Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 138/2025 promossa da: ss. avv. CHIODO SILVIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ti ROPOLO LUCA e DIRUTIGLIANO DIEGO Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• il ricorso contiene tutti gli elementi necessari ad individuare compiutamente la domanda sia sotto il profilo del “petitum” che della “causa petendi” nonché per quantificare la pretesa stessa e pertanto non appare nullo;
• la prescrizione del diritto al t.f.r. inizia a decorrere solo da quando esso matura e cioè, pacificamente, dalla cessazione del rapporto di lavoro nel caso di specie ancora non intervenuta;
• l'eccezione di difetto di interesse ad agire è infondata: il fatto che le spettanze del lavoratore maturino solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro non impedisce infatti - secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato - di ritenere sussistente l'interesse dello stesso ad agire nel corso del rapporto per ottenere l'accertamento dell'esatto ammontare degli accantonamenti annuali, qualora sia sorta contestazione con il datore di lavoro sui criteri cui dovrà uniformarsi la liquidazione delle competenze di fine rapporto ( cfr., tra le altre, Cass. S.U. 15.12.1990, n. 11945 e Cass.
19.7.1990, n. 7371 ).
• risulta in atti che il lavoro straordinario svolto da parte ricorrente ha presentato caratteristiche di frequenza ed entità tali da integrare il requisito della “ non
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T.F.R., intesa l'occasionalità come sporadicità statistica collegata ad eventi casuali e contingenti;
• parte ricorrente ha limitato la propria domanda al periodo antecedente la data del 31.7.1994 di entrata in vigore dell'accordo 5.7.94 di rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica privata ratificato il 27.7.94 che ha espressamente escluso dalla base di calcolo del TFR “la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro” il quale, peraltro, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non può che esplicare soltanto per il futuro la sua efficacia di preclusione della questione stessa circa la computabilità o meno del compenso per lavoro straordinario;
• anche il compenso per le festività non fruite perché coincidenti con la domenica deve necessariamente essere qualificato come “non occasionale” alla luce del predetto concetto di occasionalità ormai consolidato in giurisprudenza;
• esso infatti è legato soltanto ad un evento del tutto prevedibile quale il ricorrente sovrapporsi, nel corso degli anni, delle festività legate ad una data fissa rispetto alla domenica dovuto alla non perfetta divisibilità dell'anno in settimane che comporta il resto di un giorno (o due, se l'anno è bisestile) all'anno con conseguente inizio di quest'ultimo sempre con un giorno della settimana diverso;
• la sua erogazione, dunque, non è certo legata a ragioni casuali e fortuite bensì
è sottoposta alla sola condizione, cui sono sottoposte tutte le altre erogazioni, che persista il rapporto di lavoro nel momento in cui si verifica la sovrapposizione;
• in presenza di presupposti matematici come quelli in questione, d'altronde, la ridotta frequenza della sua corresponsione ed il suo modesto importo non possono essere considerati in alcun modo come indicativi di casualità e contingenza;
2 • non vi sono questioni in ordine alla quantificazione dell'importo richiesto per i predetti titoli, che, non essendo ancora cessato il rapporto di lavoro, la parte convenuta è tenuta ad accantonare nelle somme dettagliatamente indicate in ricorso, di cui nel dispositivo si indica soltanto l'importo complessivo;
• le spese, liquidate come da dispositivo in calce in base al DM 55/2014, tenuto conto della serialità della presente controversia, seguono la soccombenza;
• il difensore di parte ricorrente ha avanzato legittima domanda di distrazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta ad accantonare, a titolo di TFR maturato in favore di parte ricorrente per i titoli dedotti in ricorso, la somma di € 759,60, ulteriore rispetto a quelle già accantonate, oltre alle rivalutazioni annuali successive di legge;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate
€ 500 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Torino, 27/03/2025
la GIUDICE
Dott. ssa Aurora FILICETTI
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