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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 710/2021/CC, avverso la sentenza n. 4939/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 10 luglio 2020;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.04.1987, residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Scognamiglio (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_2 Email_1
foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: e P.I.: ), con sede a Mogliano Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, giusta procura generale ad lites, di Email_2
cui al repertorio n. 3999 ed alla raccolta n. 2141 del 26 luglio 2017, redatta dal dr. Persona_1
notaio iscritto nel distretto notarile di Milano.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Il procedimento civile iscritto a R.G.N. 7703/2016/CC del Tribunale di Napoli veniva definito mediante la sentenza n. 4939/2020, pubblicata il 10 luglio 2020, mediante la quale il giudice
1 adito respingeva la domanda risarcitoria, finalizzata a conseguire il risarcimento del preteso danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo richiesto sub specie di danno biologico, morale, esistenziale, da inabilità temporanea totale e parziale, da lucro cessante, da ritardo, così come proposta dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese e dei compensi di lite, ponendo definitivamente a suo carico anche le spese della disposta ed espletata c.t.u., così come già liquidate col precedente decreto del 14 aprile 2017.
In particolare, rispetto a tale domanda di risarcimento dei danni formulata mediante l'atto di citazione notificato il 9 marzo 2016 da contro la società Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., per essere la parte attrice rimasta vittima, a suo dire, del sinistro stradale verificatosi il 28 maggio
2011, alle ore 21:00 circa, a PO (Na) in Via Salute, che sarebbe stato causato dal conducente un autoveicolo non identificato, che, procedendo ad alta velocità, gli avrebbe tagliato la strada, in manovra di sorpasso, urtando nel lato posteriore il veicolo Honda Sh, tg. DV 50337, condotto dalla parte istante con a bordo il terzo trasportato, , il primo giudice decideva nei termini sopra CP_2 riportati, avendo ritenuto, tra l'altro, per quel che rileva nella presente fase: “… in considerazione del contenuto del referto medico, delle dichiarazioni rese dai due testi escussi, nonché di tutta la documentazione depositata in atti, che parte attrice non abbia sufficientemente ed adeguatamente provato il requisito dell'impossibilità oggettiva di identificazione del veicolo investitore, condizione necessaria ed imprescindibile richiesta ai fini dell'applicabilità della disciplina del risarcimento del danno provocato da veicolo non identificato, posto che l'istante non ha mai sporto denuncia - querela alle competenti autorità per il sinistro verificatosi in data 28/05/2011”, non essendo il fatto storico a fondamento della sua pretesa risarcitoria stato corroborato neppure dagli esiti istruttori documentali e testimoniali.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 9 febbraio 2021,
[...]
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di due motivi Parte_1
di gravame, concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura monovolume di colore scuro, non meglio identificata, nella produzione dell'evento per cui è causa;
2) accertare e dichiarare la
“ , quale impresa designata per la Campania dalla CONSAP - Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., obbligata al risarcimento dei danni causati dall'autovettura monovolume di colore scuro non meglio identificata;
3) condannare, per l'effetto, la “ quale impresa designata per la Campania dalla Controparte_1
CONSAP - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to
2 per la carica presso la sede in Mogliano Veneto, alla Via Marocchesa n.14, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici e morali, da invalidità temporanea totale e parziale, da lucro cessante, da ritardo ed esistenziali conseguenti al sinistro per cui è causa subiti e subendi dal sig. almeno nella misura del 12% di Invalidità Permanente Parziale intesa Parte_1
solo come danno biologico;
Invalidità Temporanea Totale per un periodo valutabile in giorni 15; una Invalidità Temporanea Parziale al 50% per un periodo valutabile in giorni 20 ovvero in quell'importo maggiore o minore che l'adito Giudice, anche in sua giustizia ed equità, riterrà dovuto, sempre con riferimento ai valori correnti al tempo dell'emananda sentenza, oltre interessi, dalla data del sorgere del credito al soddisfo al tasso bancario corrente e d'uso, ed indennizzo anche in via risarcitoria per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro, il tutto comunque contenuto entro € 52.000,00; 4) condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio al sottoscritto Procuratore che si dichiara anticipatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 1° giugno 2021, si costituiva in giudizio la società quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione Controparte_1
dei danni a carico del F.G.V.S., eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., nonché, nel merito, l'infondatezza dei motivi di censura, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado.
