Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 41848
CASS
Sentenza 31 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Qualifica del dichiarante CH

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la errata qualifica tecnica, siano stati correttamente applicati i principi che impongono la valutazione delle dichiarazioni di imputati di reato connesso unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Tali riscontri sono stati individuati nelle dichiarazioni dei genitori, nelle conversazioni intercettate, nella deposizione di un teste di polizia giudiziaria, in messaggi telefonici, individuazioni fotografiche, accertamenti di polizia giudiziaria e dichiarazioni di coimputati.

  • Rigettato
    Mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite

    La Corte ha ritenuto provata la presenza simultanea di un numero cospicuo di estorsori, evidenziata dallo svolgersi nel tempo delle richieste estorsive.

  • Rigettato
    Responsabilità per tentata estorsione

    Le dichiarazioni del dichiarante CH sono state riscontrate dall'individuazione fotografica dell'imputato, da una conversazione intercettata in cui si individuava un soggetto marocchino alla ricerca del dichiarante per ottenere denaro, e da attività di polizia giudiziaria che comprovavano il coinvolgimento dell'imputato in attività illecite di spaccio.

  • Rigettato
    Mancanza dell'elemento psicologico

    La conversazione intercettata ha rivelato che il ricorrente era a conoscenza delle ragioni della sua ricerca e minaccia verso la persona offesa.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La censura è generica e non tiene conto della gravità del fatto e delle modalità di esecuzione, né fornisce elementi dimostrativi significativi a favore del ricorrente. La Corte ha richiamato la gravità del fatto come parametro sufficiente per negare il beneficio.

  • Rigettato
    Prescrizione del reato

    Il reato, aggravato dalle più persone riunite e dall'uso di arma, commesso nel gennaio 2017, con un termine di prescrizione calcolato sulla pena massima prevista per il delitto tentato (tredici anni e quattro mesi di reclusione), non è ancora prescritto, tenendo conto anche del periodo di interruzione.

  • Rigettato
    Responsabilità per estorsione consumata

    Superata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del dichiarante CH, si rileva che le sentenze di merito hanno sottolineato le telefonate e messaggi tra il ricorrente e il dichiarante, dimostrativi delle pretese di pagamento. La conversazione intercettata ha confermato che i soggetti che minacciavano erano emissari del ricorrente. L'aggravante delle più persone riunite è stata ritenuta sussistente e estesa al ricorrente quale mandante.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni del dichiarante CH

    Le argomentazioni spese in relazione al ricorrente ST sulla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di CH SS ES sono richiamate e ritenute valide.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche richiamando la gravità dei fatti dovuta alla reiterazione dei comportamenti illeciti, parametro sufficiente secondo la giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione delle prerogative difensive

    L'eccezione è generica. L'assenza della pagina 22 è ritenuta un mero refuso, vista la consequenzialità delle espressioni e del costrutto tra le pagine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 41848
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41848
    Data del deposito : 31 dicembre 2025

    Testo completo