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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9801/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 9801 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'Avv. TARTAGLIONE DENIS
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
l'avv. CACCAMO CARLA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 9.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2193 /2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di € 7.612,00, oltre interessi, a titolo Controparte_1
Pagina 1 di corrispettivo per l'attività tecnico professionale resa al fine di consentirle la partecipazione alla gara di appalto “UNI TO” indetta dall' . Parte_2
In particolare, ha esposto che:
- la è una società operante nell'ambito della bioedilizia, Parte_1 costruzioni e ristrutturazioni in Italia e all'estero;
- alla fine del 2019 la incaricava la i Parte_1 Controparte_1 predisporre la relazione tecnica necessaria per la partecipazione dell'opponente alla gara d'appalto indetta dall' ; Parte_2
- i criteri per la presentazione dell'offerta erano indicati all'art. 18 del disciplinare di gara;
- il 19.6.2020, nel corso della seduta pubblica di gara, la Parte_1 scopriva di aver totalizzato un punteggio di 39,23 punti, inferiore alla soglia di sbarramento stabilita in 45 punti – e, quindi, di essere stata esclusa dalla gara.
Ciò premesso, ha eccepito ex art. 1460 c.c. l'inesatto adempimento della prestazione della per aver redatto la relazione in maniera non conforme alle specifiche richieste Controparte_1 contenute nel disciplinare di gara, con conseguente insussistenza del diritto a ottenere il compenso pattuito.
Ha, quindi, chiesto di revocare il decreto ingiuntivo con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e Controparte_1
l'eccezione di inadempimento, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Ha dedotto che:
- il preventivo di era stato accettato dall'opponente il 22.1.2020 e la Controparte_1 scadenza per la presentazione dell'offerta era fissata al 3.2.2020;
- la aveva predisposto i punti della relazione di sua competenza secondo le CP_1 migliori possibilità, mentre una parte della relazione era di competenza della
[...]
Parte_1
- era compito di completare l'offerta, allegando le Parte_1 certificazioni e l'ulteriore documentazione richieste dal bando;
- la prestazione affidata ad era oggetto di una obbligazione di mezzi e Controparte_1 non di risultato in quanto:
a) il disciplinare di gara prevedeva una valutazione discrezionale dell'offerta da parte della commissione di gara;
Pagina 2 b) aveva pattuito con € 6.000,00, a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso spese per la redazione della relazione, ed € 18.000,00 soltanto in caso di aggiudicazione della gara;
- nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, non è mai pervenuta alcuna contestazione o risposta da parte di Parte_1
Ha, quindi, concluso che il mancato superamento della soglia di sbarramento non fosse ad essa imputabile stante la valutazione discrezionale dell'offerta rimessa alla stazione appaltante e la corretta esecuzione della prestazione di sua competenza. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, e per l'effetto condannare la
[...]
l pagamento di € 7.612,80, oltre spese legali del procedimento monitorio e Parte_1 del presente giudizio.
Con ordinanza 14.11.2022 la Giudice che ha preceduto la scrivente concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Escussi i testimoni ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 09.01.2025.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
- il 9.1.2020 la proponeva ad di redigere la Parte_1 Controparte_1 formulazione della miglior offerta per la partecipazione alla gara UNITO (cfr. doc. 2 parte convenuta);
- il 20.1.2020 la formulava la “migliore offerta per supporto in fase di Controparte_1 gara a ”, avente come oggetto la “redazione tecnica di cui al punto Parte_1
15 del disciplinare di gara”, per il corrispettivo di € 6.000,00 per l'attività tecnica e ulteriori
€ 18.000,00 in caso di esito positivo della gara;
(cfr. doc. 3 parte convenuta opposta);
- la accettava la proposta (doc.
1.3 e 1.4); Parte_1
- la relazione tecnica veniva tempestivamente consegnata e depositata per la partecipazione alla gara;
la ELITEECOBUILDING, tuttavia, veniva esclusa per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 45 punti quale soglia di sbarramento per poter competere con gli altri concorrenti.
Ciò posto la ha rifiutato il pagamento del corrispettivo pattuito di € 6.000 di Parte_1 cui alla fattura azionata in via monitoria eccependo l'inesatto adempimento della prestazione da parte dell'opposta, stante l'insufficienza della relazione tecnica redatta;
insufficienza che sarebbe
Pagina 3 dimostrata documentalmente dal mancato raggiungimento del punteggio minimo, con specifico riguardo ai punti 1, A1, A2 e A3, punto 2 e punto 3 dell'art. 18 del disciplinare di gara.
La premesso di aver assunto un'obbligazione di mezzi e non di risultato, ha Controparte_1 dedotto di aver operato con diligenza e professionalità, considerato anche il brevissimo arco temporale tra l'accettazione della proposta e la scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, e ha imputato l'esclusione dalla gara principalmente a due fattori: 1) la natura discrezionale della valutazione della commissione di gara;
2) l'omessa produzione da parte della
[...] della documentazione “integrativa” alla redazione tecnica necessaria per Parte_1 superare la soglia di sbarramento (come richiesta espressamente da nel preventivo, cfr. CP_1 doc 3).
Sul piano giuridico, le questioni controverse attengono al legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente ex art. 1460 c.p.c. e alla sussistenza o meno del diritto dell'opposta a ottenere il corrispettivo pattuito per la prestazione resa.
Ciò posto, è necessario verificare se l'eccezione sollevata da parte opponente sia fondata e se effettivamente il lavoro commissionato alla osse del tutto insufficiente tanto Controparte_1 da non far raggiungere alle il punteggio minimo necessario per Parte_1 partecipare alla gara o comunque difforme e inidonea a soddisfare i requisiti previsti dal disciplinare di gara.
