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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8615/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8615 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Giojelli, unitamente al quale elettivamente domiciliato sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via G. Bonaparte n. 18/20; Appellante E
, C.F. , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
, C.F. , in persona del l.r.p.t., e per Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...] P.IVA_3 dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia in al C.so Vittorio Emanuele, n. 58; CP_4
Appellato Nonché
, P. Iva: in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore;
Appellato contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di n. 2801/2023 (R.G. n. 1166/2023), pubblicata in data CP_4
15.09.2023.
CONCLUSIONI Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava la cartella di pagamento n.100 2021 00048336 57 000 notificatagli il 18.10.2022, relativa a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità dell'atto opposto sostenendo di aver tempestivamente adempiuto le ragioni di credito iscritte al ruolo afferenti ai tre verbali di accertamento. Con sentenza n. 2801/2023, il Giudice di Pace adito si pronunciava per il rigetto della domanda attorea, ritenendo inadeguata la documentazione prodotta dall'opponente, in quanto idonea a comprovare adempimenti parziali dei crediti contestati, per cui riteneva correttamente instaurata la procedura di esazione coattiva. 1.1 Con atto di appello tempestivamente spiegato, l'appellante proponeva gravame domandando la riforma integrale della decisione impugnata, con vittoria di spese processuali di ambo i gradi di giudizio. Con primo motivo di doglianza, contestava il difetto di prova in ordine alle date di notifica di due dei supposti verbali di accertamento, che avrebbero potuto provare l'intempestività dei pagamenti resi in misura ridotta. Lamentava, poi, la sproporzione della somma iscritta a ruolo rispetto a quella dovuta in riferimento al verbale di accertamento n. 126/0003055716, instando per l'integrale nullità della cartella di pagamento. 1.2 Con propria memoria, si costituivano gli appellati , , Controparte_1 Controparte_3
, i quali domandavano il rigetto del gravame, con condanna della controparte al Controparte_6 pagamento delle spese di lite. In ordine al primo profilo di doglianza, osservavano come ai sensi dell'art. 2697 c.c. spettasse al debitore intimato dare prova esaustiva dei fatti estintivi dei crediti e non già agli enti impositori. Sul secondo motivo, concernente l'asserito erroneo computo del quantum iscritto al ruolo per uno dei titoli, puntualizzavano che la somma intimata fosse integralmente dovuta. 1.3 Non si costituiva, invece, scegliendo la contumacia per il presente grado di giudizio, l' , per quanto regolarmente evocata alla lite. Controparte_7
2. Tanto opportunamente premesso, i motivi di gravame spiegati appaiono parzialmente meritevoli di accoglimento. Scandagliando in ordine logico-sistematico i suddetti, occorre, anzitutto, indagare la questione concernente la tempestività dei pagamenti eseguiti da parte appellante per due dei verbali di accertamento richiamati nella cartella opposta. In proposito, mette conto puntualizzare come la cartella di pagamento n. 100 2021 00048336 57 000 concerna il recupero di tre verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada elevati: dalla
, verbale n. 126/0003055716, registro n. 3656395 e dalla Controparte_3 Controparte_6 verbale n. 0005654738, registro n. 3528001, nonché verbale n. 0005574944, registro n. 3429925. Cionondimeno, il motivo di censura in esame deve intendersi riferito solo ai verbali emessi dalla
, per cui l'istante ha dedotto con l'atto di citazione in appello che “con riguardo Controparte_6
a tutti i verbali con eccezione rispetto a quello di cui alla costituzione della , di Controparte_3 cui si parlerà in seguito, non risulta depositata agli atti alcuna ricevuta di notifica che attesti le notifiche degli stessi in date anteriori ai cinque giorni rispetto ai pagamenti effettuati dal Sig.
