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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 14132/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14132 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 MA NI EL IN MA Pt_1
2 AL NI Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 05.10.2023
Dott. VA AS 1
1. nata a [...] – Brasile, il giorno Controparte_2
17/05/1981, in proprio e, unitamente al IG. , nato a [...] – CP_3
Brasile il 18.11.1984, in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore 2. , nato a [...] – Brasile, il giorno Parte_3
28/12/2019; residenti in [...]do Sul (RS) – Brasile, in Avenida Fenix n. 88;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
1. Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che gli odierni Ricorrenti signori e suo figlio minore, , ut Controparte_2 Parte_3 supra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, per quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, sono cittadini italiani per effetto della valida trasmissione della Cittadinanza italiana da parte dell'avo AF Scopel, e riconoscere in capo agli stessi lo status di cittadini italiani, con ogni conseguente provvedimento di legge.
2. Ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile competente, della Cittadinanza dei Ricorrenti oppure provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari.
3. Vittoria di spese e competenze professionali di causa.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. AF EL - mai naturalizzatosi brasiliano- nato il [...] a [...] – Italia, da e Persona_1
che, in data 16/04/1911, a Nova Padua, Brasile, contraeva matrimonio Parte_4 con la IG.ra , dalla cui unione nasceva: Persona_2
• il 18/12/1934, a Santa Lucia do Piaì- Caxias do Sul (RS) – Brasile, la sig.ra
che contraeva matrimonio il 01/12/1956, a Santa Lucia do Parte_5 Piaì – Caxias do Sul (RS) – Brasile, con e dalla Controparte_4 loro unione nasceva:
➢ il 15/03/1958 a Caxias do Sul (RS) – Brasile, la IG.ra Parte_6 che in data 05.11.1980, a Caxias do Sul (RS) – Brasile,
[...] contraeva matrimonio con e dall'unione Persona_3 nasceva
✓ il 17/05/1981, a Caxias do Sul (RS) – Brasile, la IG.ra
, odierna ricorrente, Controparte_2 divorziata. Dalla relazione di Controparte_2 con il IG. nasceva: CP_3
❖ il 28.12.2019, a Caxias do Sul (RS) – Brasile, il minore , odierno Parte_3
Dott. VA AS 2
ricorrente
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano AF EL, mai naturalizzatosi brasiliano- nato il [...] a [...] – Italia.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
Dott. VA AS 3
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 11.11.2025.
IL GOP
Dott. VA AS
Dott. VA AS 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14132 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 MA NI EL IN MA Pt_1
2 AL NI Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 05.10.2023
Dott. VA AS 1
1. nata a [...] – Brasile, il giorno Controparte_2
17/05/1981, in proprio e, unitamente al IG. , nato a [...] – CP_3
Brasile il 18.11.1984, in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore 2. , nato a [...] – Brasile, il giorno Parte_3
28/12/2019; residenti in [...]do Sul (RS) – Brasile, in Avenida Fenix n. 88;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
1. Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che gli odierni Ricorrenti signori e suo figlio minore, , ut Controparte_2 Parte_3 supra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, per quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, sono cittadini italiani per effetto della valida trasmissione della Cittadinanza italiana da parte dell'avo AF Scopel, e riconoscere in capo agli stessi lo status di cittadini italiani, con ogni conseguente provvedimento di legge.
2. Ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile competente, della Cittadinanza dei Ricorrenti oppure provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari.
3. Vittoria di spese e competenze professionali di causa.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. AF EL - mai naturalizzatosi brasiliano- nato il [...] a [...] – Italia, da e Persona_1
che, in data 16/04/1911, a Nova Padua, Brasile, contraeva matrimonio Parte_4 con la IG.ra , dalla cui unione nasceva: Persona_2
• il 18/12/1934, a Santa Lucia do Piaì- Caxias do Sul (RS) – Brasile, la sig.ra
che contraeva matrimonio il 01/12/1956, a Santa Lucia do Parte_5 Piaì – Caxias do Sul (RS) – Brasile, con e dalla Controparte_4 loro unione nasceva:
➢ il 15/03/1958 a Caxias do Sul (RS) – Brasile, la IG.ra Parte_6 che in data 05.11.1980, a Caxias do Sul (RS) – Brasile,
[...] contraeva matrimonio con e dall'unione Persona_3 nasceva
✓ il 17/05/1981, a Caxias do Sul (RS) – Brasile, la IG.ra
, odierna ricorrente, Controparte_2 divorziata. Dalla relazione di Controparte_2 con il IG. nasceva: CP_3
❖ il 28.12.2019, a Caxias do Sul (RS) – Brasile, il minore , odierno Parte_3
Dott. VA AS 2
ricorrente
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano AF EL, mai naturalizzatosi brasiliano- nato il [...] a [...] – Italia.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
Dott. VA AS 3
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 11.11.2025.
IL GOP
Dott. VA AS
Dott. VA AS 4