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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2024, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n. 1775 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a Buhusi in [...] il [...] e residente in Parte_1
Trevignano Romano (RM), rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Scaramella e
Raffaella Rago, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a Buhusi in [...] il [...] residente in Controparte_1
Monforte d'Alba (CN), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Beccaria, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato il 22.07.2024 i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio , nato a [...] il [...] Persona_1
e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno dedotto nel ricorso di aver convissuto more uxorio e che, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, intendono regolamentare i futuri rapporti nell'interesse del figlio, il quale vive con il padre e la nonna paterna in
Trevignano Romano (RM) e frequenta la scuola materna presso l'Istituto comprensivo di San Francesco a Anguillara Sabazia (RM).
In merito alla condizione reddituale le parti hanno dichiarato di essere entrambe economicamente autonome, svolgendo la professione di Parte_1 autista e l'attività di cuoca. Controparte_1
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 06.09.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
I difensori hanno depositato note di udienza con cui le parti hanno rettificato alcune delle condizioni indicate nell'atto introduttivo e chiesto l'accoglimento delle stesse.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti e delle condizioni indicate nelle note d'udienza depositate telematicamente il 21.09.2024, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c., per l'effetto dispone:
A) il figlio minore , nato a Civitavecchia in [...] Persona_1
12/02/2018 viene affidato ad entrambi i genitori e sarà residenzialmente
2 collocato presso la madre in Monforte d'Alba, Controparte_1
Piazza Umberto I n. 15;
B) Il padre verserà mensilmente alla signora a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat del costo della vita, tenendo come base l'indice relativo al mese di settembre (prima rivalutazione).
C) I genitori si impegnano a collaborare in buona fede tra loro, consentendosi reciprocamente telefonate e messaggi, avendo come finalità esclusiva l'interesse ed il benessere del figlio minore.
D) Per quanto concerne le spese extra assegno relative al figlio, le parti richiamano le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Civitavecchia in data 15/01/2015 e quindi, contribuiranno al 50% delle spese stesse : • SPESE
MEDICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
• SPESE
MEDICHE (da documentare) • che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
* SPESE
SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
• SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private: materiale di corredo scolastico di inizio arino;
• SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo -scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
baby sitter, viaggi e vacanze senza genitori.
E) Le vacanze estive, in considerazione della distanza tra padre e figlio, saranno divise tra i genitori nel seguente modo: il padre potrà tenere con sé il figlio per
3 due mesi, mentre la madre, che vive abitualmente con il figlio, potrà tenere con sé il minore un mese;
nulla osta che, se il padre non potrà prendere con sé il bambino, la mamma potrà sostituirsi all'altro genitore e viceversa.
F) Le vacanze scolastiche invernali per un periodo di almeno 10 giorni saranno suddivise al 50% tra i genitori alternandosi annualmente il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
si precisa che, per l'anno 2024 il padre terrà con sé il figlio nel giorno di Natale e la madre per Capodanno, mentre dall'anno successivo si alterneranno la festività. Per quanto riguarda le vacanze pasquali,
i genitori terranno per l'intero periodo il figlio ad anni alterni.
G) Il giorno del compleanno del figlio potrà essere condiviso da entrambi genitori.
H) I genitori dovranno impegnarsi a consegnarsi reciprocamente la documentazione necessaria (ISEE e quant'altro) per consentire ad entrambi di usufruire e percepire l'assegno unico familiare.
I) I genitori acconsentono a che il figlio minore possa essere da loro portato in villeggiatura all'estero, impegnandosi a sottoscrivere i necessari documenti e autorizzazioni.
J) Le parti, infine, si impegneranno a ridiscutere nuovamente le condizioni di collocazione del minore al compimento del decimo anno dello stesso o prima, qualora cambino le condizioni o subentri la necessità.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 7 novembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n. 1775 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a Buhusi in [...] il [...] e residente in Parte_1
Trevignano Romano (RM), rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Scaramella e
Raffaella Rago, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a Buhusi in [...] il [...] residente in Controparte_1
Monforte d'Alba (CN), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Beccaria, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato il 22.07.2024 i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio , nato a [...] il [...] Persona_1
e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno dedotto nel ricorso di aver convissuto more uxorio e che, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, intendono regolamentare i futuri rapporti nell'interesse del figlio, il quale vive con il padre e la nonna paterna in
Trevignano Romano (RM) e frequenta la scuola materna presso l'Istituto comprensivo di San Francesco a Anguillara Sabazia (RM).
In merito alla condizione reddituale le parti hanno dichiarato di essere entrambe economicamente autonome, svolgendo la professione di Parte_1 autista e l'attività di cuoca. Controparte_1
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 06.09.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
I difensori hanno depositato note di udienza con cui le parti hanno rettificato alcune delle condizioni indicate nell'atto introduttivo e chiesto l'accoglimento delle stesse.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti e delle condizioni indicate nelle note d'udienza depositate telematicamente il 21.09.2024, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c., per l'effetto dispone:
A) il figlio minore , nato a Civitavecchia in [...] Persona_1
12/02/2018 viene affidato ad entrambi i genitori e sarà residenzialmente
2 collocato presso la madre in Monforte d'Alba, Controparte_1
Piazza Umberto I n. 15;
B) Il padre verserà mensilmente alla signora a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat del costo della vita, tenendo come base l'indice relativo al mese di settembre (prima rivalutazione).
C) I genitori si impegnano a collaborare in buona fede tra loro, consentendosi reciprocamente telefonate e messaggi, avendo come finalità esclusiva l'interesse ed il benessere del figlio minore.
D) Per quanto concerne le spese extra assegno relative al figlio, le parti richiamano le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Civitavecchia in data 15/01/2015 e quindi, contribuiranno al 50% delle spese stesse : • SPESE
MEDICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
• SPESE
MEDICHE (da documentare) • che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
* SPESE
SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
• SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private: materiale di corredo scolastico di inizio arino;
• SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo -scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
baby sitter, viaggi e vacanze senza genitori.
E) Le vacanze estive, in considerazione della distanza tra padre e figlio, saranno divise tra i genitori nel seguente modo: il padre potrà tenere con sé il figlio per
3 due mesi, mentre la madre, che vive abitualmente con il figlio, potrà tenere con sé il minore un mese;
nulla osta che, se il padre non potrà prendere con sé il bambino, la mamma potrà sostituirsi all'altro genitore e viceversa.
F) Le vacanze scolastiche invernali per un periodo di almeno 10 giorni saranno suddivise al 50% tra i genitori alternandosi annualmente il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
si precisa che, per l'anno 2024 il padre terrà con sé il figlio nel giorno di Natale e la madre per Capodanno, mentre dall'anno successivo si alterneranno la festività. Per quanto riguarda le vacanze pasquali,
i genitori terranno per l'intero periodo il figlio ad anni alterni.
G) Il giorno del compleanno del figlio potrà essere condiviso da entrambi genitori.
H) I genitori dovranno impegnarsi a consegnarsi reciprocamente la documentazione necessaria (ISEE e quant'altro) per consentire ad entrambi di usufruire e percepire l'assegno unico familiare.
I) I genitori acconsentono a che il figlio minore possa essere da loro portato in villeggiatura all'estero, impegnandosi a sottoscrivere i necessari documenti e autorizzazioni.
J) Le parti, infine, si impegneranno a ridiscutere nuovamente le condizioni di collocazione del minore al compimento del decimo anno dello stesso o prima, qualora cambino le condizioni o subentri la necessità.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 7 novembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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