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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 25.06.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7184 dell'anno 2024 avente ad oggetto “Ricorso ex art. 10 Decreto legislativo
del 01/09/2011 n. 150 (violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali”
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
) e residente in [...]
Morandi n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Tobia Mirra, in virtù di mandato reso su foglio a parte ed allegato in calce al presente atto e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Campagna (SA) alla via Goffredo Mameli n. 31 - Pal. Paradiso 3°;
- RICORRENTE-
CONTRO
, c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, ed in forza della determina del Responsabile Ufficio di Staff n. 6 del 24-1- 2025, oltre che in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 30-12- 2024, dall'avvocato Martino Melchionda (c.f. ), presso il suo studio elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato in Eboli, Via Umberto Nobile 14;
- RESISTENTE –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26-9-2024 il sig. dava atto : - che in data Parte_1
25-6-2024 compariva sul sito del Comune di Campagna la determina n. 558 del 25-6-
2024, con il seguente oggetto: “ordinanza di conversione art. 495 c.p.c. …
[...]
studio legale Controparte_2
Melchionda e Saja”; - che il provvedimento riportava, anche nel corpo, il nome del ricorrente, e la circostanza che a carico dello stesso pendeva un procedimento esecutivo;
- che tale circostanza violava il diritto di riservatezza del ricorrente;
- che tale indicazione è stata rimossa solo a seguito di nota di diffida del legale del datata 30-6-2024. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia Pt_1
l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la responsabilità
dell'Ente municipale convenuto per violazione delle norme a tutela della privacy e del trattamento dei dati personali in dispregio delle norme di cui al D.Lgs.n. 196/2003
e successive modificazioni ed integrazioni e, di conseguenza, 2) condannare il al risarcimento del danno, morale, patrimoniale ed Controparte_1
esistenziale nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia o di equità e, comunque non inferiore nel suo ammontare alla misura minima di € 5.200,00; 3) condannarsi, altresì, lo stesso al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge. 4) Munirsi, infine, la emananda sentenza della clausola di provvisoria esecutorietà a norma di legge.”
In data 31.01.2025, si costituiva il eccependo che: il Controparte_1
provvedimento oggetto delle doglianze di parte ricorrente rimaneva sul sito dell'ente solo per sette giorni;
che la determina, recante il n. 558, veniva nuovamente pubblicata con l'omissione dell'indicazione del nominativo dell'interessato; che con pec del 2-7-2024 veniva dato riscontro alla nota dell'avv. Mirra, datata 30.6.2024,
allegando il nuovo provvedimento, pubblicato il giorno successivo.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda vista l'insussistenza di qualsivoglia lesione.
Instaurato il contradditorio, all'esito dell'udienza del 30.04.2025 la causa veniva rinviata alla presente udienza per la discussione e decisione assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve osservarsi come - ai sensi dell'art. 2050 c.c., richiamato dall'art. 15 codice in materia di protezione dei dati personali - il danneggiato ha solo l'onere di dimostrare il danno e il nesso di causalità di esso con il trattamento dei suoi dati, mentre il danneggiante deve invece dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. 18812/2014 e 10638/2016).
Ciò premesso, in materia di trattamento dei dati personali, la responsabilità
dell'intermediario è presunta, spettando a quest'ultimo fornire la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Ne consegue che parte convenuta risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni se non prova che l'evento dannoso non gli è imputabile perché
discendente da trascuratezza, errore (o frode) dell'interessato o da forza maggiore
(cfr. Cass. 10638/2016).
Ciò premesso risulta dalla documentazione allegata alla produzione di parte ricorrente che in data 25 giugno 2024 era stata pubblicata sul sito del Comune di
Campagna la determina n. 558 emessa dal responsabile dell'Area 110 –
Amministrativa dott.ssa Marzia Bardascino avente il seguente oggetto: “Ordinanza di conversione art.495 cod. proc. civ. R.G.E. 214/2022-
[...]
Liquidazione parcella n. 2PA studio legale Parte_2
Melchionda e Saja”. Quindi il trattamento illecito era stato integrato dalla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della determina relativa al pignoramento per un certo importo dello stipendio di un dipendente comunale;
nella determina era stata omessa la pubblicazione dei dati del debitore , ma nell 'oggetto vi era l' espressa indicazione dei dati che erano così finiti, seppure per una settimana, nell'albo pretorio on line del comune medesimo. Risulta altresì
depositata dalla parte resistente la determina rettificata mediante l'omessa indicazione del nome del ricorrente;
tale determina veniva adottata a seguito di pec inviata dal ricorrente in data 30.6.2025.
Ad avviso di parte resistente la rettifica della determina a distanza di una settimana ha impedito la produzione del danno lamentato non configurandosi alcuna responsabilità in capo al titolare del trattamento dei dati.
Parte resistente parte da una premessa errata.
Il titolare del trattamento dei dati risponde anche per il fatto colposo dei propri dipendenti, come del resto già sancisce in generale l'art. 2049 c.c. per tutta la materia della responsabilità civile. Il punto fondamentale è che il danno non patrimoniale risarcibile è in questi casi determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato costituzionalmente (Cost., artt. 2 e 21 e art. 8
della Cedu).
La rilevanza del rimedio risarcitorio è confermata dal GDPR, il cui art. 82 stabilisce che "chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del
presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento".
Ciò sta a significare che il soggetto danneggiato a seguito di un trattamento dei suoi dati in violazione delle norme del GDPR e di quelle nazionali di recepimento (cfr. il D.Lgs. n. 101 del 2018 di aggiornamento del codice privacy) può ottenere il risarcimento di qualunque danno occorsogli, anche se la lesione sia marginale;
e il titolare risponde per il danno causato dal trattamento in violazione del regolamento indipendentemente dall'eventuale concorso del responsabile specifico.
Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte “In base alla disciplina generale
del regolamento (Ue) 2016/679, cd. GDPR, il titolare del trattamento dei dati personali è
sempre tenuto a risarcire il danno cagionato a una persona da un trattamento non conforme
al regolamento stesso, e può essere esonerato dalla responsabilità non semplicemente se si è
attivato (come suo dovere) per rimuovere il dato illecitamente esposto, ma solo "se dimostra
che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile". L'esclusione del principio del
danno in re ipsa presuppone, in questi casi, la prova della serietà della lesione conseguente al
trattamento; ciò vuol dire che può non determinare il danno la mera violazione delle
prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento
quella violazione che concretamente offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza. (
cfr. Cassazione civile sez. I, 12/05/2023, n.13073). Quindi in applicazione delle superiori coordinate non rileva la circostanza che il si sia attivato a distanza CP_1
di una settimana per la rimozione del dato illecitamente esposto in quanto in ogni caso sussiste la violazione del GDPR per illecito trattamento dei dati personali.
Venendo al danno, ad avviso del tribunale deve ritenersi configurato un danno attraverso l'ostensione del dato per tipologia e contesto, sebbene solo per un tempo ridotto. E tanto emerge implicitamente dalla descrizione della vicenda materiale e dal suo essere maturata in uno specifico ambito temporale e socio-lavorativo.
L'ostensione dei dati personali del dipendente comunale ha sicuramente determinato discredito del predetto nell'ambito del contesto lavorativo. Ne consegue che merita di essere accolta esclusivamente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che merita di essere liquidato in via equitativa in euro 1000. Non
può farsi luogo ad altre forme di risarcimento in assenza di prova. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, sulla base del decisum ,di cui al DM
55/2014 come aggiornato dal Dm 37/2018
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la responsabilità del CP_1
per illecito trattamento dei dati personali.
[...]
2) Condanna il al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale in favore di parte ricorrente liquidato in euro 1.000.
3) Condanna il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore di parte ricorrente liquidate in euro 662.00 ( di cui euro 131.00 per la fase di studio, euro 131.00 per la fase introduttiva, euro 200 per la fase di trattazione , euro 200 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara