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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Macrì presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] in data [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Macrì presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in Tribiano (MI), in data 21.04.2007
(anno 2007, atto n. 3, reg. , parte 1, serie )
□ separati consensualmente con verbale in data 14.02.2022 omologato con decreto del 17.02.2022 con i seguenti figli: (C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._3 cittadina Italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita a Peschiera Borromeo (MI) in via Papa Giovanni XXIII n. 24, di proprietà esclusiva della ricorrente GN è già stata alla stessa assegnata in sede di separazione dei Pt_1 coniugi;
2) la figlia minore resterà affidata a entrambi i genitori con collocamento presso la madre. In Pt_2 ogni caso, il diritto di visita sarà regolamentato in base alle seguenti modalità, salvo il diverso accordo che i coniugi, volta per volta ovvero secondo i criteri generali differenti che vorranno adottare:
- sarà diritto-dovere del padre trattenere presso di sé la figlia a weekend alternati, il venerdì Pt_2 dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, riaccompagnandola dalla madre verso le 21, dopo aver cenato, nonché il mercoledì dall'uscita da scuola e riaccompagnandola a scuola la mattina successiva.
Il tutto, fatto salvo ogni diverso accordo tra i ricorrenti;
- la figlia trascorrerà dei giorni con il padre, in alternanza a quelli con la madre, durante le vacanze natalizie, pasquali, alternando le festività tra i genitori, per 3 settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive (sul punto i genitori prenderanno accordi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno), comunicandoselo per iscritto, anche solo via mail, e impegnandosi, altresì, a comunicarsi la meta del soggiorno prima della partenza.
Il tutto, fatto salvo ogni diverso accordo tra i ricorrenti;
3) il signor corrisponderà mensilmente, alla GN , l'importo di € 300,00 CP_1 Pt_1
(trecento), per il concorso nel mantenimento della figlia rivalutabili annualmente in base agli Pt_2 indici ISTAT, rivalutazione che opererà a partire dal mese corrispondente all'anno successivo all'udienza di separazione;
l'importo di cui al punto 3) è ad integrazione dell'“assegno unico” che la madre, GN , sta Pt_1 percependo integralmente in suo favore dall'INPS, con espresso consenso del padre in tal senso;
sempre per la figlia dal concetto di “mantenimento ordinario” resteranno escluse le spese Pt_2
“extra” come descritte nel protocollo del Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, spese tutte che dovranno gravare su entrambi i genitori al 50% ciascuno;
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) i coniugi si dichiarano autosufficienti e non pretendono alcuna somma a titolo di mantenimento l'uno dall'altro o assegno divorzile;
5) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avere altri beni cointestati;
6) i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni reciproca pendenza di carattere patrimoniale ulteriore rispetto a quanto previsto nel presente ricorso;
7) fin d'ora i ricorrenti si rilasciano reciprocamente ogni autorizzazione per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto, oltre che ogni autorizzazione occorrente ai fini di legge, e ciò per quanto riguarda loro e la figlia minore I coniugi si confermano peraltro reciprocamente l'impegno che, in caso di Pt_2 volontà di uno di essi di portare con sé la figlia minore all'estero, anche solo temporaneamente, o comunque di fargli trascorrere un periodo al di fuori dei confini nazionali, sarà necessaria l'espressa autorizzazione dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tribiano (MI), in data 21.04.2007 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tribiano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Macrì presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] in data [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Macrì presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in Tribiano (MI), in data 21.04.2007
(anno 2007, atto n. 3, reg. , parte 1, serie )
□ separati consensualmente con verbale in data 14.02.2022 omologato con decreto del 17.02.2022 con i seguenti figli: (C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._3 cittadina Italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita a Peschiera Borromeo (MI) in via Papa Giovanni XXIII n. 24, di proprietà esclusiva della ricorrente GN è già stata alla stessa assegnata in sede di separazione dei Pt_1 coniugi;
2) la figlia minore resterà affidata a entrambi i genitori con collocamento presso la madre. In Pt_2 ogni caso, il diritto di visita sarà regolamentato in base alle seguenti modalità, salvo il diverso accordo che i coniugi, volta per volta ovvero secondo i criteri generali differenti che vorranno adottare:
- sarà diritto-dovere del padre trattenere presso di sé la figlia a weekend alternati, il venerdì Pt_2 dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, riaccompagnandola dalla madre verso le 21, dopo aver cenato, nonché il mercoledì dall'uscita da scuola e riaccompagnandola a scuola la mattina successiva.
Il tutto, fatto salvo ogni diverso accordo tra i ricorrenti;
- la figlia trascorrerà dei giorni con il padre, in alternanza a quelli con la madre, durante le vacanze natalizie, pasquali, alternando le festività tra i genitori, per 3 settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive (sul punto i genitori prenderanno accordi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno), comunicandoselo per iscritto, anche solo via mail, e impegnandosi, altresì, a comunicarsi la meta del soggiorno prima della partenza.
Il tutto, fatto salvo ogni diverso accordo tra i ricorrenti;
3) il signor corrisponderà mensilmente, alla GN , l'importo di € 300,00 CP_1 Pt_1
(trecento), per il concorso nel mantenimento della figlia rivalutabili annualmente in base agli Pt_2 indici ISTAT, rivalutazione che opererà a partire dal mese corrispondente all'anno successivo all'udienza di separazione;
l'importo di cui al punto 3) è ad integrazione dell'“assegno unico” che la madre, GN , sta Pt_1 percependo integralmente in suo favore dall'INPS, con espresso consenso del padre in tal senso;
sempre per la figlia dal concetto di “mantenimento ordinario” resteranno escluse le spese Pt_2
“extra” come descritte nel protocollo del Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, spese tutte che dovranno gravare su entrambi i genitori al 50% ciascuno;
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) i coniugi si dichiarano autosufficienti e non pretendono alcuna somma a titolo di mantenimento l'uno dall'altro o assegno divorzile;
5) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avere altri beni cointestati;
6) i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni reciproca pendenza di carattere patrimoniale ulteriore rispetto a quanto previsto nel presente ricorso;
7) fin d'ora i ricorrenti si rilasciano reciprocamente ogni autorizzazione per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto, oltre che ogni autorizzazione occorrente ai fini di legge, e ciò per quanto riguarda loro e la figlia minore I coniugi si confermano peraltro reciprocamente l'impegno che, in caso di Pt_2 volontà di uno di essi di portare con sé la figlia minore all'estero, anche solo temporaneamente, o comunque di fargli trascorrere un periodo al di fuori dei confini nazionali, sarà necessaria l'espressa autorizzazione dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tribiano (MI), in data 21.04.2007 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tribiano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG