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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3373/2024 RG TRA nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avvocati Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola;
ricorrente
CONTRO
P. IVA , in persona del l.r.p.t rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Ritassunta Catalano e dall'avv. Pasquale Maisto;
resistente
, P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gazzara;
resistente Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il ricorrente allegava di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 29.05.2022. Esponeva che nel corso del pomeriggio del 12.08.2022 intorno alle ore 16.30 - 17.00 era stato vittima di un infortunio sul lavoro presso il cantiere LA (ex Fiat) di Cassino secondo la dinamica di seguito indicata. Rappresentava che, addetto a mansioni di carpenteria metallica nonché di operaio elettricista, durante le operazioni alla pressa che effettuava insieme con altri colleghi in un'area di lavoro sita all'interno del capannone della committente LA, usciva dalla predetta area recintata con catena di plastica e paletti per provvedere alla sistemazione della zona di lavoro che andava a delimitare il campo operativo dei dipendenti della convenuta dal cantiere della LA. Allegava che, dopo aver provveduto alla sistemazione della zona operativa, nel rientrare nella propria zona cantiere per terminare con gli altri colleghi la lavorazione in corso sulla pressa, scivolava su di una catena di plastica non evidenziata in quanto coperta da materiale di risulta giacente sul pavimento di resina che al momento si presentava molto sporco per l'evidente incuria di chi quotidianamente avrebbe dovuto provvedere alle pulizie. Esponeva che veniva trasportato in barella nella infermeria della LA e poi con l'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso Santa Scolastica di Cassino dove giungeva alle ore 17.51. L'esame obiettivo effettuato dal medico del presidio ospedaliero evidenziava il seguente stato clinico:<< arto inferiore dx accorciato ed extra ruotato>>. Il referto della radiografia femore – bacino cui veniva
1 sottoposto documentava: << frattura scomposta a decorso obliquo del III prossimale del femore destro con parziale disassiamento dei monconi ossei >>. Allegava che, ricoverato in data 13/08/2022, veniva sottoposto ad intervento chirurgico in data 25/08/2022; che all'esito dell'intervento veniva trasferito nel reparto di ortopedia ad indirizzo artroscopico;
che in data 01/09/2022 veniva dimesso con prescrizione di controllo a 30 giorni dall'intervento, che in data 10/02/2023, sottoposto a visita specialistica ortopedica, il relativo referto evidenziava, tra l'altro: medico-legale>. Aggiungeva che veniva accertato un grado di invalidità temporanea del 007%. Allegava che in data 06/03/2023, su disposizione del datore di lavoro, accompagnato dalla moglie, si recava presso lo studio del medico competente dr. ; che il medico verificava la Persona_1 documentazione dell'Inail e senza sottoporlo ad alcuna visita obiettiva non richiedeva accertamenti ma si limitava a compilare un modulo su cui compare l'indicazione delle mansioni di elettricista a cui il ricorrente sarebbe stato ritenuto non idoneo (cfr. doc. in atti). Deduceva che il suddetto modulo, del quale ha effettuato una riproduzione fotografica, risulta però difforme dal modulo successivamente inviatogli dall'azienda, nel quale risultano inserite ulteriori prescrizioni (piattaforme – corde – scale) che non compaiono in quello sottopostogli all'atto dell'incontro in data 6/03/2023. Deduceva che non va trascurato che molte lavorazioni che riguardano la parte elettrica possono essere svolte al banco ovvero da terra e, quindi, non necessariamente utilizzando scale o corde e che nel modulo fotografato il medico indica la data del 6 marzo 2024 per una seconda visita mai effettuata. Aggiungeva che risultavano vani i suoi tentativi di rientrare in azienda ed essere adibito anche ad altri compiti, che poteva svolgere da terra, così come era sempre avvenuto in passato. Deduceva che, a causa delle vicende lavorative in esame e dell'atteggiamento vessatorio posto in essere dalla convenuta, era costretto a ricorrere alle cure di specialisti in patologie del disadattamento lavorativo come attesta la documentazione sanitaria depositata che conferma lo stato di stress e depressione determinato dalla valenza di costrittività organizzativa di cui è tuttora vittima. Deduceva che quanto esposto rende evidenti in primo luogo i danni patiti e la responsabilità della società convenuta perché, in occasione dell'infortunio sopra descritto, non ha adottato le necessarie cautele nell'esecuzione del lavoro e non ha garantito la tutela dell'integrità fisica del proprio dipendente. Aggiungeva che in ordine alla asserita inidoneità fisica al lavoro, a smentita di quanto si legge nel modulo del medico competente, l' rigettava la domanda di pensione ordinaria di inabilità del CP_4 ricorrente con comunicazione del 23/10/2023 in cui si dava atto che non erano state riscontrate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, né veniva accolta la richiesta di assegno di invalidità in quanto non risultavano infermità tali da determinare una permanente riduzione almeno di un 1/3 della capacità di lavoro del ricorrente. Parte ricorrente aggiungeva che la valutazione medico legale da parte del dr. , in Persona_2 merito allo stato di salute del ricorrente, concludeva: “considerando la naturale evoluzione delle lesioni descritte, a mio avviso, tali esiti traumatici non inficiano sulla capacità lavorativa del soggetto, in quanto come si evince dall'obiettività clinica e dalle visite specialistiche, il soggetto ha ben recuperato le funzionalità dell'arto inferiore destro. In particolare, resta solo una limitazione funzionale in extrarotazione, mentre gli altri movimenti restano liberi.” Aggiungeva che, sulla scorta della valutazione medico legale anzidetta, diffidava la società convenuta dall'impedirgli di fare ingresso in azienda, invitando altresì la medesima ad adibirlo alle mansioni di
2 elettricista o in subordine ad altre equivalenti. Aggiungeva che si diffidava altresì l'azienda dal perseverare nell'atteggiamento discriminatorio che danneggiava ulteriormente la sua situazione psicofisica, già compromessa dal trauma subito. Allegava che, ancora una volta con missiva del 09/06/2023, parte ricorrente attraverso i propri difensori censurava il comportamento della società convenuta che perseverava nelle vessazioni attuate ai suoi danni;
che, in data 08/06/2023, alla presenza della figlia, veniva cacciato in malo modo dal titolare Sig. che rifiutava di ricevere la certificazione medica che accertava la Controparte_2 idoneità al lavoro. Parte ricorrente esponeva che con una ulteriore missiva del 25/07/2023 i propri difensori denunciavano per l'ennesima volta i comportamenti discriminatori e vessatori posti in essere dalla società ai suoi danni, senza sortire alcun esito se non quello della insistente richiesta di dimissioni che veniva ossessivamente richiesta al ricorrente. Concludeva “affinché l'adito Giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: a – accertata la responsabilità esclusiva della società convenuta nella causazione dell'infortunio sul lavoro descritto in narrativa condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di € 33.768,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 cpc a titolo di danno non patrimoniale;
b - accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento posto in essere dalla società resistente come descritto in premessa, afferente gli atti vessatori e illeciti e/o discriminatori subiti dal ricorrente e per l'effetto condannare la società al pagamento di € 100.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p. c - sul presupposto che venga confermata la inidoneità fisica del ricorrente allo svolgimento delle mansioni, e conseguentemente la discriminatorietà della condotta tenuta dalla convenuta consistita nel non adottare i ragionevoli accomodamenti imposti al datore di lavoro dalla normativa vigente, condannare la convenuta ad adottare “ragionevoli accomodamenti” e ogni provvedimento appropriato per consentire al ricorrente di svolgere la propria prestazione lavorativa compatibilmente con le proprie condizioni di salute;
condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale subito nella misura indicata al capo b); d- in subordine, sul presupposto che venga accertata la idoneità fisica del ricorrente, condannare la società convenuta ad assegnare al ricorrente la mansione di elettricista o altra mansione equivalente con risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa;
e – sempre in subordine, voglia ex artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c. l'Ill.mo Giudicante determinare in via equitativa secondo il proprio apprezzamento i crediti di cui ai capi che precedono, il tutto sempre oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
f – in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio
…” Si è costituita la società resistente, esponendo che il ricorrente è stato assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in data 29.05.2002 con qualifica di Operaio Elettricista IV livello CCNL Industria metalmeccanica, come risulta dal contratto di assunzione (doc.2). Esponeva che aveva svolto sempre le mansioni di aiuto elettricista e di aiuto carpentiere ed aveva sempre lavorato sotto le direttive ed il controllo dei superiori, ovvero dei Sig.ri , Persona_3
, e che lavorava esclusivamente a terra e si Persona_4 Persona_5 Persona_6 occupava del passaggio degli attrezzi ai superiori che lavoravano in quota, non avendo le specializzazioni richieste per le prestazioni rese dagli operai specializzati suindicati. Allegava che in data 12.08.22 il Sig. si trovava presso lo stabilimento LA ex FCA di Pt_1
Cassino fabbricato 12 in compagnia del Sig. , preposto del suddetto cantiere, il Persona_6
3 quale era impegnato nei lavori di allacciamenti elettrici e fluidici a servizio delle presse;
che quasi alla fine del turno di lavoro, il Sig. inciampava nella catena segnaletica ad anelli in pvc Pt_2 bianca e rossa, da lui stesso posizionata per delimitare la propria area di cantiere. Deduceva che non corrisponde a verità quanto ex adverso affermato che la catena non era evidenziata, in quanto coperta da materiale di risulta giacente sul pavimento in resina che si presentava molto sporco per incuria degli addetti alle pulizie. Esponeva che, invero, da tale affermazione non è supportata da alcun riscontro fotografico e/o documentale e, comunque, non veritiera atteso che gli stabilimenti della LA sono sottoposti a rigidi controlli di sicurezza. Contr Esponeva che la società che si occupa della redazione e controlli sicurezza è la quale predispone il PSC Piano sicurezza coordinamento (doc.5) ed individua nel preposto -nel caso di specie il Sig. – il compito di sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte Persona_6 dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle prescrizioni dei piani di sicurezza e dell'uso dei DPI messi a loro disposizione (Art. 19, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili (Art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Esponeva che al suddetto piano di sicurezza devono attenersi tutte le aziende che operano all'interno degli stabilimenti LA, che, a loro volta, predispongono un proprio piano di sicurezza POS in ottemperanza alle direttive fornite nel piano di cui sopra PSC, allegando che anche la CP_1 predisponeva tale piano (doc.6) e che, in virtù di ciò, come si evince da tale documentazione era
[...] proprio il ricorrente a doversi occupare della pulizia dell'area di lavoro. Esponeva che tra i compiti del medesimo ricorrente rientrano la delimitazione dell'area di lavoro con catene e/o barriere, la pulizia della zona e la predisposizione degli attrezzi di lavoro da passare ai superiori durante le lavorazioni, deducendo che, pertanto, l'infortunio è stato causato dalla condotta negligente del ricorrente che non svolgeva le proprie mansioni con competenza. Deduceva che alcuna omissione e/o violazione delle norme relative alla sicurezza può ravvisarsi in capo al datore di lavoro, atteso che il rispetto di tali norme è sempre stato assicurato dal controllo Contr giornaliero della zona del cantiere effettuato dal responsabile della sicurezza dell' l'Arch.