Il contratto sorto tra le parti può essere qualificato come contratto d'opera intellettuale e, come tale, è disciplinato dalla normativa dettata dagli artt. 2222 e ss. c.c., da coordinare con il disposto dell'art. 1460 c.c., stante l'eccezione formulata dalla parte opponente.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n. 7448/1993).
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore (opposto) che agisca per l'adempimento deve soltanto provare in giudizio la fonte del suo diritto (e cioè, nel contratto a prestazioni corrispettive, la stipula del contratto e l'esecuzione della sua prestazione) ed il termine di scadenza della relativa pretesa, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
Pagina 4 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto (ed esatto) adempimento (Cass. SU n. 13533 del 2001). Tale criterio di riparto si applica anche nel caso in cui, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, il debitore convenuto (odierno opponente) si avvalga (come nella fattispecie in esame) dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento (o inesatto adempimento) alle obbligazioni a sua volte assunte dal creditore (di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando, per contro, a chi ha agito in giudizio l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle stesse (tra le più recenti cfr. Cass. n. 34341/2024 che richiama Cass. SU
n. 13533 del 2001; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 3527 del 2021)
Il rimedio previsto dall'art. 1460 c.c. non può, però, essere esercitato senza limiti ma è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze" (cfr. Cass. n. 8760/2019).
Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare "se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte"
(massima reiterata: ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989 - 01).
Il legittimo esercizio dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c. si fonda, difatti, sulla regola della buona fede oggettiva che impone che la difesa sia proporzionata all'offesa.
L'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., ha ancora puntualizzato la S.C., “è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non 4/1/1 era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale.” (cfr. già cit. Cass. n. 8760/2019).
Nella fattispecie in esame, occorre preliminarmente rilevare che l'eccezione di inesatto adempimento della prestazione sollevata dalla parte opponente, oltre ad essere del tutto generica e
Pagina 5 non sufficientemente specifica in relazione alle concrete carenze, incompletezze o inesattezze che la avrebbe posto in essere nella redazione della relazione tecnica, è comunque CP_1 infondata nel merito.
Sotto il primo profilo va evidenziato che in atto di citazione la parte opponente si è limitata ad asserire che la relazione commissionata sarebbe stata insufficiente e non conforme alle prescrizioni del bando di gara, senza tuttavia precisare in cosa sia consistita questa “insufficienza” e ha, di fatto, ritenuto che la prova dell'inesatto adempimento fosse insita nell'esclusione della società dalla gara per il mancato raggiungimento del punteggio minimo, quasi a sottintendere che, ove la prestazione fosse stata esattamente eseguita la avrebbe dovuto raggiungere quanto meno Parte_1 detto punteggio minimo di 45 punti.
Come già osservato dal giudice che ha preceduto la scrivente con l'ordinanza del 14.11.2022,
l'opponente “non ha in alcun modo precisato per quali ragioni e sotto quali profili abbia ritenuto la prestazione (redazione di una relazione tecnica) mal eseguita e, in ogni caso, non adeguata a soddisfare i requisiti previsti dal disciplinare di gara”; non ha precisato quale parte del disciplinare di esclusiva competenza della non sia stata eseguita, né ha indicato CP_1 alcun elemento di riscontro della propria generica allegazione, omettendo anche di precisare il punteggio concretamente attribuito dalla commissione esaminatrice per ciascuna delle singole voci previste e quali punti non siano stati riconosciuti (se discrezionali o tabellari) o riconosciuti in misura ritenuta insufficiente.
Già tale omessa specificazione rende difficile se non impossibile verificare se e quali siano state le carenze o gli errori commessi dalla nell'esecuzione della prestazione, considerato CP_1 che, a mero titolo esemplificativo, il solo punto n. 2 del disciplinare di gara, richiamato in maniera estremamente generica da parte opponente nella parte narrativa dell'atto di citazione, contempla ben cinque diverse voci per ciascuna delle quali sono attribuibili punteggi diversi, sia di natura discrezionale sia di natura tabellare;
tuttavia, l'opponente non ha in alcun modo allegato quali punti non sarebbero stati attribuiti per inesatto adempimento della prestazione da parte della e CP_1 quali, invece, siano stati attribuiti.
Ancora in via preliminare, pare opportuno chiarire che l'obbligazione assunta dalla
è senza dubbio qualificabile come un'obbligazione di mezzi e non di risultato CP_1
(come, peraltro, emerge chiaramente dal fatto stesso che le parti abbiano pattuito un compenso aggiuntivo di € 18.00 per l'ipotesi di esito vittorioso della gara), con l'importante conseguenza che il raggiungimento del punteggio di sbarramento di 45 punti, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non costituiva un requisito minimo di esatto adempimento della prestazione. Le parti non hanno affatto concordato che la relazione tecnica commissionata alla
Pagina 6 dovesse far necessariamente conseguire alla TE detto punteggio minimo;
CP_1 semplicemente tale obiettivo non era oggetto della prestazione non essendo mai stato concordato tra le parti, tanto più che per il raggiungimento dello stesso, per quanto si evince dal disciplinare di gara e dalla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. depositata da parte opponente, non concorrevano solo i punti cd. tabellari (ossia fissi e non soggetti a valutazione discrezionale da 0 a 15 della commissione) ma anche i punti discrezionali, inevitabilmente attributi dalla commissione nel legittimo esercizio del proprio potere discrezionale tecnico.
Dunque, sgombrato il campo dalla presupposta necessaria conseguenzialità tra mancato raggiungimento del punteggio minimo e inesatto adempimento della prestazione, occorre verificare se effettivamente, sulla base della scarna e generica allegazione di parte opponente, sia riscontrabile l'allegato inadempimento della CP_1
All'esito del quadro probatorio formatosi in corso di causa e dell'espletata TU, ritiene questo
Tribunale che alcun profilo di inadempimento sia imputabile alla rispetto CP_1 all'obbligazione assunta e che la prestazione sia stata correttamente eseguita, con conseguente diritto di quest'ultima al compenso pattuito.
Premesso che ad era stata commissionata soltanto la relazione tecnica di cui all'art. CP_1
15 del disciplinare di gara, non è contestato e risulta documentalmente provato che la stessa sia stata effettivamente redatta entro i termini pattuiti (doc.
1.6 di parte convenuta).
Solo nella memoria “preventiva” redatta dal Consulente tecnico di parte opponente nella fase iniziale delle operazioni peritali della disposta TU sono stati meglio dettagliati gli aspetti ritenuti carenti o insufficienti della suddetta relazione rispetto ai vari punti previsti dall'art. 18 del disciplinare, con la precisazione che i punti che la relazione avrebbe dovuto far ottenere alla Pt_1 sarebbero tutti, per quanto è dato comprendere, di tipo D ossia discrezionali.
Questo primo dato, stante la completezza quanto meno sotto il profilo formale della relazione redatta rispetto a tutti i punti del disciplinare, sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa , Pt_1 già esclude di per sé la possibile individuazione di criteri oggettivi per verificare la dedotta
“insufficienza” della relazione. Le doglianze genericamente sollevate dalla paiono, in Pt_1 realtà, sottendere una critica dell'esercizio del potere di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, non essendo stati individuati puntuali profili di inesatto adempimento della prestazione secondo i noti parametri della diligenza, prudenza e perizia.
Sul punto il TU nominato ha premesso che, quanto ai criteri di valutazione dell'offerta, il disciplinare di gara prevedeva l'assegnazione di un punteggio sulla base di criteri qualitativi- discrezionali e criteri tabellari. Come previsto dall'art. 15 del disciplinare, la relazione doveva contenere i punti A1, B1, B3, B4, B5, C1, C2, C3 ed effettivamente, da tabella art. 18 del
Pagina 7 disciplinare, i punti A1, B1, B3, B4, B5 della relazione erano soggetti ad una valutazione discrezionale da parte della commissione di gara, il cui esito era evidentemente non prevedibile sulla base di criteri oggettivi.
Il TU ha, dunque, ripetutamente evidenziato che non sono state prodotte in atti “tutte le altre offerte che … hanno o non hanno ottenuto un punteggio sufficiente a superare la soglia di sbarramento per cui si controverte” e che la “ avrebbe potuto chiedere ed Parte_1 ottenere dalla Stazione appaltante la documentazione indicata (id est le altre offerte presentate nella medesima procedura concorsuale) - come pure i verbali della Commissione esaminatrice in cui l'organo straordinario della P.A. specificava i criteri di valutazione delle offerte presentate”.
“…Solo l'esame comparatistico dell'offerta di con le altre offerte (tutte le altre Controparte_1 offerte, vincitrici o meno) presentate in quella procedura selettiva ad evidenza pubblica (e non in altre), avrebbe potuto (ma il condizionale è d'obbligo) rendere edotto il C.T.U. di come la commissione esaminatrice aveva inteso applicare e valutare in concreto i diversi punteggi richiesti dal bando”.
Questo Tribunale condivide le suddette considerazioni in ordine alla carenza di allegazione sia delle specifiche omissioni, manchevolezze o inesattezze in cui sarebbe incorsa la rispetto ai CP_1 singoli punti indicati dal disciplinare, sia dei parametri di riferimento oggettivi per valutare, anche da un punto di vista qualitativo (ma sotto tale profilo, considerata la peculiarità della fattispecie, quasi integralmente discrezionale) la prestazione svolta.
Il TU ha, difatti, chiarito che “non avendo a disposizione le altre offerte e i verbali della
Commissione esaminatrice …, non può che limitare l'accertamento alla completezza
“quantitativa” dell'offerta tecnica predisposta da in relazione ai vari “temi” che il CP_1 bando richiedeva di trattare, e sul punto non si può che ribadire che vi è perfetta
CORRISPONDENZA tra i temi trattati da e quelli richiesti dal bando di concorso”; CP_1 mentre “non è stato né è possibile accertare se nel merito l'offerta tecnica predisposta da fosse qualitativamente adeguata, nel senso di idonea a non essere esclusa per mancato CP_1 raggiungimento della soglia minima di punteggio: si ribadisce, infatti, che un tale accertamento sarebbe stato possibile solo ed esclusivamente attraverso una ponderazione comparativa tra
l'offerta predisposta da e le altre offerte che, presentate nel medesimo concorso, quella CP_1 soglia ebbero (o non ebbero) invece a superare, in una all'esame dei verbali della Commissione esaminatrice in cui vennero specificati i criteri di valutazione delle offerte”. Difatti, “agli Atti non
Pagina 8 è presente alcun documento che attesti come, a parere discrezionale ed insindacabile dei giudici, doveva essere redatta la relazione non solo per superare lo sbarramento, ma per vincere la gara”.
Con specifico riguardo ai rilievi e alle osservazioni del CT di parte opponente geom. , Per_1 esposte nelle pagg. 2 e 3 della “Memoria di osservazioni riguardo l'integrazione del TU”, ha precisato che si tratta di “valutazioni basate su criteri suoi personali, non esplicitati, che non hanno nulla a che vedere con quelli della Commissione esaminatrice, di cui non si ha conoscenza non essendo presente negli atti di causa alcun documento che possa rendere edotti sull'argomento.
