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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2357/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore dott.ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2357/2021 promossa da:
, C.F. , in proprio, nonché quale leg. rappresentante della Parte_1 C.F._1
iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. REA PD – 223309, rappresentati e Parte_2
difesi dagli Avv. ti Piergiovanni Cervato, Avv. Marta Calore e Avv. Luca Locanto e presso gli stessi
– indirizzo telematico -elettivamente domiciliati
PARTE ATTRICE contro codice fiscale e partita Iva , rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Controparte_1 P.VA_1
Francesco Angeletti e presso lo stesso – indirizzo telematico - elettivamente domiciliata.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi, gli attori hanno chiesto: “vista la CTU depositata ed insistendo per tutte le residue istanze istruttorie, ivi compresa la CTU di quantificazione già richiesta in sede istruttoria laddove il Tribunale non ritenga di addivenire direttamente ad una pagina 1 di 9 quantificazione anche in via equitativa e di giustizia delle somme richieste da parte attrice, precisa le proprie conclusioni, nel merito, come già rassegnate in atto di citazione e precisate in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., nonché in via istruttoria come rassegnate in atto di citazione e memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c., formulate a verbali di udienza del 11/11/2021 e del 13/07/2023, che seguono, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle domande e/o eccezioni nuove o irritualmente modificate della controparte”. La convenuta ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Perugia, contrariis reiectis, respingere ogni domanda svolta dagli attori in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, con vittoria di spese e competenze del giudizio, previa eventuale ammissione delle richieste di prova orale già articolate (e che si ribadiscono qui di seguito) e previo eventuale rinnovo della CTU, per i motivi dedotti all'udienza del 13 luglio 2023, alle cui deduzioni ci si riporta”.
***
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
***
, premesso di essere tecnico ortopedico e il presidente del Consiglio di amministrazione e Parte_1
legale rappresentante della società dallo stesso costituita e divenuta leader in Italia nella Parte_2
produzione e nel commercio di dispositivi medici e di ausili per la mobilità soprattutto in ambito sanitario, ha rappresentato che, nel corso della propria pluriennale attività, aveva ideato e sviluppato un sistema di montaggio e smontaggio senza utensili per letti ospedalieri e/o per la cura domiciliare (il c.d. “Sistema Vassilli”), il quale consente di agganciare e sganciare il fondoletto al testaletto in maniera facile e senza necessità di attrezzi ma tramite staffe saldate sulla barra orizzontale del longherone (il perimetro della base di appoggio del letto) le quali si innestano nelle cave presenti sui tubi dei testaletto.
Esposto di aver sviluppato tale sistema, oltre che nella versione standard, in una versione per pazienti bariatrici a tre punti di tenuta, in una versione per i testaletto sospesi da terra ed in una ulteriore variante regolabile in altezza, ha rappresentato di aver depositato tale progetto presso il Registro
Pubblico Generale – sezione Progetti di lavoro dell'ingegneria o altri lavori analoghi, tenuto dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale biblioteche e istituti culturali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 99 della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 30 del relativo regolamento di attuazione, ottenendo la relativa Registrazione e di averlo concesso in licenza d'uso alla sua società.
Dedotto di essere realtà altamente consolidata e riconosciuta nel suo ambito, ha esposto che la convenuta - un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di Controparte_1
pagina 2 di 9 montascale a cingoli e a ruote, poltrone relax e ausili per la mobilità, collegata alla
[...]
società contro cui aveva in essere contenzioso di merito ordinario, Parte_3 Pt_1
sostanzialmente per i medesimi diritti azionati in questa sede (R.G. 3950/2017) - aveva inserito a catalogo cartaceo, dopo essersi informata telefonicamente in merito all'esistenza di una copertura brevettuale ed in previsione dell'imminente commercializzazione, un nuovo modello di letto caratterizzato da un sistema di montaggio e smontaggio fortemente simile a quello presente nei letti della ha esposto altresì di aver appreso, svolgendo delle ricerche in proprio, che la Parte_2
convenuta aveva pubblicizzato nel sito web www.kspitalia.com tra i prodotti descritti a catalogo nella linea “K.Care”, un letto avente codice Cod. A5132H caratterizzato dal fatto di avere il piano rete ad altezza regolabile grazie ad un particolare sistema di aggancio e sgancio delle gambe del letto al fondoletto, identico o comunque fortemente simili ed equivalente al Sistema Vassilli.
Lamentando che le operazioni di descrizione accordate in sede cautelare avevano rilevato Cont l'esistenza di una considerevole quantità dei letti Cod. A5132H presenti presso il magazzino di ha dedotto che dall'analisi comparativa, svolta in sede di operazioni di descrizione, era emerso che il letto prodotto da essa attrice presentava somiglianze nel metodo di realizzazione e delle identità nella parte concettuale con il letto A5132H della resistente (nella versione con la staffa con le feritoie verso il basso) e che la consistente produzione era stata realizzata da un produttore industriale cinese sulla base di disegni tecnici che ricalcavano sostanzialmente il “sistema Vassilli”.