, come si evince dal suddetto POS, nonché dal Sig. , i quali in Controparte_6 Controparte_7 riferimento alla giornata 12.08.24 non rilevavano alcuna inadempienza aziendale. Aggiungeva che, per di più, il POS nella Sezione 8 Quadro riepilogativo delle lavorazioni prevede tra le fasi di lavoro la recinzione dell'area di cantiere con paletti e/o catene bianco/rosse e configura il pericolo connesso a tale attività di recinzione esclusivamente con contusioni e abrasioni, disponendo l'utilizzo dei dispositivi di protezione (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche). Deduceva che di conseguenza la caduta accidentale sulla catena posizionata dal lavoratore esula da ogni previsione di rischio e pericolo connessa alla mansione ed è, pertanto, soltanto imputabile all'imperizia, alla negligenza, alla distrazione del Sig. . Pt_1
Deduceva che, in ogni caso, la è coperta dalla polizza assicurativa per gli Controparte_1 infortuni con la (doc.7); Controparte_8 pertanto veniva aperto il SINISTRO N. P-014Y-24-00120 ed inviata tutta la documentazione richiesta dall'assicurazione (doc .8). Esponeva che nelle more la scrivente richiedeva a mezzo pec del 15.10.24 e del 18.10.24 (doc.9) informazioni all'assicurazione in merito alla definizione del sinistro ad alla volontà di definire
4 stragiudizialmente la questione;
che, con comunicazione a mezzo pec del 21.10.24 (doc.10), la CP_3 riscontrava le suddette richieste affermando che “la responsabilità dell'Assicurata non risulta provata. Non ci risultano neppure emesse neppure sanzioni né rivalsa INAIL” Pt_3
Allegava che è interesse della chiamare in causa nel presente giudizio la Controparte_1 compagnia assicurativa Controparte_8 al fine di tenere indenne la resistente da ogni esborso. Deduceva che neppure è fondata la doglianza in merito alle vessazioni subite dal lavoratore dopo la malattia e che al medesimo sarebbe stato impedito illegittimamente il rientro in azienda. Allegava che il certificato medico INAIL di cui al doc.10 del fascicolo di controparte, pur riconoscendo la cessazione dell'infermità in data 14.02.23, ribadisce la necessità della visita da parte del medico competente prima della ripresa del lavoro al fine di verificare l'idoneità alla mansione ai sensi del D. Lgs n.106/09. Allegava che, su richiesta del datore di lavoro, il ricorrente veniva sottoposto alla visita medica straordinaria del 6.3.23 che si concludeva con la seguente valutazione: “non idoneo alle mansioni di appartenenza di elettricista”, esito comunicatogli a mezzo racc.ta (doc.11). Esponeva che, nonostante ciò, il ricorrente non presentava ricorso entro 30 giorni all'organo superiore di vigilanza territorialmente competente ex art.41 D.Lgs 81/08, esponendo che tale organo, infatti, dopo eventuali ulteriori accertamenti avrebbe confermato, modificato o revocato il giudizio e deducendo che la mancata proposizione del ricorso ha determinato in tal modo l'accettazione della suddetta valutazione. Deduceva che pertanto non possono assumere alcun rilievo le eccezioni sollevate in merito al giudizio reso dal medico competente che andavano proposte in altra sede e che del tutto esplorativa ed inconferente al presente giudizio è la richiesta di CTU per la valutazione dello stato di idoneità fisica del ricorrente, alla quale fermamente ci si oppone. Allegava che, in mancanza di diversa disposizione, la datrice di lavoro giammai avrebbe potuto autorizzare la ripresa del lavoro, atteso che non esistono in azienda postazioni in cui il ricorrente avrebbe potuto essere adibito senza rischio per la salute;
che il rientro del lavoratore in azienda sarebbe stato dunque contra legem, con ogni relativa conseguenza. Deduceva che trattandosi di società svolgente attività di allaccio elettrico fluidico (si vedano PSC e PSO), presso cantieri esterni ed altre società, come nel caso di specie LA, non sono ravvisabili altre attività a cui adibire il ricorrente. Deduceva che per giurisprudenza consolidata, l'obbligo datoriale di adottare gli accomodamenti ragionevoli sussiste anche in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore, ma solo se è riconducibile alla nozione di disabilità (Cass.n.27502/19). Allegava che il ricorrente, dopo l'infortunio, non è stato licenziato ma si è messo in malattia prolungata;
superando il periodo di comporto;
che il licenziamento gli veniva comminato in data 13.07.24 (doc.12), a cui seguiva comunicazione del 23.08.24 (doc.13). CP_4
Deduceva che, invero, il ricorrente, sulla base di una perizia medica di parte e in virtù del provvedimento di rigetto della pensione ordinaria di invalidità, pretendeva a tutti i costi di poter CP_4 rientrare al lavoro, in pieno dispregio della normativa in materia. Deduceva che è incontrovertibile infatti che la documentazione del lavoratore suindicata non può sostituire il giudizio del medico competente in quanto non comprova l'idoneità alla mansione specifica;
che il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso al superiore organo di vigilanza che avrebbe rivalutato le sue condizioni ma, al contrario, è rimasto inerte con conseguente accettazione
5 della valutazione;
di conseguenza, ogni ulteriore eccezione relativa al giudizio espresso dal medico competente non ha ragion d'essere e non va presa in considerazione. Esponeva che tale problematica veniva anche chiarita all'avversa difesa con riscontri a mezzo pec dell'Avv. M Ranieri del 15.06.23 (doc.14), a seguito delle continue ed illegittime richieste di rientro in servizio. Deduceva che tale condotta comprova che, contrariamente a quanto ex adverso affermato, è il ricorrente ad aver esercitato pressioni sull'azienda al fine di poter raggiungere i propri obiettivi. Contestava che il ricorrente era stato oggetto di vessazioni, intimidazioni, provocazioni, straining, mobbing. Deduceva che di conseguenza alcun danno è stato cagionato al ricorrente dalla condotta del datore di lavoro che, invece, pur potendo licenziarlo per inidoneità, ha consentito la permanenza in servizio, seppure in malattia, sopportando i relativi oneri. Allegava che il Sig. , oltre al presente giudizio, ha incardinato innanzi a codesto Tribunale il Pt_1 giudizio avente ad oggetto le spettanze lavorative RG. 1766/24 definitosi con transazione (doc.15), in virtù della quale la resistente gli versava la somma di €. 11.000,00, oltre spese legali, nonché il giudizio di impugnativa del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto R.G. 11759/24. Deduceva che infondata è, altresì, la richiesta di danno differenziale;
che in data 15.2.23 l'INAIL riconosceva al Sig. una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 7% Pt_1
(doc.11 fasc. controparte) con percepimento della relativa indennità con corresponsione dell'importo di €7.174,00. Allegava che il ricorrente non ha proposto opposizione a tale provvedimento ex art. 104 del T.U.1124/65 né ha presentato ricorso giudiziale. Pertanto, la presente richiesta di danni differenziali non è giustificata e non è provata né nell'an né nel quantum. Allegava che nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato di aver subito alcun danno e che l'evento dannoso sia causato dal comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Si costituiva la società di assicurazione chiamata in giudizio deducendo che la miglior prova che l'evento sia del tutto fortuito, o comunque addebitabile a imprudenza e/o imperizia dello stesso danneggiato, e sia dunque classificabile come mero infortunio, sta nella stessa circostanza che l'Inail, che pure ha riconosciuto e liquidato al lavoratore quanto ad esso spettante in base alla percentuale di danno all'integrità lavorativa riconosciutagli (7%) non ha ritenuto di agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro, come avrebbe potuto e dovuto, qualora dalle circostanze fosse emersa una qualche forma di responsabilità in capo a quest'ultimo. Aggiungeva che, in ordine al quantum debeatur, contestava in primo luogo la quantificazione del danno alla persona operata da parte attrice, che prevede una personalizzazione del tutto ingiustificata di quanto dovuto per danno biologico e per l'invalidità temporanea e deduceva che, in ogni caso, dalla somma correttamente calcolata in base alle tabelle di legge va scomputato quanto percepito dal lavoratore dall'Inail, e cioè la somma di € 7.174,00.
La Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 19/06/2020, n. 12041) afferma “Univoco è l'insegnamento di questa Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
6 In particolare, nel caso in cui si discorra di misure di sicurezza cosiddette "innominate", ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorchè non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. n. 12445 del 2006; Cass. n. 3033 del 2012; Cass. n. 15082 del 2014; Cass. n. 4084 del 2018; Cass. n. 27964 del 2018; Cass. n. 10319 del 2019;). Secondo talune decisioni, poi, si nega che il lavoratore debba specificamente indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione (Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 21590 del 2008; Cass. n. 9856 del 2002; Cass. n. 1886 del 2000; Cass. n. 3234 del 1999).”
Nella fattispecie che ci occupa parte ricorrente ha dedotto con specifico riferimento alla nocività dell'ambiente lavorativo “5. il ricorrente dopo aver provveduto alla sistemazione della zona operativa, nel rientrare nella propria zona cantiere per terminare con gli altri colleghi la lavorazione in corso sulla pressa, scivolava su di una catena di plastica non evidenziata in quanto coperta da materiale di risulta giacente sul pavimento di resina che al momento si presentava molto sporco per incuria di chi quotidianamente avrebbe dovuto provvedere alle pulizie” (cfr. ricorso in atti). In merito alle suddette circostanze relative all'evento, il teste ha riferito: “lo vidi a Testimone_1 terra, vicino ad una catena”. Il teste ha riferito sul capo h) della memoria “era compito del ricorrente preparare gli attrezzi, tener pulita l'area di lavoro e delimitarla con catena segnaletica?”: “non è vero, tale mansione veniva svolta da chi capitava”. Ha riferito sul capo i) della memoria “il giorno 12.08.22 il Sig. posizionava catena Pt_2 segnaletica ad anelli in pvc bianca e rossa per delimitare la propria area di cantiere?”: “non l'ho visto”. Ha riferito sul capo l) della memoria “la suddetta area era pulita?”: “nell'area recintata c'erano solo i ferri da lavoro in mezzo”. Ha riferito sul capo m) della memoria “Quasi alla fine del turno di lavoro, il Sig. Pt_2 inciampava nella suddetta catena?”: “non lo ho visto”. Ha riferito sul capo n) della memoria “il medesimo veniva soccorso dal superiore con cui Per_6 stava collaborando ed al quale confermava di essere inciampato nella suddetta catena?”: “al momento in cui il ricorrente era già a terra io, il sig. e lo abbiamo Controparte_9 Persona_6 soccorso. Il ricorrente ci disse che era inciampato sulla catena”. Ha riferito sul capo 1) della memoria: “facemmo il controllo dell'area di lavoro quel giorno e lo facevamo sempre. Passavano inoltre gli agenti della sicurezza esterna che controllavano se lavoravamo in sicurezza”. Il teste ha riferito sul capo h) della memoria: “il ricorrente ci passava gli attrezzi. Persona_6
Il lavoro di pulizia dell'area di lavoro e di posizionamento della catena che delimitava il cantiere lo facevamo tutti indistintamente”; ha riferito sul capo i) della memoria: “la catena che delimitava il cantiere era già posizionata il giorno 12.8.2022, non è vero che fu posizionata dal quel Pt_1 giorno”; ha riferito sul capo l) della memoria: “vidi che il 12.8.2022 all'inizio della giornata lavorativa l'area di lavoro era pulita”; ha riferito sul capo m) della memoria: “non vidi quando il ricorrente inciampò”; ha riferito sul capo n) della memoria: “soccorsi il ricorrente il quale mi disse di
7 essere scivolato sulla catena. Preciso che la catena era appesa a dei paletti di colore bianco e rosso”; ha riferito sul capo 1) della memoria: “è vero. Vidi due operai che effettuavano il controllo dell'area di lavoro”. Il teste ha riferito sul capo 5) del ricorso: “vidi il ricorrente quando era già a terra”. Controparte_9
ADR: “non ricordo se il ricorrente si trovava vicino alla catena che delimitava il cantiere”; ha riferito sul capo h) della memoria: “non è vero. Le mansioni che mi sono state lette venivano espletate indistintamente da tutti noi operai”; ha riferito sul capo i) della memoria: “non è vero, la suddetta catena era stata posizionata all'inizio dei lavori”; ha riferito sul capo l) della memoria: “vidi che l'area di lavoro era pulita”; ha riferito sul capo m) della memoria: “non lo vidi”; ha riferito sul capo n) della memoria: “soccorsi il ricorrente insieme a ed . Il Persona_6 Testimone_1 ricorrente disse di essere caduto sulla catena”; ha riferito sul capo 1) della memoria “Il controllo fu effettuato o meglio quel giorno non vidi gli operai che lo effettuavano, ma posso dire che in altre giornate ho visto gli operai che effettuavano il controllo. Anzi no, anche quel giorno, la mattina, c'era stato un controllo della sicurezza industriale”. Il teste ha riferito sul capo h) della memoria: “non lo so”; ha riferito sul capo i): Controparte_6
“non lo ho visto. Preciso che la catena non viene messa e poi tolta ed in quel caso non veniva tolta in quanto delimitava anche dei materiali”; ha riferito sul capo l) della memoria: “l'area era pulita e posso dirlo perché ero stato lì quella mattina”; ha riferito sul capo m) della memoria: “non vidi l'incidente”; ha riferito sul capo n) della memoria: “non vidi chi soccorse il ricorrente”; ha riferito sul capo 1) della memoria: “Il controllo fu effettuato e verificai che non vi erano inadempienze al momento della verifica che effettuai la mattina, adesso non ricordo l'ora”.