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 5 febbraio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 4 marzo 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 10 marzo 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società assicuratrice appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis
c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla società appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla
3 richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non
4 essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante si doleva della sentenza pronunciata in primo grado, avendo dedotto l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, il quale, nonostante l'attore fosse stato trasportato mediante il servizio sanitario del 118, a seguito del sinistro stradale de quo, al pronto soccorso dell'Ospedale “Loreto Mare” di Napoli, in stato d'incoscienza e con il diagnosticato, tra l'altro, trauma cranico - tant'è che ivi gli veniva non solo certificata la prognosi di trenta giorni, salvo complicazioni, ma anche disposto il ricovero ospedaliero
- rigettava la domanda attrice, per non avere la parte istante posto in essere la condotta diligente, tesa ad individuare il veicolo responsabile rimasto sconosciuto, non avendo sporto denuncia-querela contro ignoti, non avendo, pertanto, messo in condizioni l'autorità investigativa di compiere le indagini finalizzate ad individuare il conducente l'autovettura pirata, sebbene nella fattispecie in esame il reato di lesioni fosse perseguibile d'ufficio, non potendo essere imputata al danneggiato, bensì al medico refertante, l'omessa compilazione sul referto della casella SI o NO, a proposito della circostanza ivi riportata in ordine alla dichiarabile responsabilità o meno di terzi nella produzione causale dell'incidente stradale in questione.
5.2. - Con il secondo motivo di doglianza l'appellante lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, in violazione dei principi di acquisizione e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado, a dire dell'impugnante, erroneamente valutato gli esiti istruttori documentali e testimoniali, ovvero: a) la documentazione fotografica versata in atti, rappresentativa del luogo, teatro del sinistro;
b) le propalazioni testimoniali rese dai due testimoni escussi, e che corroborerebbero l'allegazione di Testimone_1 Testimone_2 parte attrice, secondo la quale la responsabilità dell'evento lesivo de quo sarebbe da attribuire in via esclusiva in capo al conducente l'autovettura rimasta sconosciuta, per avere posto in essere la colpevole condotta di guida, imprudente e negligente, avendo violato gli artt. 141, 148, 149 e 154
c.d.s.
5.3. - I due motivi di censura, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono infondati, per cui vanno respinti.
5 5.4. - La Corte concorda con l'appellante a proposito dell'errore in cui senz'altro incorreva il primo giudice nell'attribuire eccessiva rilevanza negativa, ai fini del presente thema decidendum, alla non sporta denuncia-querela contro ignoti, coerentemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe a quella per cui v'è causa, secondo la quale: “… la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio (Cass. civ., Sez. III Sent., 18 giugno 2012, n. 9939), per cui l'omessa denuncia costituisce
a questi fini un dato neutro (la denuncia non costituisce condizione di proponibilità dell'azione).
L'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia
o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti
e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22 maggio 2019, n. 13716).
Ad ogni buon conto, la motivazione della decisione impugnata va corretta non solo mediante la precisazione di cui sopra, ma anche in parte qua riteneva non verosimile che i due testimoni escussi, presenti sul luogo del sinistro, non avessero potuto annotare il numero di targa dell'autoveicolo investitore, essendo, di contro, secondo il convincimento della Corte, del tutto inattendibili le propalazioni rese dagli stessi.