Pertanto, ha dedotto che al titolare del progetto di lavoro spettasse, oltre al diritto di esclusiva riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, anche il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Assumendo poi che i letti prodotti per la convenuta e pronti per essere immessi nel mercato costituissero imitazione servile dei letti realizzati secondo il “sistema , il quale era realizzato Pt_1
secondo una forma nuova ed originale, dotata di carattere individualizzante e capacità distintiva, ha dedotto che la convenuta si fosse indebitamente appropriata dei pregi del prodotto concorrente ed avesse fruito confusoriamente della soluzione che il mercato riconduceva alla concorrente, indebitamente giovandosi dell'attività di ricerca, sviluppo, sperimentazione e ideazione condotta dalla senza sostenerne i relativi oneri e spese, costi e tempi. Parte_2
Ha quindi concluso chiedendo: “acquisirsi il fascicolo, comprensivo di tutti gli atti e documenti ed in particolare del materiale raccolto durante la descrizione e depositato in Cancelleria, del procedimento cautelare per descrizione R.G. 4610/2020 del Tribunale di Perugia, Sez. Spec.
Impresa, Giudice Dott.ssa Monaldi, e disporsi la desecretazione del materiale raccolto il 14 gennaio
2021, oltre che di ogni altro materiale raccolto dall'ufficiale giudiziario e/o dall'ausiliario;
pagina 3 di 9 In via principale di merito
2) accertarsi e dichiararsi che il Sig. è autore del progetto denominato “Sistema di Parte_1 montaggio e smontaggio senza utensili per letti ospedalieri e/o per la cura domiciliare”, meglio descritto in narrativa e che il medesimo Sig. è titolare su tale progetto dei diritti Parte_1 connessi ai sensi dell'art. 99 L.D.A., nonché dell'art. 2578 c.c., in relazione ai quali è Parte_2
licenziataria o comunque ne gode l'uso autorizzato;
3) accertarsi e dichiararsi che la società C.F. e P.VA , con sede in Controparte_2 P.VA_1
06031 Bevagna (PG), Via Dell'Artigianato 1 Stradario 80368 in persona del legale rappresentante pro tempore, è in ogni caso responsabile nei confronti di parte attrice per violazione dei diritti ai sensi dell'art. 99 L.d.A. e dell'art. 2578 c.c. di cui alla conclusione n. 2 e meglio descritti in narrativa, per aver indebitamente riprodotto i piani e disegni del progetto di cui alla medesima conclusione ed in ogni caso per i fatti meglio descritti in narrativa;
4) accertarsi e dichiararsi che la suddetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha realizzato il progetto tecnico di cui alla conclusione n. 2 a scopo di lucro senza il consenso dell'autore ed è quindi in ogni caso tenuta al versamento dell'equo compenso di cui all'art.
99 L.d.A. a favore di parte attrice;
5) accertarsi e dichiararsi che la suddetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, è altresì ed in ogni caso responsabile per aver commesso atti di concorrenza sleale interferente a danno di parte attrice come meglio descritti in narrativa;
6) accertarsi e dichiararsi, in subordine a quanto sopra, che la suddetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, è responsabile per illecito extracontrattuale per i fatti meglio descritti in narrativa;
7) accertato e dichiarato quanto alle conclusioni tutte precedenti, inibirsi in via definitiva alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la condotta costituente le violazioni dei diritti di cui alle conclusioni precedenti, con particolare ma non esclusivo riferimento alla riproduzione dei piani e disegni del progetto, nonché alla realizzazione, fabbricazione, commercializzazione, uso del sistema di montaggio e smontaggio attualmente utilizzato per il proprio letto della linea della famiglia “Horus” Cod. A5132H, nonché per ogni altro letto o prodotto assimilato integrante la soluzione s definita come “Sistema Vassilli”, nonché gli atti di concorrenza sleale interferente di cui in parte narrativa ed ogni ulteriore illecito configurato dagli atti commessi da parte convenuta, il tutto in ogni caso come meglio descritto in precedenza, nonché ogni altra condotta simile o analoga e comunque pregiudizievole per i diritti di parte attrice;
pagina 4 di 9 8) accertato e dichiarato quanto sopra, ordinarsi alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, il ritiro dal commercio di tutti i disegni e progetti di cui alle conclusioni che precedono e dei relativi supporti, nonché degli esemplari dei letti modello “Horus” Cod. A5132H, nonché di ogni altro letto o prodotto assimilato integrante la soluzione su definita come “Sistema Vassilli”, nonché di tutti i prodotti costituenti le violazioni dei diritti sud, la concorrenza sleale interferente e tutti gli illeciti di cui sopra, il tutto in ogni caso come meglio descritto in narrativa, nonché di tutto il materiale di natura tecnica, commerciale, promozionale, pubblicitaria e simile correlata a detti prodotti, esistente anche online con particolare ma non esclusivo riferimento alle pagine dedicate nel proprio sito web, come meglio descritto in narrativa;
9) ordinarsi alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di attivarsi per la rimozione di ogni informazione, online ed offline, tra cui quelle sul sito web ovvero quelle su cataloghi, pubblicate in relazione ai prodotti descritti in narrativa, nonché ad ogni altro prodotto ad essi equivalente, costituenti le suddette violazioni;