Certamente non può essere d'aiuto in tal senso l'offerta tecnica redatta da altro professionista per la partecipazione ad altro appalto pubblico, che a detta del CTP avrebbe ottenuto un “punteggio ben superiore alla soglia minima di sbarramento” ( p.3, capitolo 6 “Conclusioni”), presentata … a scopo di confronto” sia perché non presente negli atti giudiziali sia perché i confronti possono essere fatti solo ed esclusivamente - ceteris paribus”; e ancora, “Premesso che i profili evidenziati nella Relazione tecnica di parte redatta dal geometra i punti 1 e A1 per contratto ( doc. Per_1
1.3) necessitavano di informazioni e documenti forniti da e il punto A2 non Parte_1 faceva parte dell'incarico affidato ad ( doc. 1.3 – 1.4), gli altri punti (B1- B3- B4 - CP_1
B5) a parere del TU sottoscritto, come espresso nella Relazione preliminare e Relazione finale di
TU ( rispettivamente pag.13 e pag.20), afferiscono nella sfera della discrezionalità, non sono quindi basati su elementi oggettivi. Sono valutazioni basate su criteri suoi personali, fra l'altro non esplicitati, che non hanno nulla a che vedere con quelli della Commissione esaminatrice, di cui non si ha conoscenza. …Non c'è alcun riscontro che ci induca ad affermare che, se la Relazione tecnica fosse stata redatta da rispettando tutti i profili elencati dal geometra , la Controparte_1 Per_1 stessa avrebbe raggiunto i 45 punti richiesti per passare allo step successivo e concorrere per
l'aggiudicazione del bando”.
Il TU, ha, dunque, concluso che “la Relazione Tecnica ex Art 18 consegnata da CP_1 rispetto all'incarico assegnato da è stata redatta in modo Parte_1 completo ed esaustivo” e “non ha riscontrato voci carenti rispetto all'incarico assegnato ed al bando di gara”; “tutti i punti richiesti dal disciplinare di gara, di competenza di Controparte_1 per contratto fra le parti, sono stati trattati (da pag.1 a pag. 14) nella Relazione tecnica ex articolo 18 disciplinare di gara e con la documentazione allegata”.
La ha, dunque, assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato di Controparte_1 aver predisposto tutti i punti della relazione di sua competenza in maniera completa, previo confronto con la , come risulta dallo scambio di corrispondenza antecedente alla consegna, nel Pt_1 rispetto dei canoni di diligenza e perizia verificabili sotto il profilo oggettivo.
Pagina 9 Non è oggetto del presente giudizio, invece, accertare le motivazioni per le quali la è stata Pt_1 esclusa dalla gara e non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando, atteso che il disciplinare di gara prevedeva una valutazione discrezionale delle varie offerte da parte della commissione di gara rispetto alla quale non è stata allegata una specifica carenza o inadeguatezza, sotto il profilo della diligenza, prudenza e perizia, imputabile alla CP_1
Alla luce delle esposte considerazioni, nulla aggiungono al riportato quadro probatorio le testimonianze raccolte relative all'avvenuta produzione o meno da parte della della Pt_1 documentazione necessaria per partecipare alla gara. È emerso, invece, dalle dichiarazioni dei testi che la ha provveduto a controllare tutta la documentazione da inviare, inclusa evidentemente Pt_1 la relazione tecnica rispetto alla quale non ha riscontrato alcuna carenza. Diversamente, ove avesse ritenuto la relazione “insufficiente”, ben avrebbe potuto richiedere alla una revisione CP_1 della stessa o l'aggiunta di informazioni o chiarimenti o il rifacimento integrale di taluni punti;
non risulta, tuttavia in atti, né è stato allegato, che alcuna carenza sia stata riscontrata in fase di controllo e prima del deposito per la partecipazione alla gara. Sul punto si riportano le dichiarazioni del teste
: “Capo 2: io ho visto la busta che è stata presentata alla gara e conteneva tutta la Tes_1 documentazione e le certificazioni di TE e AL. …Abbiamo controllato che ci fosse tutto quanto doveva essere inviato nel bando. Ho rivisto tutto io personalmente”. Il teste ha anche confermato che la relazione tecnica redatta dalla avrebbe dovuto far conseguire alla EITE solo CP_1 punti discrezionali, non escludendo che anche la avrebbe dovuto contribuire con il proprio Pt_1 apporto a tale scopo (“Capo 4: confermo che TE e AL avevano già dei punti per certificazioni pregresse in loro possesso. Non so se esattamente fossero 19, ma mi sembra un numero verosimile e congruo considerato che i punti tabellari che si possono acquisire sono 23. I punti tabellari, che sono 23, sono oggettivi e non discrezionali;
a questi poi si aggiungono 47 punti discrezionali per un totale di 70. Il compito di era quello di far conseguire punti discrezionali, appunto in CP_1 dipendenza delle idee progettuali. I certificati o li hai o non li hai, mentre i punti discrezionali dipendono dall'apporto progettuale e tecnico che doveva essere dato da Non escludo CP_1 evidentemente che anche dovesse contribuire anche col suo apporto con l'acquisizione di Pt_1 qualche punteggio discrezionale. ..Non mi è stato comunicato alla fine del bando quanti punti tabellari è riuscita ad acquisire ”). Pt_1
Ciò a ulteriore conferma della natura esclusivamente discrezionale del punteggio correlato alla relazione tecnica redatta dalla e del contributo che anche la avrebbe dovuto CP_1 Pt_1 fornire per raggiungere tale punteggio, con conseguente insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento imputabile alla in assenza di allegazione di specifiche carenze, CP_1 errori o inesattezze dell'attività svolta sulla base di parametri oggettivi.
Pagina 10 Ne consegue che l'eccezione ex art. 1460 c.c. non può ritenersi legittimamente esercitata e che, pertanto, vada riconosciuto il diritto della al pagamento del corrispettivo pattuito in € CP_1
6.000,00 oltre Iva di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve, quindi, essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite, incluse quelle di TU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n.
55
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2193/2022, depositato dal Tribunale di Torino il 22.03.2022;
• Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre € 145,50 per spese,
[...] nonché rimborso forfettario del 15%, Iva e C.p.a. come per legge e successive occorrende.
