TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15321 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRI BUNALE O RDINARIO DI RO MA
XVII SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. 40367/2020
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 3 novembre 2025, ore 15:40, innanzi al giudice, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. EL BARBETTI.
Per parte opposta l'avv. Giovanni SERIO.
il Giudice invita i difensor delle parti presenti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
I difensori precisano le conclusioni ripotandosi parte opponente a quelle indicate nell'atto di citazione in opposizione, così come integrate nella memoria 183, n. 1, c.p.c.; parte opposta si riporta a quelle indicate nella comparsa di costituzione e risposta
Il giudice invita le parti ad illustrare i fatti rilevanti di causa. Terminata la discussione, si ritira in Camera di consiglio.
All'esito emana il provvedimento che segue R.G. 40367/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Paola Ragozzo, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 03.11.2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia civile iscritta al n. 40367/2020 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi vertente
T R A
in Roma, C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
EL AR, indirizzo digitale pec: , giusta Email_1
delega a margine della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
già , , con sede legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
in Milano, Via Caldera n. 21, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante
Pag. 2 di 8 pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Serio del Foro di Roma, indirizzo digitale, pec: in virtù di delega depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione.
OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione (opposizione a d.i. 7799/2020 del 25.05.2020 emesso nella procedura R.G. 17070/2020)
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 20.02.2020 – premettendo che era creditrice Controparte_2
nei confronti del in Roma della somma Parte_1 capitale di € 6.043,00, importo relativo alla fornitura di gas metano - ricorreva al
Tribunale di Roma per sentire emettere decreto ingiuntivo nei confronti del
in Roma. Parte_1
Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo 7799/2020, emesso il 19.05.2020 e depositato il 25.05.2020, ingiungeva - in conformità al ricorso – al
[...]
in Roma di pagare la somma di € 6.043,00, oltre interessi Parte_1
convenzionali e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente, la quale notificava il ricorso e il pedissequo decreto in data 15.06.2020.
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2020 il Parte_1
in Roma proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire
[...]
accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e, previa
(per il caso di tale avversa richiesta) non concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, dichiarare in ogni caso la nullità e/o privare di efficacia, annullare, revocare, il decreto ingiuntivo (telematico) opposto n. Decreto ingiuntivo n. 7799 del
2020 (ovvero 7799/20) data deposito (presunto) 25.5.2020 - emesso dal Tribunale
Civile di Roma in data 19.5.20, Giudice Dr.Ssa Mariella Santoni, (nell'ambito della
Pag. 3 di 8 procedura R.G. 17070 del 2020) in quanto per gli esposti motivi viziato nella notifica, ed in quanto non poteva essere emesso, e/o nullo, invalido, o comunque infondato in fatto e diritto. Condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, compensi oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge"
L'opponente eccepiva: la nullità/invalidità della notifica del decreto ingiuntivo per errata indicazione del soggetto passivo infatti invece del civico era stato indicato Pt_1
il solo civico 61 e per errata notifica per essere stata effettuata – a mani del portiere - in via Gaetano Casati 39 Roma presso l'abitazione privata dell'amministratore;
l'inesigibilità della richiesta in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso su fatture relative a consumi stimati e contestati (come da documentazione prodotta); documentava il saldo della fattura n. 71924 del 21.02.2018 (azionata con il decreto ingiuntivo per l'importo residuo di € 1.146,00);
La prima di udienza di comparizione, fissata in citazione per il 22.02.2021, con decreto del 07.09.2020, veniva differita al 21.04.2021.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.04.2021 si costitutiva l'opposta, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così di seguito provvedere: In via principale: 1) Concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7799/2020 – RG. 17070/2020 in quanto l'opposizione proposta è infondata, meramente dilatoria e non basata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Rigettare tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n. 7799/2020 – RG. 17070/2020; 3) Condannare il
[...]
, in persona dell'Amministratore pro tempore, alla lite Controparte_3
temeraria ex art. 96 cpc, con la liquidazione in favore della di un equo CP_2
importo ritenuto di giustizia;
In tutti i casi con riserva di ulteriormente dedurre, modificare, formulare e richiedere prove articolate per capitoli e di prova contraria su eventuale prova avversaria riservandone l'indicazione dei testimoni. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Pag. 4 di 8 L'opposta contestava sia la questione relativa alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo, sia quella inerente alla erronea indicazione del soggetto passivo, rilevava come la fattura 71924 fosse ancora da saldare e contestava che gli importi richiesti si riferissero a consumi stimati.
All'udienza del 21.04.2021 la causa veniva rinviata al 06.05.2021 e, con decreto del
27.04.2021, veniva disposta la trattazione scritta.
Con ordinanza del 07.05.2021 (emessa all'esito della predetta udienza) veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività per non essere stata prodotta evidenza delle letture operate dal Distributore dalle quali avrebbe potuto evincersi l'entità effettiva dei consumi dell'opponente, concedeva i termini ex art. 183 comma VI cpc e fissava udienza per la data del 28.04.2022.