(pagg. 8, 11, 16 e 19 del file in All.5). Per tale ragione le notifiche asseritamente rilevate Pt_1 come certe dal Giudice di Pace, certe non sono perché non dimostrate in giudizio, e i pagamenti effettuati dal Sig. vanno considerati tempestivi”. Pt_1
Nella prospettazione offerta dall'opponente in primo grado, gli adempimenti eseguiti avrebbero determinato l'estinzione integrale delle pretese creditorie, in quanto posti in essere tempestivamente nel termine di cinque giorni dal ricevimento dei verbali sottesi all'iscrizione a ruolo e, dunque, dovuti in misura ridotta. Secondo la tesi dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe applicato erroneamente l'art. 202 del Codice della strada a fronte della documentazione esibita, valutando come non satisfattivi i pagamenti corrisposti per i verbali di accertamento nn. 0005654738 e 0005574944. La censura articolata avverso i citati titoli attiene, dunque, alla correttezza delle notificazioni asseritamente eseguite dagli enti impositori. Di contro, gli appellati evidenziano come, nel caso di opposizione preventiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., gravi sul debitore la prova del fatto estintivo che invochi a proprio favore, , mediante l'esibizione della documentazione comprovante le date di notificazione dei verbali accertanti le violazioni. La questio iuris è volta a indagare se il debitore avesse eseguito pagamenti aventi efficacia estintiva, ben potendo beneficiare del pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative in misura ridotta o se, viceversa, fosse tenuto a eseguire i versamenti satisfattivi nella più gravosa misura, di talché il recupero coattivo da parte dell'agente della riscossione risulti legittimo. In punto di distribuzione degli oneri probatori, giova rammentare come nel giudizio di opposizione a precetto la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisca un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., Cass., 20 marzo 2012 n. 4380). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. Detti principi risultano, invero, precipitato logico di quello generale portato dall'art. 2697 c.c., sicché il Giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto e previamente, abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007); in altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007). Poi, in relazione al correlato onere di specifica allegazione, si rileva che: - l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione dei suoi effetti giuridici e prova del fatto allegato. Detta schematizzazione va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 cpc, nel senso che il Giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (cfr. Cass., n. 7878/2000); - il potere d'ufficio del Giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte, alla quale è riservato in via esclusiva il potere di allegazione anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass., n. 5952/2014);- il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone invero che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato (Cass., n. 4392/2000; Cass., n. 7878/2000);- detta attività di allegazione delle parti, peraltro, non può ritenersi soddisfatta con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass., n. 7878/2000; Cass., n. 4392/2000; Cass., n. 7153/2000; Cass., n. 15142/2003). Tali intendimenti vanno, nella fattispecie in esame, coordinati con la doglianza articolata dalla parte appellante in punto di esibizione della prova delle notificazioni eseguite dagli enti impositori, al fine di verificare la tempestività o meno dei sopravvenuti adempimenti. Il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'ente impositore che è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. L'unico documento attestante la consegna al destinatario e il perfezionamento della notifica a mezzo posta e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata. Alla mancanza dell'avviso di ricevimento non può sopperirsi prendendo in considerazione la data del timbro postale sulla busta, come pure talvolta la Suprema Corte ha ritenuto possibile in fattispecie in cui la tempestività dell'atto di opposizione era comunque ricavabile, anche sulla base di un accertamento solo approssimativo della data di notifica dell'atto opposto, in considerazione della prossimità della data del timbro e della data di deposito del ricorso al giudice (cfr., ad es., Cass. 6854/2004). Solo il notificante, e non certo il destinatario della notifica eseguita a mezzo posta, è in possesso dell'avviso di ricevimento, deve rispondersi che quell'onere gravi sulla parte notificante, ossia l'amministrazione opposta. Sul punto, assume valenza chiarificatrice la pronuncia n. 16184/2009 della Suprema Corte di Cassazione che stabilisce che “se è vero, infatti, che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 3, impone all'opponente di allegare all'opposizione l'atto opposto notificato, all'evidente scopo di consentire la verifica della tempestività dell'opposizione stessa, è pur vero che nessuno può essere onerato di adempimenti impossibili e che, dunque, in caso di notifica dell'atto opposto a mezzo del servizio postale, l'opponente ha l'onere di allegare solo i documenti in suo possesso, tra i quali non rientra l'avviso di ricevimento;