Infatti, ai fini del presente thema probandum, a parere del Collegio, ciò che rileva è la qui ritenuta non provata circostanza in ordine all'esatta dinamica dell'allegato sinistro stradale, che sarebbe stato causato allorché, a dire dell'attore: “Il conducente del veicolo non meglio identificato, procedendo ad alta velocità, tagliava la strada, in manovra di sorpasso, urtava nel lato posteriore il veicolo Honda Sh. Il veicolo Honda Sh, a seguito dell'urto, veniva sospinto contro la sede stradale unitamente al suo conducente e trasportato.”
Tale circostanza veniva dapprima dedotta nella narrativa in fatto del libello introduttivo del giudizio di primo grado e, poi, reiterata nel secondo capitolo di prova testimoniale, di cui alla successiva memoria istruttoria depositata ai sensi del disposto di cui al n. 2, comma 6, art. 183 c.p.c., dedotta come causa efficiente determinante: “il trauma cranico non commotivo, trauma facciale con escoriazioni multiple, trauma spalla sinistra, sospetta lesione ossea ginocchio di destra e labbro
6 inferiore, sospetta lesione ossea arco mandibolare inferiore intramiloideo”, il cui rilevato difetto di prova esclude l'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, perché non provati i fatti che ne costituiscono il fondamento.
A proposito della descritta dinamica del sinistro emergono incertezze ed incongruenze sin dall'articolazione del capitolo di prova contenente la relativa circostanza, posto che il modo di dire contenuto nell'utilizzata espressione “tagliava la strada, in manovra di sorpasso”, che in generale evidenzia la condotta di un soggetto che alla guida del proprio veicolo, senza rispettare le norme di precedenza, invade repentinamente la corsia di marcia percorsa dal conducente un altro veicolo, in fase di sorpasso, rientrando in modo improvviso nella corsia occupata dal veicolo superato, mal si concilia con l'ulteriore precisazione per la quale l'autovettura non identificata, poi, “urtava nel lato posteriore il veicolo Honda Sh”, atteso che, di norma, il c.d. taglio della strada è molto rischioso, potendo causare incidenti frontali e tamponamenti tra il veicolo superato e quello superante, mentre nella specie la parte istante sostanzialmente allegava un subito tamponamento da parte di chi le avrebbe tagliato la strada.
Invero, sulla dinamica del sinistro, pur avendo entrambi i testi escussi riferito che:
a) nelle circostanze di tempo e di luogo, di cui all'atto di citazione di primo grado, si trovavano nel Comune di PO, in Via Salute, in sella allo scooter Vespa, preceduti sul medesimo percorso stradale dall'attore, a sua volta in sella al motoveicolo Honda Sh con il terzo trasportato , CP_2
allorché un autoveicolo, di tipo monovolume, di colore scuro, dapprima sorpassava la Vespa e, poi, nel tentativo di sorpassare anche il motociclo Honda Sh, lo urtava nel lato posteriore, causando la caduta del motoveicolo, del suo conducente e del terzo trasportato, proseguendo la sua marcia, senza fermarsi a prestare soccorso;
b) su Via Salute non è possibile parcheggiare né a destra né a sinistra, in quanto trattasi di strada a senso unico di marcia che, a stento, consente il passaggio parallelo di un'autovettura e di uno scooter;
in ordine a tali esiti istruttori testimoniali, la Corte ritiene inattendibili ed inverosimili entrambe le deposizioni testimoniali rese da e da , rispettivamente escussi Testimone_2 Testimone_1
alle udienze del 28 febbraio 2017 e del 10 ottobre 2017, essendo inverosimile che gli stessi, entrambi residenti ad RC (Na) fossero presenti sul luogo del teatro del sinistro, in considerazione della contraddittoria e genericamente riferita giustificazione della loro presenza a PO (Na) in Via
Salute, alle ore 21:00 circa del 28 maggio 2011, per avere il primo testimone riferito testualmente:
“… stavamo andando da un cliente di ” (n.d.r. l'altro teste ) “per dei lavori da Tes_1 Tes_1 effettuare…”, e per avere il secondo testimone, suocero dell'attore, dichiarato: “Ci stavamo recando da una signora per vedere un lavoro edile di ristrutturazione…”, non essendo verosimile che lavori
7 edilizi da eseguire immediatamente ovvero sopralluoghi finalizzati a future opere di ristrutturazione edilizia potessero essere effettuati in tarda serata ovvero in ore notoriamente prive di luminosità diurna.
Pertanto, l'inverosimile presenza dei testi sul luogo del teatro del sinistro esclude la completa e sicura asseverabilità di entrambe le deposizioni testimoniali de quibus, che, peraltro, non trovano alcun riscontro obiettivo in rapporti dell'autorità pubblica di polizia, neppure richiesta di intervenire, nonostante la gravità delle conseguenze dell'incidente stradale de quo.
A ciò si aggiunga il valore probatorio della scheda di accesso al pronto soccorso, nella parte in cui il medico di turno, nella sezione “LESIONI TRAUMATICHE DA INCIDENTI”, trascrisse la seguente dichiarazione resa dal paziente, : “Riferito incidente stradale”, senza che Parte_1
lo stesso avesse lamentato alcuna responsabilità di terzi nella determinazione causale dell'evento lesivo occorsogli, tant'è che non risulta barrata la relativa casella inerente a tale tipo di responsabilità.
Infatti, tale referto, secondo il recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, essendo atto pubblico assistito da fede privilegiata, fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese al medico e degli altri fatti attestati come avvenuti in sua presenza. (cfr., Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/12/2024, n. 33299).
Orbene, in conclusione, la rilevata inattendibilità di entrambi i testimoni escussi, valutata unitamente al mancato intervento delle autorità di polizia sul luogo dell'incidente stradale ed alla condotta della medesima vittima, che, comunque, preferiva non presentare una denuncia-querela contro ignoti e che in sede di accesso al pronto soccorso non addebitava espressamente a terzi la responsabilità della produzione causale dell'evento lesivo occorsole e che nel presente giudizio non produceva neppure le fotografie riproducenti i danni subiti dal motoveicolo, costituiscono complessivamente elementi di valutazione indiziaria, che escludono la fondatezza della domanda risarcitoria attrice, come peraltro ribadito dal giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “In tema di sinistri stradale, la mancanza di un accertamento da parte dell'autorità di polizia sulla dinamica dell'incidente ovvero la presentazione di una denuncia/querela incompleta (in quanto priva dell'indicazione dei testimoni) da parte della vittima costituiscono degli indizi, che rientrano nell'ambito della valutazione delle prove offerte dalla parte attrice a sostegno della domanda proposta.” (Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 15 settembre 2017, n. 21373).
Pertanto, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il danneggiato non abbia dimostrato il fatto storico nella sua dinamica, in considerazione della circostanza, per cui non offrono elementi certi per la ricostruzione del sinistro le sole dichiarazioni rese dai due testimoni oculari escussi, i quali hanno confermato il tamponamento subito dall'attore ovvero la sospetta dinamica dell'incidente, secondo la contraddittoria ed incongruente prospettazione indicata dalla parte attrice nell'atto introduttivo del
8 presente giudizio, peraltro arricchita di particolari - secondo i quali a seguito dell'urto il motociclo dell'attore sarebbe stato scaraventato contro il muro delimitante il margine destro della carreggiata, nonché contro il palo dell'illuminazione pubblica ivi esistente - mai dedotti ed allegati dalla parte danneggiata, mediante una deposizione intrisa di ambiguità e di incertezze, che presenta una scarsa affidabilità, in quanto non fornisce alcun parametro per valutarne l'attendibilità.
Conseguentemente, sulla base di quanto innanzi, è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio, che impone alla Corte di soprassedere in ordine alla disamina dei presupposti in ordine al quantum debeatur, con la consequenziale reiezione dell'impugnazione e la conferma della decisione appellata.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico di , in favore Parte_1
della società appellata quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
6.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4939/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 10 luglio 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della società appellata Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
[...]