Emerge dalle suddette dichiarazioni testimoniali che non trova conferma l'allegazione secondo cui sul pavimento al momento dell'incidente occorso al ricorrente vi era “materiale di risulta” e che il suddetto pavimento era “molto sporco”. I testi hanno tutti confermato che non era presente l'anzidetto materiale di risulta, avendo i testi e colleghi di lavoro del ricorrente, dichiarato che l'area di Persona_6 Controparte_9 lavoro era pulita il giorno dell'incidente ed avendo il teste , anch'egli collega del Testimone_1 ricorrente, specificato che nell'area recintata c'erano solo i ferri da lavoro. Il teste , che ha riferito di aver ricevuto un incarico dalla società LA, Controparte_6 all'epoca FCA, quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ha dichiarato che l'area di lavoro era pulita, riferendo di poterlo affermare in quanto era stato lì la mattina dell'incidente. Deve pertanto escludersi la nocività dell'ambiente di lavoro così come descritta in ricorso (pavimento con presenza di materiale di risulta;
pavimento molto sporco), al fine di ritenere che tale stato dei luoghi sia stata la circostanza di fatto idonea e causalmente rilevante al fine di determinare la caduta del ricorrente.
Emerge inoltre (cfr. piano di sicurezza e di coordinamento;
piano operativo di sicurezza) che i piani di sicurezza in atti prevedevano l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08 ed il piano di sicurezza e di coordinamento prevedeva in particolare che la zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta. Il teste ha riferito sul capo i) della memoria: “la catena che delimitava il cantiere Persona_6 era già posizionata il giorno 12.8.2022, non è vero che fu posizionata dal quel giorno” ha Pt_1
8 riferito sul capo n) della memoria: “soccorsi il ricorrente il quale mi disse di essere scivolato sulla catena. Preciso che la catena era appesa a dei paletti di colore bianco e rosso”. Inoltre anche Il teste ha riferito che l'area dei lavori era stata delimitata ben prima Controparte_9 del giorno dell'incidente, specificando sul capo i) della memoria: “non è vero, la suddetta catena era stata posizionata all'inizio dei lavori”. Anche il teste ha riferito in merito “..Preciso che la catena non viene messa e poi Controparte_6 tolta ed in quel caso non veniva tolta in quanto delimitava anche dei materiali” Emerge dalle suddette dichiarazioni testimoniali che l'area di lavoro era stata delimitata all'inizio dei lavori con modalità chiaramente visibili.
I testi hanno inoltre dato conto che vi era una costante e periodica verifica in merito all'applicazione delle misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza. Infatti il teste ha dichiarato: “facemmo il controllo dell'area di lavoro quel giorno Testimone_1
e lo facevamo sempre. Passavano inoltre gli agenti della sicurezza esterna che controllavano se lavoravamo in sicurezza”. Il teste ha dichiarato di aver visto due operai che Persona_6 effettuavano il controllo dell'area di lavoro. Il teste ha confermato “…anche quel Controparte_9 giorno, la mattina, c'era stato un controllo della sicurezza industriale”. Inoltre il teste ha dato conto nella testimonianza di aver effettuato la mattina Controparte_6 dell'incidente una verifica in merito all'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nella misura in cui ha specificamente dichiarato: “..Preciso che la catena non viene messa e poi tolta ed in quel caso non veniva tolta in quanto delimitava anche dei materiali”; “l'area era pulita e posso dirlo perché ero stato lì quella mattina”; “Il controllo fu effettuato e verificai che non vi erano inadempienze al momento della verifica che effettuai la mattina, adesso non ricordo l'ora”. A fronte delle suddette specifiche e circostanziate dichiarazioni testimoniali deve accertarsi che non sussiste la nocività dell'ambiente di lavoro allegata da parte ricorrente;
che non vi è pertanto il rapporto di causalità tra l'anzidetta nocività dell'ambiente lavorativo e la caduta del ricorrente;
che l'incidente non è causalmente riconducibile a carenze o sottovalutazioni delle fonti di pericolo sul cantiere nella misura in cui nei piani di sicurezza depositati in atti sono identificate le fonti di pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori. Emerge inoltre che i controlli sull'attuazione dei piani di sicurezza, riferiti da tutti i testi escussi, erano in grado di scongiurare rischi per la salute dei lavoratori occupati nell'appalto.
Come affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav., 10/04/2017, n. 9166) “.. anche per gli eventi ed i danni riconducibili all'assicurazione obbligatoria i commi successivi al primo del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 prevedono un meccanismo in relazione al quale permane la responsabilità del datore di lavoro. Il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che l'esonero viene meno "a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato". In seguito a plurimi interventi della Corte costituzionale, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, non è più necessaria una condanna penale perchè operi il meccanismo per il quale viene meno la salvaguardia dell'esonero; è sufficiente che in sede civile venga accertato "che i fatti da cui deriva l'infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed
9 oggettivo" (Corte cost. n. 102 del 1981).”
Nella fattispecie concreta in esame deve escludersi la sussistenza della prova della nocività dell'ambiente di lavoro. Emerge infatti dalle dichiarazioni testimoniali che non sussiste la suddetta nocività dell'ambiente di lavoro, consistente in materiali di risulta sul pavimento e nella circostanza che il suddetto pavimento sarebbe stato al momento dell'incidente “molto sporco”. Pertanto la caduta non è causalmente riconducibile allo stato dei luoghi di lavoro al momento del fatto. Inoltre emerge dalle suddette testimonianze che sono state predisposte ed attuate idonee misure di sicurezza idonee ad evitare pericoli e danni per la sicurezza e salute dei lavoratori, essendo inoltre stata costantemente ed, in particolare la stessa giornata dell'incidente, verificata l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza. Pertanto, premesso che l'INAIL ha riconosciuto in favore del ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 per le menomazioni di grado pari al 7%, deve essere rigettata la domanda diretta al risarcimento del cd. danno differenziale.
In merito alla circostanza dedotta da parte ricorrente e documentata in atti, secondo cui il resistente – a fronte dell'intimazione da parte dei procuratori del ricorrente di ricevere la prestazione lavorativa (cfr. ricevuta di avvenuta consegna del 4.5.2023 in produzione di parte ricorrente) – non ha compiuto alcun atto idoneo alla ricollocazione del dipendente in azienda, deve rilevarsi quanto segue. Parte ricorrente nella suddetta intimazione ha evidenziato che l'inidoneità a svolgere mansioni di elettricista da parte del ricorrente, accertata dal medico competente nella visita effettuata 6.3.2023, non escludeva l'obbligo in capo al datore di lavoro di consentire al lavoratore di svolgere le mansioni che potevano essere espletate da terra. A fronte dell'infortunio patito dal lavoratore e delle menomazioni riportate e documentate in atti, il resistente non ha fornito alcuna allegazione e prova in merito all'adozione di accomodamenti ragionevoli. La Corte di legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 18/04/2024, n. 10568) ha affermato in merito: “2 I primi tre motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente per connessione, sono infondati, atteso che la sentenza impugnata è dichiaratamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di "accomodamenti ragionevoli" (Cass. n. 6497 del 2021, alla quale si rinvia per ogni ulteriore aspetto qui non approfondito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; successive conf. Cass. n. 15002 del 2023; Cass. n. 31471 del 2023; Cass. n. 35850 del 2023);
2.1. in ordine alla doglianza di parte ricorrente che ha contestato alla sentenza impugnata di aver adottato "una nozione estremamente ampia di disabile", occorre rammentare che questa Corte, riguardo l'ambito di applicazione della direttiva 78/2000/CE e dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, che ne costituisce attuazione, ha ritenuto, con indirizzo conforme, che il fattore soggettivo dell'handicap non è ricavabile dal diritto interno ma unicamente dal diritto dell'Unione Europea (Cass. n. 6798 del 2018; Cass. n. 13649 del 2019; Cass. n. 29289 del 2019), peraltro letto in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009 e approvata dall'Unione Europea con decisione del Consiglio del 26 novembre 2006 (di recente v. Cass. n. 9095 del 2023);
10 secondo la Corte di Giustizia "la nozione di "handicap" di cui alla direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata (CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK C-33/11 e (C-337/11, punti 38-42; 18 marzo 2014, Z., Per_7 Pers C-363/12, punto 76; 18 dicembre 2014, , C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo. Da. C- 395/15, punti 41-42); per quanto riguarda la nozione del carattere "duraturo" della limitazione, "tra gli indizi che consentono di considerare "duratura" una limitazione figura in particolare la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o, (...), il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona", mediante una valutazione essenzialmente di fatto compiuta dal giudice, basata "sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali" (CGUE, sentenza, 1.12.2016, cause Per_9 riunite C 395/2015, punti 54-57); nella specie non può dubitarsi che la Corte trentina abbia ritenuto che l'infarto acuto del miocardio, che aveva cagionato l'assenza del dipendente dal 20 gennaio 2017 al 10 gennaio 2018, con successiva sospensione dal lavoro e limitazioni quanto allo svolgimento delle mansioni di autista, avesse determinato una condizione patologica duratura che ostacolasse la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, come tale rilevante per l'applicazione della direttiva 78/2000/CE e dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003; 2.2. dal punto di vista contenutistico, fermo il dato di diritto positivo, stabilito dal comma 3 bis dell'art. 3 del D.Lgs. citato, secondo cui ogni datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto "ad adottare accomodamenti ragionevoli", anche in caso di licenziamento, questa Corte ha ritenuto si tratti di adeguamenti, lato sensu, organizzativi che il datore di lavoro deve porre in essere al fine di "garantire il principio della parità di trattamento dei disabili" e che si caratterizzano per la loro "appropriatezza", ovvero per la loro idoneità a consentire alla persona svantaggiata di svolgere l'attività lavorativa, fermo il limite espresso all'adozione di essi rinvenibile nella definizione della Convenzione ONU del 2006 - cui rinvia anche la norma dell'ordinamento interno -laddove si specifica che tale accomodamento non deve imporre "un onere sproporzionato o eccessivo"; si è chiarito che non possono essere dettate, in astratto, prescrizioni cogenti che prescindano dalle circostanze del caso concreto: l'accomodamento infatti postula una interazione fra una persona individuata, con le sue limitazioni funzionali, e lo specifico ambiente di lavoro che la circonda, interazione che, per la sua variabilità, non ammette generalizzazioni;
non a caso anche l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE individua i provvedimenti appropriati che il datore di lavoro deve prendere "in funzione delle esigenze delle situazioni concrete"; metodologicamente, collocato l'adempimento di siffatto obbligo nell'ambito della più ampia categoria dei doveri di correttezza e buona fede, questa Corte ha precisato che la funzione diretta alla protezione della controparte ed il dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse altrui pongono come centrale l'esigenza di una valutazione comparata di tutti gli interessi in gioco, al fine di un bilanciato contemperamento;
quindi, occorrerà soppesare gli interessi
11 giuridicamente rilevanti delle parti coinvolte: l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà; poi l'interesse del datore a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l'impresa, tenuto conto che l'art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge;
non può, infine, aprioristicamente escludersi che la modifica organizzativa coinvolga, in maniera diretta o indiretta, altri lavoratori, sicché in tal caso, fermo il limite non valicabile del pregiudizio a situazioni soggettive che assumano la consistenza di diritti soggettivi altrui, occorrerà valutare comparativamente anche l'interesse di costoro;
all'esito di questo complessivo apprezzamento, potrà dirsi ragionevole ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un'attività che sia utile per l'azienda e che imponga all'imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo "la comune valutazione sociale"; dal punto di vista del riparto degli oneri probatori, a fronte del lavoratore che deduca e provi di trovarsi in una condizione di limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature secondo il diritto dell'Unione europea, quale fonte dell'obbligo datoriale di ricercare soluzioni ragionevoli, graverà sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di "accomodamento" ovvero che l'inadempimento sia dovuto a causa non imputabile;
in tale situazione di riparto non è certo sufficiente per il datore semplicemente allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repechage, né spetta al lavoratore, o tanto meno al giudice, individuare in giudizio quali potessero essere le possibili modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro;
posto che, circa l'adempimento o meno dell'obbligo legislativamente imposto dall'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, il comportamento dovuto si caratterizza non tanto, in negativo, per il divieto di comportamenti che violano la parità di trattamento, quanto piuttosto per il suo profilo di azione, in positivo, volta alla ricerca di misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità, "l'onere gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto" (Cass. n. 6497 del 2021); infine, si è più volte ribadito che, investendo inevitabilmente apprezzamenti di merito, "il giudizio espresso in concreto sulla ragionevolezza delle soluzioni è giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (Cass. n. 6798 del 2018; conforme: Cass. n. 13649 del 2019; da ultimo: Cass. n. 35850 del 2023)…”. Orbene nella fattispecie in esame gli esiti della frattura del femore destro (cfr. doc. medica in atti) sicuramente integrano una condizione patologica che comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, che può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione del ricorrente alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione si configura in base alla certificazione medica in atti di lunga durata. La suddetta condizione psicofisica però non escludeva l'obbligo di adottare misure organizzative ragionevoli, idonee a consentire al ricorrente lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, previa effettuazione di una nuova visita da parte del medico competente.