• Pone le spese di TU definitivamente a carico di Parte_1
Torino, 27 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 9801 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'Avv. TARTAGLIONE DENIS
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
l'avv. CACCAMO CARLA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 9.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2193 /2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di € 7.612,00, oltre interessi, a titolo Controparte_1
Pagina 1 di corrispettivo per l'attività tecnico professionale resa al fine di consentirle la partecipazione alla gara di appalto “UNI TO” indetta dall' . Parte_2
In particolare, ha esposto che:
- la è una società operante nell'ambito della bioedilizia, Parte_1 costruzioni e ristrutturazioni in Italia e all'estero;
- alla fine del 2019 la incaricava la i Parte_1 Controparte_1 predisporre la relazione tecnica necessaria per la partecipazione dell'opponente alla gara d'appalto indetta dall' ; Parte_2
- i criteri per la presentazione dell'offerta erano indicati all'art. 18 del disciplinare di gara;
- il 19.6.2020, nel corso della seduta pubblica di gara, la Parte_1 scopriva di aver totalizzato un punteggio di 39,23 punti, inferiore alla soglia di sbarramento stabilita in 45 punti – e, quindi, di essere stata esclusa dalla gara.
Ciò premesso, ha eccepito ex art. 1460 c.c. l'inesatto adempimento della prestazione della per aver redatto la relazione in maniera non conforme alle specifiche richieste Controparte_1 contenute nel disciplinare di gara, con conseguente insussistenza del diritto a ottenere il compenso pattuito.
Ha, quindi, chiesto di revocare il decreto ingiuntivo con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e Controparte_1
l'eccezione di inadempimento, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Ha dedotto che:
- il preventivo di era stato accettato dall'opponente il 22.1.2020 e la Controparte_1 scadenza per la presentazione dell'offerta era fissata al 3.2.2020;
- la aveva predisposto i punti della relazione di sua competenza secondo le CP_1 migliori possibilità, mentre una parte della relazione era di competenza della
[...]
Parte_1
- era compito di completare l'offerta, allegando le Parte_1 certificazioni e l'ulteriore documentazione richieste dal bando;
- la prestazione affidata ad era oggetto di una obbligazione di mezzi e Controparte_1 non di risultato in quanto:
a) il disciplinare di gara prevedeva una valutazione discrezionale dell'offerta da parte della commissione di gara;
Pagina 2 b) aveva pattuito con € 6.000,00, a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso spese per la redazione della relazione, ed € 18.000,00 soltanto in caso di aggiudicazione della gara;
- nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, non è mai pervenuta alcuna contestazione o risposta da parte di Parte_1
Ha, quindi, concluso che il mancato superamento della soglia di sbarramento non fosse ad essa imputabile stante la valutazione discrezionale dell'offerta rimessa alla stazione appaltante e la corretta esecuzione della prestazione di sua competenza. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, e per l'effetto condannare la
[...]
l pagamento di € 7.612,80, oltre spese legali del procedimento monitorio e Parte_1 del presente giudizio.
Con ordinanza 14.11.2022 la Giudice che ha preceduto la scrivente concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Escussi i testimoni ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 09.01.2025.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
- il 9.1.2020 la proponeva ad di redigere la Parte_1 Controparte_1 formulazione della miglior offerta per la partecipazione alla gara UNITO (cfr. doc. 2 parte convenuta);
- il 20.1.2020 la formulava la “migliore offerta per supporto in fase di Controparte_1 gara a ”, avente come oggetto la “redazione tecnica di cui al punto Parte_1
15 del disciplinare di gara”, per il corrispettivo di € 6.000,00 per l'attività tecnica e ulteriori
€ 18.000,00 in caso di esito positivo della gara;
(cfr. doc. 3 parte convenuta opposta);
- la accettava la proposta (doc.
1.3 e 1.4); Parte_1
- la relazione tecnica veniva tempestivamente consegnata e depositata per la partecipazione alla gara;
la ELITEECOBUILDING, tuttavia, veniva esclusa per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 45 punti quale soglia di sbarramento per poter competere con gli altri concorrenti.
Ciò posto la ha rifiutato il pagamento del corrispettivo pattuito di € 6.000 di Parte_1 cui alla fattura azionata in via monitoria eccependo l'inesatto adempimento della prestazione da parte dell'opposta, stante l'insufficienza della relazione tecnica redatta;
insufficienza che sarebbe
Pagina 3 dimostrata documentalmente dal mancato raggiungimento del punteggio minimo, con specifico riguardo ai punti 1, A1, A2 e A3, punto 2 e punto 3 dell'art. 18 del disciplinare di gara.
La premesso di aver assunto un'obbligazione di mezzi e non di risultato, ha Controparte_1 dedotto di aver operato con diligenza e professionalità, considerato anche il brevissimo arco temporale tra l'accettazione della proposta e la scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, e ha imputato l'esclusione dalla gara principalmente a due fattori: 1) la natura discrezionale della valutazione della commissione di gara;
2) l'omessa produzione da parte della
[...] della documentazione “integrativa” alla redazione tecnica necessaria per Parte_1 superare la soglia di sbarramento (come richiesta espressamente da nel preventivo, cfr. CP_1 doc 3).
Sul piano giuridico, le questioni controverse attengono al legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente ex art. 1460 c.p.c. e alla sussistenza o meno del diritto dell'opposta a ottenere il corrispettivo pattuito per la prestazione resa.
Ciò posto, è necessario verificare se l'eccezione sollevata da parte opponente sia fondata e se effettivamente il lavoro commissionato alla osse del tutto insufficiente tanto Controparte_1 da non far raggiungere alle il punteggio minimo necessario per Parte_1 partecipare alla gara o comunque difforme e inidonea a soddisfare i requisiti previsti dal disciplinare di gara.
Il contratto sorto tra le parti può essere qualificato come contratto d'opera intellettuale e, come tale, è disciplinato dalla normativa dettata dagli artt. 2222 e ss. c.c., da coordinare con il disposto dell'art. 1460 c.c., stante l'eccezione formulata dalla parte opponente.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n. 7448/1993).
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore (opposto) che agisca per l'adempimento deve soltanto provare in giudizio la fonte del suo diritto (e cioè, nel contratto a prestazioni corrispettive, la stipula del contratto e l'esecuzione della sua prestazione) ed il termine di scadenza della relativa pretesa, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
Pagina 4 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto (ed esatto) adempimento (Cass. SU n. 13533 del 2001). Tale criterio di riparto si applica anche nel caso in cui, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, il debitore convenuto (odierno opponente) si avvalga (come nella fattispecie in esame) dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento (o inesatto adempimento) alle obbligazioni a sua volte assunte dal creditore (di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando, per contro, a chi ha agito in giudizio l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle stesse (tra le più recenti cfr. Cass. n. 34341/2024 che richiama Cass. SU
n. 13533 del 2001; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 3527 del 2021)
Il rimedio previsto dall'art. 1460 c.c. non può, però, essere esercitato senza limiti ma è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze" (cfr. Cass. n. 8760/2019).
Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare "se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte"
(massima reiterata: ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989 - 01).
Il legittimo esercizio dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c. si fonda, difatti, sulla regola della buona fede oggettiva che impone che la difesa sia proporzionata all'offesa.
L'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., ha ancora puntualizzato la S.C., “è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non 4/1/1 era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale.” (cfr. già cit. Cass. n. 8760/2019).
Nella fattispecie in esame, occorre preliminarmente rilevare che l'eccezione di inesatto adempimento della prestazione sollevata dalla parte opponente, oltre ad essere del tutto generica e
Pagina 5 non sufficientemente specifica in relazione alle concrete carenze, incompletezze o inesattezze che la avrebbe posto in essere nella redazione della relazione tecnica, è comunque CP_1 infondata nel merito.
Sotto il primo profilo va evidenziato che in atto di citazione la parte opponente si è limitata ad asserire che la relazione commissionata sarebbe stata insufficiente e non conforme alle prescrizioni del bando di gara, senza tuttavia precisare in cosa sia consistita questa “insufficienza” e ha, di fatto, ritenuto che la prova dell'inesatto adempimento fosse insita nell'esclusione della società dalla gara per il mancato raggiungimento del punteggio minimo, quasi a sottintendere che, ove la prestazione fosse stata esattamente eseguita la avrebbe dovuto raggiungere quanto meno Parte_1 detto punteggio minimo di 45 punti.
Come già osservato dal giudice che ha preceduto la scrivente con l'ordinanza del 14.11.2022,
l'opponente “non ha in alcun modo precisato per quali ragioni e sotto quali profili abbia ritenuto la prestazione (redazione di una relazione tecnica) mal eseguita e, in ogni caso, non adeguata a soddisfare i requisiti previsti dal disciplinare di gara”; non ha precisato quale parte del disciplinare di esclusiva competenza della non sia stata eseguita, né ha indicato CP_1 alcun elemento di riscontro della propria generica allegazione, omettendo anche di precisare il punteggio concretamente attribuito dalla commissione esaminatrice per ciascuna delle singole voci previste e quali punti non siano stati riconosciuti (se discrezionali o tabellari) o riconosciuti in misura ritenuta insufficiente.
Già tale omessa specificazione rende difficile se non impossibile verificare se e quali siano state le carenze o gli errori commessi dalla nell'esecuzione della prestazione, considerato CP_1 che, a mero titolo esemplificativo, il solo punto n. 2 del disciplinare di gara, richiamato in maniera estremamente generica da parte opponente nella parte narrativa dell'atto di citazione, contempla ben cinque diverse voci per ciascuna delle quali sono attribuibili punteggi diversi, sia di natura discrezionale sia di natura tabellare;
tuttavia, l'opponente non ha in alcun modo allegato quali punti non sarebbero stati attribuiti per inesatto adempimento della prestazione da parte della e CP_1 quali, invece, siano stati attribuiti.
Ancora in via preliminare, pare opportuno chiarire che l'obbligazione assunta dalla
è senza dubbio qualificabile come un'obbligazione di mezzi e non di risultato CP_1
(come, peraltro, emerge chiaramente dal fatto stesso che le parti abbiano pattuito un compenso aggiuntivo di € 18.00 per l'ipotesi di esito vittorioso della gara), con l'importante conseguenza che il raggiungimento del punteggio di sbarramento di 45 punti, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non costituiva un requisito minimo di esatto adempimento della prestazione. Le parti non hanno affatto concordato che la relazione tecnica commissionata alla
Pagina 6 dovesse far necessariamente conseguire alla TE detto punteggio minimo;
CP_1 semplicemente tale obiettivo non era oggetto della prestazione non essendo mai stato concordato tra le parti, tanto più che per il raggiungimento dello stesso, per quanto si evince dal disciplinare di gara e dalla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. depositata da parte opponente, non concorrevano solo i punti cd. tabellari (ossia fissi e non soggetti a valutazione discrezionale da 0 a 15 della commissione) ma anche i punti discrezionali, inevitabilmente attributi dalla commissione nel legittimo esercizio del proprio potere discrezionale tecnico.
Dunque, sgombrato il campo dalla presupposta necessaria conseguenzialità tra mancato raggiungimento del punteggio minimo e inesatto adempimento della prestazione, occorre verificare se effettivamente, sulla base della scarna e generica allegazione di parte opponente, sia riscontrabile l'allegato inadempimento della CP_1
All'esito del quadro probatorio formatosi in corso di causa e dell'espletata TU, ritiene questo
Tribunale che alcun profilo di inadempimento sia imputabile alla rispetto CP_1 all'obbligazione assunta e che la prestazione sia stata correttamente eseguita, con conseguente diritto di quest'ultima al compenso pattuito.
