Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1957 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Fausto Argiolas e
Claudia Delvecchio, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...]_2 C.F._2
Ceca) il 18/11/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Fausto
Argiolas e Claudia Delvecchio, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/08/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'EN, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
Sant'EN il 31.03.1975, e , nata a [...] il [...], Parte_2 mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 71, parte II, serie C, anno 2006 - Comune di Quartu
Sant'EN).
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare il proprio domicilio ove riterrà più opportuno, previo avviso all'altro coniuge.
3. La casa coniugale con le relative pertinenze quali posto auto e cantina, sita in
Muravera (SU), via Libeccio n. 9/A, distinta al Foglio 9, particella numero 2366, subalterno 3, Categoria A/3. Classe3, di cui i coniugi sono comproprietari, unitamente agli arredi ivi presenti, anch'essi in comproprietà, verranno assegnati alla RA , che ivi vivrà con i figli, ove verrà fissato Parte_2 il loro domicilio prevalente e la residenza anagrafica.
Il Signor preleverà dalla casa coniugale, previo preavviso alla Parte_1 moglie, i propri effetti personali nonché la lavatrice.
Pag. 2 di 5 Le parti convengono che il posto auto sottostante all'abitazione, indipendente da quest'ultima e con ingresso separato, verrà utilizzato esclusivamente dal signor
. Parte_1
4. La figlia minore EN verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
5. Al fine di preservare il benessere dei due figli, le parti convengono sull'opportunità che entrambe evitino di far frequentare alla prole i loro eventuali rispettivi partner e conseguentemente si impegnano affinché questi ultimi non facciano ingresso presso le rispettive abitazioni.
6. Salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso nel pieno rispetto delle esigenze di studio ed extrascolastiche della minore nonché lavorative dei genitori, il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia EN per due Parte_1 pomeriggi a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché, a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.00.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni e sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti, la minore starà con un genitore i giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Durante le vacanze estive, sempre salvo diverso accordo tra le parti che tenga conto delle esigenze della minore e dei genitori, la ragazza trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
7. Il signor corrisponderà alla RA , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei due figli, l'assegno mensile di € 400,00 (euro
200,00 ciascuno), importo da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT a partire dal febbraio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive, purché previamente concordate e documentate, fatta salva l'urgenza.
Pag. 3 di 5 8. L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla RA quale genitore collocatario dei figli fintanto che Parte_2 perduri la collocazione dei due figli presso di sé.
Le parti provvederanno ad effettuare le opportune comunicazioni affinché l' CP_1 eroghi l'emolumento direttamente sul c/c della RA . Parte_2
9. Le parti danno atto di essere contitolari del conto corrente cointestato n.
70265497 acceso presso il Banco di Sardegna e convengono che la somma di euro 24.000,00, composta da titoli ivi depositati, verrà così suddivisa: la RA
preleverà la somma di € 13.000,00 mentre il signor Parte_2 Pt_1
preleverà la somma di € 11.000,00.
[...]
Le ulteriori somme ivi contenute verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Il predetto conto corrente resterà attivo al solo fine di consentire all'istituto di credito Banco di Sardegna il prelievo dei ratei semestrali relativi al mutuo n.
09193305995 acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, la cui scadenza è fissata il 31/12/2042, ratei che verranno pagati in misura eguale da entrambi i coniugi.
A tal fine ciascuna parte, la quale provvederà ad aprire un proprio c/c personale entro e non oltre la data dell'udienza ex art. 127 ter, verserà mediante bonifico sul c/c cointestato n. 70265497 presso il Banco di Sardegna, entro il giorno 10 del mese di giugno ed entro il giorno 10 del mese di dicembre, la metà del rateo di mutuo dovuto, oltre al 50% degli ulteriori oneri connessi e degli interessi che dovessero eventualmente maturare.
Il predetto c/c cointestato verrà estinto dai coniugi con il pagamento dell'ultimo rateo di mutuo.
10. Ciascun coniuge corrisponderà le somme dal medesimo dovute a titolo di polizze a sé intestate mediante pagamento dal proprio c/c personale e a tal fine gli stessi provvederanno, entro la data dell'udienza ex art. 127 ter, ad eliminare l'addebito diretto delle stesse dal c/c cointestato n. 70265497 presso il Banco di
Sardegna.
Il signor provvederà inoltre entro il mese di giugno 2025 a Parte_1 comunicare la disdetta della polizza n. 07358703176731, il cui Parte_3 premio lordo annuo è pari ad euro 77,00.
11. Le parti provvederanno entro la data dell'udienza ex art. 127 ter ad effettuare le pratiche relative al passaggio di proprietà, in favore della RA
[...]
, dell'autovettura Dacia Sandero Stepway, targata EN627KH, intestata Pt_2 al signor ma in uso esclusivo alla stessa, nonché a modificare Parte_1
l'intestazione della polizza assicurativa del veicolo in favore della RA
. Parte_2
Pag. 4 di 5 I coniugi convengono che i costi da sostenersi per le predette pratiche saranno integralmente sostenuti dalla RA . Parte_2
12. La RA provvederà entro la data dell'udienza ex art. 127 Parte_2 ter a volturare a suo nome tutte le utenze inerenti alla casa coniugale a lei assegnata e provvederà a tutte le spese relative al predetto immobile come per legge.
13. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti e, fatto salvo quanto oggetto del presente accordo, di non aver più nulla reciprocamente a pretendere o eccepire a qualsiasi titolo, ragione o causa.
Gli accordi di cui sopra costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
14. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione del proprio recapito, anche telefonico, nonché ogni spostamento di carattere non ordinario quando avranno con sé la minore.
15. I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, prestandosi a vicenda l'assenso al rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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