Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.17406/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Bronte
[...] C.F._2 via Gabriele D'Annunzio n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonio Schilirò, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di riassunzione;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Piazza Duomo, elettivamente domiciliato in Giarre viale Aldo Moro n. 43, presso lo studio CP_3 dell'Avv. Lucio Fresta, che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Controparte_4
Co
,
[...]
[...]
, in persona Controparte_6
degli assessori p.t., elettivamente domiciliati in Catania Via Vecchia Ognina n. 149 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che li rappresenta e difende ope legis;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
Con comparsa in riassunzione depositata in data 20.10.2017, gli attori hanno chiesto al Tribunale di
Catania di accogliere le domande avanzate contro il nel giudizio N.R.G.1742/2016 Controparte_3
instaurato innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, a seguito della sentenza n.1139/2017 del 24.05.2017, depositata il 14.06.2017, di declaratoria di incompetenza in favore del
Tribunale civile di Catania. Hanno formulato le seguenti conclusioni “1) Dichiarare la propria competenza e, conseguentemente, che i danni subiti dall'immobile di proprietà dei coniugi
[...]
e sono stati causati dall'allagamento avvenuto nell'ultima decade di ottobre CP_1 Controparte_2
2015 a seguito di straripamento delle acque meteoriche dal sistema di canali ivi esistenti, costituenti parte integrante del sistema di scarico delle acque piovane del Comune di 2) dichiarare la CP_3 responsabilità del in ordine ai danni provocati all'immobile di proprietà di parte Controparte_3 attrice;
3) per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dai ricorrenti in conseguenza del suddetto allagamento, per la somma complessiva pari ad € 25.762,13, o in quell'altra che sarà accertata in corso di causa, quale danno emergente e lucro cessante per come determinato e specificato nella perizia prodotta in atti;
Con vittoria di spese e compensi”.
Il si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste,
l'Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Catania, allo scopo di farne dichiarare la responsabilità solidale.
Ha formulato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che nel presente procedimento il CP_3
è privo di legittimazione passiva;
3) sempre in via preliminare, per il caso in cui il
[...] CP_3
venga ritenuto legittimato passivamente, voglia autorizzare il a chiamare
[...] Controparte_3 in causa l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, l'Assessorato al Territorio e Ambiente della
Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Catania, allo scopo di farne dichiarare la responsabilità solidale, con conseguente richiesta di spostamento della prima udienza onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis
c.p.c. Quindi, nel merito, - dichiarare che il non ha causato né contribuito a Controparte_3
causare gli eventi dannosi dedotti dagli attori per difetto di condotta colposa e/o di nesso di causalità anche considerato il caso fortuito e/o la forza maggiore che sono stati logico e materiale presupposto
2 degli eventi che hanno colpito le dette proprietà attoree;
- in conseguenza di quanto sopra richiesto, rigettare la richiesta di condanna del a risarcire gli attori per i danni Controparte_3
asseritamente verificatisi nella loro proprietà in quanto infondata e, comunque, improbata;
- in via ancor più gradata, dichiarare il concorso di colpa dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, dell'Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e dell'Assessorato Regionale dei
Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Catania e disporne, pertanto, la condanna solidale degli stessi al risarcimento del danno. Inoltre, si chiede che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'eventuale risarcimento del danno sia diminuito fino a non meno del 50 % per il fatto colposo dei creditori i quali, non provvedendo agli obblighi previsti dalla legge nella bonifica e nella manutenzione dei canali nonché costruendo senza gli opportuni accorgimenti tecnici previsti dalle leggi sismiche (fondazioni indirette), hanno concorso a cagionare il danno. Altresì, si chiede che il risarcimento venga escluso, ex art. 1227 comma II^ c.c., per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Con riserva di ogni deduzione istruttoria nei termini di legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con decreto del 16/1/2018, è stata disposta la chiamata in causa dell'Assessorato Regionale Agricoltura
e Foreste, dell'Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e dell'Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Catania.