d'altra parte anche all'autorità amministrativa opposta è fatto carico di depositare in giudizio gli atti relativi all'accertamento dell'illecito e alla sua notificazione (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2)”. Pertanto, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. Alla luce di quanto esposto, in forza dei principi di vicinanza e disponibilità ai sensi degli artt. 1335 e 2697 c.c., appare del tutto ragionevole, onerare il mittente (id est , quale ente Controparte_6 impositore) della produzione della prova delle rituali notificazioni, cioè di documenti nella sua piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. L'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica evidentemente proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Ciò premesso, la non ha fornito alcun principio di prova idoneo a comprovare Controparte_6 la data di perfezionamento delle notifiche eseguite per i verbali di accertamento nn. 0005654738 e 0005574944, per come riportate nella cartella di pagamento impugnata in primo grado, con la conseguenza che non è possibile verificare che gli adempimenti allegati dalla parte appellante non siano tempestivi ai sensi dell'art. 202 del Codice della strada – cioè avvenuti entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali - e, dunque, pienamente satisfattivi di ambo le pretese creditorie. D'altro canto, gli estratti dei bonifici disposti dalla parte appellante, riportanti in punto di causali gli estremi dei titoli sottesi alla cartella opposta, dimostrano i fatti estintivi di ciascun credito – cioè i pagamenti eseguiti in data 16.4.2018 per euro 134,43 per ogni verbale -, per cui si deve ritenere correttamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore nei termini chiariti in premessa. Di contro, resta non provata la decadenza dal beneficio di versamento della sanzione in misura ridotta in capo all'appellante e, dunque, la debenza degli importi iscritti al ruolo del concessionario per i suddetti verbali di infrazione, attese evidenziate le carenze documentali. Ne consegue che, in relazione alle valutazioni svolte per i verbali esaminati, deve riformarsi la pronuncia di prime cure. 3. si può, così, procedere a scandagliare la doglianza concernente l'eccessività della somma iscritta a ruolo in relazione al verbale di accertamento n. 1260003055716 come differenza tra la sanzione amministrativa comminata col verbale e l'importo pagato in adempimento parziale dal debitore, per cui quest'ultimo registra un'eccedenza di euro 16,33, deve rilevarsi quanto segue. L'appellante ricostruisce la questione affermando che “va invece dato atto che l'importo iscritto a ruolo non corrisponde affatto alla somma risultante dalla sottrazione tra quanto pagato dal Sig.
e quanto stabilito dalla norma. Infatti, se <<oltre il sessantesimo giorno, in caso di parziale pt_1 pagamento, l'importo della sanzione è €.571,50>>, come si legge nella memoria della CP_6 alla pag.2, e il pagamento effettuato è pacificamente pari ad €.216,33, l'importo iscritto a ruolo avrebbe dovuto essere pari ad €.355,17, ovvero del risultato della sottrazione tra le due cifre, e non di €.371,50”. La controparte eccepisce l'infondatezza della censura assumendo che la pretesa sia interamente dovuta, dovendosi computare negli importi dovuti anche le spese di notifica del verbale nonché gli oneri e ciò in quanto “nel corpo dello stesso si dà atto della circostanza che, in caso di mancato pagamento nei termini, saranno imputate anche spese, gli interessi e le maggiorazioni”. Costituisce presupposto della debenza delle spese di procedimento quanto previsto al comma IV dell'art. 201 del Codice della strada che dispone che “le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”. Nel caso di specie, in conseguenza del pagamento solo parziale e non integrale dell'importo dovuto a titolo di sanzione nel termine di 60 giorni, trova applicazione l'art. 203 comma 3 del Codice della strada, in virtù del quale, in caso mancato versamento, il trasgressore è tenuto al pagamento della metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento. Invero, solo il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per violazione stradale, effettuato nell'ammontare esatto indicato dall'amministrazione a titolo di sanzione e nel termine indicato dall'art. 202 CdS, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203, comma 3, cod. strada. Tale norma trova applicazione anche nel caso in cui l'ammontare richiesto nel verbale di accertamento sia stato in parte pagato. Ed infatti, l'art. 389 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, prevede che “il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione”, stabilendo altresì che in tale evenienza l'ammontare versato da chi ha commesso l'infrazione è tenuto “in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice e l'acconto fornito”. Tali norme permettono quindi all'amministrazione che abbia ricevuto un pagamento solo parziale dell'infrazione di emettere un ruolo per un ammontare pari alla differenza tra l'importo indicato dall'art.203 co.3 CdS (ossia la metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento) e l'ammontare versato (cfr. Tribunale Avellino, 19/06/2025, n.982). La Suprema Corte di Cassazione, investita della questione relativa alle conseguenze correlate al mancato pagamento dell'importo dovuto solo per le “spese del procedimento”, ha assunto posizioni divergenti sull'applicabilità in tali ipotesi dell'art. 203 comma 3 CdS (Cass. 14181/2012; contra, Cass. 9507/2014). In particolare, con la posizione espressa nella decisione da ultimo citata, la Cassazione ha affermato che non sussiste il diritto dell'amministrazione di procedere al recupero della somma corrispondente alla metà del massimo edittale ai sensi dell'art. 203 comma 3 C.d.s. per non essere state versate le spese di notifica del verbale, non potendosi considerare queste ultime parte integrante della sanzione amministrativa pecuniaria. La sentenza in esame (cfr. Cass. n. 9507/2014) evidenzia che il comma 1 dell'art. 203 del c.d.s., nello statuire che in caso di omesso pagamento entro i sessanta giorni, la “sanzione” da iscrivere a ruolo sia pari alla metà del massimo edittale, tiene espressamente distinte le spese del procedimento per cui deduce che la sola e necessaria condizione che rende esecutivo il verbale di accertamento per una somma superiore al minimo edittale sia l'omesso pagamento della sanzione alla quale solo in fase di riscossione saranno aggiunte le relative spese postali. Il carattere autonomo delle spese di notifica del verbale conduce a ritenere che le stesse dovessero individuarsi puntualmente nel titolo medesimo. Dall'esame testuale del verbale di accertamento n. 1260003055716 si può rilevare come nel capo relativo alle modalità di estinzione del credito risulti individuata la somma dovuta dal soggetto sanzionato entro 5 giorni nel totale di euro 216,33 (euro 200,20 per sanzione amministrativa più euro 16,13 per spese di accertamento e notifica), ovvero, entro 60 giorni, della somma totale di euro 302,13 (euro 286,00 per sanzione amministrativa più euro 16,13 per spese di accertamento e notifica), mentre al punto 9) del verbale è riportato l'importo dovuto nel caso di pagamento oltre i 60 giorni, pari ad euro 571,50, senza individuazione delle spese di notifica ulteriormente dovute, ma con rinvio a successive istruzioni. Ed infatti, l'allegato 2 del verbale n. 1260003055716, prodotto dall'appellata, nel richiamare i punti 5 e 9 dello stesso, prevede che “qualora siano trascorsi 60 giorni e prima della formulazione del ruolo è possibile effettuare il pagamento della somma indicata al punto 9 del verbale allegato più le spese di notifica indicate nella relazione di notificazione alla voce 1b”. Ne discende che il secondo motivo di doglianza debba essere respinto. Infatti, in punto di spese di notifica, il rinvio reso alla relazione di notificazione nella parte in cui individua le spese di procedimento dovute, le enuclea in modo sufficientemente chiaro da poter essere computate anche ai fini della riscossione, sicché deve intendersi legittimamente iscritto l'importo di euro 371,50 per il verbale in esame e, dunque, legittima la cartella di pagamento impugnata in primo grado per il verbale di accertamento n.1260003055716. 4. Non resta che regolamentare le spese di giudizio. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, si ritiene equo disporre una compensazione integrale delle spese di ambo i gradi di giudizio al lume dell'accoglimento solo parziale dei motivi di censura spiegati in tal sede e delle peculiarità in fatto riscontrate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia di;
Controparte_7
2- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2801/2023 resa dal Giudice di Pace di , dichiara non dovuti gli importi di cui alla CP_4 cartella di pagamento n. 100 2021 00048336 57 000, afferenti ai verbali nn. 0005654738 e 0005574944; 3- Compensa integramente le spese di ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 16.12.25
Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8615 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Giojelli, unitamente al quale elettivamente domiciliato sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via G. Bonaparte n. 18/20; Appellante E
, C.F. , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
, C.F. , in persona del l.r.p.t., e per Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...] P.IVA_3 dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia in al C.so Vittorio Emanuele, n. 58; CP_4
Appellato Nonché
, P. Iva: in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore;
Appellato contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di n. 2801/2023 (R.G. n. 1166/2023), pubblicata in data CP_4
15.09.2023.
