Articolo 4 della Legge 26 marzo 1955, n. 172
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 aprile 1955
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 aprile 1955