10) ordinarsi alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione dei documenti di natura tecnica, commerciale, contabile e finanziaria, quali a titolo esemplificativo progetti, disegni, piani, schede tecniche, fatture, ddt di consegna, registri, libri contabili e simili aventi ad oggetto il modello di letto “Horus” Cod. A5132H nonché ogni altro letto o prodotto assimilato integrante la soluzione su definita come “Sistema Vassilli”, il tutto in ogni caso come meglio descritto in narrativa;
11) ordinarsi alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti oggetto della presente contestazione;
12) disporsi una penale a carico della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, pari ad euro 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
13) condannarsi in ogni caso la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte attrice una somma a titolo di equo compenso o comunque di indennità per aver realizzato e/o adottato e/o utilizzato e/o prodotto e/o commercializzato detto progetto senza consenso, per scopi di lucro, a decorrere dal dovuto come illustrato in narrativa e fino a che detta realizzazione
e/o adozione e/o utilizzazione e/o produzione e/o commercializzazione risultino in essere, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero che sarà quantificata equitativamente ad opera del Giudice;
pagina 5 di 9 14) condannarsi in ogni caso la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire nei confronti di parte attrice tutti i danni subiti e subendi, sia per violazione dei diritti connessi di cui in narrativa, sia per gli atti di concorrenza sleale interferente, sia in subordine per gli illeciti extracontrattuali, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero che sarà quantificata equitativamente ad opera del Giudice;
15) ordinarsi la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza su il Corriere della Sera o su altro quotidiano a tiratura nazionale o in subordine locale, a cura e spese della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, sotto comminatoria di penale nella misura di cui alla conclusione n. 12. In via subordinata e residuale
16) In subordine ed in via residuale a quanto sopra, accertato e dichiarato che la convenuta ha comunque conseguito un arricchimento ingiusto nella realizzazione e/o adozione e/o utilizzazione e/o produzione e/o commercializzazione del progetto e relativo sistema di cui sopra nonché per ogni ulteriore fatto meglio descritto in narrativa, con correlativa diminuzione patrimoniale per la parte attrice, condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare parte attrice della corrispondente diminuzione patrimoniale nella misura che sarà determinata in corso di causa ovvero anche equitativamente ad opera del Giudice.
In ogni caso Spese e compensi di lite interamente rifusi sia delle fasi cautelari che di merito.”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la società convenuta, contestando la fondatezza della domanda. In particolare, dopo aver ricordato che la tutela cautelare era stata denegata sia dal giudice assegnatario del procedimento cautelare che dal collegio adito ex art. 669 terdecies c.p.c., ha dedotto ed eccepito che il c.d. “Sistema Vassilli” mancasse di vero carattere creativo, in quanto mancate di originalità, intesa come il “risultato di un'attività dell'ingegno umano” non banale e di 2) novità, intesa come “novità di elementi essenziali e caratterizzanti” tali da distinguere l'opera da quelle precedenti
(novità in senso oggettivo).
Ha eccepito ancora che le operazioni di descrizione avevano accertato che il modello di letto prodotto dalla convenuta non era presente nel catalogo dell'anno corrente e che l'esame della corrispondenza intercorsa con il produttore cinese aveva escluso che fossero stati messi a disposizione del produttore cinese progetti o disegni tecnici della ricorrente o comunque direttamente ricavati dai suoi modelli.
Ha comunque contestato che il sistema di aggancio dei letti prodotti dalla società attrice fosse originale, trattandosi di sistema comune nel settore delle scaffalature (tipo “ikea”), con conseguente esclusione della ravvisabilità di atti di concorrenza sleale, poiché la soluzione tecnica di controparte non era coperta da alcuna privativa brevettuale.
pagina 6 di 9 Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio; quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini trascritti in epigrafe, deve rilevarsi quanto segue.
***
La questione relativa alla ravvisabilità delle condizioni per accordare la tutela prevista per le opere di ingegno è stata affrontata nel giudizio definito con la sentenza n.469/2024. In quel provvedimento, pronunziato all'esito del contenzioso instaurato dagli attori contro Parte_3
(ossia l'altra società contro la quale si erano rivolte le iniziative degli attori), era osservato come “al fine di individuare rispetto al disegno di un prodotto - destinato ad essere replicato in serie in via industriale - un margine di tutela che riguardi la creazione in sé, e non sia invece esaurita dalla stessa funzione dell'oggetto, occorre ravvisare – in concreto - una “creazione innovativa”.
Nella citata sentenza – che costituisce “precedente conforme” ai fini codi cui all'art. 118 disp.
Att. C.p.c. – era osservato come “la tutela dell'art. 99 Legge n. 633, del 22.4.1941 è accordata all'autore di progetti di lavori di ingegneria che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, unica condizione che attribuisce al progettista il diritto allo sfruttamento economico della soluzione di un problema tecnico. Affinché un progetto sia apprezzabile come “creativo” occorre la prova della sua capacità di risolvere problemi tecnici oggettivamente autentici e non semplici difficoltà realizzative superabili mediante accorgimenti già noti e diffusi nella pratica.