CONCLUSIONI Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava la cartella di pagamento n.100 2021 00048336 57 000 notificatagli il 18.10.2022, relativa a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità dell'atto opposto sostenendo di aver tempestivamente adempiuto le ragioni di credito iscritte al ruolo afferenti ai tre verbali di accertamento. Con sentenza n. 2801/2023, il Giudice di Pace adito si pronunciava per il rigetto della domanda attorea, ritenendo inadeguata la documentazione prodotta dall'opponente, in quanto idonea a comprovare adempimenti parziali dei crediti contestati, per cui riteneva correttamente instaurata la procedura di esazione coattiva. 1.1 Con atto di appello tempestivamente spiegato, l'appellante proponeva gravame domandando la riforma integrale della decisione impugnata, con vittoria di spese processuali di ambo i gradi di giudizio. Con primo motivo di doglianza, contestava il difetto di prova in ordine alle date di notifica di due dei supposti verbali di accertamento, che avrebbero potuto provare l'intempestività dei pagamenti resi in misura ridotta. Lamentava, poi, la sproporzione della somma iscritta a ruolo rispetto a quella dovuta in riferimento al verbale di accertamento n. 126/0003055716, instando per l'integrale nullità della cartella di pagamento. 1.2 Con propria memoria, si costituivano gli appellati , , Controparte_1 Controparte_3
, i quali domandavano il rigetto del gravame, con condanna della controparte al Controparte_6 pagamento delle spese di lite. In ordine al primo profilo di doglianza, osservavano come ai sensi dell'art. 2697 c.c. spettasse al debitore intimato dare prova esaustiva dei fatti estintivi dei crediti e non già agli enti impositori. Sul secondo motivo, concernente l'asserito erroneo computo del quantum iscritto al ruolo per uno dei titoli, puntualizzavano che la somma intimata fosse integralmente dovuta. 1.3 Non si costituiva, invece, scegliendo la contumacia per il presente grado di giudizio, l' , per quanto regolarmente evocata alla lite. Controparte_7
2. Tanto opportunamente premesso, i motivi di gravame spiegati appaiono parzialmente meritevoli di accoglimento. Scandagliando in ordine logico-sistematico i suddetti, occorre, anzitutto, indagare la questione concernente la tempestività dei pagamenti eseguiti da parte appellante per due dei verbali di accertamento richiamati nella cartella opposta. In proposito, mette conto puntualizzare come la cartella di pagamento n. 100 2021 00048336 57 000 concerna il recupero di tre verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada elevati: dalla
, verbale n. 126/0003055716, registro n. 3656395 e dalla Controparte_3 Controparte_6 verbale n. 0005654738, registro n. 3528001, nonché verbale n. 0005574944, registro n. 3429925. Cionondimeno, il motivo di censura in esame deve intendersi riferito solo ai verbali emessi dalla
, per cui l'istante ha dedotto con l'atto di citazione in appello che “con riguardo Controparte_6
a tutti i verbali con eccezione rispetto a quello di cui alla costituzione della , di Controparte_3 cui si parlerà in seguito, non risulta depositata agli atti alcuna ricevuta di notifica che attesti le notifiche degli stessi in date anteriori ai cinque giorni rispetto ai pagamenti effettuati dal Sig.
(pagg. 8, 11, 16 e 19 del file in All.5). Per tale ragione le notifiche asseritamente rilevate Pt_1 come certe dal Giudice di Pace, certe non sono perché non dimostrate in giudizio, e i pagamenti effettuati dal Sig. vanno considerati tempestivi”. Pt_1
Nella prospettazione offerta dall'opponente in primo grado, gli adempimenti eseguiti avrebbero determinato l'estinzione integrale delle pretese creditorie, in quanto posti in essere tempestivamente nel termine di cinque giorni dal ricevimento dei verbali sottesi all'iscrizione a ruolo e, dunque, dovuti in misura ridotta. Secondo la tesi dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe applicato erroneamente l'art. 202 del Codice della strada a fronte della documentazione esibita, valutando come non satisfattivi i pagamenti corrisposti per i verbali di accertamento nn. 0005654738 e 0005574944. La censura articolata avverso i citati titoli attiene, dunque, alla correttezza delle notificazioni asseritamente eseguite dagli enti impositori. Di contro, gli appellati evidenziano come, nel caso di opposizione preventiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., gravi sul debitore la prova del fatto estintivo che invochi a proprio favore, , mediante l'esibizione della documentazione comprovante le date di notificazione dei verbali accertanti le violazioni. La questio iuris è volta a indagare se il debitore avesse eseguito pagamenti aventi efficacia estintiva, ben potendo beneficiare del pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative in misura ridotta o se, viceversa, fosse tenuto a eseguire i versamenti satisfattivi nella più gravosa misura, di talché il recupero coattivo da parte dell'agente della riscossione risulti legittimo. In punto di distribuzione degli oneri probatori, giova rammentare come nel giudizio di opposizione a precetto la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisca un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., Cass., 20 marzo 2012 n. 4380). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. Detti principi risultano, invero, precipitato logico di quello generale portato dall'art. 2697 c.c., sicché il Giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto e previamente, abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007); in altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007). Poi, in relazione al correlato onere di specifica allegazione, si rileva che: - l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione dei suoi effetti giuridici e prova del fatto allegato. Detta schematizzazione va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 cpc, nel senso che il Giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (cfr. Cass., n. 7878/2000); - il potere d'ufficio del Giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte, alla quale è riservato in via esclusiva il potere di allegazione anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass., n. 5952/2014);- il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone invero che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato (Cass., n. 4392/2000; Cass., n. 7878/2000);- detta attività di allegazione delle parti, peraltro, non può ritenersi soddisfatta con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass., n. 7878/2000; Cass., n. 4392/2000; Cass., n. 7153/2000; Cass., n. 15142/2003). Tali intendimenti vanno, nella fattispecie in esame, coordinati con la doglianza articolata dalla parte appellante in punto di esibizione della prova delle notificazioni eseguite dagli enti impositori, al fine di verificare la tempestività o meno dei sopravvenuti adempimenti. Il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'ente impositore che è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. L'unico documento attestante la consegna al destinatario e il perfezionamento della notifica a mezzo posta e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata. Alla mancanza dell'avviso di ricevimento non può sopperirsi prendendo in considerazione la data del timbro postale sulla busta, come pure talvolta la Suprema Corte ha ritenuto possibile in fattispecie in cui la tempestività dell'atto di opposizione era comunque ricavabile, anche sulla base di un accertamento solo approssimativo della data di notifica dell'atto opposto, in considerazione della prossimità della data del timbro e della data di deposito del ricorso al giudice (cfr., ad es., Cass. 6854/2004). Solo il notificante, e non certo il destinatario della notifica eseguita a mezzo posta, è in possesso dell'avviso di ricevimento, deve rispondersi che quell'onere gravi sulla parte notificante, ossia l'amministrazione opposta. Sul punto, assume valenza chiarificatrice la pronuncia n. 16184/2009 della Suprema Corte di Cassazione che stabilisce che “se è vero, infatti, che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 3, impone all'opponente di allegare all'opposizione l'atto opposto notificato, all'evidente scopo di consentire la verifica della tempestività dell'opposizione stessa, è pur vero che nessuno può essere onerato di adempimenti impossibili e che, dunque, in caso di notifica dell'atto opposto a mezzo del servizio postale, l'opponente ha l'onere di allegare solo i documenti in suo possesso, tra i quali non rientra l'avviso di ricevimento;
