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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 2521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2521/2024, promosso da
. rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VETRARI BARBARA Parte_1 Pt_2
ricorrente
nei confronti di rappresentato/a e difeso/a dall'avv. POLENTA ALESSANDRO CP_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 3 Il Tribunale
rilevato
che . ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Pt_1 Parte_3
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi . (nata a [...] Pt_1 Parte_3
(ALBANIA) il 13/09/1980) e (nato a [...] il CP_1
21/11/1972), coniugati in Albania in data 16/04/2013 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bolzano al n. 137, Parte II , Serie C, dell'anno 2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. l'alloggio finora familiare, sito nello stabile di Bolzano, Via Milano 28, condotto in locazione, viene assegnato in esclusivo uso a perché possa CP_1 rimanere a vivervi unitamente al figlio Per_1
2. viene disposto l'affidamento c.d. superesclusivo della comune figlia minore dei coniugi, (nata a [...] il [...]), alla madre con Persona_2 Parte_1 collocamento prevalente presso la stessa e con autorizzazione quindi della madre ad assumere da sola e senza il consenso del padre anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
pagina 2 di 3 3. al padre viene concesso di frequentare la figlia minore soltanto in CP_1 forma protetta, per il tramite dei Servizi Sociali;
4. il comune figlio minore dei coniugi, (nato a [...] il [...]) Per_3 viene affidato ad entrambi i genitori, in affidamento condiviso, con suo collocamento prevalente presso il padre e con la previsione che eventuali contatti madre-figlio possano avvenire senza restrizioni di sorta e con la massima opportuna frequenza, secondo orari da concordare direttamente tra madre e figlio;
5. a carico di viene posto l'obbligo di versare a a titolo CP_1 Parte_1 di assegno perequativo per il mantenimento dei figli, un assegno periodico fissato in Euro 100,00 mensili, con obbligo a carico di ciascun genitore di provvedere, per il resto, al mantenimento diretto del figlio con esso convivente;
il predetto importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall' ASTAT per il Comune di Bolzano (con prima rivalutazione in dicembre
2025) e sarà da versare in via anticipata entro il giomo 5 di ogni mese a Pt_1
[...]
6. le spese straordinarie per i figli vengono poste a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
7. ciascuno dei genitori viene autorizzato ad usufruire delle ritenute fiscali per i figli in ragione del S0%, mentre gli assegni familiari ed i sussidi pubblici di altro genere spettanti per i figli saranno da erogare esclusivamente al genitore convivente con il rispettivo figlio;
8. i Servizi Sociali competenti per zona vengono incaricati ad organizzare gli incontri protetti padre-figlia, e, in ogni caso, di monitorare la situazione della famiglia, con invito a relazionare a questo giudice ogni tre mesi, con prima relazione entro il 20.06.2025;
9. spese di lite compensate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Bolzano il 26/03/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2521/2024, promosso da
. rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VETRARI BARBARA Parte_1 Pt_2
ricorrente
nei confronti di rappresentato/a e difeso/a dall'avv. POLENTA ALESSANDRO CP_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 3 Il Tribunale
rilevato
che . ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Pt_1 Parte_3
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi . (nata a [...] Pt_1 Parte_3
(ALBANIA) il 13/09/1980) e (nato a [...] il CP_1
21/11/1972), coniugati in Albania in data 16/04/2013 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bolzano al n. 137, Parte II , Serie C, dell'anno 2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. l'alloggio finora familiare, sito nello stabile di Bolzano, Via Milano 28, condotto in locazione, viene assegnato in esclusivo uso a perché possa CP_1 rimanere a vivervi unitamente al figlio Per_1
2. viene disposto l'affidamento c.d. superesclusivo della comune figlia minore dei coniugi, (nata a [...] il [...]), alla madre con Persona_2 Parte_1 collocamento prevalente presso la stessa e con autorizzazione quindi della madre ad assumere da sola e senza il consenso del padre anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
pagina 2 di 3 3. al padre viene concesso di frequentare la figlia minore soltanto in CP_1 forma protetta, per il tramite dei Servizi Sociali;
4. il comune figlio minore dei coniugi, (nato a [...] il [...]) Per_3 viene affidato ad entrambi i genitori, in affidamento condiviso, con suo collocamento prevalente presso il padre e con la previsione che eventuali contatti madre-figlio possano avvenire senza restrizioni di sorta e con la massima opportuna frequenza, secondo orari da concordare direttamente tra madre e figlio;
5. a carico di viene posto l'obbligo di versare a a titolo CP_1 Parte_1 di assegno perequativo per il mantenimento dei figli, un assegno periodico fissato in Euro 100,00 mensili, con obbligo a carico di ciascun genitore di provvedere, per il resto, al mantenimento diretto del figlio con esso convivente;
il predetto importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall' ASTAT per il Comune di Bolzano (con prima rivalutazione in dicembre
2025) e sarà da versare in via anticipata entro il giomo 5 di ogni mese a Pt_1
[...]
6. le spese straordinarie per i figli vengono poste a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
7. ciascuno dei genitori viene autorizzato ad usufruire delle ritenute fiscali per i figli in ragione del S0%, mentre gli assegni familiari ed i sussidi pubblici di altro genere spettanti per i figli saranno da erogare esclusivamente al genitore convivente con il rispettivo figlio;
8. i Servizi Sociali competenti per zona vengono incaricati ad organizzare gli incontri protetti padre-figlia, e, in ogni caso, di monitorare la situazione della famiglia, con invito a relazionare a questo giudice ogni tre mesi, con prima relazione entro il 20.06.2025;
9. spese di lite compensate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Bolzano il 26/03/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 3 di 3