Art. 20. Art 20.
Su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e di altri Ministri competenti, entro tre mesi saranno coordinate e riunite in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 , della legge 2 giugno 1930, n. 733 , del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418 , della legge 20 giugno 1935, n. 1250 , del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1738 , e del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350 .
Su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e di altri Ministri competenti, entro tre mesi saranno coordinate e riunite in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 , della legge 2 giugno 1930, n. 733 , del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418 , della legge 20 giugno 1935, n. 1250 , del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1738 , e del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350 .