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
9 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 13 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 710/2021/CC, avverso la sentenza n. 4939/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 10 luglio 2020;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.04.1987, residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Scognamiglio (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_2 Email_1
foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: e P.I.: ), con sede a Mogliano Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, giusta procura generale ad lites, di Email_2
cui al repertorio n. 3999 ed alla raccolta n. 2141 del 26 luglio 2017, redatta dal dr. Persona_1
notaio iscritto nel distretto notarile di Milano.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Il procedimento civile iscritto a R.G.N. 7703/2016/CC del Tribunale di Napoli veniva definito mediante la sentenza n. 4939/2020, pubblicata il 10 luglio 2020, mediante la quale il giudice
1 adito respingeva la domanda risarcitoria, finalizzata a conseguire il risarcimento del preteso danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo richiesto sub specie di danno biologico, morale, esistenziale, da inabilità temporanea totale e parziale, da lucro cessante, da ritardo, così come proposta dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese e dei compensi di lite, ponendo definitivamente a suo carico anche le spese della disposta ed espletata c.t.u., così come già liquidate col precedente decreto del 14 aprile 2017.
In particolare, rispetto a tale domanda di risarcimento dei danni formulata mediante l'atto di citazione notificato il 9 marzo 2016 da contro la società Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., per essere la parte attrice rimasta vittima, a suo dire, del sinistro stradale verificatosi il 28 maggio
2011, alle ore 21:00 circa, a PO (Na) in Via Salute, che sarebbe stato causato dal conducente un autoveicolo non identificato, che, procedendo ad alta velocità, gli avrebbe tagliato la strada, in manovra di sorpasso, urtando nel lato posteriore il veicolo Honda Sh, tg. DV 50337, condotto dalla parte istante con a bordo il terzo trasportato, , il primo giudice decideva nei termini sopra CP_2 riportati, avendo ritenuto, tra l'altro, per quel che rileva nella presente fase: “… in considerazione del contenuto del referto medico, delle dichiarazioni rese dai due testi escussi, nonché di tutta la documentazione depositata in atti, che parte attrice non abbia sufficientemente ed adeguatamente provato il requisito dell'impossibilità oggettiva di identificazione del veicolo investitore, condizione necessaria ed imprescindibile richiesta ai fini dell'applicabilità della disciplina del risarcimento del danno provocato da veicolo non identificato, posto che l'istante non ha mai sporto denuncia - querela alle competenti autorità per il sinistro verificatosi in data 28/05/2011”, non essendo il fatto storico a fondamento della sua pretesa risarcitoria stato corroborato neppure dagli esiti istruttori documentali e testimoniali.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 9 febbraio 2021,
[...]
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di due motivi Parte_1
di gravame, concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura monovolume di colore scuro, non meglio identificata, nella produzione dell'evento per cui è causa;
2) accertare e dichiarare la
“ , quale impresa designata per la Campania dalla CONSAP - Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., obbligata al risarcimento dei danni causati dall'autovettura monovolume di colore scuro non meglio identificata;
3) condannare, per l'effetto, la “ quale impresa designata per la Campania dalla Controparte_1
CONSAP - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to
2 per la carica presso la sede in Mogliano Veneto, alla Via Marocchesa n.14, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici e morali, da invalidità temporanea totale e parziale, da lucro cessante, da ritardo ed esistenziali conseguenti al sinistro per cui è causa subiti e subendi dal sig. almeno nella misura del 12% di Invalidità Permanente Parziale intesa Parte_1
solo come danno biologico;
Invalidità Temporanea Totale per un periodo valutabile in giorni 15; una Invalidità Temporanea Parziale al 50% per un periodo valutabile in giorni 20 ovvero in quell'importo maggiore o minore che l'adito Giudice, anche in sua giustizia ed equità, riterrà dovuto, sempre con riferimento ai valori correnti al tempo dell'emananda sentenza, oltre interessi, dalla data del sorgere del credito al soddisfo al tasso bancario corrente e d'uso, ed indennizzo anche in via risarcitoria per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro, il tutto comunque contenuto entro € 52.000,00; 4) condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio al sottoscritto Procuratore che si dichiara anticipatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 1° giugno 2021, si costituiva in giudizio la società quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione Controparte_1
dei danni a carico del F.G.V.S., eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., nonché, nel merito, l'infondatezza dei motivi di censura, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado.
