Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/02/2026, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12180 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Marta Di Tullio, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
RO CA, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Freni, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
Ater del Comune di RO, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Cordova, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. rep. QC/-OMISSIS- del 18.4.2025, n. prot. QC/-OMISSIS- del 18.4.2025, notificata in data 23.6.2025, di rigetto dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater, sito in RO, in via -OMISSIS- fabbr. -OMISSIS-, matricola-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO CA e dell’Ater del Comune di RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IE NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18.9.2025 (dep. il 15.10) -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui RO CA ha respinto l’istanza di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater, sito in RO, via-OMISSIS-
1.1. In punto di fatto la ricorrente ha rappresentato:
- che sua madre era assegnataria del predetto alloggio in virtù di subentro approvato con determinazione dirigenziale n. 118 del 27.4.2000;
- che l’esponente faceva parte del nucleo familiare originario, si era poi allontanata dall’alloggio nel 1991 dopo avere contratto matrimonio e vi avrebbe fatto rientro nel 2012, dopo la separazione dal coniuge e “in seguito alle difficoltà economiche sopraggiunte e per assistere la madre”, pur non avendovi fissato la residenza a causa dell’opposizione manifestata dall’assegnataria per il timore di un aumento del canone;
- che dopo il decesso della madre nel marzo 2015, la -OMISSIS- ha presentato istanza di subentro al fine di regolarizzare la propria posizione, incontrando tuttavia il diniego dell’Ater, motivato sul presupposto che “non vi è alcun soggetto avente titolo a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio medesimo, essendo il nucleo familiare composto dalla sola assegnataria al momento del suo decesso" (diniego contestato dinanzi al Tribunale di RO con esito tuttavia sfavorevole per la ricorrente);
- che nel gennaio 2021 la -OMISSIS- ha quindi presentato istanza di assegnazione in regolarizzazione ai sensi della l.r. Lazio n. 1/2020, respinta con l’atto gravato in questa sede e motivato sul rilievo che l’istante non avrebbe fissato la propria residenza anagrafica nell’alloggio entro il 23.5.2014 (come sarebbe comprovato dalle risultanze anagrafiche, da cui risulterebbe anzi l’emigrazione nel Comune di Riano dall’11.11.2019).
1.2. A fondamento dell’impugnativa la parte ha articolato i seguenti motivi:
(i) “Violazione dell’art. 22 della LR. Lazio 27.02.2020, n. 1, dell’art. 53 della L.R. Lazio 28.12.2006, n. 27 e s.m.i., dell’art. 11 della L.R. Lazio n. 11 del 19.7.2007, della L.R. Lazio 6.8.1999, n. 12 e s.m.i., della L. 5.8.1978, n. 457 e dei principi generali vigenti in materia in relazione agli artt. 1, 3 e, 6, commi 1, lett. b), 9, 10, 10 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 2, 3, 24, 4, 97, 117 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, sviamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta”: il fatto che la ricorrente vivesse con la madre, assegnataria dell’immobile, già dal 2012 sarebbe dimostrato, quantomeno a livello indiziario, dalle “utenze a lei intestate e depositate unitamente alla domanda di subentro”;
(ii) “Altra violazione dell’art. 22 della L.R. Lazio 27.02.2020 n.1, dell’art. 53 della L.R. Lazio 28.12.2006, n. 27 e s.m.i., dell’art. 11 della L.R. Lazio n. 11 del 19.7.2007, della L.R. Lazio 6.8.1999, n. 12 e s.m.i., della L. 5.8.1978, n. 457, n.1 e dei principi generali vigenti in materia in relazione agli artt. 1, 3 e, 6, commi 1, lett. b), 9, 10, 10 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 2, 3, 24, 4, 97, 117 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione”: RO CA si sarebbe limitata a richiamare i rilievi critici svolti dall’Ater nella comunicazione di preavviso del rigetto, senza svolgere alcuna considerazione e senza tenere conto che la predetta comunicazione era stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
(iii) “Violazione dell’art. 53 della L.R. Lazio 28.12.2006, n. 27 e s.m.i., dell’art. 11 della L.R. Lazio n. 11 del 19.7.2007, della determinazione della Regione Lazio 2.10.2013 n. A07869, della L.R. Lazio 6.8.1999, n. 12 e s.m.i., della L. 5.8.1978, n. 457 e dei principi generali vigenti in materia in relazione alla L. n. 241/1990 ed agli artt. 2, 3, 24, 4, 97, 117 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, disparità di trattamento, sviamento, ingiustizia manifesta”: l’atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto il parere negativo dell’Ater è stato reso a distanza di quattro anni dalla presentazione dell’istanza;
(iv) “Violazione del Regolamento Regionale n.2 del 20.9.2000, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione”: si contesta il ritardo dell’Ater nell’adozione della proposta al Comune di adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza.
2. RO CA e l’Ater si sono costituite in resistenza e hanno replicato nel merito alle doglianze della parte ricorrente.
3. All’odierna udienza pubblica, in vista della quale RO CA ha presentato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5. L’art. 22, co. 141, lett. a) , l.r. Lazio n. 1/2020 stabilisce, per quanto di interesse, che “[l] a data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014 ”.
5.1. Dalle risultanze anagrafiche in atti (all. 7 ric.; all. 4-19 Ater) emerge che l’istante non risiedeva presso l’alloggio alla data stabilita dalla legge.
5.2. Peraltro, la documentazione prodotta dalla ricorrente comunque non è idonea a provare la sussistenza della circostanza dedotta (a prescindere da ogni considerazione sul fatto se una tale prova sia, nel vigore della predetta disposizione, ammissibile).
5.3. Invero, l’unico documento di astratta pertinenza è la fattura per la fornitura dell’energia elettrica per il periodo novembre-dicembre 2012 (all. 5 ric.). Da esso tuttavia non può ricavarsi in via presuntiva l’effettiva instaurazione del rapporto di occupazione abusiva per almeno due concomitanti ragioni.
5.3.1. La prima è che l’alloggio era all’epoca assegnato alla madre dell’odierna ricorrente, sicché non può escludersi che l’intestazione del contratto di fornitura sia avvenuto per ragioni interne ai loro rapporti, dovendo peraltro osservarsi che, per giurisprudenza costante, “non sussiste occupazione abusiva fintantoché l’immobile risulti regolarmente assegnato e abitato dall’assegnatario” ( ex plur. , di questa sezione, la sent. n. 102 del 5.1.2026 e giur. ivi cit.).
5.3.2. La seconda è che la fattura si riferisce a un torno di tempo breve, isolato e distante rispetto alla data stabilita dalla legge; essa dunque non può provare, neppure a livello presuntivo, la sussistenza della dedotta occupazione abusiva. D’altronde, è appena il caso di rammentare che la giurisprudenza formatasi con riguardo alle “regolarizzazioni” di cui all’art. 53 l.r. Lazio n. 27/2006 ha chiarito che le risultanze anagrafiche hanno una qualificata efficacia probatoria, superabile soltanto “da una prova contraria desumibile da una fonte di convincimento munita di determinati requisiti, relativi alla provenienza ed al procedimento di costituzione, che ne garantiscano l’attendibilità” ( ex multis, di questa sezione, la sent. n. 11510 del 12.6.2025 e prec. ivi cit.).
5.4. Il primo motivo è pertanto privo di fondamento.
6. Parimenti da disattendere è la seconda censura, con cui l’odierna ricorrente prospetta un difetto di motivazione. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che il richiamo da parte di RO CA degli esiti dell’istruttoria condotta dall’Ater integra un’ipotesi di motivazione per relationem (v. art. 3, co. 3, l. n. 241/1990), che “le disposizioni vigenti non impongono allo stesso Comune di esplicitare nell’atto finale le ragioni per le quali ritenga di condividere il giudizio di non regolarizzabilità già chiaramente espresso dall’Ater” (di questa sezione, sent. n. 102/2026 cit.) e che l’assenza di un contributo procedimentale da parte della -OMISSIS- in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto (perfezionatasi per compiuta giacenza) ha reso a fortiori adeguato il mero rinvio agli accertamenti effettuati, senza che fosse necessario un più elevato standard motivazionale.
7. Quanto ai dedotti ritardi nella conduzione del procedimento (terzo e quarto motivo), va ribadito quanto già affermato in numerosi precedenti, ossia che trattasi di termini ordinatori, la cui violazione non può rilevare in punto di validità del provvedimento ( ex plur. , Cons. Stato, sez. V, 15.5.2025, n. 4165; di questa sezione, sent. n. 11510/2025 cit., ove si osserva che: “costituisce principio generale del diritto, di cui le previsioni dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 rappresentano ulteriore conferma a livello di normazione primaria, quello per cui i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge”; pertanto, “ferma restando - per l’eventualità del ritardo e in presenza dei presupposti di legge - l’esperibilità di rimedi risarcitori e/o indennitari, le disposizioni che stabiliscono il termine di conclusione del procedimento non ricollegano alla sua violazione un effetto di consumazione del potere”; “[i]l ritardo nella conclusione del procedimento di regolarizzazione in questione non può quindi giustificare, di per sé, l’annullamento del provvedimento impugnato”).
8. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
9. Le peculiarità del caso emergenti in atti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO LB di NE, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
IE NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NN | IO LB di NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.