Costituitisi i terzi chiamati hanno concluso chiedendo il rigetto delle domande per estraneità degli stessi rispetto ai fatti dedotti e per l'infondatezza della domanda attorea.
Con ordinanza del 27.9.2019, è stata disposta CTU e la relazione è stata depositata in data 6.2.2023.
Subentrato nel ruolo questo giudice, con ordinanza del 6.7.2023 è stato disposto il richiamo del CTU con relazione di chiarimenti depositata in data 8.6.2024.
All'udienza del 13 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal L'eccezione sollevata è infondata sulla scorta del principio secondo il quale la Controparte_3
legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione, avuto riguardo al rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti della statuizione giudiziale;
essa sussiste per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei cui confronti la titolarità del diritto sia affermata.
3 Pertanto, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (Cass. civ. n. 11284/ 2010; Cass. civ., n. 13756/2006).
Nel caso di specie, l'eccezione formulata attiene non già alla legittimazione passiva, bensì al merito della controversia, avendo il contestato soltanto l'effettiva titolarità dal lato passivo del CP_3
rapporto sostanziale affermato dalla parte attrice.
Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
In astratto deve rilevarsi che, in ipotesi di imputazione, di una condotta illecita nella forma omissiva, il giudizio di c.d. “causalità in fatto”, diretto ad individuare un collegamento materiale tra la condotta e l'evento deve tener conto della particolare struttura degli illeciti omissivi. Affinché sia imputabile al presunto danneggiante il compimento di una condotta illecita omissiva, è necessario che sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento, vale a dire una posizione di garanzia dell'agente danneggiante.
Al riguardo deve evidenziarsi che la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno, affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire
l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” (Cass. civ., n. 3876/2012).
Per quanto concerne la responsabilità ex art.2043 c.c. è necessaria la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ossia la condotta colpevole, il nesso causale, il danno conseguenza.
Peraltro, secondo la prospettazione attorea la responsabilità è invocata anche sulla scorta della previsione di cui all'art. 2051 c.c. avente carattere oggettivo poiché si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa del custode ed il danno evento e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, a carico del custode.
Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, è configurabile una responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c., in relazione ai propri beni.
Il caso fortuito necessario per esimere da responsabilità il custode di beni demaniali si ravvisa in tutti quei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da fattori estranei estemporanei, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Ciò premesso in diritto, al fine di accertare la concreta causa dei descritti episodi di allagamento ed i danni derivanti all'immobile degli attori, nel corso del giudizio è stata disposta CTU.
4 Gli attori hanno dedotto di essere comproprietari di un immobile facente parte di un edificio condominiale sito in Mascali (CT) c.da Auzanetto che, a seguito di eventi atmosferici verificatisi nel mese di ottobre 2015, ha subìto gravi danni derivanti da allagamenti di grave portata.
Secondo la prospettazione attorea, l'evento di danno sarebbe stato determinato dalla condotta omissiva e commissiva del per un cattivo funzionamento dei canali di gronda e scolo Controparte_3
esistenti nella zona, oltre che per una insufficiente manutenzione ordinaria degli stessi che avrebbe provocato lo straripamento delle acque, innalzando il livello dell'acqua rispetto alla strada di accesso all'edificio, per un'altezza variabile compresa tra i 90 ed i 120 cm. Il ha a sua volta chiesto di CP_3
chiamare in causa i vari assessorati ritenuti responsabili di quanto accaduto.
Nel caso di specie, al fine di identificare le azioni ed omissioni rilevanti, il nesso di causa con l'evento dannoso fonte di danni conseguenza, le cause di quanto verificatosi, occorre fare riferimento a quanto accertato nella relazione di CTU dalla quale emerge la responsabilità degli enti chiamati in giudizio per l'assenza di adeguate opere di protezione e bonifica, per il difetto di segnalazione delle criticità dei canali e del territorio, nonché, per difetto della dovuta manutenzione delle reti atte ad evitare l'aggravarsi del rischio idrogeologico nell'area interessata.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, tenuto conto della logicità delle argomentazioni, risultano condivisibili e debitamente motivate sulla scorta degli accertamenti tecnici effettuati sui luoghi.
Risulta confermata anche all'esito CTU in atti, la circostanza che i danni riportati dagli immobili degli attori siano riconducibili alle abbondanti piogge cadute nella contrada Auzanetto nel mese di ottobre
2015 e che siano da attribuire, come meglio messo in evidenza dalla relazione di CTU del 6.2.2023, al mancato dimensionamento e potenziamento della rete di canalizzazione originariamente prevista e dimensionata per assolvere a funzioni correlate alla conduzione dei fondi (vedi pag. 40/41).
Al riguardo, gli enti convenuti non hanno fornito la prova, sui medesimi gravante, che l'allagamento della proprietà degli attori sia dipeso da un fatto assolutamente fortuito e come tale idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escluderne la responsabilità.
Invero, il consulente tecnico, dopo aver visionato i luoghi, esaminati i documenti e letti gli atti di causa, ha preliminarmente descritto lo stato dei luoghi oggetto di accertamento, ha dato conto delle indagini idrogeologiche, delle valutazioni idrauliche compiute e dello stato di fatto, avendo cura di valutare anche il grado di incidenza e rilevanza degli eventi meteorici.
Il consulente ha esaminato in maniera chiara, argomentata e motivata anche l'aspetto delle cause dell'evento dannoso, rilevando che gli allagamenti sono da imputare “nel non idoneo sistema di deflusso delle acque formato dai canali, originariamente previsti e dimensionati per la conduzione dei
5 fondi si sono trasformati in reti di smaltimento delle acque bianche a servizio dei fabbricati con carichi idraulici superiori stante la consistente impermeabilizzazione del terreno determinatasi dalla presenza dei fabbricati e aree pertinenziali. La tipologia del terreno e l'intero assetto territoriale si trova in condizioni tali da avere una serie di criticità rappresentate nella relazione a cui si rimanda e che determinano, stante l'attuale situazione, il verificarsi di allagamenti con intensità gradate fino alle note manifestazioni che hanno determinato l'oggetto di causa” (pag. 41 relaz. CTU del 06.02.2023), così individuando la responsabilità in capo all' Controparte_6
.
[...]
Il consulente ha, altresì, constatato che “come affermato a pagg. 29 e 30 ed anche all'ultimo capoverso di pag. 39, anche il convenuto ha tenuto un comportamento poco attento sia in ordine alla CP_3
segnalazione delle criticità (peraltro conosciute) dei canali e del territorio sia sulla manutenzione delle reti che alla fine ha effettuato e avvenuta in occasione delle operazioni peritali dopo ampio lasso di tempo vista la mancata di azione di altri enti e in ogni caso a porre in essere azioni atte a minimizzare
i rischi passibili di responsabilità” (pag.8 relaz. CTU integrativa del 08.06.2024).
Il CTU ha riscontrato la necessità che la manutenzione sia “fatta anche nel canale emissario che rientra nelle competenze dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana” anch'esso individuato quale concausa del danno (pag. 12 CTU del 4.6.2024).
Ancora, il CTU ha evidenziato che anche “il genio civile ai sensi del R.D. n.1775 dell'11/12/1933 è onerato della relativa gestione. Per quanto disposto dagli artt. 60, 61 e 62 era doverosa la costituzione
d' operata da parte dall'Ente preposto che era proprio l'Assessorato per Controparte_7
Agricoltura della regione Siciliana. Ed infatti, a norma dell'art. 59, comma 2 “La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo d'ufficio”.
Considerata altresì l'elevata urbanizzazione della zona in questione, il avrebbe quantomeno CP_3 potuto segnalare agli enti tenuti per legge, la situazione e sollecitarne l'intervento. In tal senso il come organo di controllo di prossimità non può considerarsi, a parere dello scrivente, CP_3
totalmente estromesso dalla gestione del territorio oggetto di causa e dalla conseguente responsabilità.
