TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI - Presidente dott.ssa Chiara SANDINI - Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale RG 31/2024 promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...] (c.f. , C.F._1
e
nato a [...] il [...], residente in [...]di Piave Parte_2
(BL), via Agostino Tessaro 72 (c.f. ) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federica Pastro e dall'avv. Davide Pollici, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
pagina 1 di 3 - Osservato che le parti sono comparse all'udienza a trattazione scritta del 14 marzo 2024, concludendo per l'accoglimento del ricorso;
- ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano conformi all'interesse morale e materiale della figlia minorenne , nata RE (BL) 28/04/2019; Persona_1
- rilevato che il Pubblico Ministero è intervenuto, accordando il proprio parere favorevole all'accoglimento della domanda;
PER QUESTI MOTIVI
DISPONE che i rapporti tra le parti nei confronti della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , nata RE (BL) 28/04/2019, siano disciplinati Persona_1 dagli accordi dai genitori medesimi raggiunti, come contenuti nel ricorso presentato in data 12 gennaio 2024, nei seguenti termini, come contenuti nel ricorso di cui sopra e che qui di seguito si trascrivono:
a) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di quest'ultima, nella quale ella si trasferirà entro il 28/02/2024;
b) In linea di massima la figlia trascorrerà con il padre un fine settimana ogni due a partire dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera, con pernotto, nonché almeno una sera in un giorno infrasettimanale con pernotto.
Il padre, inoltre, accompagnerà la bambina a scuola la mattina. Resta ferma la facoltà dei genitori di concordare variazioni a questa turnazione, in caso di necessità.
c) I deducenti concorderanno annualmente un periodo di vacanza di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante l'estate e si suddivideranno equamente i giorni delle vacanze natalizie e pasquali
(alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), così come le ulteriori festività del calendario.
d) Il padre verserà alla madre per il mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili mediante bonifico
(IBAN: [...]) da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese. L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
e) la madre continuerà a percepire l'intero importo dell'Assegno Unico relativo alla figlia, attualmente pari a €
216,20.
f) Le spese straordinarie relative ai figli - come meglio individuate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di
Belluno, che le parti dichiarano di ben conoscere e che si dimette (doc. 18) - saranno suddivise tra i genitori per il pagina 2 di 3 70% a carico del padre e per il restante 30% a carico della madre.
g) Si dichiara ex art. 473bis-12, comma 2, che non ci sono altri procedimenti o provvedimenti riguardanti le domande oggetto del presente ricorso o a esse connesse.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 8 aprile 2025
Il presidente
(dott. Umberto Giacomelli)
Il Giudice estensore
(dott. Beniamino Margiotta)
pagina 3 di 3