12 Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che residua in capo al ricorrente, anche dopo l'infortunio sul lavoro, una residua capacità lavorativa tale da rendere possibile l'impiego del lavoratore in azienda seppure con l'adozione di specifiche misure organizzative da parte dell'imprenditore (cfr. consulenza medica di parte del 16.4.2023 e rigetto dell' della domanda diretta a fruire CP_4 dell'assegno ordinario di invalidità presentata dal ricorrente il 9.8.2023, avendo l' accertato: CP_4
“non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”).
Nella fattispecie concreta in esame il resistente non ha allegato il compimento di alcun atto o operazione strumentale rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, tale da poter indurre nel giudicante il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata.
Pertanto, stante l'intimazione di parte ricorrente a ricevere la prestazione lavorativa, la documentazione medica in atti da cui emerge l'anzidetta residua capacità lavorativa in capo al ricorrente dopo l'infortunio e la mancata allegazione da parte del resistente di atti organizzativi diretti ad una nuova collocazione del lavoratore in azienda, il resistente deve essere condannato al risarcimento del danno. Deve escludersi che il rifiuto della prestazione lavorativa possa integrare nella fattispecie in esame una condotta integrante mobbing o straining, avendo parte ricorrente riferito del reiterato rifiuto del datore di ricevere la prestazione lavorativa sia a fronte delle intimazioni dei procuratori del ricorrente sia a fronte dell'offerta della prestazione fatta dallo stesso lavoratore che il 8.6.2023 si era presentato in azienda per essere riammesso al lavoro, consegnando la relazione medica di parte, laddove il legale rappresentante della società resistente, si rifiutava di ricevere la certificazione Controparte_2 medica e lo invitava a dimettersi. La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 04/10/2019, n. 24883) ha affermato in merito agli oneri di allegazione e prova per quanto attiene al mobbing ed allo straining:
“5. con riferimento alle censure formulate nel secondo motivo, deve osservarsi che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicchè, alla luce della riscontrata mancanza di elementi idonei a rivelare un tale intento, del tutto corretta, anche sotto il profilo sostanziale, in punto di diritto, appare la decisione qui impugnata, siccome aderente al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo collegio, secondo cui per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità; ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova
13 dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (cfr. Cass. n. 3785 del 17/02/2009, Cass. n. 898 del 17/01/2014 e, in senso analogo, Cass. n. 17698 del 06/08/2014, nonchè, tra le tante, da ultimo, Cass. 10.11.2017, Cass. 21.5.2018 n. 12437);
6. vero è che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (cfr. Cass. 19.2.2016); tuttavia, nella specie è stata ritenuta carente proprio una compiuta deduzione di circostanze rilevanti anche ai più limitati fini della integrazione della condotta di straining, dovendo ex art. 2087 c.c., ritenersi che incomba al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr., da ultimo, Cass. 19.10.2018 n. 26495)…”. Nella fattispecie in esame deve escludersi che il rifiuto della prestazione lavorativa, anche se accompagnato in uno specifico episodio dal rifiuto del datore di lavoro di ricevere la certificazione medica che il ricorrente intendeva consegnargli, possa assumere per caratteristiche e gravità del comportamento le caratteristiche di una condotta idonea a configurare il mobbing o lo straining.
Il risarcimento del danno. La giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12253 del 12/06/2015) afferma che in caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione. La Corte nella suddetta pronuncia afferma “7.1.- L'assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale. Innanzi tutto l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (tra le altre v. Cass. n. 11045 del 2004; Cass. n. 14199 del 2009). Invero la violazione dell'art. 2103 c.c., può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro. Inoltre la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la
14 configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti. Infatti questa Corte, a Sezioni unite (sent. nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008), dichiarando risarcibile il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale che determini, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, ha considerato che l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge, come appunto nel caso del contratto di lavoro, da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. Lo stesso Collegio dedica adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli artt. 2, 4 e 32 Cost., costruisce come diritto inviolabile;
descrive quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa". Dunque dal riconoscimento costituzionale della personalità morale e della dignità del lavoratore deriva il diritto fondamentale di questi al pieno ed effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando le mansioni che gli competono;
la lesione di tale posizione giuridica soggettiva ha attitudine generatrice di danni a contenuto non patrimoniale, in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell'uomo con se stesso. Quanto alla liquidazione di tali danni, la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo
- del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure l'unica fonte di convincimento del giudice (ancora Cass. SS.UU. n. 26972/2008 Cit.). 7.2.- Chiarita l'astratta potenzialità lesiva dell'assegnazione a mansioni inferiori ad opera del datore di lavoro, si è precisato che la produzione di siffatti pregiudizi è soltanto eventuale: dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non è immancabilmente ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo (Cass. SS.UU. n. 6572 del 2006). Fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, compete tuttavia al giudice di merito non solo ogni accertamento e valutazione di fatto circa la concreta sussistenza e la individuazione della specie del danno, ma anche la sua liquidazione - in ipotesi anche equitativa - sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione (in tal senso, v. Cass. n. 14199 del 2001; altresì: Cass. n. 9138 del 2011, Cass. n. 2352 del 2010, Cass. n. 10864 del 2009, Cass. n. 5333 del 2003; Cass. n. 10268 del 2002; Cass. n. 18599 del 2001, Cass. n. 104 del 1999). I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006). Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si esclude che l'esercizio del potere equitativo del
15 giudice di merito possa di per sè essere soggetto a controllo in sede di legittimità, se non in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass. n. 12918 del 2010; Cass. n. 1529 del 2010; conforme, più di recente, Cass. n. 18778 del 2014). In particolare, in tema di dequalificazione, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19778 del 2014; Cass. n. 4652 del 2009; Cass. n. 28274 del 2008; Cass. SS.UU.. n. 6572/2006 cit.).” La stessa Corte afferma: “7.3.- Nella specie la sentenza impugnata, seppur sinteticamente, indica gli elementi di fatto in base ai quali ha ritenuto accertato un danno alla professionalità, avuto riguardo alle modalità del demansionamento ed al suo perdurare nel tempo. Invero il divario rispetto ai compiti in precedenza assolti dalla , sconfinante nella totale Pt_4 erosione delle funzioni, unitamente alla durata della dequalificazione, con un depauperamento che si aggrava vieppiù con il decorso del tempo, rendono plausibile il convincimento espresso dal giudice del merito circa l'esistenza di un danno inferto alla professionalità della lavoratrice, atteso che la duratura assegnazione a mansioni non equivalenti ha impedito alla stessa di esercitare il quotidiano diritto di professionalizzarsi lavorando, cagionando, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, il progressivo impoverimento del suo bagaglio di conoscenze e di esperienze, con pregiudizi - per dirla con le parole di SS.UU. n. 26972/2008 citata - "attinenti allo svolgimento della vita professionale del lavoratore". La Corte di Appello ha poi liquidato il danno medesimo stimando equo commisurarlo alla metà delle retribuzioni dovute per il periodo del demansionamento. Già questa Corte ha giudicato non privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da violazione dell'art. 2103 c.c., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione;
l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall'annientamento delle prestazioni proprie della qualifica (Cass. n. 9228 del 2001; cfr. pure Cass. n. 7967 del 2002 e Cass. n. 835 del 2001). In definitiva si tratta di un percorso motivazionale che, senza discostarsi da dati di comune esperienza e non palesando radicale contraddittorietà delle argomentazioni, sorregge a sufficienza l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa, idoneo a precludere la cassazione della sentenza impugnata sulla base delle censure che parte ricorrente muove.” La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav., 03/01/2019, n. 21) ha inoltre affermato in merito alla prova del danno derivante dal demansionamento che “La gravata sentenza è conforme al principio di legittimità (ex aliis cfr. Cass. Sez. Un. n. 6572/2006; Cass.
6.12.2005 n. 26666) secondo cui, se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa, tuttavia la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso la allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicchè a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la
16 qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione (cfr. Cass. n. 14729/2006; Cass. n. 29832/2008).”
Nella fattispecie concreta in esame deve evidenziarsi che tutti i testi, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato che quest'ultimo svolgeva le proprie mansioni esclusivamente a terra – come esposto in memoria a pag. 4 – coadiuvando gli altri lavoratori nelle loro mansioni, emergendo che le menomazioni conseguenti all'infortunio (cfr. certificazione medica in atti) non compromettevano in alcun modo lo svolgimento del nucleo essenziale delle mansioni in precedenza già espletate, seppure con alcuni accorgimenti organizzativi. Pertanto in ragione dell'intimazione della parte ricorrente di ricevere la prestazione lavorativa (cfr. ricevuta di avvenuta consegna del 4.5.2023 in produzione di parte ricorrente), della circostanza che il resistente non ha allegato il compimento di alcun atto o operazione strumentale rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, deve essere risarcito il danno non patrimoniale subito dal ricorrente dal mese di maggio 2023 fino al mese di luglio 2024 (mese in cui è stato irrogato il licenziamento, avendo le stesse parti in causa conciliato la controversia inerente alla reintegrazione del lavoratore come da verbale di conciliazione depositato in atti). La mancata adozione da parte del datore di lavoro di ragionevoli accomodamenti, tali da consentire al ricorrente di espletare l'attività lavorativa in azienda, ha determinato un danno sia di natura non patrimoniale sia di natura patrimoniale in ragione dell'inattività e della durata della stessa. Deve infatti ritenersi che la durata dell'inattività ha comportato la lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), stante il pregiudizio alla professionalità del lavoratore, che si manifesti nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008) ed un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale consistente nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore. Il suddetto danno deve essere liquidato in via equitativa, tenuta in considerazione la durata dell'inattività (da maggio 2023 a luglio 2024) causalmente ascrivibile al datore di lavoro – che non ha allegato il compimento di alcun atto o operazione strumentale rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole – la professionalità del lavoratore e la durata del rapporto lavorativo, essendo stato il ricorrente impiegato in azienda dal 29.5.2002 con la qualifica di operaio elettricista IV livello CCNL industria metalmeccanica (cfr. contratto e busta paga in atti). Pertanto il suddetto danno, tenuto conto degli anzidetti parametri, viene liquidato in via equitativa nella misura del 50% della retribuzione mensile da moltiplicarsi per il numero di mensilità di inattività da maggio 2023 a luglio 2023 da ascriversi al comportamento illegittimo del datore di lavoro e, conseguentemente, essendo la retribuzione mensile indicata in busta paga pari ad €2.007,68, nella somma complessiva di €15.057,60 oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, da agosto 2024 al saldo.
Deve dichiararsi la cessata materia del contendere in merito alla domanda di condanna ad assegnare al ricorrente la mansione di elettricista o altra mansione stante la rinuncia all'azione diretta alla reintegrazione formulata da parte ricorrente nel verbale di conciliazione depositato in atti.
Le spese di lite tra il ricorrente e la società liquidate come in dispositivo, devono Controparte_1
17 essere compensate nella misura della metà avuto riguardo alla misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente metà seguono il principio di soccombenza e pertanto vanno poste a carico della società resistente. Le spese di lite tra il ricorrente e la società di assicurazione devono Controparte_3 essere compensate tenuta in considerazione l'obiettiva incertezza della dinamica dell'infortunio sul lavoro prima della proposizione dell'azione giurisdizionale.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda diretta alla condanna della società resistente al risarcimento del cd. danno differenziale;
- rigetta la domanda diretta alla condanna della società resistente al risarcimento del danno da mobbing o straining;
- dichiara la cessata materia del contendere in merito alla domanda di condanna ad assegnare al ricorrente la mansione di elettricista o altra mansione stante la rinuncia all'azione diretta alla reintegrazione formulata da parte ricorrente nel verbale di conciliazione depositato in atti;
- condanna la società resistente al risarcimento del danno per la mancata adozione degli accomodamenti ragionevoli ai sensi di cui in motivazione, quantificato nella somma complessiva di
€15.057,60 oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, da agosto 2024 al saldo;
- liquida le spese di lite tra il ricorrente e la società in €5.388,00 oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della rimanente metà delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e la società di assicurazione Controparte_3
Si comunichi Così deciso il 16.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
18
ricorrente
CONTRO
P. IVA , in persona del l.r.p.t rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Ritassunta Catalano e dall'avv. Pasquale Maisto;
resistente
, P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gazzara;
resistente Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il ricorrente allegava di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 29.05.2022. Esponeva che nel corso del pomeriggio del 12.08.2022 intorno alle ore 16.30 - 17.00 era stato vittima di un infortunio sul lavoro presso il cantiere LA (ex Fiat) di Cassino secondo la dinamica di seguito indicata. Rappresentava che, addetto a mansioni di carpenteria metallica nonché di operaio elettricista, durante le operazioni alla pressa che effettuava insieme con altri colleghi in un'area di lavoro sita all'interno del capannone della committente LA, usciva dalla predetta area recintata con catena di plastica e paletti per provvedere alla sistemazione della zona di lavoro che andava a delimitare il campo operativo dei dipendenti della convenuta dal cantiere della LA. Allegava che, dopo aver provveduto alla sistemazione della zona operativa, nel rientrare nella propria zona cantiere per terminare con gli altri colleghi la lavorazione in corso sulla pressa, scivolava su di una catena di plastica non evidenziata in quanto coperta da materiale di risulta giacente sul pavimento di resina che al momento si presentava molto sporco per l'evidente incuria di chi quotidianamente avrebbe dovuto provvedere alle pulizie. Esponeva che veniva trasportato in barella nella infermeria della LA e poi con l'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso Santa Scolastica di Cassino dove giungeva alle ore 17.51. L'esame obiettivo effettuato dal medico del presidio ospedaliero evidenziava il seguente stato clinico:<< arto inferiore dx accorciato ed extra ruotato>>. Il referto della radiografia femore – bacino cui veniva
1 sottoposto documentava: << frattura scomposta a decorso obliquo del III prossimale del femore destro con parziale disassiamento dei monconi ossei >>. Allegava che, ricoverato in data 13/08/2022, veniva sottoposto ad intervento chirurgico in data 25/08/2022; che all'esito dell'intervento veniva trasferito nel reparto di ortopedia ad indirizzo artroscopico;
che in data 01/09/2022 veniva dimesso con prescrizione di controllo a 30 giorni dall'intervento, che in data 10/02/2023, sottoposto a visita specialistica ortopedica, il relativo referto evidenziava, tra l'altro: medico-legale>. Aggiungeva che veniva accertato un grado di invalidità temporanea del 007%. Allegava che in data 06/03/2023, su disposizione del datore di lavoro, accompagnato dalla moglie, si recava presso lo studio del medico competente dr. ; che il medico verificava la Persona_1 documentazione dell'Inail e senza sottoporlo ad alcuna visita obiettiva non richiedeva accertamenti ma si limitava a compilare un modulo su cui compare l'indicazione delle mansioni di elettricista a cui il ricorrente sarebbe stato ritenuto non idoneo (cfr. doc. in atti). Deduceva che il suddetto modulo, del quale ha effettuato una riproduzione fotografica, risulta però difforme dal modulo successivamente inviatogli dall'azienda, nel quale risultano inserite ulteriori prescrizioni (piattaforme – corde – scale) che non compaiono in quello sottopostogli all'atto dell'incontro in data 6/03/2023. Deduceva che non va trascurato che molte lavorazioni che riguardano la parte elettrica possono essere svolte al banco ovvero da terra e, quindi, non necessariamente utilizzando scale o corde e che nel modulo fotografato il medico indica la data del 6 marzo 2024 per una seconda visita mai effettuata. Aggiungeva che risultavano vani i suoi tentativi di rientrare in azienda ed essere adibito anche ad altri compiti, che poteva svolgere da terra, così come era sempre avvenuto in passato. Deduceva che, a causa delle vicende lavorative in esame e dell'atteggiamento vessatorio posto in essere dalla convenuta, era costretto a ricorrere alle cure di specialisti in patologie del disadattamento lavorativo come attesta la documentazione sanitaria depositata che conferma lo stato di stress e depressione determinato dalla valenza di costrittività organizzativa di cui è tuttora vittima. Deduceva che quanto esposto rende evidenti in primo luogo i danni patiti e la responsabilità della società convenuta perché, in occasione dell'infortunio sopra descritto, non ha adottato le necessarie cautele nell'esecuzione del lavoro e non ha garantito la tutela dell'integrità fisica del proprio dipendente. Aggiungeva che in ordine alla asserita inidoneità fisica al lavoro, a smentita di quanto si legge nel modulo del medico competente, l' rigettava la domanda di pensione ordinaria di inabilità del CP_4 ricorrente con comunicazione del 23/10/2023 in cui si dava atto che non erano state riscontrate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, né veniva accolta la richiesta di assegno di invalidità in quanto non risultavano infermità tali da determinare una permanente riduzione almeno di un 1/3 della capacità di lavoro del ricorrente. Parte ricorrente aggiungeva che la valutazione medico legale da parte del dr. , in Persona_2 merito allo stato di salute del ricorrente, concludeva: “considerando la naturale evoluzione delle lesioni descritte, a mio avviso, tali esiti traumatici non inficiano sulla capacità lavorativa del soggetto, in quanto come si evince dall'obiettività clinica e dalle visite specialistiche, il soggetto ha ben recuperato le funzionalità dell'arto inferiore destro. In particolare, resta solo una limitazione funzionale in extrarotazione, mentre gli altri movimenti restano liberi.” Aggiungeva che, sulla scorta della valutazione medico legale anzidetta, diffidava la società convenuta dall'impedirgli di fare ingresso in azienda, invitando altresì la medesima ad adibirlo alle mansioni di
2 elettricista o in subordine ad altre equivalenti. Aggiungeva che si diffidava altresì l'azienda dal perseverare nell'atteggiamento discriminatorio che danneggiava ulteriormente la sua situazione psicofisica, già compromessa dal trauma subito. Allegava che, ancora una volta con missiva del 09/06/2023, parte ricorrente attraverso i propri difensori censurava il comportamento della società convenuta che perseverava nelle vessazioni attuate ai suoi danni;
che, in data 08/06/2023, alla presenza della figlia, veniva cacciato in malo modo dal titolare Sig. che rifiutava di ricevere la certificazione medica che accertava la Controparte_2 idoneità al lavoro. Parte ricorrente esponeva che con una ulteriore missiva del 25/07/2023 i propri difensori denunciavano per l'ennesima volta i comportamenti discriminatori e vessatori posti in essere dalla società ai suoi danni, senza sortire alcun esito se non quello della insistente richiesta di dimissioni che veniva ossessivamente richiesta al ricorrente. Concludeva “affinché l'adito Giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: a – accertata la responsabilità esclusiva della società convenuta nella causazione dell'infortunio sul lavoro descritto in narrativa condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di € 33.768,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 cpc a titolo di danno non patrimoniale;
b - accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento posto in essere dalla società resistente come descritto in premessa, afferente gli atti vessatori e illeciti e/o discriminatori subiti dal ricorrente e per l'effetto condannare la società al pagamento di € 100.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p. c - sul presupposto che venga confermata la inidoneità fisica del ricorrente allo svolgimento delle mansioni, e conseguentemente la discriminatorietà della condotta tenuta dalla convenuta consistita nel non adottare i ragionevoli accomodamenti imposti al datore di lavoro dalla normativa vigente, condannare la convenuta ad adottare “ragionevoli accomodamenti” e ogni provvedimento appropriato per consentire al ricorrente di svolgere la propria prestazione lavorativa compatibilmente con le proprie condizioni di salute;
condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale subito nella misura indicata al capo b); d- in subordine, sul presupposto che venga accertata la idoneità fisica del ricorrente, condannare la società convenuta ad assegnare al ricorrente la mansione di elettricista o altra mansione equivalente con risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa;
e – sempre in subordine, voglia ex artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c. l'Ill.mo Giudicante determinare in via equitativa secondo il proprio apprezzamento i crediti di cui ai capi che precedono, il tutto sempre oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
f – in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio
…” Si è costituita la società resistente, esponendo che il ricorrente è stato assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in data 29.05.2002 con qualifica di Operaio Elettricista IV livello CCNL Industria metalmeccanica, come risulta dal contratto di assunzione (doc.2). Esponeva che aveva svolto sempre le mansioni di aiuto elettricista e di aiuto carpentiere ed aveva sempre lavorato sotto le direttive ed il controllo dei superiori, ovvero dei Sig.ri , Persona_3
, e che lavorava esclusivamente a terra e si Persona_4 Persona_5 Persona_6 occupava del passaggio degli attrezzi ai superiori che lavoravano in quota, non avendo le specializzazioni richieste per le prestazioni rese dagli operai specializzati suindicati. Allegava che in data 12.08.22 il Sig. si trovava presso lo stabilimento LA ex FCA di Pt_1
Cassino fabbricato 12 in compagnia del Sig. , preposto del suddetto cantiere, il Persona_6
3 quale era impegnato nei lavori di allacciamenti elettrici e fluidici a servizio delle presse;
che quasi alla fine del turno di lavoro, il Sig. inciampava nella catena segnaletica ad anelli in pvc Pt_2 bianca e rossa, da lui stesso posizionata per delimitare la propria area di cantiere. Deduceva che non corrisponde a verità quanto ex adverso affermato che la catena non era evidenziata, in quanto coperta da materiale di risulta giacente sul pavimento in resina che si presentava molto sporco per incuria degli addetti alle pulizie. Esponeva che, invero, da tale affermazione non è supportata da alcun riscontro fotografico e/o documentale e, comunque, non veritiera atteso che gli stabilimenti della LA sono sottoposti a rigidi controlli di sicurezza. Contr Esponeva che la società che si occupa della redazione e controlli sicurezza è la quale predispone il PSC Piano sicurezza coordinamento (doc.5) ed individua nel preposto -nel caso di specie il Sig. – il compito di sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte Persona_6 dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle prescrizioni dei piani di sicurezza e dell'uso dei DPI messi a loro disposizione (Art. 19, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili (Art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Esponeva che al suddetto piano di sicurezza devono attenersi tutte le aziende che operano all'interno degli stabilimenti LA, che, a loro volta, predispongono un proprio piano di sicurezza POS in ottemperanza alle direttive fornite nel piano di cui sopra PSC, allegando che anche la CP_1 predisponeva tale piano (doc.6) e che, in virtù di ciò, come si evince da tale documentazione era
[...] proprio il ricorrente a doversi occupare della pulizia dell'area di lavoro. Esponeva che tra i compiti del medesimo ricorrente rientrano la delimitazione dell'area di lavoro con catene e/o barriere, la pulizia della zona e la predisposizione degli attrezzi di lavoro da passare ai superiori durante le lavorazioni, deducendo che, pertanto, l'infortunio è stato causato dalla condotta negligente del ricorrente che non svolgeva le proprie mansioni con competenza. Deduceva che alcuna omissione e/o violazione delle norme relative alla sicurezza può ravvisarsi in capo al datore di lavoro, atteso che il rispetto di tali norme è sempre stato assicurato dal controllo Contr giornaliero della zona del cantiere effettuato dal responsabile della sicurezza dell' l'Arch.
, come si evince dal suddetto POS, nonché dal Sig. , i quali in Controparte_6 Controparte_7 riferimento alla giornata 12.08.24 non rilevavano alcuna inadempienza aziendale. Aggiungeva che, per di più, il POS nella Sezione 8 Quadro riepilogativo delle lavorazioni prevede tra le fasi di lavoro la recinzione dell'area di cantiere con paletti e/o catene bianco/rosse e configura il pericolo connesso a tale attività di recinzione esclusivamente con contusioni e abrasioni, disponendo l'utilizzo dei dispositivi di protezione (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche). Deduceva che di conseguenza la caduta accidentale sulla catena posizionata dal lavoratore esula da ogni previsione di rischio e pericolo connessa alla mansione ed è, pertanto, soltanto imputabile all'imperizia, alla negligenza, alla distrazione del Sig. . Pt_1
Deduceva che, in ogni caso, la è coperta dalla polizza assicurativa per gli Controparte_1 infortuni con la (doc.7); Controparte_8 pertanto veniva aperto il SINISTRO N. P-014Y-24-00120 ed inviata tutta la documentazione richiesta dall'assicurazione (doc .8). Esponeva che nelle more la scrivente richiedeva a mezzo pec del 15.10.24 e del 18.10.24 (doc.9) informazioni all'assicurazione in merito alla definizione del sinistro ad alla volontà di definire
4 stragiudizialmente la questione;
che, con comunicazione a mezzo pec del 21.10.24 (doc.10), la CP_3 riscontrava le suddette richieste affermando che “la responsabilità dell'Assicurata non risulta provata. Non ci risultano neppure emesse neppure sanzioni né rivalsa INAIL” Pt_3
Allegava che è interesse della chiamare in causa nel presente giudizio la Controparte_1 compagnia assicurativa Controparte_8 al fine di tenere indenne la resistente da ogni esborso. Deduceva che neppure è fondata la doglianza in merito alle vessazioni subite dal lavoratore dopo la malattia e che al medesimo sarebbe stato impedito illegittimamente il rientro in azienda. Allegava che il certificato medico INAIL di cui al doc.10 del fascicolo di controparte, pur riconoscendo la cessazione dell'infermità in data 14.02.23, ribadisce la necessità della visita da parte del medico competente prima della ripresa del lavoro al fine di verificare l'idoneità alla mansione ai sensi del D. Lgs n.106/09. Allegava che, su richiesta del datore di lavoro, il ricorrente veniva sottoposto alla visita medica straordinaria del 6.3.23 che si concludeva con la seguente valutazione: “non idoneo alle mansioni di appartenenza di elettricista”, esito comunicatogli a mezzo racc.ta (doc.11). Esponeva che, nonostante ciò, il ricorrente non presentava ricorso entro 30 giorni all'organo superiore di vigilanza territorialmente competente ex art.41 D.Lgs 81/08, esponendo che tale organo, infatti, dopo eventuali ulteriori accertamenti avrebbe confermato, modificato o revocato il giudizio e deducendo che la mancata proposizione del ricorso ha determinato in tal modo l'accettazione della suddetta valutazione. Deduceva che pertanto non possono assumere alcun rilievo le eccezioni sollevate in merito al giudizio reso dal medico competente che andavano proposte in altra sede e che del tutto esplorativa ed inconferente al presente giudizio è la richiesta di CTU per la valutazione dello stato di idoneità fisica del ricorrente, alla quale fermamente ci si oppone. Allegava che, in mancanza di diversa disposizione, la datrice di lavoro giammai avrebbe potuto autorizzare la ripresa del lavoro, atteso che non esistono in azienda postazioni in cui il ricorrente avrebbe potuto essere adibito senza rischio per la salute;
che il rientro del lavoratore in azienda sarebbe stato dunque contra legem, con ogni relativa conseguenza. Deduceva che trattandosi di società svolgente attività di allaccio elettrico fluidico (si vedano PSC e PSO), presso cantieri esterni ed altre società, come nel caso di specie LA, non sono ravvisabili altre attività a cui adibire il ricorrente. Deduceva che per giurisprudenza consolidata, l'obbligo datoriale di adottare gli accomodamenti ragionevoli sussiste anche in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore, ma solo se è riconducibile alla nozione di disabilità (Cass.n.27502/19). Allegava che il ricorrente, dopo l'infortunio, non è stato licenziato ma si è messo in malattia prolungata;
superando il periodo di comporto;
che il licenziamento gli veniva comminato in data 13.07.24 (doc.12), a cui seguiva comunicazione del 23.08.24 (doc.13). CP_4
Deduceva che, invero, il ricorrente, sulla base di una perizia medica di parte e in virtù del provvedimento di rigetto della pensione ordinaria di invalidità, pretendeva a tutti i costi di poter CP_4 rientrare al lavoro, in pieno dispregio della normativa in materia. Deduceva che è incontrovertibile infatti che la documentazione del lavoratore suindicata non può sostituire il giudizio del medico competente in quanto non comprova l'idoneità alla mansione specifica;
che il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso al superiore organo di vigilanza che avrebbe rivalutato le sue condizioni ma, al contrario, è rimasto inerte con conseguente accettazione
5 della valutazione;
di conseguenza, ogni ulteriore eccezione relativa al giudizio espresso dal medico competente non ha ragion d'essere e non va presa in considerazione. Esponeva che tale problematica veniva anche chiarita all'avversa difesa con riscontri a mezzo pec dell'Avv. M Ranieri del 15.06.23 (doc.14), a seguito delle continue ed illegittime richieste di rientro in servizio. Deduceva che tale condotta comprova che, contrariamente a quanto ex adverso affermato, è il ricorrente ad aver esercitato pressioni sull'azienda al fine di poter raggiungere i propri obiettivi. Contestava che il ricorrente era stato oggetto di vessazioni, intimidazioni, provocazioni, straining, mobbing. Deduceva che di conseguenza alcun danno è stato cagionato al ricorrente dalla condotta del datore di lavoro che, invece, pur potendo licenziarlo per inidoneità, ha consentito la permanenza in servizio, seppure in malattia, sopportando i relativi oneri. Allegava che il Sig. , oltre al presente giudizio, ha incardinato innanzi a codesto Tribunale il Pt_1 giudizio avente ad oggetto le spettanze lavorative RG. 1766/24 definitosi con transazione (doc.15), in virtù della quale la resistente gli versava la somma di €. 11.000,00, oltre spese legali, nonché il giudizio di impugnativa del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto R.G. 11759/24. Deduceva che infondata è, altresì, la richiesta di danno differenziale;
che in data 15.2.23 l'INAIL riconosceva al Sig. una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 7% Pt_1
(doc.11 fasc. controparte) con percepimento della relativa indennità con corresponsione dell'importo di €7.174,00. Allegava che il ricorrente non ha proposto opposizione a tale provvedimento ex art. 104 del T.U.1124/65 né ha presentato ricorso giudiziale. Pertanto, la presente richiesta di danni differenziali non è giustificata e non è provata né nell'an né nel quantum. Allegava che nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato di aver subito alcun danno e che l'evento dannoso sia causato dal comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Si costituiva la società di assicurazione chiamata in giudizio deducendo che la miglior prova che l'evento sia del tutto fortuito, o comunque addebitabile a imprudenza e/o imperizia dello stesso danneggiato, e sia dunque classificabile come mero infortunio, sta nella stessa circostanza che l'Inail, che pure ha riconosciuto e liquidato al lavoratore quanto ad esso spettante in base alla percentuale di danno all'integrità lavorativa riconosciutagli (7%) non ha ritenuto di agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro, come avrebbe potuto e dovuto, qualora dalle circostanze fosse emersa una qualche forma di responsabilità in capo a quest'ultimo. Aggiungeva che, in ordine al quantum debeatur, contestava in primo luogo la quantificazione del danno alla persona operata da parte attrice, che prevede una personalizzazione del tutto ingiustificata di quanto dovuto per danno biologico e per l'invalidità temporanea e deduceva che, in ogni caso, dalla somma correttamente calcolata in base alle tabelle di legge va scomputato quanto percepito dal lavoratore dall'Inail, e cioè la somma di € 7.174,00.
La Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 19/06/2020, n. 12041) afferma “Univoco è l'insegnamento di questa Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
6 In particolare, nel caso in cui si discorra di misure di sicurezza cosiddette "innominate", ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorchè non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. n. 12445 del 2006; Cass. n. 3033 del 2012; Cass. n. 15082 del 2014; Cass. n. 4084 del 2018; Cass. n. 27964 del 2018; Cass. n. 10319 del 2019;). Secondo talune decisioni, poi, si nega che il lavoratore debba specificamente indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione (Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 21590 del 2008; Cass. n. 9856 del 2002; Cass. n. 1886 del 2000; Cass. n. 3234 del 1999).”
Nella fattispecie che ci occupa parte ricorrente ha dedotto con specifico riferimento alla nocività dell'ambiente lavorativo “5. il ricorrente dopo aver provveduto alla sistemazione della zona operativa, nel rientrare nella propria zona cantiere per terminare con gli altri colleghi la lavorazione in corso sulla pressa, scivolava su di una catena di plastica non evidenziata in quanto coperta da materiale di risulta giacente sul pavimento di resina che al momento si presentava molto sporco per incuria di chi quotidianamente avrebbe dovuto provvedere alle pulizie” (cfr. ricorso in atti). In merito alle suddette circostanze relative all'evento, il teste ha riferito: “lo vidi a Testimone_1 terra, vicino ad una catena”. Il teste ha riferito sul capo h) della memoria “era compito del ricorrente preparare gli attrezzi, tener pulita l'area di lavoro e delimitarla con catena segnaletica?”: “non è vero, tale mansione veniva svolta da chi capitava”. Ha riferito sul capo i) della memoria “il giorno 12.08.22 il Sig. posizionava catena Pt_2 segnaletica ad anelli in pvc bianca e rossa per delimitare la propria area di cantiere?”: “non l'ho visto”. Ha riferito sul capo l) della memoria “la suddetta area era pulita?”: “nell'area recintata c'erano solo i ferri da lavoro in mezzo”. Ha riferito sul capo m) della memoria “Quasi alla fine del turno di lavoro, il Sig. Pt_2 inciampava nella suddetta catena?”: “non lo ho visto”. Ha riferito sul capo n) della memoria “il medesimo veniva soccorso dal superiore con cui Per_6 stava collaborando ed al quale confermava di essere inciampato nella suddetta catena?”: “al momento in cui il ricorrente era già a terra io, il sig. e lo abbiamo Controparte_9 Persona_6 soccorso. Il ricorrente ci disse che era inciampato sulla catena”. Ha riferito sul capo 1) della memoria: “facemmo il controllo dell'area di lavoro quel giorno e lo facevamo sempre. Passavano inoltre gli agenti della sicurezza esterna che controllavano se lavoravamo in sicurezza”. Il teste ha riferito sul capo h) della memoria: “il ricorrente ci passava gli attrezzi. Persona_6
Il lavoro di pulizia dell'area di lavoro e di posizionamento della catena che delimitava il cantiere lo facevamo tutti indistintamente”; ha riferito sul capo i) della memoria: “la catena che delimitava il cantiere era già posizionata il giorno 12.8.2022, non è vero che fu posizionata dal quel Pt_1 giorno”; ha riferito sul capo l) della memoria: “vidi che il 12.8.2022 all'inizio della giornata lavorativa l'area di lavoro era pulita”; ha riferito sul capo m) della memoria: “non vidi quando il ricorrente inciampò”; ha riferito sul capo n) della memoria: “soccorsi il ricorrente il quale mi disse di
7 essere scivolato sulla catena. Preciso che la catena era appesa a dei paletti di colore bianco e rosso”; ha riferito sul capo 1) della memoria: “è vero. Vidi due operai che effettuavano il controllo dell'area di lavoro”. Il teste ha riferito sul capo 5) del ricorso: “vidi il ricorrente quando era già a terra”. Controparte_9
ADR: “non ricordo se il ricorrente si trovava vicino alla catena che delimitava il cantiere”; ha riferito sul capo h) della memoria: “non è vero. Le mansioni che mi sono state lette venivano espletate indistintamente da tutti noi operai”; ha riferito sul capo i) della memoria: “non è vero, la suddetta catena era stata posizionata all'inizio dei lavori”; ha riferito sul capo l) della memoria: “vidi che l'area di lavoro era pulita”; ha riferito sul capo m) della memoria: “non lo vidi”; ha riferito sul capo n) della memoria: “soccorsi il ricorrente insieme a ed . Il Persona_6 Testimone_1 ricorrente disse di essere caduto sulla catena”; ha riferito sul capo 1) della memoria “Il controllo fu effettuato o meglio quel giorno non vidi gli operai che lo effettuavano, ma posso dire che in altre giornate ho visto gli operai che effettuavano il controllo. Anzi no, anche quel giorno, la mattina, c'era stato un controllo della sicurezza industriale”. Il teste ha riferito sul capo h) della memoria: “non lo so”; ha riferito sul capo i): Controparte_6
“non lo ho visto. Preciso che la catena non viene messa e poi tolta ed in quel caso non veniva tolta in quanto delimitava anche dei materiali”; ha riferito sul capo l) della memoria: “l'area era pulita e posso dirlo perché ero stato lì quella mattina”; ha riferito sul capo m) della memoria: “non vidi l'incidente”; ha riferito sul capo n) della memoria: “non vidi chi soccorse il ricorrente”; ha riferito sul capo 1) della memoria: “Il controllo fu effettuato e verificai che non vi erano inadempienze al momento della verifica che effettuai la mattina, adesso non ricordo l'ora”.
Emerge dalle suddette dichiarazioni testimoniali che non trova conferma l'allegazione secondo cui sul pavimento al momento dell'incidente occorso al ricorrente vi era “materiale di risulta” e che il suddetto pavimento era “molto sporco”. I testi hanno tutti confermato che non era presente l'anzidetto materiale di risulta, avendo i testi e colleghi di lavoro del ricorrente, dichiarato che l'area di Persona_6 Controparte_9 lavoro era pulita il giorno dell'incidente ed avendo il teste , anch'egli collega del Testimone_1 ricorrente, specificato che nell'area recintata c'erano solo i ferri da lavoro. Il teste , che ha riferito di aver ricevuto un incarico dalla società LA, Controparte_6 all'epoca FCA, quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ha dichiarato che l'area di lavoro era pulita, riferendo di poterlo affermare in quanto era stato lì la mattina dell'incidente. Deve pertanto escludersi la nocività dell'ambiente di lavoro così come descritta in ricorso (pavimento con presenza di materiale di risulta;
pavimento molto sporco), al fine di ritenere che tale stato dei luoghi sia stata la circostanza di fatto idonea e causalmente rilevante al fine di determinare la caduta del ricorrente.
Emerge inoltre (cfr. piano di sicurezza e di coordinamento;
piano operativo di sicurezza) che i piani di sicurezza in atti prevedevano l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08 ed il piano di sicurezza e di coordinamento prevedeva in particolare che la zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta. Il teste ha riferito sul capo i) della memoria: “la catena che delimitava il cantiere Persona_6 era già posizionata il giorno 12.8.2022, non è vero che fu posizionata dal quel giorno” ha Pt_1
8 riferito sul capo n) della memoria: “soccorsi il ricorrente il quale mi disse di essere scivolato sulla catena. Preciso che la catena era appesa a dei paletti di colore bianco e rosso”. Inoltre anche Il teste ha riferito che l'area dei lavori era stata delimitata ben prima Controparte_9 del giorno dell'incidente, specificando sul capo i) della memoria: “non è vero, la suddetta catena era stata posizionata all'inizio dei lavori”. Anche il teste ha riferito in merito “..Preciso che la catena non viene messa e poi Controparte_6 tolta ed in quel caso non veniva tolta in quanto delimitava anche dei materiali” Emerge dalle suddette dichiarazioni testimoniali che l'area di lavoro era stata delimitata all'inizio dei lavori con modalità chiaramente visibili.
I testi hanno inoltre dato conto che vi era una costante e periodica verifica in merito all'applicazione delle misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza. Infatti il teste ha dichiarato: “facemmo il controllo dell'area di lavoro quel giorno Testimone_1
e lo facevamo sempre. Passavano inoltre gli agenti della sicurezza esterna che controllavano se lavoravamo in sicurezza”. Il teste ha dichiarato di aver visto due operai che Persona_6 effettuavano il controllo dell'area di lavoro. Il teste ha confermato “…anche quel Controparte_9 giorno, la mattina, c'era stato un controllo della sicurezza industriale”. Inoltre il teste ha dato conto nella testimonianza di aver effettuato la mattina Controparte_6 dell'incidente una verifica in merito all'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nella misura in cui ha specificamente dichiarato: “..Preciso che la catena non viene messa e poi tolta ed in quel caso non veniva tolta in quanto delimitava anche dei materiali”; “l'area era pulita e posso dirlo perché ero stato lì quella mattina”; “Il controllo fu effettuato e verificai che non vi erano inadempienze al momento della verifica che effettuai la mattina, adesso non ricordo l'ora”. A fronte delle suddette specifiche e circostanziate dichiarazioni testimoniali deve accertarsi che non sussiste la nocività dell'ambiente di lavoro allegata da parte ricorrente;
che non vi è pertanto il rapporto di causalità tra l'anzidetta nocività dell'ambiente lavorativo e la caduta del ricorrente;
che l'incidente non è causalmente riconducibile a carenze o sottovalutazioni delle fonti di pericolo sul cantiere nella misura in cui nei piani di sicurezza depositati in atti sono identificate le fonti di pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori. Emerge inoltre che i controlli sull'attuazione dei piani di sicurezza, riferiti da tutti i testi escussi, erano in grado di scongiurare rischi per la salute dei lavoratori occupati nell'appalto.
Come affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav., 10/04/2017, n. 9166) “.. anche per gli eventi ed i danni riconducibili all'assicurazione obbligatoria i commi successivi al primo del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 prevedono un meccanismo in relazione al quale permane la responsabilità del datore di lavoro. Il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che l'esonero viene meno "a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato". In seguito a plurimi interventi della Corte costituzionale, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, non è più necessaria una condanna penale perchè operi il meccanismo per il quale viene meno la salvaguardia dell'esonero; è sufficiente che in sede civile venga accertato "che i fatti da cui deriva l'infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed
9 oggettivo" (Corte cost. n. 102 del 1981).”
Nella fattispecie concreta in esame deve escludersi la sussistenza della prova della nocività dell'ambiente di lavoro. Emerge infatti dalle dichiarazioni testimoniali che non sussiste la suddetta nocività dell'ambiente di lavoro, consistente in materiali di risulta sul pavimento e nella circostanza che il suddetto pavimento sarebbe stato al momento dell'incidente “molto sporco”. Pertanto la caduta non è causalmente riconducibile allo stato dei luoghi di lavoro al momento del fatto. Inoltre emerge dalle suddette testimonianze che sono state predisposte ed attuate idonee misure di sicurezza idonee ad evitare pericoli e danni per la sicurezza e salute dei lavoratori, essendo inoltre stata costantemente ed, in particolare la stessa giornata dell'incidente, verificata l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza. Pertanto, premesso che l'INAIL ha riconosciuto in favore del ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 per le menomazioni di grado pari al 7%, deve essere rigettata la domanda diretta al risarcimento del cd. danno differenziale.
In merito alla circostanza dedotta da parte ricorrente e documentata in atti, secondo cui il resistente – a fronte dell'intimazione da parte dei procuratori del ricorrente di ricevere la prestazione lavorativa (cfr. ricevuta di avvenuta consegna del 4.5.2023 in produzione di parte ricorrente) – non ha compiuto alcun atto idoneo alla ricollocazione del dipendente in azienda, deve rilevarsi quanto segue. Parte ricorrente nella suddetta intimazione ha evidenziato che l'inidoneità a svolgere mansioni di elettricista da parte del ricorrente, accertata dal medico competente nella visita effettuata 6.3.2023, non escludeva l'obbligo in capo al datore di lavoro di consentire al lavoratore di svolgere le mansioni che potevano essere espletate da terra. A fronte dell'infortunio patito dal lavoratore e delle menomazioni riportate e documentate in atti, il resistente non ha fornito alcuna allegazione e prova in merito all'adozione di accomodamenti ragionevoli. La Corte di legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 18/04/2024, n. 10568) ha affermato in merito: “2 I primi tre motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente per connessione, sono infondati, atteso che la sentenza impugnata è dichiaratamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di "accomodamenti ragionevoli" (Cass. n. 6497 del 2021, alla quale si rinvia per ogni ulteriore aspetto qui non approfondito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; successive conf. Cass. n. 15002 del 2023; Cass. n. 31471 del 2023; Cass. n. 35850 del 2023);
2.1. in ordine alla doglianza di parte ricorrente che ha contestato alla sentenza impugnata di aver adottato "una nozione estremamente ampia di disabile", occorre rammentare che questa Corte, riguardo l'ambito di applicazione della direttiva 78/2000/CE e dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, che ne costituisce attuazione, ha ritenuto, con indirizzo conforme, che il fattore soggettivo dell'handicap non è ricavabile dal diritto interno ma unicamente dal diritto dell'Unione Europea (Cass. n. 6798 del 2018; Cass. n. 13649 del 2019; Cass. n. 29289 del 2019), peraltro letto in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009 e approvata dall'Unione Europea con decisione del Consiglio del 26 novembre 2006 (di recente v. Cass. n. 9095 del 2023);
10 secondo la Corte di Giustizia "la nozione di "handicap" di cui alla direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata (CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK C-33/11 e (C-337/11, punti 38-42; 18 marzo 2014, Z., Per_7 Pers C-363/12, punto 76; 18 dicembre 2014, , C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo. Da. C- 395/15, punti 41-42); per quanto riguarda la nozione del carattere "duraturo" della limitazione, "tra gli indizi che consentono di considerare "duratura" una limitazione figura in particolare la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o, (...), il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona", mediante una valutazione essenzialmente di fatto compiuta dal giudice, basata "sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali" (CGUE, sentenza, 1.12.2016, cause Per_9 riunite C 395/2015, punti 54-57); nella specie non può dubitarsi che la Corte trentina abbia ritenuto che l'infarto acuto del miocardio, che aveva cagionato l'assenza del dipendente dal 20 gennaio 2017 al 10 gennaio 2018, con successiva sospensione dal lavoro e limitazioni quanto allo svolgimento delle mansioni di autista, avesse determinato una condizione patologica duratura che ostacolasse la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, come tale rilevante per l'applicazione della direttiva 78/2000/CE e dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003; 2.2. dal punto di vista contenutistico, fermo il dato di diritto positivo, stabilito dal comma 3 bis dell'art. 3 del D.Lgs. citato, secondo cui ogni datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto "ad adottare accomodamenti ragionevoli", anche in caso di licenziamento, questa Corte ha ritenuto si tratti di adeguamenti, lato sensu, organizzativi che il datore di lavoro deve porre in essere al fine di "garantire il principio della parità di trattamento dei disabili" e che si caratterizzano per la loro "appropriatezza", ovvero per la loro idoneità a consentire alla persona svantaggiata di svolgere l'attività lavorativa, fermo il limite espresso all'adozione di essi rinvenibile nella definizione della Convenzione ONU del 2006 - cui rinvia anche la norma dell'ordinamento interno -laddove si specifica che tale accomodamento non deve imporre "un onere sproporzionato o eccessivo"; si è chiarito che non possono essere dettate, in astratto, prescrizioni cogenti che prescindano dalle circostanze del caso concreto: l'accomodamento infatti postula una interazione fra una persona individuata, con le sue limitazioni funzionali, e lo specifico ambiente di lavoro che la circonda, interazione che, per la sua variabilità, non ammette generalizzazioni;
non a caso anche l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE individua i provvedimenti appropriati che il datore di lavoro deve prendere "in funzione delle esigenze delle situazioni concrete"; metodologicamente, collocato l'adempimento di siffatto obbligo nell'ambito della più ampia categoria dei doveri di correttezza e buona fede, questa Corte ha precisato che la funzione diretta alla protezione della controparte ed il dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse altrui pongono come centrale l'esigenza di una valutazione comparata di tutti gli interessi in gioco, al fine di un bilanciato contemperamento;
quindi, occorrerà soppesare gli interessi
11 giuridicamente rilevanti delle parti coinvolte: l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà; poi l'interesse del datore a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l'impresa, tenuto conto che l'art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge;
non può, infine, aprioristicamente escludersi che la modifica organizzativa coinvolga, in maniera diretta o indiretta, altri lavoratori, sicché in tal caso, fermo il limite non valicabile del pregiudizio a situazioni soggettive che assumano la consistenza di diritti soggettivi altrui, occorrerà valutare comparativamente anche l'interesse di costoro;
all'esito di questo complessivo apprezzamento, potrà dirsi ragionevole ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un'attività che sia utile per l'azienda e che imponga all'imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo "la comune valutazione sociale"; dal punto di vista del riparto degli oneri probatori, a fronte del lavoratore che deduca e provi di trovarsi in una condizione di limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature secondo il diritto dell'Unione europea, quale fonte dell'obbligo datoriale di ricercare soluzioni ragionevoli, graverà sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di "accomodamento" ovvero che l'inadempimento sia dovuto a causa non imputabile;
in tale situazione di riparto non è certo sufficiente per il datore semplicemente allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repechage, né spetta al lavoratore, o tanto meno al giudice, individuare in giudizio quali potessero essere le possibili modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro;
posto che, circa l'adempimento o meno dell'obbligo legislativamente imposto dall'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, il comportamento dovuto si caratterizza non tanto, in negativo, per il divieto di comportamenti che violano la parità di trattamento, quanto piuttosto per il suo profilo di azione, in positivo, volta alla ricerca di misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità, "l'onere gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto" (Cass. n. 6497 del 2021); infine, si è più volte ribadito che, investendo inevitabilmente apprezzamenti di merito, "il giudizio espresso in concreto sulla ragionevolezza delle soluzioni è giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (Cass. n. 6798 del 2018; conforme: Cass. n. 13649 del 2019; da ultimo: Cass. n. 35850 del 2023)…”. Orbene nella fattispecie in esame gli esiti della frattura del femore destro (cfr. doc. medica in atti) sicuramente integrano una condizione patologica che comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, che può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione del ricorrente alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione si configura in base alla certificazione medica in atti di lunga durata. La suddetta condizione psicofisica però non escludeva l'obbligo di adottare misure organizzative ragionevoli, idonee a consentire al ricorrente lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, previa effettuazione di una nuova visita da parte del medico competente.
