Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 03/04/2026, n. 6185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6185 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2026, proposto da
Michele Liguori, Vincenzo Liguori, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede Roma, depositata in data 7/7/2021 n. 8033.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa CA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 8033 del 7 luglio 2021, il TAR di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia a dare esecuzione al decreto ex L. 24/3/2001 n. 89 della Corte di Appello di Roma depositato in data 14.05.2015 rep. 4374/2015 che, per quanto qui di rilievo, aveva condannato detto Ministero, per quanto qui di interesse, al pagamento in favore degli avvocati Liguori Michele e Liguori Vincenzo, difensori antistatari in quella sede, dell’importo di euro 350,00 per spese di lite oltre accessori. Ha altresì nominato, per il caso di inottemperanza, nella qualità di Commissario ad acta, il Responsabile p.t. dell’Ufficio 1 della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.
Detta sentenza è stata ritualmente notificata sia al Ministero della Giustizia, sia all’Ente designatore, con modalità telematiche il 20.7.2021.
Riferiscono gli odierni deducenti che l’Amministrazione ha provveduto al pagamento, in favore della parte privata, delle spese di lite liquidate dalla Corte di Appello di Napoli con il decreto ex L. 24/3/2001 n. 89 e dei relativi oneri accessori, ma non anche dell’importo di € 400,00 erogato a titolo di contributo unificato per il giudizio di ottemperanza, né le spese di lite liquidate con la sentenza e gli accessori di legge, tantomeno degli interessi legali sulle spese di lite e sugli accessori di legge.
Atteso l’inadempimento dell’Amministrazione, in data 15.10.2021 e in data 23.09.2025 gli avvocati Liguori hanno invitato l’Amministrazione a procedere al pagamento in loro favore del credito.
In mancanza di riscontro, con ricorso ex art. 114 comma 6 c.p.a., notificato in data 22 gennaio 2026 e depositato in pari data, gli avvocati Liguori hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza in epigrafe.
All’uopo, il ricorrente ha dedotto e documentato che la stessa è stata ritualmente notificata al Ministero della Giustizia, che è divenuta irrevocabile, come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame depositato in atti, e che il Ministero debitore, tuttavia, non ha provveduto alla restituzione dell’importo di € 400,00 da lui versato a titolo di contributo unificato per l’iscrizione sul ruolo del procedimento di ottemperanza, delle spese di lite e degli oneri accessori liquidati con detta sentenza e comunque dovuti ex lege, dei relativi interessi legali.
Ha dunque chiesto al Tribunale di ordinare al Ministero della Giustizia la piena e completa della indicata sentenza e di nominare, altresì, un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento; lo stesso ha anche chiesto la refusione delle spese del presente giudizio.
Il Ministero, nonostante la rituale notifica, non si è costituito in giudizio.
All’udienza del primo aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, sussistendone i requisiti di legge, in quanto la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza è stata notificata il 20 luglio 2021 all’Amministrazione tenuta ad eseguirla (pertanto, il ricorso è senz’altro procedibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio) e – sulla base della documentazione agli atti, non contrastata ex adverso – non risulta essere stata adempiuta.
Rileva il Collegio che nella presente fase non è applicabile la novella intervenuta sull’art. 5 sexies comma 12 bis della legge n. 89/01 (come modificato dall’art. 1 comma 817, della legge di bilancio 2025 che ha disposto, per i fini di interesse, che “ decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”), posto che il giudizio di ottemperanza è ormai definito da tempo, di talché il ricorso in esame rileva quale strumento finalizzato a disporre le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione di un doppio giudicato, attraverso una scelta organizzativa, peraltro, già indicata dalla legge senza alcuna valutazione di merito del giudice adito.
Si precisa, altresì, che “ l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa anche in ipotesi di compensazione delle spese di lite e senza necessità di alcuna specifica statuizione in merito, trattandosi di obbligazione ex lege . Infatti, in caso di compensazione delle spese di lite, in detta compensazione non può ritenersi compresa anche la restituzione del contributo unificato (da parte della resistente che sia rimasta soccombente nel giudizio), atteso che il contributo in questione, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 13, d.P.R. n. 115/2002, è oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del Giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare ” (TAR Roma n. 21652/2024)
La domanda deve dunque essere accolta, ordinando al Ministero della Giustizia di dare piena e completa ottemperanza – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – alla sentenza di cui in epigrafe per quanto residua in favore dell’odierno ricorrente, oltre interessi legali maturati dal deposito di quella sentenza costituente il titolo alla base della pretesa sino all’emissione del mandato di pagamento.
Tanto in applicazione del principio di diritto secondo cui il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c.
Come richiesto, inoltre, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, individuato in dispositivo, che provvederà – una volta decorso il sopra indicato termine – alla liquidazione delle spese del giudizio liquidate nella ottemperanda sentenza, secondo i criteri ricordati.
3. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto del fatto che parte ricorrente si difende in proprio e, comunque, del ridotto grado di complessità dell’attività difensiva svolta, trattandosi della esecuzione di sentenza per la sola parte in cui sono state liquidate le spese del giudizio e il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe, provvedendo a quanto nella stessa indicato, come precisato in parte motiva;
- dispone che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, un funzionario del Ministero della giustizia, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del medesimo Ministero nel termine di quindici giorni dall’apposita istanza di parte, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
CA RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO