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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 19/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 16780 /2024 promossa da:
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. SCHIAVONE SEBASTIANO , che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
l , in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc. PEC: CodiceFiscale_2
, giusto mandato generale alle liti per Email_1
Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e presso questi elett.te Persona_1
dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l esponendo che : CP_3
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di Accompagnamento, la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_3
interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_3
chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa
è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Egli scrive nei chiarimenti resi: “…il C.T.U. può ammettere che l'istante presenti difficoltà soprattutto nell'espletamento delle attività extradomestiche, quali: spostarsi, fare acquisti, approvvigionarsi dei pasti e delle medicine, cura della casa, gestione del danaro, nonché lavarsi opportunamente, vestirsi.
Sulla scorta di quanto appena riferito, pur ritenendo il successivo parere non scevro da critiche perché non solidamente motivato essendo basato per intero su parametri clinici
(peraltro, non personalmente rilevati), si può riconoscere che la ricorrente abbia necessità di assistenza continua.
2 L'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità, identificati come esplicativi e dirimenti tutti gli elementi di valutazione forniti dalla geriatra in data 23.03.2023, può farsi risalire, in via presuntiva, alla data di presentazione della domanda amministrativa, successiva (08.06.2023).”
Considerato che -come risulta dalla documentazione prodotta- ricorrono le altre condizioni richieste, dalla legge, la domanda va accolta con decorrenza dal 08.06.2023.
Per quanto sopra, l va, altresì, condannato al pagamento in favore della CP_3
ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara la sussistenza in capo a dei Parte_1 requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal 08.06.2023
Condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_3 favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2200,00, di cui €
800,00 per diritti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_3
Napoli, 19/05/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 19/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 16780 /2024 promossa da:
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. SCHIAVONE SEBASTIANO , che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
l , in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc. PEC: CodiceFiscale_2
, giusto mandato generale alle liti per Email_1
Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e presso questi elett.te Persona_1
dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l esponendo che : CP_3
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di Accompagnamento, la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_3
interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_3
chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa
è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Egli scrive nei chiarimenti resi: “…il C.T.U. può ammettere che l'istante presenti difficoltà soprattutto nell'espletamento delle attività extradomestiche, quali: spostarsi, fare acquisti, approvvigionarsi dei pasti e delle medicine, cura della casa, gestione del danaro, nonché lavarsi opportunamente, vestirsi.
Sulla scorta di quanto appena riferito, pur ritenendo il successivo parere non scevro da critiche perché non solidamente motivato essendo basato per intero su parametri clinici
(peraltro, non personalmente rilevati), si può riconoscere che la ricorrente abbia necessità di assistenza continua.
2 L'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità, identificati come esplicativi e dirimenti tutti gli elementi di valutazione forniti dalla geriatra in data 23.03.2023, può farsi risalire, in via presuntiva, alla data di presentazione della domanda amministrativa, successiva (08.06.2023).”
Considerato che -come risulta dalla documentazione prodotta- ricorrono le altre condizioni richieste, dalla legge, la domanda va accolta con decorrenza dal 08.06.2023.
Per quanto sopra, l va, altresì, condannato al pagamento in favore della CP_3
ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara la sussistenza in capo a dei Parte_1 requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal 08.06.2023
Condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_3 favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2200,00, di cui €
800,00 per diritti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_3
Napoli, 19/05/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
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