d'altra parte anche all'autorità amministrativa opposta è fatto carico di depositare in giudizio gli atti relativi all'accertamento dell'illecito e alla sua notificazione (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2)”. Pertanto, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. Alla luce di quanto esposto, in forza dei principi di vicinanza e disponibilità ai sensi degli artt. 1335 e 2697 c.c., appare del tutto ragionevole, onerare il mittente (id est , quale ente Controparte_6 impositore) della produzione della prova delle rituali notificazioni, cioè di documenti nella sua piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. L'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica evidentemente proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Ciò premesso, la non ha fornito alcun principio di prova idoneo a comprovare Controparte_6 la data di perfezionamento delle notifiche eseguite per i verbali di accertamento nn. 0005654738 e 0005574944, per come riportate nella cartella di pagamento impugnata in primo grado, con la conseguenza che non è possibile verificare che gli adempimenti allegati dalla parte appellante non siano tempestivi ai sensi dell'art. 202 del Codice della strada – cioè avvenuti entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali - e, dunque, pienamente satisfattivi di ambo le pretese creditorie. D'altro canto, gli estratti dei bonifici disposti dalla parte appellante, riportanti in punto di causali gli estremi dei titoli sottesi alla cartella opposta, dimostrano i fatti estintivi di ciascun credito – cioè i pagamenti eseguiti in data 16.4.2018 per euro 134,43 per ogni verbale -, per cui si deve ritenere correttamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore nei termini chiariti in premessa. Di contro, resta non provata la decadenza dal beneficio di versamento della sanzione in misura ridotta in capo all'appellante e, dunque, la debenza degli importi iscritti al ruolo del concessionario per i suddetti verbali di infrazione, attese evidenziate le carenze documentali. Ne consegue che, in relazione alle valutazioni svolte per i verbali esaminati, deve riformarsi la pronuncia di prime cure. 3. si può, così, procedere a scandagliare la doglianza concernente l'eccessività della somma iscritta a ruolo in relazione al verbale di accertamento n. 1260003055716 come differenza tra la sanzione amministrativa comminata col verbale e l'importo pagato in adempimento parziale dal debitore, per cui quest'ultimo registra un'eccedenza di euro 16,33, deve rilevarsi quanto segue. L'appellante ricostruisce la questione affermando che “va invece dato atto che l'importo iscritto a ruolo non corrisponde affatto alla somma risultante dalla sottrazione tra quanto pagato dal Sig.
e quanto stabilito dalla norma. Infatti, se <<oltre il sessantesimo giorno, in caso di parziale pt_1 pagamento, l'importo della sanzione è €.571,50>>, come si legge nella memoria della CP_6 alla pag.2, e il pagamento effettuato è pacificamente pari ad €.216,33, l'importo iscritto a ruolo avrebbe dovuto essere pari ad €.355,17, ovvero del risultato della sottrazione tra le due cifre, e non di €.371,50”. La controparte eccepisce l'infondatezza della censura assumendo che la pretesa sia interamente dovuta, dovendosi computare negli importi dovuti anche le spese di notifica del verbale nonché gli oneri e ciò in quanto “nel corpo dello stesso si dà atto della circostanza che, in caso di mancato pagamento nei termini, saranno imputate anche spese, gli interessi e le maggiorazioni”. Costituisce presupposto della debenza delle spese di procedimento quanto previsto al comma IV dell'art. 201 del Codice della strada che dispone che “le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”. Nel caso di specie, in conseguenza del pagamento solo parziale e non integrale dell'importo dovuto a titolo di sanzione nel termine di 60 giorni, trova applicazione l'art. 203 comma 3 del Codice della strada, in virtù del quale, in caso mancato versamento, il trasgressore è tenuto al pagamento della metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento. Invero, solo il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per violazione stradale, effettuato nell'ammontare esatto indicato dall'amministrazione a titolo di sanzione e