Con decreto del 13.03.2022 veniva disposta la trattazione scritta.
Con ordinanza del 28.04.2022 (emessa all'esito della predetta udienza) la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2024. e successivamente per discussione con assegnazione termine per memorie conclusive.
A seguito di variazione tabellare con Provvedimento del Tribunale di Roma del
30.06.2025, la causa veniva assegnata a questo giudice, con decreto del 7.10.2025 veniva fissata per il proseguo l'udienza alla data odierna.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento seppur infondate le doglianze relative alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e alla non corretta indicazione del debitore ingiunto.
Infatti per quanto riguarda la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo di soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, è sempre valida la notifica a mani proprie ovvero presso la sua residenza.
Del pari priva di pregio la questione relativa all'erronea indicazione del debitore ingiunto. Il Condominio risulta individuato essendo stato correttamente indicato il
Pag. 5 di 8 codice fiscale, inoltre nessuna erronea indicazione può dipendere dall'indicazione di un solo numero civico “Condominio Via Collalto Sabino 61” invece di Parte_1 [...]
” laddove, dall'analisi degli atti, risulta che nella richiesta di Parte_1 fornitura (allegata al fascicolo monitorio) il cliente viene indicato come Parte_1
Collalto Sabino 61” e tale documento risulta sottoscritto dall'amministratore del
[...]
Condominio di che trattasi.
Fondata, invece, la questione relativa al merito della controversia, ovvero circa l'inesigibilità delle somme ingiunte.
Anzitutto giova ricordare che nel giudizio a cognizione piena che si instaura in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo non può costituire prova del credito la fattura commerciale.
Infatti tale atto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando il rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguire ma, al più, un mero indizio (Cass. Civ. 299/2016 e Cass. Civ. 15383/2010).
Invero deve osservarsi che la opposta, su cui grava l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cc, ha fondato il proprio credito su dati di consumo stimati, tra l'altro in contrasto con successiva documentazione nella quale vengono esposti i consumi effettivi.
Le numero 4 (quattro) fatture azionate con il decreto ingiuntivo - e precisamente la fattura n. 71924 del 21.02.2018 dell'importo residuo di € 1.146,00 (all. 4 dell'opposizione), la fattura n. 113840 del 23.03.2018 di € 2.175,00 (all. 5 dell'opposizione), la fattura n. 138548 del 18.04.2018 di € 1.985,00 (all. 6 dell'opposizione) e la fattura n. 213870 del 18.06.2018 di € 737,00 (all. 7 dell'opposizione) - si riferiscono a consumi stimati nel periodo 31.12.2017/31.01.2018
(la prima fattura), 31.01.2018/28.02.2018 (la seconda fattura), 28.02.2018/31.03.2018
(la terza fattura) e 31.03.2018/31.05.2018 (la quarta fattura).
Tale ultima fattura reca un consumo stimato al 31.05.2018 di mc 42.722.
Pag. 6 di 8 L'opponente ha documentato sia la contestazione delle bollette effettuate su letture stimate e contestuale segnalazione che il contatore era rotto (cfr. comunicazione mail del 25.01.2018), sia la sostituzione in data 29.03.2018 del gruppo di misura, sia la reiterazione (in data 09.07.2019 e 18.07.2019) di contestazione delle fatture per letture stimate.
L'opponente ha anche documentato (cfr. all. 12 dell'opposizione, fattura 385667 del
24.12.2018) che fino alla detta sostituzione del Contatore i consumi del Parte_1
erano arrivati a mc 39.390 (giusta rilevazione/Lettura di consumo effettivo effettuata in data 29.03.2018); fattura del 24.12.2018, in forza della quale il Condominio ha avuto un rimborso per consumi accertati minori rispetto a quelli stimati.
Al riguardo deve quindi ricordarsi che, in tema di contratti di somministrazione, la misurazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare il perfetto funzionamento del rilevatore (Cass. 23699/2016, Cass. 28984/2023). Infatti se, da un lato, deve darsi atto che il contatore è accettato consensualmente dai contraenti quale strumento deputato alla misurazione dei consumi e alla contabilizzazione, dall'altro, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato. Il descritto riparto degli oneri probatori costituisce, infatti, si palesa una conseguenza logica del principio “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento normalmente dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze.
Nel caso che ci occupa la società opposta - a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente per cui le somme ingiunte erano relative a consumi stimati e non effettivi, ed essendo stato documentato dalla stessa opponente un consumo effettivo
(lettura effettuata dall'opposta) alla data del 29.03.2018 incompatibile con la lettura stimata alla data del 31.05.2018 - non ha dimostrato che la quantità di gas dì fornita fosse quella esposta nelle fatture azionate.
Pag. 7 di 8 Conseguentemente il dato di consumo su cui si basano le fatture azionate non può ritenersi provato e, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 40367/2020 promossa da
in Roma contro (già Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
- accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 7799/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 25.05.2020, che, per l'effetto, viene revocato;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese e onorari di lite che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese esente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 03/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 8 di 8