.
7. Tanto considerato, la sentenza gravata ha ritenuto non contestato non solo il rapporto contrattuale tra l' ed ma anche l'entità delle prestazioni CP_2 CP_1 effettuate da per cui quest'ultima ha chiesto il corrispettivo e tale capo della CP_1 decisione non è stato oggetto di gravame incidentale.
Occorre rilevare, anzitutto, che secondo le stesse difese offerte dall' , CP_2 le fatture oggetti di controversia non sono ricomprese – in quanto mai ricevute - nei mandati di pagamento allegati in giudizio, che proverebbero, invero l'integrale pagamento di quanto dovuto per il periodo di fornitura 2012-2013.
Invero, non appare che tali dichiarazioni dell'appellata, così come riportate nelle note di accompagnamento dei mandati allegati, possano spiegare alcun valore pienamente dimostrativo del proprio integrale adempimento.
Difatti, non risulta allegato alcun documento dal quale risulterebbe che
[...] abbia inoltrato alla debitrice un conguaglio finale dei periodi di fornitura 2012- CP_1
2013 con un computo preciso degli importi dovuti, sulla base del quale l'appellata avrebbe effettuato i relativi e corrispondenti pagamenti, ad integrale soddisfacimento del credito.
Ne consegue, dunque, che la dichiarazione di aver saldato compiutamente il dovuto per la fornitura appare del tutto unilaterale, non accettata e non riscontrata dal creditore, anche in considerazione dei diversi solleciti di pagamento inviati all'Assessorato dalla stessa nel corso del 2014, in tempo successivo CP_1 all'emissione dei mandati (allegato 5 comparsa opposizione).
Peraltro, con le proprie difese, l'appellata non ha mai contestato l'esistenza del rapporto con che appare senz'altro provato documentalmente, sicché le CP_1 fatture azionate possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite
9 (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024).
Avuto riguardo di tali circostanze, dal momento che non è contestata l'effettiva erogazione del servizio né, invero, eccepito alcun errore nelle misurazioni dei consumi effettuati, non appare dirimente l'asserito mancato recapito di tali fatture.
Difatti, è il caso di rilevare che tale eccezione appare sollevata per la prima volta solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, nonostante i diversi solleciti di pagamento recapitati nel corso degli anni per tali fatture, sicché tale comportamento sembra suggerire, piuttosto che un'incolpevole ignoranza del debito residuo, un mero disinteresse nei confronti delle ragioni creditizie, non conforme al principio di buona fede contrattuale.
Per le superiori considerazioni, non essendo stata fornita la prova dell'avvenuto ed integrale pagamento del servizio erogato da il motivo merita CP_1
l'accoglimento, la sentenza appellata va dunque riformata ma, dal momento che
“l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello … non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017), l'appellata. va condannata a pagare all'appellante la complessiva somma di euro 1.557.183,90, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza sino alla data del saldo.
7. La statuizione sulle spese di ambo i gradi segue il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: in riforma della sentenza n. 2409 del 31 maggio 2022, resa dal Tribunale di Palermo e appellata da , condanna l' Parte_1 Controparte_2
al pagamento, per i titoli di cui alla parte motiva,
[...] dell'importo di Euro 1.557.183,90, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del
D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza sino alla data del saldo;
10 condanna l'appellata a pagare all'appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado in complessivi euro 11.229,00 per compensi e per il grado di appello in complessivi euro
12.033,00 per compensi ed euro 2556,00 per spese, in ambo i casi oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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