12 Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che residua in capo al ricorrente, anche dopo l'infortunio sul lavoro, una residua capacità lavorativa tale da rendere possibile l'impiego del lavoratore in azienda seppure con l'adozione di specifiche misure organizzative da parte dell'imprenditore (cfr. consulenza medica di parte del 16.4.2023 e rigetto dell' della domanda diretta a fruire CP_4 dell'assegno ordinario di invalidità presentata dal ricorrente il 9.8.2023, avendo l' accertato: CP_4
“non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”).
Nella fattispecie concreta in esame il resistente non ha allegato il compimento di alcun atto o operazione strumentale rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, tale da poter indurre nel giudicante il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata.
Pertanto, stante l'intimazione di parte ricorrente a ricevere la prestazione lavorativa, la documentazione medica in atti da cui emerge l'anzidetta residua capacità lavorativa in capo al ricorrente dopo l'infortunio e la mancata allegazione da parte del resistente di atti organizzativi diretti ad una nuova collocazione del lavoratore in azienda, il resistente deve essere condannato al risarcimento del danno. Deve escludersi che il rifiuto della prestazione lavorativa possa integrare nella fattispecie in esame una condotta integrante mobbing o straining, avendo parte ricorrente riferito del reiterato rifiuto del datore di ricevere la prestazione lavorativa sia a fronte delle intimazioni dei procuratori del ricorrente sia a fronte dell'offerta della prestazione fatta dallo stesso lavoratore che il 8.6.2023 si era presentato in azienda per essere riammesso al lavoro, consegnando la relazione medica di parte, laddove il legale rappresentante della società resistente, si rifiutava di ricevere la certificazione Controparte_2 medica e lo invitava a dimettersi. La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 04/10/2019, n. 24883) ha affermato in merito agli oneri di allegazione e prova per quanto attiene al mobbing ed allo straining:
“5. con riferimento alle censure formulate nel secondo motivo, deve osservarsi che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicchè, alla luce della riscontrata mancanza di elementi idonei a rivelare un tale intento, del tutto corretta, anche sotto il profilo sostanziale, in punto di diritto, appare la decisione qui impugnata, siccome aderente al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo collegio, secondo cui per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità; ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova
13 dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (cfr. Cass. n. 3785 del 17/02/2009, Cass. n. 898 del 17/01/2014 e, in senso analogo, Cass. n. 17698 del 06/08/2014, nonchè, tra le tante, da ultimo, Cass. 10.11.2017, Cass. 21.5.2018 n. 12437);
6. vero è che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (cfr. Cass. 19.2.2016); tuttavia, nella specie è stata ritenuta carente proprio una compiuta deduzione di circostanze rilevanti anche ai più limitati fini della integrazione della condotta di straining, dovendo ex art. 2087 c.c., ritenersi che incomba al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr., da ultimo, Cass. 19.10.2018 n. 26495)…”. Nella fattispecie in esame deve escludersi che il rifiuto della prestazione lavorativa, anche se accompagnato in uno specifico episodio dal rifiuto del datore di lavoro di ricevere la certificazione medica che il ricorrente intendeva consegnargli, possa assumere per caratteristiche e gravità del comportamento le caratteristiche di una condotta idonea a configurare il mobbing o lo straining.
Il risarcimento del danno. La giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12253 del 12/06/2015) afferma che in caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione. La Corte nella suddetta pronuncia afferma “7.1.- L'assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale. Innanzi tutto l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (tra le altre v. Cass. n. 11045 del 2004; Cass. n. 14199 del 2009). Invero la violazione dell'art. 2103 c.c., può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro. Inoltre la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la
14 configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti. Infatti questa Corte, a Sezioni unite (sent. nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008), dichiarando risarcibile il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale che determini, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, ha considerato che l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge, come appunto nel caso del contratto di lavoro, da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. Lo stesso Collegio dedica adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli artt. 2, 4 e 32 Cost., costruisce come diritto inviolabile;
descrive quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa". Dunque dal riconoscimento costituzionale della personalità morale e della dignità del lavoratore deriva il diritto fondamentale di questi al pieno ed effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando le mansioni che gli competono;
la lesione di tale posizione giuridica soggettiva ha attitudine generatrice di danni a contenuto non patrimoniale, in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell'uomo con se stesso. Quanto alla liquidazione di tali danni, la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo
- del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure l'unica fonte di convincimento del giudice (ancora Cass. SS.UU. n. 26972/2008 Cit.). 7.2.- Chiarita l'astratta potenzialità lesiva dell'assegnazione a mansioni inferiori ad opera del datore di lavoro, si è precisato che la produzione di siffatti pregiudizi è soltanto eventuale: dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non è immancabilmente ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo (Cass. SS.UU. n. 6572 del 2006). Fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, compete tuttavia al giudice di merito non solo ogni accertamento e valutazione di fatto circa la concreta sussistenza e la individuazione della specie del danno, ma anche la sua liquidazione - in ipotesi anche equitativa - sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione (in tal senso, v. Cass. n. 14199 del 2001; altresì: Cass. n. 9138 del 2011, Cass. n. 2352 del 2010, Cass. n. 10864 del 2009, Cass. n. 5333 del 2003; Cass. n. 10268 del 2002; Cass. n. 18599 del 2001, Cass. n. 104 del 1999). I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006). Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si esclude che l'esercizio del potere equitativo del
15 giudice di merito possa di per sè essere soggetto a controllo in sede di legittimità, se non in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass. n. 12918 del 2010; Cass. n. 1529 del 2010; conforme, più di recente, Cass. n. 18778 del 2014). In particolare, in tema di dequalificazione, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19778 del 2014; Cass. n. 4652 del 2009; Cass. n. 28274 del 2008; Cass. SS.UU.. n. 6572/2006 cit.).” La stessa Corte afferma: “7.3.- Nella specie la sentenza impugnata, seppur sinteticamente, indica gli elementi di fatto in base ai quali ha ritenuto accertato un danno alla professionalità, avuto riguardo alle modalità del demansionamento ed al suo perdurare nel tempo. Invero il divario rispetto ai compiti in precedenza assolti dalla , sconfinante nella totale Pt_4 erosione delle funzioni, unitamente alla durata della dequalificazione, con un depauperamento che si aggrava vieppiù con il decorso del tempo, rendono plausibile il convincimento espresso dal giudice del merito circa l'esistenza di un danno inferto alla professionalità della lavoratrice, atteso che la duratura assegnazione a mansioni non equivalenti ha impedito alla stessa di esercitare il quotidiano diritto di professionalizzarsi lavorando, cagionando, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, il progressivo impoverimento del suo bagaglio di conoscenze e di esperienze, con pregiudizi - per dirla con le parole di SS.UU. n. 26972/2008 citata - "attinenti allo svolgimento della vita professionale del lavoratore". La Corte di Appello ha poi liquidato il danno medesimo stimando equo commisurarlo alla metà delle retribuzioni dovute per il periodo del demansionamento. Già questa Corte ha giudicato non privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da violazione dell'art. 2103 c.c., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione;
l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall'annientamento delle prestazioni proprie della qualifica (Cass. n. 9228 del 2001; cfr. pure Cass. n. 7967 del 2002 e Cass. n. 835 del 2001). In definitiva si tratta di un percorso motivazionale che, senza discostarsi da dati di comune esperienza e non palesando radicale contraddittorietà delle argomentazioni, sorregge a sufficienza l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa, idoneo a precludere la cassazione della sentenza impugnata sulla base delle censure che parte ricorrente muove.” La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav., 03/01/2019, n. 21) ha inoltre affermato in merito alla prova del danno derivante dal demansionamento che “La gravata sentenza è conforme al principio di legittimità (ex aliis cfr. Cass. Sez. Un. n. 6572/2006; Cass.
6.12.2005 n. 26666) secondo cui, se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa, tuttavia la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso la allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicchè a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la
16 qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione (cfr. Cass. n. 14729/2006; Cass. n. 29832/2008).”
Nella fattispecie concreta in esame deve evidenziarsi che tutti i testi, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato che quest'ultimo svolgeva le proprie mansioni esclusivamente a terra – come esposto in memoria a pag. 4 – coadiuvando gli altri lavoratori nelle loro mansioni, emergendo che le menomazioni conseguenti all'infortunio (cfr. certificazione medica in atti) non compromettevano in alcun modo lo svolgimento del nucleo essenziale delle mansioni in precedenza già espletate, seppure con alcuni accorgimenti organizzativi. Pertanto in ragione dell'intimazione della parte ricorrente di ricevere la prestazione lavorativa (cfr. ricevuta di avvenuta consegna del 4.5.2023 in produzione di parte ricorrente), della circostanza che il resistente non ha allegato il compimento di alcun atto o operazione strumentale rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, deve essere risarcito il danno non patrimoniale subito dal ricorrente dal mese di maggio 2023 fino al mese di luglio 2024 (mese in cui è stato irrogato il licenziamento, avendo le stesse parti in causa conciliato la controversia inerente alla reintegrazione del lavoratore come da verbale di conciliazione depositato in atti). La mancata adozione da parte del datore di lavoro di ragionevoli accomodamenti, tali da consentire al ricorrente di espletare l'attività lavorativa in azienda, ha determinato un danno sia di natura non patrimoniale sia di natura patrimoniale in ragione dell'inattività e della durata della stessa. Deve infatti ritenersi che la durata dell'inattività ha comportato la lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), stante il pregiudizio alla professionalità del lavoratore, che si manifesti nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008) ed un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale consistente nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore. Il suddetto danno deve essere liquidato in via equitativa, tenuta in considerazione la durata dell'inattività (da maggio 2023 a luglio 2024) causalmente ascrivibile al datore di lavoro – che non ha allegato il compimento di alcun atto o operazione strumentale rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole – la professionalità del lavoratore e la durata del rapporto lavorativo, essendo stato il ricorrente impiegato in azienda dal 29.5.2002 con la qualifica di operaio elettricista IV livello CCNL industria metalmeccanica (cfr. contratto e busta paga in atti). Pertanto il suddetto danno, tenuto conto degli anzidetti parametri, viene liquidato in via equitativa nella misura del 50% della retribuzione mensile da moltiplicarsi per il numero di mensilità di inattività da maggio 2023 a luglio 2023 da ascriversi al comportamento illegittimo del datore di lavoro e, conseguentemente, essendo la retribuzione mensile indicata in busta paga pari ad €2.007,68, nella somma complessiva di €15.057,60 oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, da agosto 2024 al saldo.
Deve dichiararsi la cessata materia del contendere in merito alla domanda di condanna ad assegnare al ricorrente la mansione di elettricista o altra mansione stante la rinuncia all'azione diretta alla reintegrazione formulata da parte ricorrente nel verbale di conciliazione depositato in atti.
Le spese di lite tra il ricorrente e la società liquidate come in dispositivo, devono Controparte_1
17 essere compensate nella misura della metà avuto riguardo alla misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente metà seguono il principio di soccombenza e pertanto vanno poste a carico della società resistente. Le spese di lite tra il ricorrente e la società di assicurazione devono Controparte_3 essere compensate tenuta in considerazione l'obiettiva incertezza della dinamica dell'infortunio sul lavoro prima della proposizione dell'azione giurisdizionale.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda diretta alla condanna della società resistente al risarcimento del cd. danno differenziale;
- rigetta la domanda diretta alla condanna della società resistente al risarcimento del danno da mobbing o straining;
- dichiara la cessata materia del contendere in merito alla domanda di condanna ad assegnare al ricorrente la mansione di elettricista o altra mansione stante la rinuncia all'azione diretta alla reintegrazione formulata da parte ricorrente nel verbale di conciliazione depositato in atti;
- condanna la società resistente al risarcimento del danno per la mancata adozione degli accomodamenti ragionevoli ai sensi di cui in motivazione, quantificato nella somma complessiva di
€15.057,60 oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, da agosto 2024 al saldo;
- liquida le spese di lite tra il ricorrente e la società in €5.388,00 oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della rimanente metà delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e la società di assicurazione Controparte_3
Si comunichi Così deciso il 16.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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