Dal punto di vista dell'autore dell'opera progettuale che sia opera d'ingegno, occorre l'apporto di una idea nuova, idonea a risolvere problemi prima non risolti ovvero a fornire una soluzione innovativa rispetto a quelle già note: si tratta quindi di aver contributo, con un progetto intrinsecamente nuovo, ad un progresso, anche non geniale ma comunque sensibile, dello stato della tecnica, nel senso che il risultato della progettazione non fosse raggiungibile da un progettista medio applicando conoscenze diffuse”.
Ed invero, le opere rientranti nel campo delle scienze alla quale può essere accordata a tutela autoriale non devono essere confuse con le invenzioni industriali, che sono tutelate dal diritto dei brevetti, o con altre innovazioni di carattere “tecnico”, come per es. i modelli di utilità, tutelate da ulteriori titoli di proprietà industriale.
Tali argomentazioni - sostanzialmente fondate sul rilievo secondo cui il “sistema” ideato dall'attore non derivasse da una costruzione intellettuale frutto di un'elaborazione di conoscenze tecnico-scientifiche totalmente originali e nuove, ma consistesse in una soluzione tecnica funzionale per la riproduzione industriale di un prodotto, consistente nella trasposizione da un settore pagina 7 di 9 merceologico ad un altro di una soluzione nota e diffusa come tecnica per sostenere dei piani– non sono affatto smentite dalla consulenza tecnica disposta nel presente giudizio (e considerata anche nel precedente già deciso).
Il consulente tecnico muove, difatti, da una lettura dell'art. 99 cit. che non considera le peculiarità della tutela in questione, non rientrando nell'ambito della tutela autoriale quei progetti che costituiscono perfezionamento di soluzioni tecniche già sperimentate da altri. Il progetto gode della tutela dell'opera d'ingegno solo quando le indicazioni di carattere tecnico – disegni, calcoli e quanto altro necessario per la realizzazione di una determinata opera – consistono nell'applicazione di nuovi principi e di nuove regole tecniche, o comunque nell'innovativa applicazione di principi e regole preesistenti, con il raggiungimento di risultati non ottenuti prima.
Posto che il consulente era comunque giunto ad escludere che produttore dei modelli dei letti “Horus”
Cod. A5132H, avesse fatto ricorso al progetto della concorrente in quanto non ne aveva riproposto un tratto qualificante per la funzionalità del letto, va considerato che l'applicazione al sistema di aggancio del fondoletto – che è sostanzialmente un piano orizzontale – della tecnica di aggancio delle scaffalature è, seppur con qualche variante, trasposizione del medesimo schema tecnico, essendo semplicemente mutati gli elementi da ancorare tra loro (ma sempre nelle medesime posizioni) e le dimensioni.
Come osservato nella sentenza già emessa, la sagoma del profilo della staffa del modello prodotto dall'attrice – ossia la presenza di una doppia profilatura tesa ad agevolare operazioni ripetute di montaggio e smontaggio – è “applicazione che non costituisce altro che un accorgimento esecutivo, deducibile per semplici ed agevoli passaggi realizzativi dallo stato della tecnica esistente”.
Le argomentazioni in forza delle quali è stato escluso che ricorrano le condizioni per ritenere che il sistema di aggancio utilizzato nei letti prodotti dall'attrice fosse frutto di un progetto innovativo e creativo, non consentono di ravvisare una ipotesi concorrenza sleale “interferente”, non sussistendo in capo all'attore un diritto connesso alla tutela autoriale che fosse stato ingiustamente leso dalla concorrente. E comunque, anche a voler considerare la questione unicamente in riferimento al paradigma dell'art. 2598 cod. civ., difetta la prova – come già osservato – “che il sistema di aggancio – applicazione dell'arte nota per realizzare un incastro su un elemento portante – fosse dotato di capacità distintiva ed individualizzante, tanto più per imprese che operano principalmente nel settore delle pubbliche forniture, laddove la scelta non è basata da preferenze orientabili sulla base del “look alike” ma dalla miglior offerta liberamente ricevuta su un medesimo capitolato tecnico.
Inoltre, quando non sia in discussione la libera produzione di oggetti (sia perché frutto di idee non brevettate, non brevettabili o cadute in dominio pubblico per scadenza del brevetto, sia perché non pagina 8 di 9 è invocata la tutela della privativa) ed il prodotto venga presentato con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore, la ripetizione di connotati formali, specialmente ove si tratti di profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto, esclude la ravvisabilità di rischi confusori ex art. 2598 n. 1 c.c. .
***
La domanda pertanto non può trovare accoglimento;
al rigetto della domanda segue, in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p., la condanna della parte attrice alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo valori prossimi ai medi dei parametri di cui al D.M.
55/2014 aggiornato – scaglione di valore della domanda disattesa (cause di valore indeterminabile, complessità media). A carico della parte attrice devono essere altresì definitivamente poste le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
- Condanna altresì la parte attrice alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario, c.p.a. ed iva, se dovuta e non detraibile come per legge;
- Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto in atti.
Perugia, 5 maggio 2025
Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
Giudice Relatore
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore dott.ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2357/2021 promossa da:
, C.F. , in proprio, nonché quale leg. rappresentante della Parte_1 C.F._1
iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. REA PD – 223309, rappresentati e Parte_2
difesi dagli Avv. ti Piergiovanni Cervato, Avv. Marta Calore e Avv. Luca Locanto e presso gli stessi
– indirizzo telematico -elettivamente domiciliati
PARTE ATTRICE contro codice fiscale e partita Iva , rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Controparte_1 P.VA_1
Francesco Angeletti e presso lo stesso – indirizzo telematico - elettivamente domiciliata.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi, gli attori hanno chiesto: “vista la CTU depositata ed insistendo per tutte le residue istanze istruttorie, ivi compresa la CTU di quantificazione già richiesta in sede istruttoria laddove il Tribunale non ritenga di addivenire direttamente ad una pagina 1 di 9 quantificazione anche in via equitativa e di giustizia delle somme richieste da parte attrice, precisa le proprie conclusioni, nel merito, come già rassegnate in atto di citazione e precisate in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., nonché in via istruttoria come rassegnate in atto di citazione e memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c., formulate a verbali di udienza del 11/11/2021 e del 13/07/2023, che seguono, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle domande e/o eccezioni nuove o irritualmente modificate della controparte”. La convenuta ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Perugia, contrariis reiectis, respingere ogni domanda svolta dagli attori in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, con vittoria di spese e competenze del giudizio, previa eventuale ammissione delle richieste di prova orale già articolate (e che si ribadiscono qui di seguito) e previo eventuale rinnovo della CTU, per i motivi dedotti all'udienza del 13 luglio 2023, alle cui deduzioni ci si riporta”.
***
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
***
, premesso di essere tecnico ortopedico e il presidente del Consiglio di amministrazione e Parte_1
legale rappresentante della società dallo stesso costituita e divenuta leader in Italia nella Parte_2
produzione e nel commercio di dispositivi medici e di ausili per la mobilità soprattutto in ambito sanitario, ha rappresentato che, nel corso della propria pluriennale attività, aveva ideato e sviluppato un sistema di montaggio e smontaggio senza utensili per letti ospedalieri e/o per la cura domiciliare (il c.d. “Sistema Vassilli”), il quale consente di agganciare e sganciare il fondoletto al testaletto in maniera facile e senza necessità di attrezzi ma tramite staffe saldate sulla barra orizzontale del longherone (il perimetro della base di appoggio del letto) le quali si innestano nelle cave presenti sui tubi dei testaletto.
Esposto di aver sviluppato tale sistema, oltre che nella versione standard, in una versione per pazienti bariatrici a tre punti di tenuta, in una versione per i testaletto sospesi da terra ed in una ulteriore variante regolabile in altezza, ha rappresentato di aver depositato tale progetto presso il Registro
Pubblico Generale – sezione Progetti di lavoro dell'ingegneria o altri lavori analoghi, tenuto dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale biblioteche e istituti culturali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 99 della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 30 del relativo regolamento di attuazione, ottenendo la relativa Registrazione e di averlo concesso in licenza d'uso alla sua società.
Dedotto di essere realtà altamente consolidata e riconosciuta nel suo ambito, ha esposto che la convenuta - un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di Controparte_1
pagina 2 di 9 montascale a cingoli e a ruote, poltrone relax e ausili per la mobilità, collegata alla
[...]
società contro cui aveva in essere contenzioso di merito ordinario, Parte_3 Pt_1
sostanzialmente per i medesimi diritti azionati in questa sede (R.G. 3950/2017) - aveva inserito a catalogo cartaceo, dopo essersi informata telefonicamente in merito all'esistenza di una copertura brevettuale ed in previsione dell'imminente commercializzazione, un nuovo modello di letto caratterizzato da un sistema di montaggio e smontaggio fortemente simile a quello presente nei letti della ha esposto altresì di aver appreso, svolgendo delle ricerche in proprio, che la Parte_2
convenuta aveva pubblicizzato nel sito web www.kspitalia.com tra i prodotti descritti a catalogo nella linea “K.Care”, un letto avente codice Cod. A5132H caratterizzato dal fatto di avere il piano rete ad altezza regolabile grazie ad un particolare sistema di aggancio e sgancio delle gambe del letto al fondoletto, identico o comunque fortemente simili ed equivalente al Sistema Vassilli.
Lamentando che le operazioni di descrizione accordate in sede cautelare avevano rilevato Cont l'esistenza di una considerevole quantità dei letti Cod. A5132H presenti presso il magazzino di ha dedotto che dall'analisi comparativa, svolta in sede di operazioni di descrizione, era emerso che il letto prodotto da essa attrice presentava somiglianze nel metodo di realizzazione e delle identità nella parte concettuale con il letto A5132H della resistente (nella versione con la staffa con le feritoie verso il basso) e che la consistente produzione era stata realizzata da un produttore industriale cinese sulla base di disegni tecnici che ricalcavano sostanzialmente il “sistema Vassilli”.