Premesso che ad era stata commissionata soltanto la relazione tecnica di cui all'art. CP_1
15 del disciplinare di gara, non è contestato e risulta documentalmente provato che la stessa sia stata effettivamente redatta entro i termini pattuiti (doc.
1.6 di parte convenuta).
Solo nella memoria “preventiva” redatta dal Consulente tecnico di parte opponente nella fase iniziale delle operazioni peritali della disposta TU sono stati meglio dettagliati gli aspetti ritenuti carenti o insufficienti della suddetta relazione rispetto ai vari punti previsti dall'art. 18 del disciplinare, con la precisazione che i punti che la relazione avrebbe dovuto far ottenere alla Pt_1 sarebbero tutti, per quanto è dato comprendere, di tipo D ossia discrezionali.
Questo primo dato, stante la completezza quanto meno sotto il profilo formale della relazione redatta rispetto a tutti i punti del disciplinare, sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa , Pt_1 già esclude di per sé la possibile individuazione di criteri oggettivi per verificare la dedotta
“insufficienza” della relazione. Le doglianze genericamente sollevate dalla paiono, in Pt_1 realtà, sottendere una critica dell'esercizio del potere di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, non essendo stati individuati puntuali profili di inesatto adempimento della prestazione secondo i noti parametri della diligenza, prudenza e perizia.
Sul punto il TU nominato ha premesso che, quanto ai criteri di valutazione dell'offerta, il disciplinare di gara prevedeva l'assegnazione di un punteggio sulla base di criteri qualitativi- discrezionali e criteri tabellari. Come previsto dall'art. 15 del disciplinare, la relazione doveva contenere i punti A1, B1, B3, B4, B5, C1, C2, C3 ed effettivamente, da tabella art. 18 del
Pagina 7 disciplinare, i punti A1, B1, B3, B4, B5 della relazione erano soggetti ad una valutazione discrezionale da parte della commissione di gara, il cui esito era evidentemente non prevedibile sulla base di criteri oggettivi.
Il TU ha, dunque, ripetutamente evidenziato che non sono state prodotte in atti “tutte le altre offerte che … hanno o non hanno ottenuto un punteggio sufficiente a superare la soglia di sbarramento per cui si controverte” e che la “ avrebbe potuto chiedere ed Parte_1 ottenere dalla Stazione appaltante la documentazione indicata (id est le altre offerte presentate nella medesima procedura concorsuale) - come pure i verbali della Commissione esaminatrice in cui l'organo straordinario della P.A. specificava i criteri di valutazione delle offerte presentate”.
“…Solo l'esame comparatistico dell'offerta di con le altre offerte (tutte le altre Controparte_1 offerte, vincitrici o meno) presentate in quella procedura selettiva ad evidenza pubblica (e non in altre), avrebbe potuto (ma il condizionale è d'obbligo) rendere edotto il C.T.U. di come la commissione esaminatrice aveva inteso applicare e valutare in concreto i diversi punteggi richiesti dal bando”.
Questo Tribunale condivide le suddette considerazioni in ordine alla carenza di allegazione sia delle specifiche omissioni, manchevolezze o inesattezze in cui sarebbe incorsa la rispetto ai CP_1 singoli punti indicati dal disciplinare, sia dei parametri di riferimento oggettivi per valutare, anche da un punto di vista qualitativo (ma sotto tale profilo, considerata la peculiarità della fattispecie, quasi integralmente discrezionale) la prestazione svolta.
Il TU ha, difatti, chiarito che “non avendo a disposizione le altre offerte e i verbali della
Commissione esaminatrice …, non può che limitare l'accertamento alla completezza
“quantitativa” dell'offerta tecnica predisposta da in relazione ai vari “temi” che il CP_1 bando richiedeva di trattare, e sul punto non si può che ribadire che vi è perfetta
CORRISPONDENZA tra i temi trattati da e quelli richiesti dal bando di concorso”; CP_1 mentre “non è stato né è possibile accertare se nel merito l'offerta tecnica predisposta da fosse qualitativamente adeguata, nel senso di idonea a non essere esclusa per mancato CP_1 raggiungimento della soglia minima di punteggio: si ribadisce, infatti, che un tale accertamento sarebbe stato possibile solo ed esclusivamente attraverso una ponderazione comparativa tra
l'offerta predisposta da e le altre offerte che, presentate nel medesimo concorso, quella CP_1 soglia ebbero (o non ebbero) invece a superare, in una all'esame dei verbali della Commissione esaminatrice in cui vennero specificati i criteri di valutazione delle offerte”. Difatti, “agli Atti non
Pagina 8 è presente alcun documento che attesti come, a parere discrezionale ed insindacabile dei giudici, doveva essere redatta la relazione non solo per superare lo sbarramento, ma per vincere la gara”.
Con specifico riguardo ai rilievi e alle osservazioni del CT di parte opponente geom. , Per_1 esposte nelle pagg. 2 e 3 della “Memoria di osservazioni riguardo l'integrazione del TU”, ha precisato che si tratta di “valutazioni basate su criteri suoi personali, non esplicitati, che non hanno nulla a che vedere con quelli della Commissione esaminatrice, di cui non si ha conoscenza non essendo presente negli atti di causa alcun documento che possa rendere edotti sull'argomento.