Infine, come chiarito dal CTU in seno alla relazione integrativa (pag. 6 e 11 rel. del 4.6.24), deve escludersi la portata eccezionale delle precipitazioni registrate sui luoghi per cui è causa nell'ultima decade di ottobre 2015, e, dunque, la non ascrivibilità del fenomeno meteorologico oggetto di causa al caso fortuito, stante peraltro l'assenza di prova sul punto a carico dei convenuti.
Il danno dunque, avrebbe potuto e dovuto essere evitato attraverso l'attivazione degli enti preposti mediante il potenziamento e il miglioramento della canalizzazione, anche del canale emissario a mare,
6 e il potenziamento delle opere di protezione rispetto alle modificate situazioni dell'intero territorio, sottoposto, secondo quanto rappresentato dal CTU, ad una pianificazione urbanistica non congrua e sostenibile per l'area in questione, nonchè attraverso una idonea manutenzione dei canali tardivamente effettuata dal come riscontrato durante le operazioni peritali (vedi pag. 41/42 relaz. Controparte_3
CTU), nonché infine sollecitando l'istituzione dei consorzi.
In ragione delle dette valutazioni e tenuto conto delle plurime cause concorrenti incidenti nella verificazione dell'evento oggetto di causa, deve concludersi per la sussistenza nella fattispecie di una responsabilità concorrente e solidale degli enti chiamati in causa per i fatti lesivi cagionati agli attori.
Gli enti in causa, pertanto, vanno condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dagli attori, come quantificati dal CTU, quale conseguenza dell'allagamento dell'immobile sito in c.da Auzanetto “per un'altezza che veniva misurata durante le operazioni peritali e rilevata pari a 70 cm”, con esclusione dei danni relativi alla pavimentazione e al rivestimento del locale bagno per i quali non è stato rilevato alcun vizio.
Il danno ivi determinato ben può fondarsi, pertanto, sulla valutazione operata dalla CTU, che ha riscontrato “in sede di sopralluogo le circostanze e gli effetti”sia con riferimento ai danni alle opere murarie quantificati in €15.637,42, sia ai danni relativi al mobilio ed elettrodomestici, quantificati in
€4.450,00, da intendersi già quantificati e liquidati all'attualità.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di parte attrice di riconoscimento di un'ulteriore somma a titolo di mancato utilizzo dell'unità immobiliare danneggiata.
Sul punto, lo stesso CTU ha provveduto ad una stima approssimativa e generica atteso il difetto di alcun riscontro documentale e probatorio in atti circa il concreto periodo di mancato godimento e/o indisponibilità dell'immobile, circa i tempi di esecuzione delle opere, ovvero circa le maggiori spese sostenute per l'eventuale affitto di un altro immobile.
In conclusione, pertanto, il Convenuto e i terzi chiamati, vanno condannati in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore degli attori, della somma complessiva di €20.087,42, da intendersi già liquidati all'attualità, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al d. m. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, per lo scaglione di valore di riferimento determinato secondo il criterio del decisum.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno definitivamente poste a carico dei soccombenti in solido, con condanna al rimborso, in favore degli attori, di quanto corrisposto al CTU.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accerta la concorrente responsabilità del dell' Controparte_3 [...]
dell' e Controparte_4 Controparte_6
dell , per i fatti oggetto di causa, e per Controparte_6
l'effetto li condanna in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di
[...]
e della somma complessiva di €20.087,42, oltre interessi legali dalla sentenza;
CP_1 Controparte_2
condanna il e l' Controparte_3 Controparte_4
l' e l'
[...] Controparte_6 Controparte_6
, al pagamento, in solido, in favore degli attori, delle spese di lite che si
[...] liquidano in complessivi €5.077,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15% IVA e CPA se dovute per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, a carico dei soccombenti in solido con condanna al rimborso in favore degli attori di quanto corrisposto al CTU.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 14/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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