Pertanto, ha dedotto che al titolare del progetto di lavoro spettasse, oltre al diritto di esclusiva riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, anche il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Assumendo poi che i letti prodotti per la convenuta e pronti per essere immessi nel mercato costituissero imitazione servile dei letti realizzati secondo il “sistema , il quale era realizzato Pt_1
secondo una forma nuova ed originale, dotata di carattere individualizzante e capacità distintiva, ha dedotto che la convenuta si fosse indebitamente appropriata dei pregi del prodotto concorrente ed avesse fruito confusoriamente della soluzione che il mercato riconduceva alla concorrente, indebitamente giovandosi dell'attività di ricerca, sviluppo, sperimentazione e ideazione condotta dalla senza sostenerne i relativi oneri e spese, costi e tempi. Parte_2
Ha quindi concluso chiedendo: “acquisirsi il fascicolo, comprensivo di tutti gli atti e documenti ed in particolare del materiale raccolto durante la descrizione e depositato in Cancelleria, del procedimento cautelare per descrizione R.G. 4610/2020 del Tribunale di Perugia, Sez. Spec.
Impresa, Giudice Dott.ssa Monaldi, e disporsi la desecretazione del materiale raccolto il 14 gennaio
2021, oltre che di ogni altro materiale raccolto dall'ufficiale giudiziario e/o dall'ausiliario;
pagina 3 di 9 In via principale di merito
2) accertarsi e dichiararsi che il Sig. è autore del progetto denominato “Sistema di Parte_1 montaggio e smontaggio senza utensili per letti ospedalieri e/o per la cura domiciliare”, meglio descritto in narrativa e che il medesimo Sig. è titolare su tale progetto dei diritti Parte_1 connessi ai sensi dell'art. 99 L.D.A., nonché dell'art. 2578 c.c., in relazione ai quali è Parte_2
licenziataria o comunque ne gode l'uso autorizzato;
3) accertarsi e dichiararsi che la società C.F. e P.VA , con sede in Controparte_2 P.VA_1
06031 Bevagna (PG), Via Dell'Artigianato 1 Stradario 80368 in persona del legale rappresentante pro tempore, è in ogni caso responsabile nei confronti di parte attrice per violazione dei diritti ai sensi dell'art. 99 L.d.A. e dell'art. 2578 c.c. di cui alla conclusione n. 2 e meglio descritti in narrativa, per aver indebitamente riprodotto i piani e disegni del progetto di cui alla medesima conclusione ed in ogni caso per i fatti meglio descritti in narrativa;
4) accertarsi e dichiararsi che la suddetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha realizzato il progetto tecnico di cui alla conclusione n. 2 a scopo di lucro senza il consenso dell'autore ed è quindi in ogni caso tenuta al versamento dell'equo compenso di cui all'art.
99 L.d.A. a favore di parte attrice;
5) accertarsi e dichiararsi che la suddetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, è altresì ed in ogni caso responsabile per aver commesso atti di concorrenza sleale interferente a danno di parte attrice come meglio descritti in narrativa;
6) accertarsi e dichiararsi, in subordine a quanto sopra, che la suddetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, è responsabile per illecito extracontrattuale per i fatti meglio descritti in narrativa;
7) accertato e dichiarato quanto alle conclusioni tutte precedenti, inibirsi in via definitiva alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la condotta costituente le violazioni dei diritti di cui alle conclusioni precedenti, con particolare ma non esclusivo riferimento alla riproduzione dei piani e disegni del progetto, nonché alla realizzazione, fabbricazione, commercializzazione, uso del sistema di montaggio e smontaggio attualmente utilizzato per il proprio letto della linea della famiglia “Horus” Cod. A5132H, nonché per ogni altro letto o prodotto assimilato integrante la soluzione s definita come “Sistema Vassilli”, nonché gli atti di concorrenza sleale interferente di cui in parte narrativa ed ogni ulteriore illecito configurato dagli atti commessi da parte convenuta, il tutto in ogni caso come meglio descritto in precedenza, nonché ogni altra condotta simile o analoga e comunque pregiudizievole per i diritti di parte attrice;
pagina 4 di 9 8) accertato e dichiarato quanto sopra, ordinarsi alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, il ritiro dal commercio di tutti i disegni e progetti di cui alle conclusioni che precedono e dei relativi supporti, nonché degli esemplari dei letti modello “Horus” Cod. A5132H, nonché di ogni altro letto o prodotto assimilato integrante la soluzione su definita come “Sistema Vassilli”, nonché di tutti i prodotti costituenti le violazioni dei diritti sud, la concorrenza sleale interferente e tutti gli illeciti di cui sopra, il tutto in ogni caso come meglio descritto in narrativa, nonché di tutto il materiale di natura tecnica, commerciale, promozionale, pubblicitaria e simile correlata a detti prodotti, esistente anche online con particolare ma non esclusivo riferimento alle pagine dedicate nel proprio sito web, come meglio descritto in narrativa;
9) ordinarsi alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di attivarsi per la rimozione di ogni informazione, online ed offline, tra cui quelle sul sito web ovvero quelle su cataloghi, pubblicate in relazione ai prodotti descritti in narrativa, nonché ad ogni altro prodotto ad essi equivalente, costituenti le suddette violazioni;