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 5 febbraio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 4 marzo 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 10 marzo 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società assicuratrice appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis
c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla società appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla
3 richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non
4 essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante si doleva della sentenza pronunciata in primo grado, avendo dedotto l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, il quale, nonostante l'attore fosse stato trasportato mediante il servizio sanitario del 118, a seguito del sinistro stradale de quo, al pronto soccorso dell'Ospedale “Loreto Mare” di Napoli, in stato d'incoscienza e con il diagnosticato, tra l'altro, trauma cranico - tant'è che ivi gli veniva non solo certificata la prognosi di trenta giorni, salvo complicazioni, ma anche disposto il ricovero ospedaliero
- rigettava la domanda attrice, per non avere la parte istante posto in essere la condotta diligente, tesa ad individuare il veicolo responsabile rimasto sconosciuto, non avendo sporto denuncia-querela contro ignoti, non avendo, pertanto, messo in condizioni l'autorità investigativa di compiere le indagini finalizzate ad individuare il conducente l'autovettura pirata, sebbene nella fattispecie in esame il reato di lesioni fosse perseguibile d'ufficio, non potendo essere imputata al danneggiato, bensì al medico refertante, l'omessa compilazione sul referto della casella SI o NO, a proposito della circostanza ivi riportata in ordine alla dichiarabile responsabilità o meno di terzi nella produzione causale dell'incidente stradale in questione.
5.2. - Con il secondo motivo di doglianza l'appellante lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, in violazione dei principi di acquisizione e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado, a dire dell'impugnante, erroneamente valutato gli esiti istruttori documentali e testimoniali, ovvero: a) la documentazione fotografica versata in atti, rappresentativa del luogo, teatro del sinistro;
b) le propalazioni testimoniali rese dai due testimoni escussi, e che corroborerebbero l'allegazione di Testimone_1 Testimone_2 parte attrice, secondo la quale la responsabilità dell'evento lesivo de quo sarebbe da attribuire in via esclusiva in capo al conducente l'autovettura rimasta sconosciuta, per avere posto in essere la colpevole condotta di guida, imprudente e negligente, avendo violato gli artt. 141, 148, 149 e 154
c.d.s.
5.3. - I due motivi di censura, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono infondati, per cui vanno respinti.
5 5.4. - La Corte concorda con l'appellante a proposito dell'errore in cui senz'altro incorreva il primo giudice nell'attribuire eccessiva rilevanza negativa, ai fini del presente thema decidendum, alla non sporta denuncia-querela contro ignoti, coerentemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe a quella per cui v'è causa, secondo la quale: “… la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio (Cass. civ., Sez. III Sent., 18 giugno 2012, n. 9939), per cui l'omessa denuncia costituisce
a questi fini un dato neutro (la denuncia non costituisce condizione di proponibilità dell'azione).
L'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia
o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti
e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22 maggio 2019, n. 13716).
Ad ogni buon conto, la motivazione della decisione impugnata va corretta non solo mediante la precisazione di cui sopra, ma anche in parte qua riteneva non verosimile che i due testimoni escussi, presenti sul luogo del sinistro, non avessero potuto annotare il numero di targa dell'autoveicolo investitore, essendo, di contro, secondo il convincimento della Corte, del tutto inattendibili le propalazioni rese dagli stessi.