nel termine indicato dall'art. 202 CdS, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203, comma 3, cod. strada. Tale norma trova applicazione anche nel caso in cui l'ammontare richiesto nel verbale di accertamento sia stato in parte pagato. Ed infatti, l'art. 389 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, prevede che “il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione”, stabilendo altresì che in tale evenienza l'ammontare versato da chi ha commesso l'infrazione è tenuto “in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice e l'acconto fornito”. Tali norme permettono quindi all'amministrazione che abbia ricevuto un pagamento solo parziale dell'infrazione di emettere un ruolo per un ammontare pari alla differenza tra l'importo indicato dall'art.203 co.3 CdS (ossia la metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento) e l'ammontare versato (cfr. Tribunale Avellino, 19/06/2025, n.982). La Suprema Corte di Cassazione, investita della questione relativa alle conseguenze correlate al mancato pagamento dell'importo dovuto solo per le “spese del procedimento”, ha assunto posizioni divergenti sull'applicabilità in tali ipotesi dell'art. 203 comma 3 CdS (Cass. 14181/2012; contra, Cass. 9507/2014). In particolare, con la posizione espressa nella decisione da ultimo citata, la Cassazione ha affermato che non sussiste il diritto dell'amministrazione di procedere al recupero della somma corrispondente alla metà del massimo edittale ai sensi dell'art. 203 comma 3 C.d.s. per non essere state versate le spese di notifica del verbale, non potendosi considerare queste ultime parte integrante della sanzione amministrativa pecuniaria. La sentenza in esame (cfr. Cass. n. 9507/2014) evidenzia che il comma 1 dell'art. 203 del c.d.s., nello statuire che in caso di omesso pagamento entro i sessanta giorni, la “sanzione” da iscrivere a ruolo sia pari alla metà del massimo edittale, tiene espressamente distinte le spese del procedimento per cui deduce che la sola e necessaria condizione che rende esecutivo il verbale di accertamento per una somma superiore al minimo edittale sia l'omesso pagamento della sanzione alla quale solo in fase di riscossione saranno aggiunte le relative spese postali. Il carattere autonomo delle spese di notifica del verbale conduce a ritenere che le stesse dovessero individuarsi puntualmente nel titolo medesimo. Dall'esame testuale del verbale di accertamento n. 1260003055716 si può rilevare come nel capo relativo alle modalità di estinzione del credito risulti individuata la somma dovuta dal soggetto sanzionato entro 5 giorni nel totale di euro 216,33 (euro 200,20 per sanzione amministrativa più euro 16,13 per spese di accertamento e notifica), ovvero, entro 60 giorni, della somma totale di euro 302,13 (euro 286,00 per sanzione amministrativa più euro 16,13 per spese di accertamento e notifica), mentre al punto 9) del verbale è riportato l'importo dovuto nel caso di pagamento oltre i 60 giorni, pari ad euro 571,50, senza individuazione delle spese di notifica ulteriormente dovute, ma con rinvio a successive istruzioni. Ed infatti, l'allegato 2 del verbale n. 1260003055716, prodotto dall'appellata, nel richiamare i punti 5 e 9 dello stesso, prevede che “qualora siano trascorsi 60 giorni e prima della formulazione del ruolo è possibile effettuare il pagamento della somma indicata al punto 9 del verbale allegato più le spese di notifica indicate nella relazione di notificazione alla voce 1b”. Ne discende che il secondo motivo di doglianza debba essere respinto. Infatti, in punto di spese di notifica, il rinvio reso alla relazione di notificazione nella parte in cui individua le spese di procedimento dovute, le enuclea in modo sufficientemente chiaro da poter essere computate anche ai fini della riscossione, sicché deve intendersi legittimamente iscritto l'importo di euro 371,50 per il verbale in esame e, dunque, legittima la cartella di pagamento impugnata in primo grado per il verbale di accertamento n.1260003055716. 4. Non resta che regolamentare le spese di giudizio. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, si ritiene equo disporre una compensazione integrale delle spese di ambo i gradi di giudizio al lume dell'accoglimento solo parziale dei motivi di censura spiegati in tal sede e delle peculiarità in fatto riscontrate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia di;
Controparte_7
2- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2801/2023 resa dal Giudice di Pace di , dichiara non dovuti gli importi di cui alla CP_4 cartella di pagamento n. 100 2021 00048336 57 000, afferenti ai verbali nn. 0005654738 e 0005574944; 3- Compensa integramente le spese di ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 16.12.25
Il Giudice Alessia Pecoraro