10) ordinarsi alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione dei documenti di natura tecnica, commerciale, contabile e finanziaria, quali a titolo esemplificativo progetti, disegni, piani, schede tecniche, fatture, ddt di consegna, registri, libri contabili e simili aventi ad oggetto il modello di letto “Horus” Cod. A5132H nonché ogni altro letto o prodotto assimilato integrante la soluzione su definita come “Sistema Vassilli”, il tutto in ogni caso come meglio descritto in narrativa;
11) ordinarsi alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti oggetto della presente contestazione;
12) disporsi una penale a carico della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, pari ad euro 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
13) condannarsi in ogni caso la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte attrice una somma a titolo di equo compenso o comunque di indennità per aver realizzato e/o adottato e/o utilizzato e/o prodotto e/o commercializzato detto progetto senza consenso, per scopi di lucro, a decorrere dal dovuto come illustrato in narrativa e fino a che detta realizzazione
e/o adozione e/o utilizzazione e/o produzione e/o commercializzazione risultino in essere, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero che sarà quantificata equitativamente ad opera del Giudice;
pagina 5 di 9 14) condannarsi in ogni caso la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire nei confronti di parte attrice tutti i danni subiti e subendi, sia per violazione dei diritti connessi di cui in narrativa, sia per gli atti di concorrenza sleale interferente, sia in subordine per gli illeciti extracontrattuali, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero che sarà quantificata equitativamente ad opera del Giudice;
15) ordinarsi la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza su il Corriere della Sera o su altro quotidiano a tiratura nazionale o in subordine locale, a cura e spese della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, sotto comminatoria di penale nella misura di cui alla conclusione n. 12. In via subordinata e residuale
16) In subordine ed in via residuale a quanto sopra, accertato e dichiarato che la convenuta ha comunque conseguito un arricchimento ingiusto nella realizzazione e/o adozione e/o utilizzazione e/o produzione e/o commercializzazione del progetto e relativo sistema di cui sopra nonché per ogni ulteriore fatto meglio descritto in narrativa, con correlativa diminuzione patrimoniale per la parte attrice, condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare parte attrice della corrispondente diminuzione patrimoniale nella misura che sarà determinata in corso di causa ovvero anche equitativamente ad opera del Giudice.
In ogni caso Spese e compensi di lite interamente rifusi sia delle fasi cautelari che di merito.”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la società convenuta, contestando la fondatezza della domanda. In particolare, dopo aver ricordato che la tutela cautelare era stata denegata sia dal giudice assegnatario del procedimento cautelare che dal collegio adito ex art. 669 terdecies c.p.c., ha dedotto ed eccepito che il c.d. “Sistema Vassilli” mancasse di vero carattere creativo, in quanto mancate di originalità, intesa come il “risultato di un'attività dell'ingegno umano” non banale e di 2) novità, intesa come “novità di elementi essenziali e caratterizzanti” tali da distinguere l'opera da quelle precedenti
(novità in senso oggettivo).
Ha eccepito ancora che le operazioni di descrizione avevano accertato che il modello di letto prodotto dalla convenuta non era presente nel catalogo dell'anno corrente e che l'esame della corrispondenza intercorsa con il produttore cinese aveva escluso che fossero stati messi a disposizione del produttore cinese progetti o disegni tecnici della ricorrente o comunque direttamente ricavati dai suoi modelli.
Ha comunque contestato che il sistema di aggancio dei letti prodotti dalla società attrice fosse originale, trattandosi di sistema comune nel settore delle scaffalature (tipo “ikea”), con conseguente esclusione della ravvisabilità di atti di concorrenza sleale, poiché la soluzione tecnica di controparte non era coperta da alcuna privativa brevettuale.
pagina 6 di 9 Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio; quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini trascritti in epigrafe, deve rilevarsi quanto segue.
***
La questione relativa alla ravvisabilità delle condizioni per accordare la tutela prevista per le opere di ingegno è stata affrontata nel giudizio definito con la sentenza n.469/2024. In quel provvedimento, pronunziato all'esito del contenzioso instaurato dagli attori contro Parte_3
(ossia l'altra società contro la quale si erano rivolte le iniziative degli attori), era osservato come “al fine di individuare rispetto al disegno di un prodotto - destinato ad essere replicato in serie in via industriale - un margine di tutela che riguardi la creazione in sé, e non sia invece esaurita dalla stessa funzione dell'oggetto, occorre ravvisare – in concreto - una “creazione innovativa”.
Nella citata sentenza – che costituisce “precedente conforme” ai fini codi cui all'art. 118 disp.
Att. C.p.c. – era osservato come “la tutela dell'art. 99 Legge n. 633, del 22.4.1941 è accordata all'autore di progetti di lavori di ingegneria che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, unica condizione che attribuisce al progettista il diritto allo sfruttamento economico della soluzione di un problema tecnico. Affinché un progetto sia apprezzabile come “creativo” occorre la prova della sua capacità di risolvere problemi tecnici oggettivamente autentici e non semplici difficoltà realizzative superabili mediante accorgimenti già noti e diffusi nella pratica.