Infatti, ai fini del presente thema probandum, a parere del Collegio, ciò che rileva è la qui ritenuta non provata circostanza in ordine all'esatta dinamica dell'allegato sinistro stradale, che sarebbe stato causato allorché, a dire dell'attore: “Il conducente del veicolo non meglio identificato, procedendo ad alta velocità, tagliava la strada, in manovra di sorpasso, urtava nel lato posteriore il veicolo Honda Sh. Il veicolo Honda Sh, a seguito dell'urto, veniva sospinto contro la sede stradale unitamente al suo conducente e trasportato.”
Tale circostanza veniva dapprima dedotta nella narrativa in fatto del libello introduttivo del giudizio di primo grado e, poi, reiterata nel secondo capitolo di prova testimoniale, di cui alla successiva memoria istruttoria depositata ai sensi del disposto di cui al n. 2, comma 6, art. 183 c.p.c., dedotta come causa efficiente determinante: “il trauma cranico non commotivo, trauma facciale con escoriazioni multiple, trauma spalla sinistra, sospetta lesione ossea ginocchio di destra e labbro
6 inferiore, sospetta lesione ossea arco mandibolare inferiore intramiloideo”, il cui rilevato difetto di prova esclude l'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, perché non provati i fatti che ne costituiscono il fondamento.
A proposito della descritta dinamica del sinistro emergono incertezze ed incongruenze sin dall'articolazione del capitolo di prova contenente la relativa circostanza, posto che il modo di dire contenuto nell'utilizzata espressione “tagliava la strada, in manovra di sorpasso”, che in generale evidenzia la condotta di un soggetto che alla guida del proprio veicolo, senza rispettare le norme di precedenza, invade repentinamente la corsia di marcia percorsa dal conducente un altro veicolo, in fase di sorpasso, rientrando in modo improvviso nella corsia occupata dal veicolo superato, mal si concilia con l'ulteriore precisazione per la quale l'autovettura non identificata, poi, “urtava nel lato posteriore il veicolo Honda Sh”, atteso che, di norma, il c.d. taglio della strada è molto rischioso, potendo causare incidenti frontali e tamponamenti tra il veicolo superato e quello superante, mentre nella specie la parte istante sostanzialmente allegava un subito tamponamento da parte di chi le avrebbe tagliato la strada.
Invero, sulla dinamica del sinistro, pur avendo entrambi i testi escussi riferito che:
a) nelle circostanze di tempo e di luogo, di cui all'atto di citazione di primo grado, si trovavano nel Comune di PO, in Via Salute, in sella allo scooter Vespa, preceduti sul medesimo percorso stradale dall'attore, a sua volta in sella al motoveicolo Honda Sh con il terzo trasportato , CP_2
allorché un autoveicolo, di tipo monovolume, di colore scuro, dapprima sorpassava la Vespa e, poi, nel tentativo di sorpassare anche il motociclo Honda Sh, lo urtava nel lato posteriore, causando la caduta del motoveicolo, del suo conducente e del terzo trasportato, proseguendo la sua marcia, senza fermarsi a prestare soccorso;
b) su Via Salute non è possibile parcheggiare né a destra né a sinistra, in quanto trattasi di strada a senso unico di marcia che, a stento, consente il passaggio parallelo di un'autovettura e di uno scooter;
in ordine a tali esiti istruttori testimoniali, la Corte ritiene inattendibili ed inverosimili entrambe le deposizioni testimoniali rese da e da , rispettivamente escussi Testimone_2 Testimone_1
alle udienze del 28 febbraio 2017 e del 10 ottobre 2017, essendo inverosimile che gli stessi, entrambi residenti ad RC (Na) fossero presenti sul luogo del teatro del sinistro, in considerazione della contraddittoria e genericamente riferita giustificazione della loro presenza a PO (Na) in Via
Salute, alle ore 21:00 circa del 28 maggio 2011, per avere il primo testimone riferito testualmente:
“… stavamo andando da un cliente di ” (n.d.r. l'altro teste ) “per dei lavori da Tes_1 Tes_1 effettuare…”, e per avere il secondo testimone, suocero dell'attore, dichiarato: “Ci stavamo recando da una signora per vedere un lavoro edile di ristrutturazione…”, non essendo verosimile che lavori
7 edilizi da eseguire immediatamente ovvero sopralluoghi finalizzati a future opere di ristrutturazione edilizia potessero essere effettuati in tarda serata ovvero in ore notoriamente prive di luminosità diurna.
Pertanto, l'inverosimile presenza dei testi sul luogo del teatro del sinistro esclude la completa e sicura asseverabilità di entrambe le deposizioni testimoniali de quibus, che, peraltro, non trovano alcun riscontro obiettivo in rapporti dell'autorità pubblica di polizia, neppure richiesta di intervenire, nonostante la gravità delle conseguenze dell'incidente stradale de quo.
A ciò si aggiunga il valore probatorio della scheda di accesso al pronto soccorso, nella parte in cui il medico di turno, nella sezione “LESIONI TRAUMATICHE DA INCIDENTI”, trascrisse la seguente dichiarazione resa dal paziente, : “Riferito incidente stradale”, senza che Parte_1
lo stesso avesse lamentato alcuna responsabilità di terzi nella determinazione causale dell'evento lesivo occorsogli, tant'è che non risulta barrata la relativa casella inerente a tale tipo di responsabilità.
Infatti, tale referto, secondo il recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, essendo atto pubblico assistito da fede privilegiata, fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese al medico e degli altri fatti attestati come avvenuti in sua presenza. (cfr., Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/12/2024, n. 33299).
Orbene, in conclusione, la rilevata inattendibilità di entrambi i testimoni escussi, valutata unitamente al mancato intervento delle autorità di polizia sul luogo dell'incidente stradale ed alla condotta della medesima vittima, che, comunque, preferiva non presentare una denuncia-querela contro ignoti e che in sede di accesso al pronto soccorso non addebitava espressamente a terzi la responsabilità della produzione causale dell'evento lesivo occorsole e che nel presente giudizio non produceva neppure le fotografie riproducenti i danni subiti dal motoveicolo, costituiscono complessivamente elementi di valutazione indiziaria, che escludono la fondatezza della domanda risarcitoria attrice, come peraltro ribadito dal giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “In tema di sinistri stradale, la mancanza di un accertamento da parte dell'autorità di polizia sulla dinamica dell'incidente ovvero la presentazione di una denuncia/querela incompleta (in quanto priva dell'indicazione dei testimoni) da parte della vittima costituiscono degli indizi, che rientrano nell'ambito della valutazione delle prove offerte dalla parte attrice a sostegno della domanda proposta.” (Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 15 settembre 2017, n. 21373).
Pertanto, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il danneggiato non abbia dimostrato il fatto storico nella sua dinamica, in considerazione della circostanza, per cui non offrono elementi certi per la ricostruzione del sinistro le sole dichiarazioni rese dai due testimoni oculari escussi, i quali hanno confermato il tamponamento subito dall'attore ovvero la sospetta dinamica dell'incidente, secondo la contraddittoria ed incongruente prospettazione indicata dalla parte attrice nell'atto introduttivo del
8 presente giudizio, peraltro arricchita di particolari - secondo i quali a seguito dell'urto il motociclo dell'attore sarebbe stato scaraventato contro il muro delimitante il margine destro della carreggiata, nonché contro il palo dell'illuminazione pubblica ivi esistente - mai dedotti ed allegati dalla parte danneggiata, mediante una deposizione intrisa di ambiguità e di incertezze, che presenta una scarsa affidabilità, in quanto non fornisce alcun parametro per valutarne l'attendibilità.
Conseguentemente, sulla base di quanto innanzi, è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio, che impone alla Corte di soprassedere in ordine alla disamina dei presupposti in ordine al quantum debeatur, con la consequenziale reiezione dell'impugnazione e la conferma della decisione appellata.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico di , in favore Parte_1
della società appellata quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
6.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4939/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 10 luglio 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della società appellata Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
[...]
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
9 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 13 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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