Certamente non può essere d'aiuto in tal senso l'offerta tecnica redatta da altro professionista per la partecipazione ad altro appalto pubblico, che a detta del CTP avrebbe ottenuto un “punteggio ben superiore alla soglia minima di sbarramento” ( p.3, capitolo 6 “Conclusioni”), presentata … a scopo di confronto” sia perché non presente negli atti giudiziali sia perché i confronti possono essere fatti solo ed esclusivamente - ceteris paribus”; e ancora, “Premesso che i profili evidenziati nella Relazione tecnica di parte redatta dal geometra i punti 1 e A1 per contratto ( doc. Per_1
1.3) necessitavano di informazioni e documenti forniti da e il punto A2 non Parte_1 faceva parte dell'incarico affidato ad ( doc. 1.3 – 1.4), gli altri punti (B1- B3- B4 - CP_1
B5) a parere del TU sottoscritto, come espresso nella Relazione preliminare e Relazione finale di
TU ( rispettivamente pag.13 e pag.20), afferiscono nella sfera della discrezionalità, non sono quindi basati su elementi oggettivi. Sono valutazioni basate su criteri suoi personali, fra l'altro non esplicitati, che non hanno nulla a che vedere con quelli della Commissione esaminatrice, di cui non si ha conoscenza. …Non c'è alcun riscontro che ci induca ad affermare che, se la Relazione tecnica fosse stata redatta da rispettando tutti i profili elencati dal geometra , la Controparte_1 Per_1 stessa avrebbe raggiunto i 45 punti richiesti per passare allo step successivo e concorrere per
l'aggiudicazione del bando”.
Il TU, ha, dunque, concluso che “la Relazione Tecnica ex Art 18 consegnata da CP_1 rispetto all'incarico assegnato da è stata redatta in modo Parte_1 completo ed esaustivo” e “non ha riscontrato voci carenti rispetto all'incarico assegnato ed al bando di gara”; “tutti i punti richiesti dal disciplinare di gara, di competenza di Controparte_1 per contratto fra le parti, sono stati trattati (da pag.1 a pag. 14) nella Relazione tecnica ex articolo 18 disciplinare di gara e con la documentazione allegata”.
La ha, dunque, assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato di Controparte_1 aver predisposto tutti i punti della relazione di sua competenza in maniera completa, previo confronto con la , come risulta dallo scambio di corrispondenza antecedente alla consegna, nel Pt_1 rispetto dei canoni di diligenza e perizia verificabili sotto il profilo oggettivo.
Pagina 9 Non è oggetto del presente giudizio, invece, accertare le motivazioni per le quali la è stata Pt_1 esclusa dalla gara e non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando, atteso che il disciplinare di gara prevedeva una valutazione discrezionale delle varie offerte da parte della commissione di gara rispetto alla quale non è stata allegata una specifica carenza o inadeguatezza, sotto il profilo della diligenza, prudenza e perizia, imputabile alla CP_1
Alla luce delle esposte considerazioni, nulla aggiungono al riportato quadro probatorio le testimonianze raccolte relative all'avvenuta produzione o meno da parte della della Pt_1 documentazione necessaria per partecipare alla gara. È emerso, invece, dalle dichiarazioni dei testi che la ha provveduto a controllare tutta la documentazione da inviare, inclusa evidentemente Pt_1 la relazione tecnica rispetto alla quale non ha riscontrato alcuna carenza. Diversamente, ove avesse ritenuto la relazione “insufficiente”, ben avrebbe potuto richiedere alla una revisione CP_1 della stessa o l'aggiunta di informazioni o chiarimenti o il rifacimento integrale di taluni punti;
non risulta, tuttavia in atti, né è stato allegato, che alcuna carenza sia stata riscontrata in fase di controllo e prima del deposito per la partecipazione alla gara. Sul punto si riportano le dichiarazioni del teste
: “Capo 2: io ho visto la busta che è stata presentata alla gara e conteneva tutta la Tes_1 documentazione e le certificazioni di TE e AL. …Abbiamo controllato che ci fosse tutto quanto doveva essere inviato nel bando. Ho rivisto tutto io personalmente”. Il teste ha anche confermato che la relazione tecnica redatta dalla avrebbe dovuto far conseguire alla EITE solo CP_1 punti discrezionali, non escludendo che anche la avrebbe dovuto contribuire con il proprio Pt_1 apporto a tale scopo (“Capo 4: confermo che TE e AL avevano già dei punti per certificazioni pregresse in loro possesso. Non so se esattamente fossero 19, ma mi sembra un numero verosimile e congruo considerato che i punti tabellari che si possono acquisire sono 23. I punti tabellari, che sono 23, sono oggettivi e non discrezionali;
a questi poi si aggiungono 47 punti discrezionali per un totale di 70. Il compito di era quello di far conseguire punti discrezionali, appunto in CP_1 dipendenza delle idee progettuali. I certificati o li hai o non li hai, mentre i punti discrezionali dipendono dall'apporto progettuale e tecnico che doveva essere dato da Non escludo CP_1 evidentemente che anche dovesse contribuire anche col suo apporto con l'acquisizione di Pt_1 qualche punteggio discrezionale. ..Non mi è stato comunicato alla fine del bando quanti punti tabellari è riuscita ad acquisire ”). Pt_1
Ciò a ulteriore conferma della natura esclusivamente discrezionale del punteggio correlato alla relazione tecnica redatta dalla e del contributo che anche la avrebbe dovuto CP_1 Pt_1 fornire per raggiungere tale punteggio, con conseguente insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento imputabile alla in assenza di allegazione di specifiche carenze, CP_1 errori o inesattezze dell'attività svolta sulla base di parametri oggettivi.
Pagina 10 Ne consegue che l'eccezione ex art. 1460 c.c. non può ritenersi legittimamente esercitata e che, pertanto, vada riconosciuto il diritto della al pagamento del corrispettivo pattuito in € CP_1
6.000,00 oltre Iva di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve, quindi, essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite, incluse quelle di TU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2193/2022, depositato dal Tribunale di Torino il 22.03.2022;
• Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre € 145,50 per spese,
[...] nonché rimborso forfettario del 15%, Iva e C.p.a. come per legge e successive occorrende.
• Pone le spese di TU definitivamente a carico di Parte_1
Torino, 27 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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