Dal punto di vista dell'autore dell'opera progettuale che sia opera d'ingegno, occorre l'apporto di una idea nuova, idonea a risolvere problemi prima non risolti ovvero a fornire una soluzione innovativa rispetto a quelle già note: si tratta quindi di aver contributo, con un progetto intrinsecamente nuovo, ad un progresso, anche non geniale ma comunque sensibile, dello stato della tecnica, nel senso che il risultato della progettazione non fosse raggiungibile da un progettista medio applicando conoscenze diffuse”.
Ed invero, le opere rientranti nel campo delle scienze alla quale può essere accordata a tutela autoriale non devono essere confuse con le invenzioni industriali, che sono tutelate dal diritto dei brevetti, o con altre innovazioni di carattere “tecnico”, come per es. i modelli di utilità, tutelate da ulteriori titoli di proprietà industriale.
Tali argomentazioni - sostanzialmente fondate sul rilievo secondo cui il “sistema” ideato dall'attore non derivasse da una costruzione intellettuale frutto di un'elaborazione di conoscenze tecnico-scientifiche totalmente originali e nuove, ma consistesse in una soluzione tecnica funzionale per la riproduzione industriale di un prodotto, consistente nella trasposizione da un settore pagina 7 di 9 merceologico ad un altro di una soluzione nota e diffusa come tecnica per sostenere dei piani– non sono affatto smentite dalla consulenza tecnica disposta nel presente giudizio (e considerata anche nel precedente già deciso).
Il consulente tecnico muove, difatti, da una lettura dell'art. 99 cit. che non considera le peculiarità della tutela in questione, non rientrando nell'ambito della tutela autoriale quei progetti che costituiscono perfezionamento di soluzioni tecniche già sperimentate da altri. Il progetto gode della tutela dell'opera d'ingegno solo quando le indicazioni di carattere tecnico – disegni, calcoli e quanto altro necessario per la realizzazione di una determinata opera – consistono nell'applicazione di nuovi principi e di nuove regole tecniche, o comunque nell'innovativa applicazione di principi e regole preesistenti, con il raggiungimento di risultati non ottenuti prima.
Posto che il consulente era comunque giunto ad escludere che produttore dei modelli dei letti “Horus”
Cod. A5132H, avesse fatto ricorso al progetto della concorrente in quanto non ne aveva riproposto un tratto qualificante per la funzionalità del letto, va considerato che l'applicazione al sistema di aggancio del fondoletto – che è sostanzialmente un piano orizzontale – della tecnica di aggancio delle scaffalature è, seppur con qualche variante, trasposizione del medesimo schema tecnico, essendo semplicemente mutati gli elementi da ancorare tra loro (ma sempre nelle medesime posizioni) e le dimensioni.
Come osservato nella sentenza già emessa, la sagoma del profilo della staffa del modello prodotto dall'attrice – ossia la presenza di una doppia profilatura tesa ad agevolare operazioni ripetute di montaggio e smontaggio – è “applicazione che non costituisce altro che un accorgimento esecutivo, deducibile per semplici ed agevoli passaggi realizzativi dallo stato della tecnica esistente”.
Le argomentazioni in forza delle quali è stato escluso che ricorrano le condizioni per ritenere che il sistema di aggancio utilizzato nei letti prodotti dall'attrice fosse frutto di un progetto innovativo e creativo, non consentono di ravvisare una ipotesi concorrenza sleale “interferente”, non sussistendo in capo all'attore un diritto connesso alla tutela autoriale che fosse stato ingiustamente leso dalla concorrente. E comunque, anche a voler considerare la questione unicamente in riferimento al paradigma dell'art. 2598 cod. civ., difetta la prova – come già osservato – “che il sistema di aggancio – applicazione dell'arte nota per realizzare un incastro su un elemento portante – fosse dotato di capacità distintiva ed individualizzante, tanto più per imprese che operano principalmente nel settore delle pubbliche forniture, laddove la scelta non è basata da preferenze orientabili sulla base del “look alike” ma dalla miglior offerta liberamente ricevuta su un medesimo capitolato tecnico.
Inoltre, quando non sia in discussione la libera produzione di oggetti (sia perché frutto di idee non brevettate, non brevettabili o cadute in dominio pubblico per scadenza del brevetto, sia perché non pagina 8 di 9 è invocata la tutela della privativa) ed il prodotto venga presentato con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore, la ripetizione di connotati formali, specialmente ove si tratti di profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto, esclude la ravvisabilità di rischi confusori ex art. 2598 n. 1 c.c. .
***
La domanda pertanto non può trovare accoglimento;
al rigetto della domanda segue, in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p., la condanna della parte attrice alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo valori prossimi ai medi dei parametri di cui al D.M.
55/2014 aggiornato – scaglione di valore della domanda disattesa (cause di valore indeterminabile, complessità media). A carico della parte attrice devono essere altresì definitivamente poste le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
- Condanna altresì la parte attrice alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario, c.p.a. ed iva, se dovuta e non detraibile come per legge;
- Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto in atti.
Perugia, 5 maggio 2025
Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
Giudice Relatore
dott.ssa Stefania Monaldi
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